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Pubbl. Gio, 25 Feb 2016

Il caso West Tankers: l´arbitrato e la normativa europea

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Dario La Marchesina


Con l´entrata in vigore del nuovo regolamento CE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) che sostituisce il precedente regolamento n. 44/2001 in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ci si chiede attualmente quale sia il rapporto tra arbitrato e normativa comunitaria. La questione è ancora aperta in quanto il legislatore comunitario ha deciso di confermare l´esclusione della disciplina arbitrale dal campo di applicazione del regolamento; per questo è utile analizzare un caso pratico come il seguente che ha posto il problema del coordinamento tra la materia arbitrale e la normativa europea uniforme.


I. Premessa

Originariamente la materia dell’arbitrato è stata esclusa dal campo di applicazione della disciplina europea in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale prevista dal regolamento 44/2001, e oggi sostituita dal nuovo regolamento 1215/2012.

Il motivo di tale esclusione risiede nell’esigenza di non creare pregiudizi nell’applicazione della disciplina internazionale uniforme prevista dalla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

La mancanza di coordinamento tra i due sistemi normativi dell’arbitrato e della giustizia civile nello spazio giudiziario europeo ha generato una serie di inconvenienti nella prassi; infatti sono ormai noti alcuni casi clamorosi di conflitto di decisioni assunte in stati membri diversi sul riconoscimento degli effetti di un medesimo lodo arbitrale che, anche se annullato in alcuni stati membri, veniva eseguito in altri.

Una vicenda che ha avuto una certa risonanza negli ambienti europei è il caso West Tankers, dove il giudice inglese ha emesso un antisuit injunction al fine di inibire la continuazione di un procedimento instaurato davanti al giudice italiano perché in violazione di una clausola arbitrale che prevedeva lo svolgimento di un arbitrato in Inghilterra.

Tuttora il legislatore europeo ha deciso di lasciare l’arbitrato fuori dall’ambito di applicazione del nuovo regolamento CE n. 1215/2012, salvo alcune precisazioni fatte nel considerando, e quindi la questione in esame è ancora di estrema attualità.

II. Il caso West Tankers: la causa principale

Nell’agosto del 2000 la Front Comor, una nave appartenente alla West Tankers e noleggiata dalla Erg Petroli SpA, a Siracusa (Italia), urtava contro un molo di proprietà della Erg, causando danni; il contratto di noleggio sottostava al diritto inglese e conteneva una clausola che prevedeva un arbitrato a Londra (Regno Unito).

La Erg si rivolgeva ai suoi assicuratori, l’Allianz e la Generali, per ottenere un’indennità nei limiti della sua copertura assicurativa e avviava, a Londra, un procedimento arbitrale contro la West Tankers per la parte eccedente; la West Tankers contestava la sua responsabilità per i danni causati dall’urto.

Dopo aver versato alla Erg, in base alle polizze assicurative, l’indennità per il danno da essa subito, il 30 luglio 2003 l’Allianz e la Generali intentavano davanti al Tribunale di Siracusa un’azione contro la West Tankers per il recupero delle somme versate alla Erg.

Parallelamente la West Tankers dava inizio, il 10 settembre 2004, a un procedimento davanti alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, chiedendo che fosse dichiarato che la controversia tra essa stessa, da un lato, e l’Allianz e la Generali, dall’altro, doveva essere sottoposta all’arbitrato sulla base dell’accordo arbitrale contenuto nel contratto di noleggio; la West Tankers chiedeva anche la pronuncia di un provvedimento inibitorio che vietasse all’Allianz e alla Generali di ricorrere ad un procedimento diverso da quello arbitrale e di proseguire il procedimento avviato davanti al Tribunale di Siracusa (c.d. anti-suit injunction).

Con decisione del 21 marzo 2005, la High Court of Justice, Queen’s Bench Division accoglieva le domande della West Tankers e pronunciava l’anti-suit injuction chiesta nei confronti della Allianz e della Generali; queste ultime impugnavano tale pronuncia davanti alla House of Lords rilevando una violazione del regolamento n. 44/2001 (attualmente n. 1215/2012). 

III. Il caso West Tankers: la questione pregiudiziale posta dalla House of Lords

La House of Lords ha fatto riferimento alle sentenze 9 dicembre 2003, causa C-116/02, Gasser, e 27 aprile 2004, causa C-159/02, Turner, che avrebbero dichiarato che un provvedimento inibitorio che vieti ad una parte di avviare o proseguire un procedimento davanti ad un giudice di uno Stato membro non può essere compatibile con il sistema previsto dal regolamento n. 44/2001; ciò sarebbe dovuto al fatto che detto regolamento fornisce un insieme di disposizioni uniformi sull’attribuzione di competenze agli organi giurisdizionali degli Stati membri, che devono avere reciproca fiducia nella corretta applicazione di dette regole.

Tuttavia, secondo la House of Lords, questo principio non potrebbe essere esteso all’arbitrato, che in base all’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 44/2001 sarebbe completamente escluso dall’ambito di applicazione di quest’ultimo; in tale materia infatti non esisterebbe un insieme di regole comunitarie uniformi, condizione necessaria affinché la fiducia reciproca tra gli organi giurisdizionali degli stati membri possa instaurarsi ed operare.

Sulla base di altre due sentenze, 25 luglio 1991 (causa C-190/89, Rich) e 17 novembre 1998 (causa C-391/95, Van Uden), la House of Lords afferma che, poiché l’intera materia arbitrale si trova al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, l’ingiunzione indirizzata alla Allianz e alla Generali, che vieta loro di ricorrere ad un procedimento diverso dall’arbitrato e di proseguire il procedimento davanti al Tribunale di Siracusa, non potrebbe violare detto regolamento.

Infine la House of Lords rileva che i giudici del Regno Unito emettono anti-suit injunctions da numerosi anni; tale prassi sarebbe secondo la stessa un mezzo efficace per il giudice della sede dell’arbitrato che esercita il suo controllo su quest’ultimo, in quanto favorisce la certezza giuridica riducendo le possibilità di conflitto tra il lodo arbitrale e la pronuncia di un giudice nazionale.

Per questo la House of Lords ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se sia compatibile con il regolamento CE n. 44/2001 il fatto che il giudice di uno Stato membro emetta un divieto, indirizzato ad un soggetto, di intraprendere o continuare un procedimento in un altro Stato membro, dato che quest’ultimo procedimento viola un accordo arbitrale.

IV. Il caso West Tankers: l'analisi della Corte di Giustizia europea

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, una anti-suit injunction come quella di cui alla causa principale può essere indirizzata all’attore, attuale o potenziale, di un procedimento giudiziario all’estero. 

Come ha sottolineato l’Avvocato Generale al paragrafo 14 delle sue conclusioni, nel caso in cui il destinatario di una ingiunzione come questa non vi ottemperi, egli si espone ad azioni giudiziarie per oltraggio alla Corte, sanzionabile con pene che vanno fino alla detenzione o alla confisca dei beni.

Sia la West Tankers sia il governo del Regno Unito ritengono che quest’ingiunzione non può essere incompatibile con il regolamento n. 44/2001, in quanto l’art. 1, n. 2, lett. d), di quest’ultimo esclude l’arbitrato dal suo ambito di applicazione; ciò significa che un procedimento, come quello del caso di specie, che si conclude con l’adozione di una anti-suit injunction, non può pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.

La Corte esaminando tale problematica a fondo sostiene che:

"Tuttavia, pur non rientrando nell’ambito di applicazione di tale regolamento, un procedimento può avere conseguenze che ne pregiudicano l’effetto utile, vale a dire può impedire la realizzazione degli obiettivi di unificazione delle norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e la libera circolazione delle decisioni in questa stessa materia."

Ciò si verifica in particolare quando un tale procedimento impedisce ad un giudice di un altro Stato membro di esercitare le competenze che gli sono attribuite in forza del regolamento n. 44/2001.

Occorre dunque esaminare se il procedimento avviato dalla Allianz e dalla Generali contro la West Tankers dinanzi al Tribunale di Siracusa rientri esso stesso nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 e, successivamente, quali siano gli effetti dell’anti-suit injunction su tale procedimento.

Al riguardo si deve considerare, come osserva l’avvocato generale ai paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, che se in base all’oggetto della controversia, vale a dire in base alla natura dei diritti da tutelare in un procedimento, quali quelli a fondamento di una domanda di risarcimento danni, tale procedimento rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, altresì vi rientra una questione preliminare riguardante l’applicabilità e, in particolare, la validità di un accordo arbitrale. 

Tale conclusione è avvalorata dal punto 35 della relazione in merito all’adesione della Repubblica ellenica alla convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’osservanza delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), presentata dai sigg. Evrigenis e Kerameus (JO 1986, C 298, pag. 1). Esso indica che il controllo incidentale della validità della clausola arbitrale, richiesto da una parte per contestare la competenza della giurisdizione dinanzi alla quale è intentata la causa conformemente alla Convenzione di Bruxelles, rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

Ne consegue che l’eccezione di incompetenza sollevata dalla West Tankers dinanzi al Tribunale di Siracusa, basata sull’esistenza di un accordo arbitrale e comprendente la questione della validità di quest’ultimo, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, e che quindi spetta esclusivamente a tale giudice statuire su tale eccezione e sulla propria competenza ai sensi degli artt. 1, n. 2, lett. d), e 5, punto 3, di tale regolamento.

Pertanto, il fatto di impedire, mediante una anti-suit injunction, ad un giudice di uno Stato membro, di regola competente per dirimere una controversia ai sensi dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. d), di tale regolamento, sull’applicabilità stessa di quest’ultimo alla controversia dinanzi ad esso sotoposta equivale necessariamente a togliergli il potere di statuire sulla propria competenza in forza del regolamento n. 44/2001.

Ne consegue, anzitutto, che una anti-suit injunction, come quella di cui alla causa principale, non rispetta, come ha rilevato l’Avvocato Generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, il principio generale risultante dalla giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione di Bruxelles, secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni ad esso applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta (v., in tal senso, sentenza Gasser, cit., punti 48 e 49). Al riguardo si deve ricordare che il regolamento n. 44/2001 non autorizza, salvo limitate eccezioni, senza pertinenza con la causa principale, il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro (sentenze 27 giugno 1991, causa C 351/89, Overseas Union Insurance e a., Racc. pag. 3317, punto 24, e Turner, cit., punto 26). Tale competenza è determinata direttamente dalle norme stabilite da detto regolamento, tra cui quelle riguardanti il suo ambito di applicazione. Un giudice di uno Stato membro non è quindi in nessun caso più qualificato a pronunciarsi sulla competenza rispetto a un giudice di un altro Stato membro (citate sentenze Overseas Union Insurance e a., punto 23, e Gasser, punto 48).

Inoltre, ostacolando un giudice di un altro Stato membro nell’esercizio dei poteri che il regolamento n. 44/2001 gli attribuisce, vale a dire nel decidere, in base alle norme che definiscono l’ambito di applicazione per materia del regolamento n. 44/2001, tra cui il suo art. 1, n. 2, lett. d), se il detto regolamento sia applicabile, una siffatta anti-suit injunction va, allo stesso tempo, in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale è fondato il sistema di competenze del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza Turner, cit., punto 24).

Infine, se attraverso una anti-suit injunction fosse impedito al Tribunale di Siracusa di esaminare esso stesso la questione preliminare di validità o di applicabilità dell’accordo arbitrale, una parte potrebbe sottrarsi al procedimento limitandosi ad eccepire detto accordo e il ricorrente, che considerasse quest’ultimo caduco, inoperante o inapplicabile, si vedrebbe in tal modo impedire l’accesso al giudice nazionale da lui adito ai sensi dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e sarebbe pertanto privato di una forma di tutela giurisdizionale alla quale ha diritto.

Di conseguenza, una anti-suit injunction, quale quella di cui alla causa principale, è incompatibile con il regolamento n. 44/2001.

Tale conclusione è avvalorata dall’art. II, n. 3, della Convenzione di New York, secondo la quale spetta al tribunale di uno Stato contraente, investito di una controversia riguardante una questione rispetto alla quale le parti hanno concluso un accordo arbitrale, rimettere le parti, su domanda di una di esse, dinanzi al tribunale arbitrale, a meno che accerti che il detto accordo è caduco, inoperante o inapplicabile.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la questione sollevata deve essere risolta nel senso che l’emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento n. 44/2001".

Concludendo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito con sentenza che “l’emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento CE n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.