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Pubbl. Gio, 19 Nov 2020

Serie A, clausole vessatorie in abbonamenti e biglietti di nove società

Riccardo Samperi
Dottorando di ricerca



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto delle seguenti società di calcio di serie A: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A..


In un comunicato del 13 novembre 2020, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto di aver «concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole  vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto delle seguenti società di calcio di serie A:

In un comunicato del 13 novembre 2020, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto di aver «concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole  vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto delle seguenti società di calcio di serie A:

  • Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.
  • Cagliari Calcio S.p.A.
  • Genoa Cricket and Football Club S.p.A.
  • F.C. Internazionale Milano S.p.A.
  • S.S. Lazio S.p.A.
  • A.C. Milan S.p.A.
  • Juventus Football Club S.p.A.
  • A.S. Roma S.p.A.
  • Udinese Calcio S.p.A.

Per le società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., A.S. Roma S.p.A., Juventus Football Club S.p.A. e S.S. Lazio S.p.A. l’Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune  clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.

La Società Cagliari Calcio S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili. Tuttavia, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società.

Per quanto riguarda invece le società A.C. Milan S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A., l’Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti»[1].

L’Antitrust ha inoltre disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove società per 30 giorni consecutivi.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Il comunicato è consultabile sul sito ufficiale dell’AGCM: https://www.agcm.it.