Lun, 26 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Castoriadis e i luoghi del diritto. Politica, norme, società

Castoriadis and the Places of Law: Politics, Norms, Society

Identificativo
ISSN 2532-9871
Contributo n. 11943
DOI
in attesa di attribuzione
10.68663/rcd.11943
Fascicolo
Fasc. IV/2026
Ottobre – Dicembre 2026
Storia editoriale
Pubblicato il
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Pubblicato nel fascicolo IV/2026
Abstract

Il contributo indaga il ruolo del diritto nel pensiero di Cornelius Castoriadis, mettendone in rilievo la natura di istituzione seconda e il nesso strutturale con il potere politico, tanto nelle sue forme manifeste quanto nelle dinamiche dell’infra-potere. Parte integrante dell’immaginario sociale istituente, il diritto incarna la tensione fra realtà e idealità, obblighi e aspirazioni etico-politiche. La distinzione fra ‘politico’ e ‘politica’ mostra la normazione come esercizio di potere e, insieme, come pratica creativa di riflessività democratica. L’analisi affronta, altresì, tecnocrazia, valori sostantivi, interpretazione e la dimensione tragica della democrazia.

Abstract (English)
The contribution explores the role of law in Cornelius Castoriadis’s thought, highlighting its nature as a secondary institution and its structural link to political power, both in its manifest expressions and in the dynamics of infra power. As an integral part of the instituting social imaginary, law embodies the tension between reality and ideality, obligations and ethical political aspirations. The distinction between the political and politics reveals norm creation as both an exercise of power and a creative practice of democratic reflexivity. The analysis also addresses technocracy, substantive values, interpretation, and the tragic dimension of democracy.

Parole chiave cornelius castoriadis · diritto · politica · autonomia democratica · potere e normatività · immaginazione · interpretazione giuridica · tecnocrazia

1. Cenni introduttivi

Il presente contributo si propone di indagare la posizione del diritto all’interno del pensiero filosofico-politico di Cornelius Castoriadis[1], mettendo in luce la sua natura di istituzione seconda e la sua connessione (strutturale) con il potere politico, tanto nelle sue forme ‘esplicite’ quanto nelle dinamiche più sotterranee del cosiddetto ‘infra-potere’. Il diritto, infatti, non assurge, nell’opera castoriadisiana, a mera tecnica di regolazione, né si configura soltanto come semplice apparato (neutro) di norme: esso è parte integrante dell’immaginario sociale istituente, e si colloca nello spazio in cui la società crea, stabilizza, trasforma i propri significati. La riflessione di Castoriadis consente di cogliere come la normazione emerga da una tensione costante fra realtà e idealità, fra obblighi imposti e aspirazioni etico-politiche degli individui, fra ciò che la società prescrive e ciò che i soggetti possono criticare e razionalmente mettere in discussione. In questa prospettiva, il diritto appare come un dispositivo che opera nei diversi ‘luoghi’ della vita sociale - oikos, agorà, ekklesia - e che, pur intervenendo in ciascuno di essi, trova la sua piena espressione nel contesto della sfera pubblica propriamente detta, dove la collettività si confronta con la produzione autonoma delle norme. La distinzione castoriadisiana fra il ‘politico’ e la ‘politica’ permette di comprendere come la normazione sia, al contempo, esercizio di potere esplicito e processo creativo di riflessività democratica: ogni legge è un atto di istituzione, ma anche un atto di auto-limitazione, che richiede consapevolezza della propria contingenza e della propria rivedibilità. L’articolo prova a ricostruire la trama concettuale che lega - nell’opera di Castoriadis - potere, autonomia, immaginario e normazione giuridica, mostrando come il diritto, lungi dal configurarsi come un apparato statico, si costituisca, piuttosto, come luogo dinamico di conflitto, creazione e trasformazione, in cui la società si dà forma e si articola e, al contempo, si espone alla possibilità di riformarsi.

 2. Potere esplicito, infra-potere e lo scarto fra idealità e fattualità

Nel pensiero politico di Cornelius Castoriadis il diritto - istituzione seconda[2] per eccellenza - si lega intimamente al potere politico[3], pur mostrando rispetto ad esso una lieve scollatura, derivante dalla sua struttura composita, che intreccia norme e istituzioni[4]. Per Castoriadis, il diritto si confronta sempre con il problema della legge, ossia con l’imposizione di una misura deontica, alimentata dallo scarto fra dimensione reale e dimensione ideale; fra gli obblighi prescritti e ciò cui aspirano le esigenze etico-politiche dell’individuo; fra diritto e giustizia[5]. Questa dialettica emerge, segnatamente, quando il filosofo greco-francese propone una definizione di potere che egli configura come ‘esplicita’, ossia: quale esercizio di forza (o di violenza) impositrice, che la norma cerca di circoscrivere mediante limiti, controlli, garanzie. Se si assume, invece - come altrove Castoriadis tenta di fare -, una definizione di potere come «capacità, per una qualsiasi istanza (personale o impersonale), di indurre qualcuno (o alcuni) a fare (o a non fare) ciò che, lasciato a se stesso, egli non avrebbe necessariamente fatto (o forse avrebbe fatto)»[6], diventa evidente l’esistenza di una forma di potere più ‘subdola’, e sotterranea: «il massimo potere concepibile [consisterebbe] nel preformare qualcuno in modo che faccia da sé ciò che si vorrebbe facesse, senza alcun bisogno di dominio (Herrschaft) o di potere esplicito per indurlo a farlo»[7]. Questa situazione produrrebbe, al contempo, la più integrale spontaneità e la più totale eteronomia[8]. Tale è il potere che la società istituente riesce sempre ad esercitare come infra-potere[9]; sorta di potere sotterraneo che preforma gli individui abituandoli a determinate condotte conformi. È il potere «di Nessuno»; ma è anche una delle forme di «potere del campo storico-sociale»[10], sempre presente e, al contempo, sempre assente, perché meno visibile, meno appariscente. Non è designabile, né localizzabile, ma perpetuamente capace di vincolare, alla base e ab origine, i comportamenti dei soggetti all’interno della società. Esso è la radicalizzazione dell’idea di potere esplicito, ma è anche la sua completa deformazione parossistica. Naturalmente, il diritto assume configurazioni diverse a seconda che si confronti con le dinamiche del potere esplicito, oppure con la dimensione dell’infra-potere. Nel primo caso, la sfera giuridica conserva le fattezze, più ‘tradizionali’, di un sistema di norme volto a regolamentare gli ambiti dell’esercizio politico; nel secondo caso, invece, il diritto viene parzialmente esautorato nella sua funzione regolatoria, poiché incapace di incidere su processi di socializzazione radicali che si collocano in una fase genetica della costruzione e formazione psicologica del singolo.

Nondimeno, né il potere esplicito né l’infra-potere risultano mai totalmente vincenti[11]: non riescono a saturare, interamente, lo spazio libero d’azione, l’agency dei soggetti, che, pur immersi nella dimensione social-storica, continuano ad agire senza manifestare una totale interiorizzazione delle regole e dei princìpi che la società, attraverso il proprio immaginario, istituisce. Per questo, dunque, le dinamiche del potere politico esplicito e dell’infra-potere non esauriscono mai le sfere e i margini d’azione individuali; non li colmano in modo integrale, ma lasciano sempre sussistere uno scarto, in cui il soggetto può incunearsi e che, per quanto sottile, può essere abbastanza profondo per far zampillare una coscienza critica capace di riconoscere l’origine sociale delle leggi e, dunque, la loro fondamentale contingenza, dalla quale deriva la possibilità di una loro riforma: è, appunto, lo iato fra realtà e idealità, tra fattualità e dimensione deontica. Il diritto, in questo stadio, assume ancora vesti ambivalenti: da un lato, nel caso delle ipotesi di potere ‘esplicito’, assurge, in un certo senso, a dominio formale volto a offrire una veste ‘ufficiale’ all’esercizio della forza politica; nelle ipotesi di ‘infra-potere’, d’altro lato, esso incontra delle difficoltà non solo concettuali, ma fenomeniche: l’infra-potere di cui ci parla Castoriadis - e che assomiglia moltissimo a quelle dinamiche di controllo preventivo che molti sviluppi tecnologico-digitali sembrano prefigurare e, in parte, già attuare[12] - è strutturalmente incompatibile con le modalità di regolazione normativa proprie della sfera giuridica: quest’ultima, infatti, deve presupporre uno spazio di libertà nel soggetto, il quale, là dove commetta un’infrazione o una violazione, può venire sottoposto alla sanzione collegata. L’infra-potere, al contrario, mina, alla base, la stessa possibilità dell’azione libera, perché opera, alla radice, per influenzare i soggetti in modo che, psicologicamente, l’opportunità della violazione o dell’infrazione neanche si presenti: l’illecito non è un’opzione; è scartato ab origine, a favore di forme di influenza che indirizzano le condotte già entro binari predeterminati.

Dinanzi al dominio formale del diritto, che si estrinseca attraverso il potere politico ‘esplicito’, una possibile risposta consiste nel percorso volto a costruire una concezione democratica che riconosca anche nella dimensione ‘diretta’ e ‘partecipata’ un canale di sviluppo[13] e una valorizzazione del ruolo della norma che possa fungere da limite e argine agli esiti incontrollati del ‘politico’. Di fronte al dominio dell’infra-potere, invece, il diritto si trova parzialmente ‘disarmato’ e necessita di un ancoraggio alla sfera educativa attraverso la formazione di una coscienza critica nel cittadino - singolarmente considerato - affinché questi possa maturare modalità autonome di scelta e di giudizio. Il cammino verso l’autonomia - sia nella sua declinazione teorico-politica, come esercizio di democrazia diretta, sia nella sua dimensione individuale, in cui il soggetto diviene realmente libero di assumere posizioni critiche e valoriali dinanzi agli eventi sociali - occupa dunque un posto prioritario nella concezione castoriadisiana. Società e individui devono prendere coscienza della assoluta e immanente origine sociale dei significati istituiti[14].

 3. Autonomia, politica, luoghi del diritto

La società forma gli individui fin da principio, e crea, nelle forme del potere esplicito e dell’infra-potere, un tessuto connettivo vincolante a cui il soggetto è inevitabilmente subordinato. Tuttavia, tale mondo storico e sociale genera sempre uno scarto in cui vi è spazio di manovra. Non vi è mai un totale assoggettamento ai significati istituiti.

Vi è, dunque, l’infra-potere (quella forma di potere che preforma gli individui, assoggettandoli alla più totale eteronomia e inducendoli a credersi pienamente autonomi); e vi è, altresì, il potere esplicito, il potere che vincola, che impone condotte e comportamenti: il ‘politico’ è, difatti, capacità di emettere ingiunzioni sanzionabili. Ad entrambi - al ‘politico’ (nelle forme del potere esplicito) e all’infra-potere - fa da ‘contraltare’ la ‘politica’[15], intesa come dimensione in cui si mette in discussione, in modo riflessivo, lucido e radicale, l’istituzione globale della società, nella sua totalità[16]. Questa forma di contestazione, che costituisce il germe[17] per l’avvio di processi di autonomia, trova le sue principali manifestazioni, secondo Castoriadis, in due momenti[18], o «periodi», «caratterizzati da grandi e repentini cambiamenti che hanno coinvolto tanto l’istituzione della società quanto la struttura psichica degli individui»[19]: nella Grecia antica[20] (in particolare, nel fiorente periodo della democrazia ateniese)[21], e, sul finire del Medioevo, con la nascita delle comunità politiche autonome[22] (intorno al XII-XIII secolo)[23], in cui si sviluppano germi di emancipazione e di autonomia che rimarranno solo parzialmente espressi, ma destinati a tracciare una rotta fondamentale per i secoli a venire[24].

Il momento dell’autonomia, quale frangente costitutivo liminale, rappresenta un punto decisivo per comprendere in quali forme la sfera giuridica si sviluppi nella sua interconnessione dinamica con la ‘politica’, intesa come processo lucido, riflessivo, volto a generare nuove forme istituzionali. La politica è infatti un’attività produttiva e creativa mediante cui la collettività (risultante dall’intreccio tra società individualizzata e individui socializzati) pone in essere le leggi destinate a governare la comunità politica. Le decisioni che si articolano nello spazio pubblico non dispongono di un fondamento epistemico e conoscitivo forte: la politica, per Castoriadis, opera nel regno della dòxa[25], delle ‘opinioni’[26], e, pertanto, le regole e i princìpi che compongono il contenuto delle leggi non possono poggiare su basi veritative sicure e stabili, ma richiedono argomentazioni razionali che non possono mai reputarsi definitive. Ogni norma che viene posta sarà sempre suscettibile di modificazioni e di emendamenti, di abrogazione e di sostituzione: per questo, una politica autonoma, democraticamente orientata, non può che configurarsi come un regime di auto-limitazione[27] (da qui deriva anche la dimensione tragica della stessa democrazia: il popolo, produttore delle leggi, «può fare qualsiasi cosa», ma è, allo stesso tempo, «tenuto a sapere che non deve fare qualsiasi cosa»[28]). In questo quadro emerge il nesso stringente tra ‘politica’ e ‘diritto’: quest’ultimo intrattiene, sì, rapporti anche con la dimensione del ‘politico’ quale ambito del potere ‘esplicito’ (le dinamiche del potere necessitano comunque, come dicevamo, di un inquadramento formale), ma si lega in modo altrettanto stringente con i processi della ‘politica’ come forma democratica di auto-produzione delle leggi. Anzi, si potrebbe dire che Castoriadis implicitamente distingua - pur non facendo ricorso, espressamente, a tale terminologia - un diritto basso o minimo, e un diritto alto o massimo, la cui dimensione assiologica ne determina anche la diversa connotazione ontologica. Il primo è un diritto servente alle logiche del potere; il secondo è un diritto che fa da supporto alle dinamiche positive della politica come ambito delle decisioni collettive, libere e autonome; decisioni che pur necessitano di un inquadramento normativo per operare nella società.

La prassi politica si articola, così, entro un processo di produzione delle norme e delle leggi destinate a governare la collettività. Perché ciò avvenga, la società deve acquisire consapevolezza di essere essa stessa la fonte unica della legislazione[29]. È in questa prospettiva che Castoriadis critica le forme eteronome di  produzione normativa fondate sulla competenza di (presunti) esperti[30]: la logica della ‘competenza’, e l’idea per cui colui che è deputato a giudicare le norme valide nell’ordinamento politico sarebbe solo un altro esperto (o gruppo di esperti), specialista o specialisti del medesimo settore o materia su cui è ferrato il comitato di esperti che ha deliberato la produzione delle leggi stesse, ha generato un circolo vizioso fondato su meccanismi operativi di strutture gerarchico-burocratiche autoreferenziali (producendo, peraltro, una frattura nella identificazione della responsabilità circa l’intero processo di formazione delle norme)[31]. Ma tale forma di legittimazione tecnocratica (quella per cui lo specialista dovrebbe essere valutato da un altro specialista; il tecnico dovrebbe essere valutato da un altro tecnico) genera - anche sul piano giuridico - un effetto perverso: le norme prodotte si autolegittimano per il solo fatto, funzionale, di essere realizzate secondo certi standard tecnici, che non tengono in debito conto, tuttavia, la dimensione dell’ultimo fruitore, dell’utente, che dovrà invece giudicare il buon operato del tecnico stesso e, nello specifico, del suo ‘prodotto’: «Il buon giudice dello specialista non è un altro specialista, ma l’utente: il guerriero (e non il fabbro) per la spada, il cavaliere (e non il sellaio) per la sella. E, naturalmente, per tutti gli affari pubblici (comuni), il migliore giudice - dunque, l’utente - non è altri che la polis»[32]. Tale critica è orientata, precisamente, a rigettare qualsivoglia fondamento universale o ‘essenzialista’ nella decisione delle cose politiche e degli affari comuni[33], e quindi a delegittimare anche quelle forme di produzione giuridica che si basano su princìpi collocati oltre la dimensione della pura immanenza, facendo riferimento a fonti extra-sociali di natura trascendente o, comunque, a criteri ulteriori rispetto alla decisione (laica), ragionevole e razionale, della comunità politica stessa.

Il fatto che sia il popolo, nella sua estrinsecazione primigenia, a porre democraticamente e autonomamente le proprie norme e le proprie leggi implica anche la formazione di un autentico spazio pubblico, nel quale ogni dimensione privata - così come ogni componente meramente tecnico-specialistica - viene posta in secondo piano. L’àmbito delle decisioni pubbliche è quello della ekklesia: la sfera del pubblico/pubblico[34], che si affianca (e in parte contrappone) agli spazi del privato/privato (oikos/casa-famiglia) e del privato/pubblico (agorà/mercato-luogo di riunione)[35]. Il contesto delle decisioni collettive deve divenire integralmente pubblico, e cioè rimuovere qualsivoglia residuo privato, o privatistico, dai processi decisionali che incidono sul bene comune[36], sia sotto il profilo delle modalità di deliberazione (tendenziale partecipazione collettiva, più estesa possibile), sia sul piano dell’oggetto dei contenuti delle deliberazioni stesse (non qualsivoglia aspetto della vita sociale dovrà essere disciplinato, ma solo quegli àmbiti che assurgono a rilevanza pubblica, ovvero concernenti gli interessi comuni della collettività). Eliminare tali residui è parte del processo di affermazione dell’autonomia politica, nel quale il popolo decide sulle questioni realmente sostanziali e decisive, estromettendo dall’àmbito decisionale questioni spurie prive di interesse collettivo[37]. Gli spazi dell’oikos e della agorà divengono il terreno in cui la dimensione pienamente privata e la dimensione privata a vocazione pubblica potranno rinvenire una possibile regolamentazione (anche giuridica) specifica, ma è solo nello spazio della ekklesia che le vere decisioni pubbliche munite di universalità e generalità possono trovare piena esplicazione. A questo punto si apre un livello di analisi aggiuntivo. Abbiamo poco sopra distinto un diritto ‘basso’ (o ‘minimo’) e un diritto ‘alto’ (o ‘massimo’), a seconda delle logiche che li sorreggono. Ora all’interno del diritto ‘alto’ rinveniamo una ulteriore tipologia che colloca la dimensione giuridica su un grado più o meno elevato, a seconda che essa riesca a lambire un livello di integrale pubblicità, o meno: il diritto, nel suo senso più pieno, diviene il diritto pubblico[38].

Sono questi, dunque, i ‘luoghi’ del diritto, in cui la normazione può svolgere funzioni differenti e in cui affiora «l’oggettività storico-sociale dei significati»[39]: è il diritto di famiglia che domina le relazioni entro l’oikos; è il diritto civile e commerciale (e, in una certa misura, quello penale) che vige nello spazio dell’agorà; è, appunto, il diritto pubblico (e costituzionale) illuminato dalla politica democratica che disciplina lo spazio occupato dalle relazioni collettive entro le dinamiche della ekklesia. In senso stretto, per Castoriadis, le forme del diritto dovrebbero intervenire solo nel contesto della ekklesia, che è il reale àmbito del potere[40], ed astenersi, invece, nei campi di dominio del privato/privato (oikos) e del privato/pubblico (agorà), in cui invece lo spazio dell’etica dovrebbe svolgere un ruolo primario. Ciò, tuttavia, non può valere in modo assoluto; e allora, anche nell’àmbito della sfera privata/privata, la legge penale «vieta di attentare alla vita o all’integrità fisica dei membri della propria famiglia»; e nel contesto privato/pubblico la legge «impone il rispetto dei contratti privati, vieta il lavoro infantile, ecc.»[41]. Il diritto opera, pertanto, anche in ulteriori settori della vita dei cittadini, sebbene con diversi gradienti e con più accortezza pratica.

 4. Norme collettive, valori sostantivi, interpretazione

Il diritto governa lo spazio pubblico, lo disciplina e lo orienta. Esso non opera, certamente, soltanto nel cosiddetto pubblico/pubblico, come si è visto; nondimeno, è in questo spazio che esplica la sua massima capacità regolatoria e, soprattutto, si àncora alla dimensione politica e democratica, trattando le questioni sociali di interesse eminentemente pubblico. Per regolare tale spazio, però, la norma giuridica deve superare alcuni nodi problematici che, altrimenti, rischierebbero di confondere le distinzioni teoriche. Così, il diritto deve presupporre una società che non sia una mera giustapposizione intersoggettiva di individui[42]. Infatti, «la società non è riducibile all’‘intersoggettività’, non è un faccia a faccia moltiplicato all’infinito, e il fronteggiarsi o il volgersi le spalle possono sempre e soltanto aver luogo fra soggetti già socializzati»[43]. L’intersoggettività non si sviluppa nel vuoto, ma richiede «soggetti umani e la possibilità che comunichino»[44] tramite un linguaggio che è, esso stesso, frutto di processi di socializzazione. Il mondo social-storico possiede una forma di esistenza propria, non riducibile a un aggregato informe di individui; e tuttavia l’individuo non è contingente, ma costituisce un elemento fondamentale affinché la società stessa si sviluppi, si articoli, e sia, in un certo senso, ‘conoscibile’. Da ciò deriva l’esigenza, per Castoriadis, di concepire i rapporti fra individuo e società non già in termini oppositivi, bensì in un’ottica di co-implicazione e intersezione biunivoca[45]. La questione che è in gioco qui, però, concerne la possibilità di concepire norme collettive (munite di generalità e universalità) quale cifra caratterizzante del diritto, per comprendere quali siano i margini entro cui queste norme - pubbliche, generali, universali - possono realmente operare ed essere valide ed efficaci.

In questa prospettiva, perché si possano dare norme giuridiche è d’uopo evitare, in primo luogo, e come accennavamo poco sopra, qualsivoglia riduzionismo: non esiste soltanto l’individuo, né esiste soltanto la società come ente organico, compatto, autosufficiente[46]: la società ha una concretezza storico-sociale che deve essere considerata, e tale concretezza va oltre l’individuo, pur transitando, necessariamente, attraverso di esso (una società autonoma può essere tale solo se si fonda su individui autonomi, e viceversa). In secondo luogo, subentra un aspetto di natura logico-normativa: l’esistenza di norme collettive (e, cioè, norme di diritto generali ed universali) non è concepibile se, al di là del soggetto, non si postula qualcosa che oltrepassi la dimensione puramente individuale, sia esso «un qualunque ‘bene comune’»: «che si tratti della ‘felicità della maggioranza’, della potenza dello Stato o del tiranno, delle possibilità riservate ai superuomini perché possano svilupparsi senza essere contaminati dalla morale degli schiavi, della giustizia, della ‘purezza della razza’ o di qualsiasi altra cosa»[47]; senza, appunto, una dimensione che travalichi l’esistenza individuale, e le conferisca senso, il sistema delle norme di diritto perde il suo aggancio effettivo per l’orientamento delle condotte e quindi per istituire forme concrete di prassi sociale. Tale esigenza, per Castoriadis, è - come dicevamo - insieme reale e logica. È ‘reale’, perché «ogni sistema di norme è necessariamente ispirato da valori sostantivi e finisce inevitabilmente per promuoverne»[48]. È ‘logica’, «perché il ‘tutti’ della norma implica necessariamente qualcosa che trascende l’‘individuo’»[49]. E questo ‘tutti’ è una dimensione anonima e indefinita, che non consiste né in «un individuo determinato», né in «una serie concreta di individui determinati», ma costituisce la possibilità astratta di continuazione, temporale, della vita sociale[50]. Il sistema di diritto, veicolato dalla prassi istituente del potere politico, e che si cristallizza in norme sempre soggette a possibili modifiche e interventi, è dunque alimentato da valori specifici ed è diretto a sostenere tali valori.

Ma esiste un contenuto ‘minimo’ di questi valori? Il sistema giuridico, pur fondandosi sulla autonomia della società - la quale dispone, in linea di principio, di un margine amplissimo di autodeterminazione -, ha dei limiti contenutistici che non può varcare. Del resto, Castoriadis ci ricorda la capacità della politica democratica di poter decidere qualsiasi cosa e in qualsiasi àmbito o settore, ma che non deve farlo: deve esercitare la phronèsis, una saggezza pratica, una forma di prudenza, che le consenta di identificare i limiti che non possono essere varcati. È in questo senso, dunque, che Castoriadis introduce l’idea di un contenuto minimo sostanziale[51] delle leggi[52], legato alla necessità di concepire norme di diritto, universali e generali, che non si limitino a coordinare le condotte dei soggetti agenti in chiave esclusivamente ‘individualistica’: infatti, un individualismo coerente con le proprie premesse - secondo le quali l’unica entità atomica rilevante nello spazio sociale è l’individuo in sé e per sé considerato - dovrebbe «limitare le regole socialmente sanzionate a quelle che derivano unicamente dal principio ‘è vietato fare ciò che lede l’autonomia altrui’»[53], affermando, al di là di questo àmbito, la sola esistenza di regole di natura formale e procedurale. Per le visioni individualistiche, dunque, il diritto non potrebbe vantare alcuna fondata giustificazione, sostanziale o effettiva[54]. Per Castoriadis, invece, un sistema di norme di diritto non è affatto concepibile se, a livello teorico, non si postula qualcosa che vada oltre la semplice libertà individuale: esiste, dunque, un contenuto ‘minimo’ che deve essere rispettato[55]. A sostegno di tale contenuto, il filosofo greco-francese offre due ordini di considerazioni: uno di natura teoretica, l’altro di carattere empirico-pragmatico. La prima considerazione riguarda il fatto che, se assumiamo la libertà come dato fondamentale dell’essere umano e osserviamo le modalità specifiche in cui essa si concretizza (ad esempio: il principio del rispetto dell’integrità corporale), ci accorgiamo - nota Castoriadis - come non ci sia niente che si legittimi da sé e in via autonoma: la libertà individuale, in altre parole, non può auto-fondarsi, poiché essa, come le sue manifestazioni particolari, non è mai «radicalmente indipendente da ogni istituzione storico-sociale dell’umanità […]»[56]. La libertà, per esplicarsi, necessita di un orizzonte istituzionale che ne renda possibile l’esercizio. La seconda annotazione, invece, concerne la presa d’atto di una realtà, che emerge anche solo da una lettura più o meno superficiale di un qualsivoglia Codice civile o Codice penale (europei): in tali codici, cioè, «sono necessariamente presenti disposizioni che possono essere giustificate soltanto a partire da considerazioni sostanziali»[57]. Il contenuto normativo veicolato dalle prescrizioni di un determinato sistema giuridico non si può fondare solo su argomenti strettamente formalistici, ma deve tenere conto di elementi ulteriori - etici, di giustizia - che non possono essere elusi. Nondimeno, al di là di queste osservazioni, e al di là del tentativo di offrire un possibile orizzonte giustificativo, permane, al fondo, l’impressione che i valori che sorreggono la struttura sociale siano valori, invero, incommensurabili: si impone, così, «la visione weberiana del pluralismo dei valori e del disaccordo morale come di uno scontro tra titani, tra concezioni del mondo tra loro irriducibilmente ostili o contraddittorie, il quale scontro rinvierebbe ad una decisione sovrana e incapace di fondamento oggettivo e condivisibile universalmente»[58]. In questa prospettiva emerge, sì, l’urgenza di un superamento della mera forma verso un ancoraggio etico-politico e sostanzialistico; ma tale urgenza si scontra con le difficoltà di attribuire una fondazione, ultima e finale, ai valori che tale dimensione etica e politica dovrebbe incorporare.

Ma per le leggi giuridiche e il diritto, ad ogni modo, non è possibile eludere - nonostante la suddetta incommensurabilità dei valori - le questioni di sostanza[59], vieppiù che Castoriadis evidenzia come fra l’astrattezza della legge e la concretezza[60] dei casi specifici vi è sempre uno iato che soltanto il giudice può efficacemente colmare, attraverso il ricorso al criterio di equità[61]: nel diritto vi sono sempre ‘lacune’, spazi vuoti in cui la legge, generale ed astratta, non può arrivare, e dove risulta quindi necessaria l’interposizione dell’interprete. Attività interpretativa che, peraltro, per Castoriadis, non può efficacemente esplicarsi se non per mezzo del richiamo, appunto, a valori sostanziali espliciti, nonché allo ‘spirito’ o alla ‘intenzione’ del legislatore[62]. Analogamente, l’amministrazione non può operare in forma ‘automatica’. Per attuare le leggi e i decreti si deve avviare un’attività di natura interpretativa, con la conseguenza teorica di dover registrare due livelli fondamentali: «quello dell’insorgenza immaginaria delle significazioni e quello delle operazioni insiemistico-identitarie che ad esse si applicano. Il primo livello ha un carattere primordialmente creativo e istituente, il secondo ha una funzione conoscitiva e interpretativa»[63].  E ciò implica, altresì, prendere atto che, invero, il Governo stesso, più che ‘eseguire’ le leggi, nei fatti opera al loro interno, con un alto tasso di discrezionalità: «Il ‘Governo’, in quanto governo, non ‘esegue’ le leggi, fondamentalmente agisce (governa) nel quadro delle leggi. L’amministrazione, nella misura in cui essa non può essere integralmente ‘automatizzata’, non può più sfuggire alle questioni d’interpretazione […]»[64].

E allora, l’impossibilità di eludere questioni di sostanza si radica, e trova la sua direzione di senso, in Castoriadis, nella constatazione per cui nel diritto il fattore interpretativo è ineliminabile: i processi giuridici, come i processi politici, sono un farsi continuo, una prassi inesausta, ove gli esseri umani giocano un ruolo strutturale. Tale interpretazione giuridica opera tuttavia - giova comunque evidenziare - entro un vincolo positivo (posto, istituito) stabilito in sede di creazione della legge[65] (poiché l’oggettività storico-sociale pone limiti, ineludibili, all’interprete[66]), e che si compendia in un vincolo sistemico[67] nei frangenti di sviluppo del sistema giuridico stesso, escludendo la possibilità di «modificare […] il senso nucleare fondamentale di cui le norme sono espressione»[68]. Oltrepassare tali limiti significherebbe compromettere la dinamica creativo-istituente che fonda i processi genuinamente democratici[69], i quali possiedono un’intrinseca dimensione collettiva[70].

Ad ogni modo, il diritto non può ridursi a mera procedura, perché ciò implicherebbe confinare l’essere umano nelle forme di un (puro e astratto) ‘intelletto giuridico’, «homo juridicus», che sarebbe in grado di agire, a guisa di ‘automa’, applicando la norma giuridica in forma pressoché lineare e priva di ostacoli[71], obliterando il fatto e la circostanza che, ciascun essere umano, è sempre plasmato dalla società di riferimento, ha una sua storia, ha le sue passioni, le sue «appartenenze particolari», ed è, soprattutto, modellato dal «processo sociale-storico e dall’istituzione data della società»[72]. Gli uomini hanno il compito di portare avanti, di concretizzare, di rendere effettive, le norme e i princìpi di riferimento che governano una società: siano essi i cittadini stessi, i funzionari, o, appunto, gli stessi giudici, ai quali spetta un ruolo, per Castoriadis, eminentemente ‘creativo’ nella attuazione e applicazione del diritto, stante, come dicevamo, la perenne «inadeguatezza della materia da giudicare alla forma stessa della legge»[73]. Ma oltre tale prassi, costante, al di là di questo ‘farsi’ ininterrotto, riposa sempre alcunché di estraneo, che non permette a tale processo interpretativo di natura giuridica di giungere ad affermare verità (moralmente) stabili. Vi è la possibilità di rivendicare spazi di giustizia, puntuali e specifici, in momenti determinati di attuazione e applicazione della legge, ma una fondazione, sicura e stabile, generale e onnicomprensiva, di tali processi, risulta ardua e complessa. La forma (il diritto) necessita di un’attribuzione di sostanza (la giustizia), ma il superamento dell’elemento formale non approda mai ad una ‘vera’ realizzazione sostanziale, permanendo in bilico tra una forma che non è più, e una sostanza che non è ancora. La prassi giuridico-politica di produzione normativa democratica deve confrontarsi con la sua libera capacità di porre in essere norme vincolanti per la collettività, senza che tali norme siano dettate da fattori o elementi extra-sociali che possano eterodeterminarla. Ma tale libertà di posizione della norma non va di pari passo con l’assicurazione del raggiungimento di un orizzonte stabile di giustizia, che è invece sempre mobile e precario, e che spetta solo alla società democratica provare a raggiungere - gradualmente approssimandovisi - nella consapevolezza, però, della sua continua fluidità che porta con sé la non definitività della meta volta per volta lambita. La “mobilità” e la “precarietà” di questo orizzonte di giustizia trovano conferma non solo nella fase di produzione legislativa della norma democratica. Esse emergono anche - e in modo altrettanto significativo - nella fase di interpretazione e applicazione della norma. In questo momento del processo giuridico, il soggetto-interprete sperimenta infatti la propria incapacità di saldare la componente giuridica con una dimensione di giustificazione etica che sia certa e stabile. Tale limite non elimina, tuttavia, il carattere necessario e inevitabile dell’attività interpretativa. L’interprete deve quindi cercare, nei limiti del possibile, di raccordare le istanze del caso concreto con le finalità di tutela etico-politica che il legislatore democratico si è posto in sede di creazione normativa. Si tratta di un tentativo costante, che non può mai dirsi definitivamente compiuto, ma che rimane essenziale per mantenere vivo il nesso tra forma giuridica e orizzonte di giustizia.

5. Conclusioni

L’analisi condotta ci ha permesso di mettere a fuoco la fisionomia complessiva del diritto nel pensiero castoriadisiano, mostrando come esso non possa essere compreso né come apparato tecnico né come semplice meccanismo di regolazione (ancorché, ovviamente, sia anche questo). Il diritto, piuttosto, assume una delle forme privilegiate attraverso cui l’immaginario sociale istituente si rende operativo, traducendo in norme e istituzioni la tensione permanente fra autonomia ed eteronomia che attraversa ogni forma storica di società. La dimensione giuridica assume le fattezze di un dispositivo che riflette la dialettica fra realtà e idealità, fra obblighi imposti e aspirazioni etico-politiche degli individui. Più nello specifico, la normazione giuridica, quando è filtrata dai processi democratici, è sempre un atto di creazione e, al contempo, di autolimitazione.

La distinzione castoriadisiana fra ‘politico’ e ‘politica’ si rivela decisiva per comprendere la duplice natura del diritto. Il politico è la dimensione del potere esplicito, delle ingiunzioni sanzionabili, delle strutture che vincolano i comportamenti. La politica, invece, è il luogo della riflessività radicale, della capacità della collettività di interrogare criticamente le proprie istituzioni e di trasformarle. Il diritto si colloca esattamente nel punto di intersezione fra queste due sfere: è, al tempo stesso, espressione del potere e strumento della creatività democratica. Da qui deriva la sua natura intrinsecamente dinamica, che impedisce di ridurlo a un apparato statico e lo configura come spazio vivo di conflitto, revisione e trasformazione.

La critica alla tecnocrazia, che attraversa molte pagine castoriadisiane, illumina ulteriormente questa prospettiva. L’idea che gli esperti possano essere giudicati soltanto da altri esperti, e che la produzione normativa debba essere affidata a competenze specialistiche, rivela una deriva eteronoma che sottrae la legge al giudizio della polis. Castoriadis insiste, invece, sul fatto che la normazione appartiene al regno della dòxa, delle opinioni argomentate, e non può essere fondata su presunte verità epistemiche: la legge deve essere opera della collettività, non di apparati autoreferenziali. Da qui deriva anche la centralità dello spazio della ekklesia, luogo in cui la sfera pubblica diventa realmente pubblica e in cui la decisione normativa assume la forma di deliberazione collettiva consapevole.

Il diritto, inoltre, non può sottrarsi alla dimensione dei valori sostantivi. Ogni sistema normativo è alimentato da un nucleo valoriale che trascende l’individuo e che consente di concepire norme generali e universali. Questo nucleo non è mai assoluto né fondato in modo definitivo, ma costituisce la condizione di possibilità della normazione stessa. La dimensione ‘tragica’ della democrazia esprime perfettamente questa tensione fra creatività e (senso del) limite, fra libertà e responsabilità.

Infine, la centralità dell’interpretazione giuridica mostra come il diritto sia sempre un processo, mai un dato compiuto, cristallizzato. Le norme, generali e astratte, incontrano inevitabilmente la concretezza dei casi specifici, e solo l’interprete può tentare di colmare lo iato, la frattura tra forma e vita. L’interpretazione è, dunque, un momento creativo che opera entro vincoli istituiti, ma che contribuisce a mantenere vivo il legame fra diritto, giustizia e immaginario sociale. Il diritto emerge così come uno dei luoghi privilegiati in cui la società si dà forma, si interroga e si espone alla possibilità di riformarsi, in un nesso stringente con la sfera della ‘politica’ come spazio di deliberazione autonoma e libera.

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Note e riferimenti bibliografici

Note


[1] Per un inquadramento di carattere introduttivo: E. PROFUMI, L’autonomia possibile. Introduzione a Castoriadis, Milano-Udine, 2010; si veda, altresì, E. PROFUMI, Oltre le impasse dell’autonomia: Castoriadis tra politica e psicanalisi, in Consecutio Rerum, 21 maggio 2014, reperibile online: www.consecutio.org/2014/05/oltre-le-impasse-dellautonomia-castoriadis-tra-politica-e-psicanalisi/#fn-5658-3 (ultimo accesso: 31 agosto 2026). In chiave teorico-politica si rimanda a: F. CIARAMELLI, Castoriadis e le potenzialità della democrazia, in C. CASTORIADIS, La rivoluzione democratica, a cura di F. Ciaramelli, trad. it. di G. Regoli, Milano, 2022, 7-34; R.A. VENTURA, Il ritorno di Cornelius Castoriadis: immaginario e rivoluzione, in Storia del pensiero politico, 2023, 3, 467-484; nonché a: G. DAVID, Cornelius Castoriadis: Le projet d’autonomie, Paris, 2000; Y. FRANCO, Magma. Cornelius Castoriadis: psicoanálisis, política, filosofía, Buenos Aires, 2003; N. POIRIER, Castoriadis: l’imaginaire radical, Paris, 2004; B. BACHOFEN, S. ELBAZ, N. POIRIER et al. (a cura di), Cornelius Castoriadis: Réinventer l’autonomie, Paris, Éditions du Sandre, 2008;  PH. CAUMIÈRES, A. TOMÈS, Cornelius Castoriadis. Réinventer la politique après Marx, Paris, 2011. Si rinvia, inoltre, a N. POIRIER, L’ontologie politique de Castoriadis: Création et institution, Paris, 2011, e a D. HOWARD, Ontology and the Political Project: Cornelius Castoriadis, in ID., The Marxian Legacy: The Search for the New Left (1977), Cham, 2019, 243-283. Sempre sul fronte della filosofia politica e giuridica, si veda, altresì, l’ampio numero monografico che all’opera di Castoriadis ha dedicato la rivista Etica & Politica, 2022, 3, 9-298, dal titolo Cornelius Castoriadis’ Philosophical Heritage: Discussing his Work on the Occasion of his 100th Birthday Anniversary.  Per un aggiornamento costante dell’universo bibliografico (primario e secondario) di, e su, Castoriadis, si può consultare il sito web https://www.agorainternational.org/index.html, nonché, altresì, http://www.castoriadis.org/fr/. Per la consultazione di ulteriori documenti e materiali tradotti in italiano, si suggerisce di visitare la pagina web del Centro studi libertari - Archivio G. Pinelli di Milano: https://centrostudilibertari.it/it/cornelius-castoriadis-collezione. Per una ricostruzione biografica: F. DOSSE, Castoriadis: Une vie, Paris, 2018.

[2] In letteratura si parla del rapporto fra istituzioni prime e istituzioni seconde anche in termini di rapporto fra dimensione strutturale (per l’istituzione prima) e sovrastrutturale (per le istituzioni seconde): cfr. M. LA TORRE, Ultimo saluto a Cornelius Castoriadis, in Sociologia del diritto, 1998, 2, 103-115, 105.

[3] Cfr. M. LA TORRE, Norma senza fondazione, fondazione senza norma. L’ontologia anarchica di Cornelius Castoriadis, in Dianoia, 2023, 36, 233-257, 239.

[4] Il diritto, al pari, appunto, del linguaggio, della consuetudine, della famiglia, delle forme di vita, dello Stato, è una istituzione: cfr. C. CASTORIADIS, Individuo, Società, Razionalità, Storia (1988), in ID., L’enigma del soggetto. L’immaginario e le istituzioni, cura e postfazione di F. Ciaramelli, trad. it. di R. Currado, Bari, 1998, 133-164, 143. Delle istituzioni seconde fa parte, dunque, in alcuni contesti storici specifici - come quelli europei, a partire dalla modernità -, anche lo Stato: ma questo, a differenza del diritto, che pertiene in sostanza ad una esigenza di normatività e auto-posizione della Legge, non è affatto contrassegnato da una esigenza strutturale di esistenza: infatti, se non possono esistere società senza potere, essendo quest’ultimo consustanziale alle dinamiche istituenti e istituite della società, può ben esistere, invece, una società senza Stato. Lo Stato è una dimensione specifica, che ben può realizzarsi e verificarsi, se sussistono le condizioni specifiche affinché ciò avvenga, ma può, nondimeno, non materializzarsi. Segnatamente, Castoriadis propone di configurare lo Stato come, appunto, una istituzione ‘seconda’, «separata dalla collettività e istituita in modo da garantire costantemente tale separazione» (C. CASTORIADIS, Potere, politica, autonomia, in ID., La rivoluzione democratica, cit., 55-93, 70, corsivo nel testo); inoltre, lo Stato, per il filosofo greco-francese, coincide con l’apparato di Stato, che convoglia al suo interno una struttura burocratica separata, sia essa di natura civile, militare o religioso-clericale, che si compendia in una forma di organizzazione gerarchica con la determinazione di specifici «ambiti di competenza» (ibid.).

[5] Per una panoramica (ricostruttiva) dei reciproci rapporti fra diritto e giustizia, a cui si aggiunge, altresì, un tentativo (più costruttivo) volto ad articolare una visione che subordina il diritto alle dinamiche del ‘giusto’, o, per meglio dire, a tratteggiare un percorso «che ponga l’uso della forza e della coazione, in posizione totalmente subordinata, al servizio del diritto e della giustizia», e vincolato al rispetto della dignità umana e «ispirato a valori morali», nella consapevolezza, nondimeno, che la dimensione giuridica intrattiene un rapporto «inevitabile» con la forza, posto che il diritto non «vive e agisce puramente sul piano spirituale», ma anche sul piano reale e materiale, cfr. M.A. CATTANEO, Diritto e forza. Un delicato rapporto, Padova, 2005, passim, e X, 97-99 (per le citazioni).

[6] C. CASTORIADIS, Potere, politica, autonomia, in ID., La rivoluzione democratica, cit., 62. Castoriadis offre, qui, una definizione di potere che, seguendo la teoria politica contemporanea, sembra delinearsi non già come mero possesso o come pura dinamica relazionale, ma come concreta capacità, effettiva, di mutare e influenzare condotte e comportamenti. Per le diverse nozioni del concetto di potere, cfr., ex multis: C.J. FRIEDRICH, Introduzione alla teoria politica. 12 lezioni a Harvard, trad. it. di P. Bartellini, Milano, 1971, 123 ss.; N. BOBBIO, Il problema del potere. Introduzione al corso di scienza della politica, a cura e con un saggio introduttivo di T. Greco, Torino, 2020, 19 ss.

[7] C. CASTORIADIS, Potere, politica, autonomia, cit., 62 (corsivo nel testo). D’altronde, dal proseguire della definizione, deduciamo, altresì, come Castoriadis attribuisca un valore importante anche alla forma di potere che risulta in grado di influenzare, psichicamente, i soggetti, senza una coercizione fisica esplicita, ma attraverso forme di influenza sotterranee, che riescono a indirizzare il soggetto verso un determinato orizzonte di condotte in via preventiva, mediante un processo educativo iniziale che si insedia, nelle pratiche giornaliere e nella psicologia quotidiana, fin dagli esordi dei suoi comportamenti sociali. Il potere, nondimeno, pertiene, comunque, e sempre, alla sfera della capacità: sia essa una forma di coercizione fisica diretta, sia essa una forma di ‘persuasione’ implicita indiretta. Quest’ultima, però - lascia intendere Castoriadis -, è quella più ‘subdola’, e, nella sua dimensione apparentemente innocua, più profonda e intensa, perché maggiormente idonea, rispetto all’altra, a ostacolare la formazione del senso di ingiustizia, bloccando (ma solo in modo temporaneo) il processo di messa in discussione delle leggi date e neutralizzando, in un certo senso, il conflitto fra istituzioni e individui/società.

[8] La più integrale spontaneità, perché nell’orizzonte del soggetto non si prefigura, alla radice, alcuna azione alternativa; la più totale eteronomia, perché il soggetto, pur agendo apparentemente in modo autonomo - senza obblighi sanzionatori evidenti ed espliciti -, agisce invero privo d’ogni capacità di elaborazione critica circa le possibili opportunità o alternative d’azione potenzialmente esperibili.

[9] Cfr. C. CASTORIADIS, La democrazia come procedura e come regime (1996), in ID., Fine della filosofia? Tre saggi sulla crisi del pensiero e della politica, introduzione di F. Bellusci, Trieste, 2012, 107-138, 111.

[10] C. CASTORIADIS, Potere, politica, autonomia, cit., 63.

[11] Le dinamiche dell’infra-potere, benché interne ad ogni società, ed espressive di una peculiare capacità di influenza sui soggetti individuali, non risultano, tuttavia, integralmente capaci di esaurire lo spazio d’azione individuale. È doveroso tenere distinta, in questo senso, una dimensione trascendentale, o di potenzialità prodromica dell’infra-potere, e il risultato effettivo che esso è in grado di realizzare. L’infra-potere è potenzialmente capace di assorbire ogni àmbito dell’azione umana, in ragione delle sue caratteristiche ontologiche e concettuali: è la forza della società nella sua capacità di orientare i soggetti fin dalle prime fasi di 'socializzazione', psichica e psicologica. Il potere esplicito, per converso, non possiede tali caratteri: interviene sovente ex-post, mediante sanzioni coattive, e là dove operi ex-ante, la sua operatività assume le forme della minaccia sanzionatoria, con tutti i rischi e le difficoltà che una tale dimensione possiede: la cosiddetta funzione general-preventiva - ad esempio, in sede di diritto penale - si rivela talvolta piuttosto inefficace (dacché il potenziale soggetto intenzionato a commettere l’illecito può sempre effettuare, fra gli altri, un calcolo utilitaristico volto a soppesare costi e benefici). Più efficace, invece, è la modalità di influenza che esplica l’infra-potere, grazie alle modalità interne e psichiche, pre-formative, che tale potere esplica fin dalle fasi iniziali della socializzazione dei soggetti individuali. Detta efficacia, però - sembra suggerirci Castoriadis -, non è mai totale, perché nell’individuo permane sempre uno spazio residuale di libertà che, ancorandosi anche all’immaginazione radicale e alla possibilità di un esercizio autonomo e critico della ragione, può porre in scacco le abitudini apparentemente immodificabili (socialmente) ereditate.

[12]  Si vedano, a scopo introduttivo: L. LESSIG, Code: Version 2.0, New York, 2006; O.M. FISS, The Death of the Law?, in Cornell Law Review, 1986, 72, 1-16. Cfr. R. BROWNSWORD, Law, Technology and Society: Re-imagining the Regulatory Environment, Abingdon, 2019; ID., Law 3.0: Rules, Regulation and Technology, Abingdon, 2020; ID., Rethinking Law, Regulation, and Technology, Cheltenham, 2022; ID., Technology, Governance and Respect for the Law: Pictures at an exhibition, London-New York, 2023; W. LUCY, La morte del diritto, trad. it. di J. Volpi, Napoli, 2023. Per alcune analisi critiche, v. A. ROMEO, La norma non può morire. Brevi riflessioni critiche sugli ultimi necrologi del diritto e sulla gestione tecnologica della condotta umana, in Diritto e questioni pubbliche, 2024, 1, 81-99. Per un resoconto sullo stato dell’arte cfr., altresì, T. GAZZOLO, A. ROMEO, Collapsing law. Un’introduzione al dibattito su tecnologia e “morte del diritto”, Torino, 2026.

[13] In tal senso, ci permettiamo di rimandare a J. VOLPI, Cornelius Castoriadis e il problema dell’autonomia democratica: immaginario economico, sfera educativa e critica dei processi tecnologici, in Dirittifondamentali.it, 2026, 2, 197-218.

[14] Nella visione di Castoriadis, il fatto della costruzione sociale della realtà, ancorché risulti pienamente umano e frutto dell’attività sociale degli esseri umani, viene occultato dalla tendenza, della società stessa, a esercitare forme di controllo e di dominio che, oltre a compendiarsi in obblighi di condotta o prescrizioni e divieti, si concretizza anche, e soprattutto, nell’esigenza di esercitare un dominio sui significati vigenti affinché questi siano resi indisponibili agli interventi di modifica dei cittadini: i significati sociali vengono implicitamente e gradualmente “convertiti” in significati extra-sociali e ancorati a dimensioni esterne (Dio, Leggi della Storia, Denaro, Leggi del mercato economico); in questo modo, la possibilità della loro concreta modificazione è resa più difficile, perché la loro origine normativa pienamente umana è nascosta dietro dinamiche che sembrano riposare in un contesto meta-storico.

[15] «Il politico è tutto ciò che concerne il potere in una società. C’è sempre potere in una società, e sempre ci sarà: potere nel senso di decisioni riguardanti la collettività che assumono un carattere obbligatorio e il cui non rispetto viene sanzionato in un modo o nell’altro, anche solo con il ‘non uccidere’» (C. CASTORIADIS, Relativismo e democrazia. Dibattito con il MAUSS (1999), a cura di E. Escobar, M. Gondicas e P. Vernay, introduzione di J.-L. Prat, trad. it. di C. Milani, Milano, 2025, 45). In tal guisa, si nota come Castoriadis oltre ad affermare la presenza perenne del potere nelle società (che non coincide affatto con la presenza della realtà statale: cfr. ivi, 46), correla la dinamica del potere esplicito alla configurazione (e predisposizione) di strutture e di apparati sanzionatori. Sul tema si vedano anche le riflessioni contenute in C. CASTORIADIS, La democrazia come procedura e come regime, cit., spec. 108.

[16] Sulla distinzione fra il ‘politico’ e la ‘politica’ nella riflessione filosofica di Castoriadis, cfr. V. PAPADIMITROPOULOS, Politics and the Political in Castoriadis, in Journal of Philosophy and Social Theory, 2019, 20, 1, 40-53. Dal punto di vista della militanza rivoluzionaria e della critica del marxismo, Castoriadis, fra il 1949 e il 1965, prendendo atto del fallimento della rivoluzione sovietica e della degenerazione burocratica del socialismo reale (cfr. C. CASTORIADIS, La società burocratica. I rapporti di produzione in Russia (1973), prefazione di M.L. Salvadori, trad. it. di G. Ferrara degli Uberti, Milano, 1978; ID., La rivoluzione contro la burocrazia. La società burocratica, vol. II, trad. parz., trad. it. di G. Ranzato, Milano, 1979), sottolineerà la necessità della distinzione tra la sfera del ‘politico’ che pertiene all’apparato istituzionale e che può facilmente convertirsi in ‘dominio’, allorché assuma forme cristallizzate e rigide, e quella della ‘politica’, come praxis libera e autonoma dei cittadini che possono mettere in discussione l’istituzione data della società.  Sotto il profilo della tradizione greca, Castoriadis si impegna a evidenziare come il ‘politico’ rappresentasse, in quella realtà, l’ordine, rigido e stabile delle leggi e delle istituzioni, mentre la ‘politica’ alludeva all’azione dei cittadini nell’assemblea democratica: la ‘politica’ non era mera amministrazione dell’esistente, ma volontà di emancipazione ed esigenza di cambiamento (cfr. C. CASTORIADIS, La polis greca e la creazione della democrazia (1982), in ID., L’enigma del soggetto, cit., 181-224). Dal punto di vista della riflessione successiva al Sessantotto, Castoriadis àncora la distinzione fra il ‘politico’ e la ‘politica’ ricollegandola al fatto che, mentre il primo rimanda alla istituzione della società (che dà forma e stabilità all’assetto sociale istituito e costituito), la seconda rinvia all’immaginario radicale e alla capacità, di questo, di creare nuove significazioni (specialmente politico-sociali) (v. C. CASTORIADIS, L’istituzione immaginaria della società, cit.).

[17] Cfr. C. CASTORIADIS, Relativismo e democrazia, cit., 41.

[18] Momenti e periodi che non costituiscono ‘modelli’ di riferimento ma, appunto, ‘germi’, e ciò vuol dire che in essi si rintracciano elementi positivi per lo sviluppo di forme di autonomia - quale è la dimensione dell’isonomia nella Grecia antica, o la relazione fra libertà, uguaglianza e fraternità nella modernità - che vanno, certo, incontro ad eccezioni (si pensi, appunto, alla legittimazione della schiavitù nella Grecia antica), ma che, nondimeno, rappresentano dei significati sociali immaginari fondamentali: cfr. C. CASTORIADIS, Antropologia, filosofia, politica (1989), in ID., Fine della filosofia?, cit., 77-106, 103.

[19] C. CASTORIADIS, CH. LASCH, La cultura dell’egoismo, trad. it. di A. Aureli e di C. Milani, Milano, 2023, 27.

[20] Cfr. C. CASTORIADIS, L’immaginario greco. Da Omero a Eraclito. Seminari 1982-1983, ediz. italiana a cura di M. Ridolfi, testo preparato, presentato e annotato da E. Escobar, M. Gondicas e P. Vernay, Pisa, 2025.

[21] Cfr. C. CASTORIADIS, La polis greca e la creazione della democrazia (1982), in ID., L’enigma del soggetto, cit., nonché C. CASTORIADIS, Il caso Atene, trad. it. di G. Lagomarsino, in Volontà, 1994, 4, 137-149. Sul tema si vedano: M. RIDOLFI, Castoriadis e la Grecia antica. Una mappa di un rapporto complesso, in Etica & Politica, 2022, 3, 247-257; PH. CAUMIÈRES, S. KLIMIS, L. VAN EYNDE (a cura di), Castoriadis et les Grecs, Bruxelles, 2010. Si sofferma sulla centralità della Grecia antica e sull’impegno che, a partire dagli anni Settanta, Castoriadis ha profuso nello studio sistematico dei testi a quella relativi, mettendo anche in luce alcune aporie interne alle riflessioni castoriadisiane sul progetto d’autonomia (in particolare con riguardo ai rapporti fra antichità classica e modernità politica), PH. CAUMIÈRES, La Grèce ancienne ou l’émergence du projet d’autonomie, in PH. CAUMIÈRES, S. KLIMIS, L. VAN EYNDE (a cura di), Castoriadis et les Grecs, cit., 73-110.

[22] A Castoriadis fu effettivamente obiettato il motivo per il quale egli avesse trascelto, fra i molti episodi e momenti storici che si potevano configurare come ‘emblematici’ di movimenti germinali di autonomia e di emancipazione, proprio tali frangenti specifici della storia umana. Egli replicò sottolineando, come, certamente, egli fosse consapevole della possibilità di rintracciare altri fondamentali episodi di rottura - la storia, infatti, è molto più complessa di possibili tassonomie o mappature -; però, allo stesso tempo, rimarcava come tali due rotture rivestissero, a suo avviso, un valore qualitativo particolarmente pregnante, e che, comparate con altri casi o episodi storici, dimostrassero uno scarto di valore rilevante, quantomeno per gli interessi, teorici e pratici, di Castoriadis. Interessi teorici e pratici che si radicano, essenzialmente, nel fatto che, per il pensatore greco-francese, la distinzione che assume rilievo e che orienta la sua concettualizzazione filosofica è quella che distingue fra società eteronome e società autonome: ed è ovvio, dunque, a questo punto, come la scelta di un altro criterio, distinto, avrebbe condotto, probabilmente, a identificare ulteriori momenti o episodi cruciali. L’obiezione e la risposta di Castoriadis sono consultabili nel dibattito trascritto a cura dell’Archivio Pinelli in C. CASTORIADIS et al., in L’immaginario sociale. Dibattito con Cornelius Castoriadis, trad. it. di M. Bonello, in Bollettino Centro Studi Libertari - Archivio G. Pinelli, 2013, 42, 2, 17-27, 24-25.

[23] Invero, in anni successivi, Castoriadis indicherà un altro momento seminale emblematico di processi emancipativi verso l’autonomia, che è rappresentato dalle «Costituzioni dei tempi moderni»: cfr. (C. CASTORIADIS, Sull’autonomia in politica, l’individuo privatizzato (1997), in ID., L’autonomia radicale, a cura di S. Latouche, trad. it. di R. Prezzo, Milano, 2014, 55-60, 57). In ciò si ravvisa, in effetti, come notato da Serge Latouche, una certa ‘ambiguità’: cfr. S. LATOUCHE, L’utopia concreta della democrazia diretta, in C. CASTORIADIS, L’autonomia radicale, cit., 11-30, 21-22. Analogamente, altrove il pensatore greco-francese fa riferimento ad un ulteriore momento centrale (rappresentativo di forme di emancipazione e di autonomia) costituito dall’Illuminismo europeo: cfr. C. CASTORIADIS, Relativismo e democrazia, cit., 42. Ciò però rinsalda l’idea che ciò che maggiormente conta, nella riflessione castoriadisiana, sia, più che la determinazione degli eventi storici parzialmente o totalmente decisivi, il principio concettuale che orienta il suo orizzonte filosofico.

[24] Ciò permette a Castoriadis di tracciare anche un disegno generale, si potrebbe dire, dello sviluppo storico, che egli scansiona in tre momenti cruciali: i) l’emergenza dell’Occidente (dal XII secolo all’inizio del XVIII secolo), in cui viene riabilitato un progetto di autonomia individuale e sociale, dopo quindici secoli di ‘interruzione’ (a partire dalla Grecia antica); ii) l’epoca critica (moderna), che si articola nel conflitto fra autonomia e capitalismo (dall’Illuminismo fino alle due guerre mondiali) e, in particolare, nella contrapposizione fra il progetto di autonomia in chiave democratica e la tendenza alla «espansione illimitata del ‘dominio razionale’» di matrice capitalista; iii) la ‘ritirata nel conformismo’, caratterizzata dalla «evanescenza del conflitto sociale, politico e ideologico» e la decadenza dello «spirito critico» più coerente, radicale e «autentico» (C. CASTORIADIS, L’epoca del conformismo generalizzato: critica al postmodernismo (1989), in ID., Fine della filosofia?, cit., 55-76, 63-72 e 75).

[25] Cfr. C. CASTORIADIS, Relativismo e democrazia, cit., 119. ‘Dòxa’, che, peraltro, costituisce l’unico fondamento giustificativo, per il filosofo-greco francese, in grado di rendere ammissibile l’operatività della regola della maggioranza (ibid.).

[26] C. CASTORIADIS, La polis greca e la creazione della democrazia, (1982), in ID., L’enigma del soggetto, cit., 181-224, 203-204.

[27] Ivi, 215.

[28] Ibid. La consapevolezza della libertà creativa in fatto di produzione normativa delle leggi deve infatti procedere di pari passo con la piena coscienza che questa libertà di fatto debba trovare una sua limitazione di diritto. Si può emanare qualsivoglia legge, ma non lo si deve fare.

[29] C. CASTORIADIS, La polis greca e la creazione della democrazia, cit., 215.

[30] C. CASTORIADIS, Popolo ed esperti (1983), in ID., Contro l’economia. Scritti 1949-1997, a cura di R.A. Ventura, Roma, 2022, 143-156, nonché ID., La polis greca e la creazione della democrazia, cit., 207 ss.

[31] «L’idea dominante, secondo cui gli esperti non possano essere giudicati se non da altri esperti, è una delle condizioni dell’espansione e della sempre crescente irresponsabilità degli apparati gerarchico-burocratici moderni. L’idea dominante, che esistano ‘esperti’ in politica, cioè presunti specialisti dell’universale e tecnici della totalità, mette alla berlina l’idea stessa di democrazia: il potere degli uomini politici si giustifica con la ‘perizia professionale’ che essi sarebbero i soli a possedere, e il popolo, per definizione privo di tale perizia o inesperto, è di quando in quando chiamato a dare il suo parere su questi ‘esperti’» (C. CASTORIADIS, La polis greca e la creazione della democrazia, cit., 208).

[32] C. CASTORIADIS, La polis greca e la creazione della democrazia, cit., 208 (corsivo nel testo).

[33] Cfr. F. CIARAMELLI, Castoriadis e le potenzialità della democrazia, in C. CASTORIADIS, La rivoluzione democratica, cit., 15-16.

[34] C. CASTORIADIS, Quale democrazia?, in ID., La rivoluzione democratica, cit., 145-195, 155.

[35] Ibid.

[36] In relazione a ciò, Castoriadis offre una delle possibili definizioni di democrazia, come «regime dove la sfera pubblica diventa veramente ed effettivamente pubblica - appartiene a tutti, è effettivamente aperta alla partecipazione di tutti» (C. CASTORIADIS, La democrazia come procedura e come regime, cit., 119).

[37] Per sottolineare la centralità degli interessi pubblici, e come questi operino anche su un piano effettivo e concreto, Castoriadis offre un esempio tratto dalla Politica di Aristotele. L’esempio rimanda ad un’ipotetica clausola normativa che vieterebbe «agli abitanti di una regione di confine di partecipare al voto quando si tratta di votare per o contro la guerra con una città vicina»; i cittadini di confine, in questo caso, non sarebbero sufficientemente distanti dai loro interessi privati, cosicché sarebbero posti dinanzi ad un inevitabile conflitto ‘interiore’ (politico e morale), un deprecabile aut-aut: «o votano come cittadini ateniesi, magari per la guerra, trascurando il fatto che le proprie case rischiano di essere distrutte, i propri campi devastati, oppure votano in quanto esseri umani particolari che non possono dimenticare i propri cari, la famiglia, gli olivi, e voteranno contro la guerra non perché questo sarebbe l’interesse della polis, ma per il loro interesse particolare» (C. CASTORIADIS, Il caso Atene, cit., 147-148). La particolarità degli interessi, in questo caso, intaccherebbe l’interesse pubblico della decisione, innestando elementi di privatezza dentro gli spazi della decisione politica.

[38] Ciò deve intendersi non già in senso squisitamente tecnico. Castoriadis sembra più alludere al fatto che la dimensione giuridica e le deliberazioni normative soddisfano pienamente la loro esigenza etica soltanto quando disciplinano, con integrale compiutezza, gli interessi e il bene comune, ovverosia quando riescono a contemperare, sapientemente, gli interessi collettivi con le esigenze individuali, svolgendo, dunque, una eminente funzione pubblica. La legge politica dovrebbe costituire il precipitato di un processo in cui i bisogni, le necessità, le esigenze, i desideri, sociali come anche individuali, siano miscelati in una disposizione normativa finale che riesce a coniugare le diverse istanze in gioco.

[39] F. CIARAMELLI, Creazione e interpretazione della norma, Troina (EN), 2003, 28.

[40] C. CASTORIADIS, La democrazia come procedura e come regime, cit., 120.

[41] Ivi, 119-120.

[42] C. CASTORIADIS, Potere, politica, autonomia, cit., 56.

[43] Ibid.

[44] C. CASTORIADIS, La democrazia come procedura e come regime, cit., 109.

[45] Con altri termini, Castoriadis parla del rapporto dell’individuo col sociale in termini di inerenza, ma il significato non muta granché: l’individuo inerisce alla società, come la società inerisce all’individuo. Cfr. C. CASTORIADIS, Il Progetto dell’Autonomia, in ID., L’enigma del soggetto, cit., 165-180, 178. Sull’emergere della dimensione dell’autonomia e i suoi caratteri ontologici, cfr. F. CIARAMELLI, La creazione dell’autonomia e i suoi presupposti, in C. CASTORIADIS, L’enigma del soggetto, cit., 289-309.

[46] L’individuo, per Castoriadis, è sempre sociale: «Per trovare nell’individuo qualcosa che non sia veramente sociale, ammesso che sia possibile […], bisognerebbe poter arrivare all’ultimo nocciolo della psiché, laddove i desideri più primari, i modi di rappresentare più caotici, gli affetti più bruti e più selvaggi sono al lavoro» (C. CASTORIADIS, Antropologia, filosofia, politica (1989), in ID., Fine della filosofia?, cit., 90). Ma ciò, evidenzia Castoriadis, è pressoché impossibile, giacché al fondo biologico e psichico del soggetto (sede dell’immaginazione radicale), si aggiunge la dimensione social-storica dell’individuo (sede dell’immaginario sociale): ivi, 88.

[47] C. CASTORIADIS, Quale democrazia?, cit., 173.

[48] Ibid.

[49] Ibid.

[50] Ibid.

[51] Ivi, 171. Questa espressione non può non evocare alla memoria il noto ‘contenuto minimo del diritto naturale’ formulato, a suo tempo, da Herbert L.A. Hart, per il quale ogni sistema giuridico deve necessariamente contenere alcune disposizioni fondamentali che, a prescindere da caratteristiche più specifiche, non possono non sussistere in ragione di alcune ovvie verità, alcuni facili truismi, che suggeriscono l’esigenza di una certa disciplina normativa. Tali ‘truismi’ derivano da alcune evidenze antropologiche circa la natura umana, in generale, e della natura umana nei suoi rapporti intersoggettivi, in particolare, che indirizzano la regolazione verso determinati contenuti essenziali. Queste condizioni sono riassumibili nella intrinseca vulnerabilità umana, nella eguaglianza approssimativa, in un altruismo parziale e spesso difettoso, nelle scarse risorse disponibili e nella comprensione e forza di volontà limitate. Cfr. H.L.A. HART, Il concetto di diritto (1961), a cura di M.A. Cattaneo, Torino, 2002, 226-232.

[52] Cfr. C. CASTORIADIS, La democrazia come procedura e come regime, cit., 135.

[53] C. CASTORIADIS, Quale democrazia?, cit., 171.

[54] Ibid.

[55] Il riferimento al contenuto ‘sostanziale’ che le leggi devono rispettare presenta, in Castoriadis, un’ambivalenza conflittuale. Da un lato, egli riconosce che la normatività giuridica non può essere ridotta alla pura forma o alla nuda manifestazione del potere; dall’altro, rifiuta l’idea che si possano postulare valori universali sganciati dal tessuto storico-sociale. La ‘pretesa di giustizia’ delle norme - richiamando il lessico di Robert Alexy (v.: R. ALEXY, Concetto e validità del diritto, a cura di M. La Torre, Roma, 2022; ID., La natura del diritto. Per una teoria non- positivistica, trad. it. di P. Chiarella e N. Stamile, Napoli, 2015) - è dunque imprescindibile, perché ogni dispositivo normativo regola interessi e valori dotati di contenuto. Tuttavia, essa non può fissarsi in princìpi morali definitivi: rimane esposta alla variabilità delle dinamiche sociali e alla storicità delle significazioni collettive che la società istituisce.

[56] C. CASTORIADIS, Quale democrazia?, cit., 171 (corsivo nel testo).

[57] Ibid.

[58] M. LA TORRE, Norma senza fondazione, fondazione senza norma, cit., 254.

[59] Non solo: il diritto non è comprensibile, per Castoriadis, se viene distaccato dai fini complessivi del sistema sociale globalmente considerato. Tanto è vero che l’analisi scientifica e filosofica del diritto dovrebbe impegnarsi, per un verso, di comprendere «come il sistema sociale condizioni la nascita di una logica-tecnica particolare e storicamente specifica del settore considerato e la surdetermini»; per altro verso, di comprendere, altresì, «fino a che punto, quella logica-tecnica particolare si autonomizzi e possa arrivare ad opporsi alla finalità generale del sistema» (C. CASTORIADIS, Gli incroci del labirinto (1978), trad. it. di M.G. Conti Bicocchi e F. Lepore, Firenze, 1988, 189). Lo stretto legame che il diritto istituisce con la dimensione finalistica del sistema sociale implica una influenza del sistema sociale sui meccanismi giuridici; al contempo, però, questi, gradualmente, possono anche autonomizzarsi, riuscendo finanche a contrapporsi alle finalità generali del sistema.

[60] La problematicità intrinseca che contrassegna la dimensione attuativa della norma giuridica deriva, peraltro, da una «descrizione scettica della fenomenologia della regola», la quale «per applicarsi dovrebbe sempre negarsi, non potendo riportare le sue stesse condizioni di applicabilità» (M. LA TORRE, Norma senza fondazione, fondazione senza norma, cit., 253). Infatti, il «caso concreto eccederebbe deonticamente il campo semantico della regola, e così facendo ne denuncerebbe la forza inane» (ibid.).

[61] C. CASTORIADIS, La democrazia come procedura e come regime, cit., 121.

[62] Ibid.

[63] F. CIARAMELLI, Creazione e interpretazione della norma, cit., 107.

[64] C. CASTORIADIS, La democrazia come procedura e come regime, cit., 121 (corsivo nel testo).

[65] F. CIARAMELLI, Creazione e interpretazione della norma, cit., 105 e 129.

[66] Ivi, 29.

[67] Ivi, 79 e 131.

[68] Ivi, 79.

[69] E senza dimenticare che è proprio grazie all’interpretazione che si giunge a consolidare la consapevolezza della dimensione squisitamente creativa dei processi normativi: v. ivi, 106.

[70]  Alla luce del fatto che, a differenza della creatività individuale, che si manifesta nell’ermeneutica dei casi concreti in dialogo con esigenze di giustizia, la sfera politica (anche democratica), e che «s’esprime nella produzione legislativa», è una creatività collettiva, «modulata secondo regole determinate, nella quale […] si mette in scena l’istituzione moderna del sociale» (ivi, 17). Dal processo istituente collettivo «in cui culmina l’atto legislativo» deriva la norma, «sulla quale dovrà poi esercitarsi, nei limiti stabiliti dal sistema giuridico, la creatività derivata dell’interprete» (ivi, 18). L’equilibrio fra creatività individuale e collettiva, con la creazione politica delle norme come paradigma distinto e non sovrapponibile all’interpretazione (ivi, 29; ivi, 117), consente di bilanciare astrattezza e concretezza, evitando la «particolarità imperativa del caso concreto» (ivi, 21) e garantendo che, pur esistendo margini di equità, «nessun individuo, nessuna casta, nessun ceto professionale […] [possa] disporre liberamente dell’ordine collettivo posto» (ivi, 27, corsivo nostro).

[71] C. CASTORIADIS, La democrazia come procedura e come regime, cit., 124. Cosa che, peraltro, implicherebbe, secondo Castoriadis, una «conoscenza perfetta delle disposizioni del diritto», una conoscenza integrale e completa del sistema giuridico: il che è naturalmente impossibile, perché esso - il diritto - non è una struttura logico-combinatoria composta di elementi finiti, ma è una prassi effettiva, orientata a norme, princìpi e valori: ivi, 124.

[72] C. CASTORIADIS, La democrazia come procedura e come regime, cit., 124.

[73] Ivi, 125.


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Come citare questo contributo

JACOPO VOLPI, "Castoriadis e i luoghi del diritto. Politica, norme, società" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2532-9871 Fasc. IV/2026

ISSN 2532-9871 · Fascicolo IV/2026 · lettura gratuita previa registrazione · CC BY-NC-ND 4.0

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