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Pensione di reversibilità e coppie omosessuali: la corte costituzionale dichiara incostituzionale l´art. 13 r.d.l. 636/1939
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Pubbl. Mer, 1 Lug 2026

Pensione di reversibilità e coppie omosessuali: la corte costituzionale dichiara incostituzionale l´art. 13 r.d.l. 636/1939

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Giorgia Ferraro
Praticante AvvocatoUniversità degli Studi di Napoli Federico II



Con la sentenza n. 91 del 28 maggio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l´art. 13 del regio r.d.l. n. 636/1939, nella parte in cui esclude la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale unita in matrimonio all´estero, qualora il decesso sia avvenuto prima dell´entrata in vigore della l. n. 76/2016. La questione era stata sollevata dalla Cassazione, Sezioni Unite (ord. n. 19596/2025), ravvisando un contrasto con gli artt. 2, 36 e 38 Cost. La Consulta, applicando il giudizio di ragionevolezza, ha ritenuto che tale esclusione integrasse una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell´art. 3 Cost.


ENG

Survivor´s pension and same-sex couples: the constitutional court declares article 13 of royal decree-law 636/1939 unconstitutional

By judgment no. 91 of 28 May 2026, the Constitutional Court declared unconstitutional Article 13 of Royal Decree-Law no. 636/1939, insofar as it excludes the survivor´s pension for the surviving partner of a same-sex couple married abroad, where the death occurred prior to the entry into force of Law no. 76/2016. The issue had been referred to the Court by the Court of Cassation, sitting as Joint Chambers (order no. 19596/2025), which identified a conflict with Articles 2, 36 and 38 of the Constitution. Applying the reasonableness test, the Constitutional Court held that such exclusion amounted to an unjustified difference in treatment, in violation of Article 3 of the Constitution.

Sommario: 1. Premessa: la vicenda processuale; 2. Il quadro normativo di riferimento e i precedenti giurisprudenziali; 3. L'ordinanza della Sezione lavoro n. 22992/2024: i primi dubbi sulla retroattività; 4. Le Sezioni Unite e la rimessione alla Corte costituzionale (ord. n. 19596/2025); 5. La sentenza n. 91/2026: il ragionamento della Consulta; 6. Conclusioni.

1. Premessa: la vicenda processuale

La sentenza n. 91 del 2026[1] della Corte costituzionale rappresenta il punto d'arrivo di una complessa e articolata vicenda giudiziaria che ha visto protagonisti i giudici di merito, la Corte di Cassazione e, infine, la Consulta, nell'affrontare una questione di grande rilevanza sociale e giuridica: il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di una coppia omosessuale formalmente unita all'estero, prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016

Il caso concreto trae origine dalla domanda giudiziale proposta da L.D.M., in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore S.C. M.C., nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta a seguito del decesso del partner D.C., avvenuto in data 8 ottobre 2015. La coppia aveva contratto matrimonio a New York il 2 novembre 2013 e aveva avuto un figlio negli Stati Uniti nel 2010 mediante fecondazione assistita. Il matrimonio era stato poi trascritto in Italia come unione civile il 4 ottobre 2016, dopo la morte del partner.

L'INPS aveva negato la prestazione previdenziale sul presupposto che il decesso fosse intervenuto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Seguiva un lungo iter giudiziario che vedeva, dapprima, la Corte d'Appello di Milano riconoscere il diritto alla pensione in via interpretativa, e poi la Corte di cassazione sollevare la questione di legittimità costituzionale che avrebbe condotto alla pronuncia in commento.

2. Il quadro normativo di riferimento e i precedenti giurisprudenziali

La norma al centro del giudizio è l'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'istituto della pensione di reversibilità nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, riconoscendo tale trattamento al "coniuge" e ai figli superstiti del pensionato o assicurato deceduto.

La norma, nella sua formulazione originaria, non contemplava alcun riferimento alle unioni omosessuali.

Il panorama normativo rilevante si è progressivamente arricchito con l'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà), che ha introdotto la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equiparando ai fini previdenziali l'unito civilmente al coniuge. In particolare, l'art. 1, comma 20, stabilisce che alle parti dell'unione civile si applicano le disposizioni che fanno riferimento al matrimonio e al coniuge, ovunque ricorrono. Successivamente, il d.lgs. n. 7 del 2017, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge Cirinnà, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'art. 32-bis della legge n. 218 del 1995, secondo cui il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Sul piano giurisprudenziale, la Corte costituzionale aveva già affrontato in passato tematiche affini. Con la sentenza n. 461 del 2000[2] aveva ritenuto giustificata la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i beneficiari della pensione di reversibilità, sul rilievo che tale trattamento si ricollega geneticamente a un preesistente rapporto giuridico formalizzato. Con la sentenza n. 138 del 2010[3], aveva invece dichiarato inammissibili le questioni volte a estendere l'intera disciplina del matrimonio civile alle unioni tra persone dello stesso sesso, pur riconoscendo a tali unioni la natura di formazioni sociali idonee a consentire il libero sviluppo della persona, e riservandosi la possibilità di intervenire, mediante il controllo di ragionevolezza, a tutela di specifiche situazioni.

3. L'ordinanza della Sezione lavoro n. 22992/2024: i primi dubbi sulla retroattività

La prima tappa della vicenda giudiziaria che ha condotto alla pronuncia in commento è rappresentata dall'ordinanza della Sezione lavoro della Corte di cassazione del 21 agosto 2024, n. 22992[4], con la quale era stata disposta la trasmissione degli atti alla Prima Presidenza per l'assegnazione della questione alle Sezioni Unite.

Con tale provvedimento la Sezione lavoro aveva evidenziato le rilevanti incertezze normative legate alla questione della retroattività della legge n. 76 del 2016 e al riconoscimento di diritti per situazioni preesistenti alla sua entrata in vigore. In particolare, il collegio aveva rilevato come la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 803/2020[5], avesse riconosciuto il diritto alla pensione indiretta operando un'interpretazione estensiva in chiave di parità di trattamento tra coppie coniugate e coppie unite civilmente, attribuendo rilievo alla convivenza stabile e duratura della coppia anche ai fini del beneficio previdenziale.

La Sezione lavoro aveva, tuttavia, sollevato seri dubbi, ritenendo che solo una norma espressa potesse giustificare il riconoscimento retroattivo dei diritti per le unioni civili antecedenti al 2016, in ossequio al principio di certezza giuridica in relazione agli status familiari.

La complessità della questione, tanto per il profilo relativo al diritto alla pensione indiretta del partner superstite quanto per quello concernente la tutela del figlio minore nato da maternità surrogata, aveva indotto la Sezione a rimettere la decisione alle Sezioni Unite per una risoluzione definitiva.

4. Le Sezioni Unite e la rimessione alla Corte costituzionale (ord. n. 19596/2025)

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza del 15 luglio 2025, n. 19596/2025[6], hanno sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 2, 36, primo comma, e 38 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, nella parte in cui non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite in caso di decesso dell'altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, nonostante l'avvenuta formalizzazione di un vincolo matrimoniale all'estero.

In punto di rilevanza, le Sezioni Unite hanno escluso che si potesse pervenire al riconoscimento del diritto attraverso un'interpretazione estensiva della norma, stante il suo univoco tenore letterale che limita il diritto al "coniuge". 

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ha richiamato la sentenza n. 138 del 2010, sottolineando come la Corte costituzionale avesse già riconosciuto la possibilità di intervenire, mediante controllo di ragionevolezza, a tutela di specifiche situazioni in cui fosse riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la coppia eterosessuale coniugata e quella omosessuale.

Le Sezioni Unite hanno individuato nella pensione di reversibilità, in quanto partecipe della funzione previdenziale del trattamento pensionistico e realizzazione della solidarietà familiare, un diritto riconducibile all'alveo dei diritti fondamentali, in presenza dei quali diviene recessiva la diversità con la famiglia fondata sul matrimonio.

Particolarmente rilevante, ai fini della non manifesta infondatezza, la duplice peculiarità del caso: da un lato, la coppia aveva contratto matrimonio all'estero nel 2013, trovandosi nella giuridica impossibilità di farne riconoscere gli effetti in Italia prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016; dall'altro, il decesso era intervenuto nell'ottobre 2015, anteriormente all'entrata in vigore di tale legge, escludendo così qualsiasi possibilità di avvalersi degli strumenti normativi successivamente introdotti.

5. La sentenza n. 91/2026: il ragionamento della Consulta

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 del 2026, ha accolto le questioni di legittimità costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, nella parte in cui non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite della coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all'estero in caso di decesso dell'altro componente della coppia verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.

La pronuncia è stata emessa all'esito dell'udienza pubblica del 25 febbraio 2026. Il dispositivo è stato depositato il 28 maggio 2026.

Sul piano sostanziale, la Corte ha anzitutto escluso che la pensione corrisposta dall'assicurazione generale obbligatoria rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE, il cui art. 3, paragrafo 3, esclude espressamente i regimi statali di sicurezza sociale. Il ragionamento si è, dunque, sviluppato interamente sul terreno del diritto costituzionale interno.

La Corte ha poi chiarito la struttura e la funzione della pensione di reversibilità, ricostruendone l'evoluzione storica a partire dalla sentenza n. 6 del 1980[7], che ne aveva esteso la spettanza al coniuge maschile superstite, e richiamando la giurisprudenza sull'incidenza dell'apporto di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e individuale dell'altro quale fondamento del trattamento di reversibilità.

Il nucleo argomentativo della decisione ruota attorno all'applicazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. La Corte ha ribadito che non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, e che il raffronto tra i due istituti è possibile solo per profili specifici, quando il diverso trattamento configuri un'ipotesi di irragionevolezza.

In questo quadro, la peculiarità del caso di specie ha assunto un rilievo decisivo. La Corte ha sottolineato la doppia peculiarità della fattispecie: la coppia aveva contratto matrimonio all'estero nel 2013, trovandosi nella giuridica impossibilità di farne riconoscere gli effetti in Italia; il decesso era avvenuto nell'ottobre 2015, prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 che avrebbe consentito tale riconoscimento. Non si trattava, dunque, di una coppia convivente more uxorio che aveva liberamente scelto di non formalizzare il proprio legame, ma di una coppia che aveva compiuto ogni passo formalmente possibile e si era trovata nell'impossibilità giuridica di ottenere il riconoscimento nell'ordinamento italiano.

La Corte ha poi valorizzato il criterio del c.d. anacronismo nella valutazione della ragionevolezza: "va aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la ragionevolezza di un trattamento «può essere posta in discussione anche secondo un criterio di anacronismo» (sentenza n. 223 del 2015), cioè valutando l’obsolescenza della scelta passata alla luce della novità (nel senso di attualità) della scelta presente". In presenza di una scelta legislativa ormai consolidata, volta a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all'estero gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini della pensione ai superstiti, il coniuge e l'unito civilmente, l'esclusione del partner superstite in caso di decesso anteriore all'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo.

La Corte ha, infine, chiarito che la declaratoria di illegittimità non implica un'anticipazione retroattiva delle tutele della legge n. 76 del 2016 e del d.lgs. n. 7 del 2017, ma riguarda esclusivamente il combinarsi dell'evento morte con il suo verificarsi in un momento anteriore all'entrata in vigore di tali fonti. Si tratta, cioè, di una fattispecie del tutto peculiare e circoscritta, che non apre la strada a un generale riconoscimento retroattivo di diritti previdenziali alle convivenze omoaffettive pregresse.

Pertanto, le censure relative agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione sono state dichiarate assorbite.

6. Conclusioni

La sentenza n. 91 del 2026 rappresenta un passaggio particolarmente significativo nel processo di progressivo riconoscimento di diritti tra persone dello stesso sesso nell'ordinamento italiano. La pronuncia conclude una complessa vicenda processuale avviata con l'ordinanza interlocutoria della Sezione lavoro della Corte di cassazione n. 22992 del 2024 e culminata nella rimessione della questione alla Corte costituzionale da parte delle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 19596 del 2025.

La decisione si segnala per l'equilibrio dell'impostazione argomentativa. Da un lato, la Corte ribadisce l'assenza, sul piano costituzionale, di un principio di necessaria equiparazione tra matrimonio e unione omosessuale; dall'altro, valorizzando il parametro della ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., riconosce che la peculiare configurazione del caso concreto rende costituzionalmente ingiustificata l'esclusione del partner superstite dal trattamento pensionistico ai superstiti.

L'elemento decisivo è individuato nel concorso di due circostanze eccezionali: da una parte, l'avvenuta formalizzazione del rapporto mediante matrimonio contratto all'estero in un momento in cui l'ordinamento italiano non consentiva alcuna forma di riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali; dall'altra, il verificarsi dell'evento morte prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, circostanza che ha definitivamente impedito alla coppia di beneficiare della successiva disciplina delle unioni civili. In tale contesto, la mancata attribuzione della pensione di reversibilità si traduceva in una disparità di trattamento non più giustificabile alla luce dell'evoluzione normativa successivamente intervenuta.

La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza costituzionale inaugurata dalla sentenza n. 138 del 2010, che aveva riconosciuto alle unioni omosessuali la dignità di formazioni sociali rilevanti ai sensi dell'art. 2 Cost. e aveva riservato al sindacato di ragionevolezza il compito di verificare, caso per caso, la legittimità di eventuali differenziazioni di trattamento rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio.

La sentenza è, pertanto, caratterizzata da profili di evidente eccezionalità.

Particolarmente significativa appare, inoltre, la precisazione con cui la Corte delimita rigorosamente la portata della propria decisione. La declaratoria di illegittimità costituzionale non introduce, infatti, un generale riconoscimento retroattivo dei diritti previdenziali derivanti dalle unioni omosessuali anteriori alla legge Cirinnà, né determina un'estensione indiscriminata degli effetti dell'unione civile a tutte le situazioni pregresse. L'intervento costituzionale è circoscritto a una specifica e ben delimitata categoria di soggetti: coloro che avevano formalizzato il proprio legame mediante matrimonio all'estero e che si sono trovati nell'impossibilità giuridica di ottenerne il riconoscimento in Italia prima del decesso del partner.

Sul piano applicativo, la decisione è destinata a produrre effetti rilevanti, consentendo il riconoscimento della pensione di reversibilità ai partner superstiti che versino nelle medesime condizioni oggetto del giudizio. Restano, invece, estranee all'ambito della pronuncia le ulteriori questioni emerse nella vicenda processuale, e in particolare quelle concernenti la posizione del figlio minore nato mediante maternità surrogata, tema che continua a presentare profili di notevole complessità e che potrà costituire oggetto di futuri sviluppi giurisprudenziali.

In definitiva, la sentenza n. 91 del 2026 conferma il ruolo della Corte costituzionale quale garante dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, intervenendo per eliminare una specifica e ingiustificata lacuna prodotta tra un precedente vuoto normativo e il sopravvenire di un evento irreversibile, quale la morte del partner.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Corte costituzionale, sentenza n. 91 del 25 febbraio 2026

[2] Corte costituzionale, sentenza n. 461 del 2000

[3] Corte costituzionale, sentenza n. 138 del 2010

[4] Corte di cassazione, Sezione lavoro, ordinanza 21 agosto 2024, n. 22992

[5] Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 803/2020

[6] Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza 15 luglio 2025, n. 19596/2025

[7] Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 1980