Dom, 6 Set 2026 · anno XIII · fascicolo n. 9 ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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GIUR-04/ADIRITTO DEL LAVORO Modifica

Cosa prevede il nuovo decreto dignità

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ISSN 2421-7123
Contributo n. 3119
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Introdotte, attraverso un decreto-legge, misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. A breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Parole chiave prevede · decreto · dignità · introdotte · attraverso · decreto-legge

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella riunione n. 8 del 02 luglio 2018, un decreto-legge che mira ad introdurre misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Durante la riunione sono stati approvati in totale tre decreti legge, che entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa a breve (approvati infatti anche il riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e la cessione di unità navali italiane alla Libia).

Seguendo la scaletta divulgata dalla Presidenza del Consiglio, il decreto "dignità", tra i primi del nuovo Governo che dovrebbe cominciare da subito a mostrare risultati nell'economia reale, prevede:

A) disposizioni volte a limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo indeterminato.
L'obiettivo è quello di ridurre il lavoro precario, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro.
A questo scopo, si prevede che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate.
In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;

B) misure per salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;

C) misure volte a contrastare grave fenomeno della ludopatia, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;

D) l'introduzione di misure in materia di semplificazione fiscale, attraverso la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro” in chiave di contrasto all’economia sommersa, il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro”), nonché l’abolizione dello split payment  per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre, si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, infine, si interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.

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LA REDAZIONE, "Cosa prevede il nuovo decreto dignità" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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