Ven, 6 Nov 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese XI ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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GIUR-07/ADIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO Modifica

L'aderente al fisco nel processo penale pontificio: profili storico-giuridici

The tax payer in the papal criminal trial: historical and legal profiles

Dottore di ricercaPontifica Università Lateranense - Roma
Identificativo
ISSN 2421-7123
Contributo n. 11886
Storia editoriale
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Abstract

Il presente contributo intende descrivere una delle figure più complesse e meno note del processo penale pontificio ovvero l'aderente al fisco. Si tratta di un istituto singolare frutto dell'elaborazione dei giuristi medievali presente nella prassi canonica almeno fino al XIX secolo senza tuttavia una sua autonomia processuale. Ciò comporta la finalità sottesa a questo lavoro ovvero quella di ricostruire l'origine e la funzione dell'aderente con riguardo, in special modo, allo Stato della Chiesa. Più in particolare ad una prima parte di carattere introduttivo ed etimologico seguirà una seconda di natura maggiormente storica. Infine si forniranno alcuni cenni di comparazione con la normativa degli Stati preunitari al fine di individuare la tipicità di questo istituto nella lite canonica.

Abstract (English)
This paper aims to describe one of the most complex and least-known figures in the pontifical criminal justice system: the tax payer (an individual associated with the fiscus or public treasury/prosecution). This unique legal construct—developed by medieval jurists—persisted in canonical practice at least until the 19th century, though it lacked independent procedural status. Consequently, the primary objective of this study is to reconstruct the origins and function of the tax payer with a specific focus on the Papal States. Following an introductory section that addresses the etymology of the term, the paper proceeds to a more historically oriented analysis. Finally, some comparisons will be drawn with the legal systems of the pre-unification states, in order to identify the distinctive nature of this institution within canon law litigation.

Parole chiave aderente · fisco · processo · penale · pontificio · profili · storico · giuridici · istituti · procedura

 1. Introduzione

Tra gli istituti meno conosciuti e meno indagati del processo penale ecclesiastico vi è, sine dubio, l’aderente al fisco.

Si tratta di una figura dai contorni alquanto complessi la cui origine affonda le radici nel diritto romano e, attraversando i secoli, penetra nelle legislazioni secolari  e in modo particolare in quella pontificia dove l’aderente al fisco trovava una sua legittimazione piuttosto capillare almeno fino al 1870.

Ciò costituisce l’effettivo sfondo di riferimento entro il quale è possibile comprendere la genesi di questo istituto che presenta, in verità, elementi di complessità tali da suggerire un approccio metodologico adeguato che, partendo da una base storica, unisce a quest’ultima una adeguata riflessione giuridica vòlta, in altre parole, ad individuare le ragioni che hanno portato non solo all’introduzione ma anche all'effettivo superamento di questa figura dai codici di procedura penale degli odierni ordinamenti statali.

Più nel dettaglio si cercherà di comprendere anzitutto l’etimologia delle parole fisco e aderente con particolare attenzione alle fonti romane che aiutano - e non poco - a ricostruire l’istituto de quo.

In secondo luogo si analizzeranno le fonti a disposizione con particolare attenzione a quelle medievali in cui, per la prima volta,  compare l'espressione aderente al fisco. 

In terzo luogo si procederà ad individuare la natura giuridica del suddetto istituto tenendo conto di come esso non possa essere scisso dall’analisi di altre questioni connesse intrinsecamente alla nozione di interesse e alla comprensione del processo penale in epoca medievale e contemporanea.

Infine si forniranno alcuni cenni di comparazione con la normativa degli Stati italiani preunitari dove la figura dell'aderente risultava, già agli inizi del XIX secolo, completamente superata e de facto esautorata delle sue funzioni.

L’indagine si muoverà così su due campi distinti e complementari: da un lato la necessità di identificare l’origine dell’aderente al fisco alla luce cioè di un dato più marcatamente storico; dall’altra si procederà ad una “scomposizione” dell’istituto cercando così di coglierne i suoi tratti salienti.

Ci si affiderà, per quanto possibile,  sia alla normativa più recente - di epoca ottocentesca ma anche a quella maggiormente risalente con un’attenzione singolare alla prassi dei tribunali ecclesiastici dove l’aderente assumeva un ruolo specifico ben distinto comunque dagli altri soggetti intervenienti nella lite.

Tutto ciò al fine di illustrare, con un taglio sistematico, il significato ontologico e giudiziale del suddetto organo che rappresenta una delle manifestazioni maggiormente particolari e originali del processo penale pontificio.

2. Alcune premesse

2.1 Una questione terminologica

 Il primo passo necessario, ai fini cioè di una corretta esplicazione sull’argomento in esame, riguarda il corretto significato da attribuire ai termini qui utilizzati.

Più nel dettaglio occorre individuare, anzitutto, che cosa si intende per fisco.

Tale lemma deriva dal latino fiscus  che presenta alcune incertezze semantiche e,  de relato, anche giuridiche.

Non è questa la sede per un approfondimento sul corretto significato di questo vocabolo[1] ma basti richiamare come, attorno ad esso, si situano almeno tre teorie di riferimento e cioè: il fiscus quale oggetto di beni personali dell’imperatore - integrando a tutti gli effetti  una interpretazione “dominicale” - ovvero una pubblicistica in cui tale lemma andrebbe a coincidere con l’aerarium ed infine una terza tesi che afferma come il fisco sia soggetto autonomo[2] e perciò titolare di rapporti giuridici stricto sensu.

La sussistenza di queste interpretazioni non ammette una pacifica soluzione complice altresì l'assenza di fonti puntuali in merito nonostante emerga, seppur in forma non esplicita, come il concetto di fiscus sembra riferirsi al dominio dell'imperatore separato dall'aerarium ovvero il patrimonio dello Stato[3].

Detta distinctio domina la prima età imperiale venendo progressivamente meno già attorno al II secolo e, in particolar modo, nell’epoca giustinianea dove le parole fiscus ed aerarium vengono ad essere utilizzate in modo intercambiale divenendo, a tutti gli effetti,  sinonimi[4].

Si assiste, in questo modo, ad una progressiva estensione della nozione  di fisco che andò ben presto ad assumere un significato maggiormente estensivo e di per sé più complesso.

L’età medievale costituisce, in questo senso, un terreno fecondo entro cui collocare la presente riflessione.

In questo periodo infatti il fiscus comincia ad essere inteso quale centro unitario di interessi pubblici e perciò titolare di diritti, obblighi e azioni proprie senza che a ciò si accompagni il suo riconoscimento quale persona giuridica in senso moderno[5].

Emerge così la tendenza, sempre più accentuata, di considerare il fisco quale soggetto autonomo il cui raggio d’azione non risulta limitato al solo profilo sostanziale ma produce effetti anche processuali.

Si sviluppa, in tal modo, una visione di stampo marcatamente pubblicistico in cui il fiscus viene inteso in termini innovativi ovvero come  espressione dell’utilitas publica con ripercussioni significative dal punto di vista della tutela giuridica ad esso accordata[6].

Gli stessi glossatori manifestano questo aspetto rielaborando il pensiero del Digesto che pure aveva dedicato al fisco un’apposita sezione[7].

La manualistica medievale e della prima età moderna  considera pacificamente il fisco quale soggetto dotato di stabilità e perpetuità con suoi diritti nonché interessi peculiari[8].

Il rimando al concetto di interesse costituisce, in verità, il “ponte effettivo” verso il diritto canonico di cui si proverà ora a fornire qualche nota più ampia.

 2.2  Il fiscus nella tradizione ecclesiastica

 Le osservazioni sulla nascita del fiscus e sulla sua evoluzione nel pensiero giuridico occidentale possono essere considerate quali cause remote rispetto al diritto della Chiesa in cui l’espressione in esame trova, seppur con qualche reticenza e con un bisogno esplicativo peculiare , una sua specifica traduzione e operatività.

Ciò non toglie come ricercare le origini del fisco nella tradizione giuridica canonica risulti complesso ma sembra indiscutibile la sua provenienza dal diritto romano alla luce, come detto, delle interpretazioni e rielaborazioni medievali.

La difficoltà del tema esige un primo approccio di carattere teorico per poi evidenziare le ricadute processuali servendosi, in questo senso, di alcune - seppur remote - fonti di riferimento.

 2.3 Fiscus et Ecclesia

 Nel comprendere l’evoluzione storico-giuridica dell’aderente al fisco occorre premettere come essa non può essere scissa dal rapporto intercorrente tra lo ius canonicum e lo ius civile dell'età di mezzo sia a livello teorico sia a livello procedurale.

Riprendendo considerazioni già svolte è il Medioevo a costituire lo scenario preferenziale per mettere in luce questo rapporto: alla progressiva individuazione del fiscus quale ente singolo e centro di interessi pubblici si affianca la concezione dell’Ecclesia come realtà autonoma ovverosia di persona ficta secondo quanto espresso, in particolare, da papa Innocenzo IV[9] per il quale la soggettività della Chiesa prescinde dai suoi membri e di cui si chiede altresì una rappresentanza  in ambito processuale.

Questa concezione porterà ben presto ad un'equipollenza tra fisco e Chiesa significata dall’espressione fiscus et Ecclesia aequiparantur in base a quanto riportato da diversi glossatori e in modo particolare  da Bartolo di Sassoferrato[10].

Per i pensatori medievali tale analogia si rivela fondata  in relazione agli interessi tutelati sia dal fisco sia dalla Chiesa che prescindono da quelli dei singoli membri poiché - usando una terminologia moderna - enti tali in sé stessi con evidenti ricadute giuridiche sia dal punto di vista teorico sia pratico[11].

La dottrina del tempo individua questo nesso giustificandolo per il bene pubblico che entrambi perseguono senza che a ciò corrisponda una loro parità ontologica[12].

Il punto va ulteriormente chiarito.

L’equiparazione tra il fisco e la Chiesa non ha, come si intuisce, origini romane ma risulta una delle più singolari espressioni dell’attività interpretativa dei giureconsulti dei secoli XIII e XIV nell’epoca del diritto comune.

Va da sé che la suddetta assimilazione comportò per la Chiesa il riconoscimento di numerosi privilegi e tutele sia in ambito processuale sia in ambito patrimoniale. Sul primo punto si tornerà di seguito mentre sul secondo occorre richiamare come nacquero e si svilupparono numerose garanzie pro bono Ecclesiae[13] quali, ad esempio la tutela dei suoi beni considerati indisponibili operando cioè indipendentemente da quelli dei singoli che la compongono[14].

 3. Origine dell'aderente al fisco

 Le considerazioni precedentemente svolte richiedono ora un ulteriore passaggio che trova la sua ratio a partire dalla figura dell’aderente al fisco la cui origine, pur avendo un riferimento nel diritto romano, si sviluppa solo nel Medioevo grazie - ancora una volta - alla rielaborazione delle antiche categorie giuridiche da parte dei decretalisti e glossatori  mediante altresì una significativa svolta attorno alla comprensione del processo penale stricto sensu.

Occorre così domandarsi quale sia la genesi effettiva di questa figura e per farlo sembra opportuno ricavare la sua etimologia.

Aderente costituisce il participio presente del verbo adhaerere che indica l’essere attaccato o contiguo. Nella lingua latina esso era utilizzato sia in senso oggettivo sia in senso soggettivo evocando comunque l'idea di un vincolo o di un rapporto: nel primo senso indicava l'accostarsi ad una determinata parte; nel secondo invece si riferiva all'effettiva adesione a quest'ultima quasi che il soggetto aderente fosse considerato seguace della suddetta parte[15].

Proprio questo aspetto funge da effettiva “molla” rispetto alla sua traduzione processuale:[16] l’adherens fisco - inteso cioè come istituto giuridico - si attesta nella prassi già nel Trecento sebbene privo di una specifica identità.

In altre parole non è possibile identificare una effettiva “data di nascita” dell’aderente al fisco in quanto occorre leggere questa figura nell’evoluzione storico-giuridica del processo nel Basso Medioevo: in effetti dal modello accusatorio si passò a quello inquisitorio con la progressiva affermazione del potere d’indagine rimesso ex officio la cui eco si sarebbe manifestata, con particolare forza, a partire dal XV secolo e fino all’epoca contemporanea[17].

Uno dei passaggi più singolari di questa “svolta” processuale fu l’instaurazione  del c.d. procuratore fiscale[18] cioè un ufficio stabile affidato a uomini d’affari o avvocati la cui ragione era quella di sostenere gli interessi giuridici del sovrano e di difenderlo davanti alle giurisdizioni nazionali o straniere.

La progressiva individuazione del fiscus quale persona “giuridica” e l’affermazione del processo inquisitorio costituiscono il nesso effettivo nel quale viene a nascere l’istituto dell’aderente al fisco.

Se infatti nel processo accusatorio ci si basava sull’accusa - con la possibile soccombenza di essa in caso di sconfitta - in quello inquisitorio il paradigma appare mutato: l’autorità pubblica infatti può agire da sola promuovendo azioni di ampio spettro purché espressioni di interesse pubblico che diventa così costitutivo e si consolida intorno alla già citata figura del procuratore fiscale.

Costui infatti assumerà ben presto la titolarità dell'azione penale divenendo in altre parole il  protagonista attivo della lite a cui si contrappone il soggetto passivo ovvero il presunto reo posto in una posizione di per sé subordinata ma comunque garantista di diritti e doveri.

E' in questa relazione duale che si innesta la figura dell’aderente al fisco.

Egli, come suggerisce il nome, non è il titolare dell’azione penale ma è colui che avendo «un particolare interesse sull’accusa, unisce le sue alle istanze del fisco per sostenerla contro il reo od accusarlo»[19].

Si evidenzia, in questo modo, la funzione dell’aderente: questi infatti è ascrivibile quale organo di sostegno all’accusa, titolare di un interesse non personale o privato capace di contribuire - come si vedrà - al rafforzamento dell’istruttoria attraverso osservazioni e chiarimenti limitatamente agli interessi del fisco[20].

L’aderente non si pone, usando una metafora spaziale, “a favore” del reo quanto dell’accusa ma in forma differenziata rispetto ad essa.

Tramite questo istituto si evidenzia il  tentativo di modulare le norme e le procedure del sistema inquisitorio allo scopo di assicurare un maggiore conseguimento dell’interesse pubblico: l'aderente infatti coadiuva e agisce di concerto con il procuratore fiscale pur rimanendo distinto da quest’ultimo.

In linea di massima è possibile considerare l’aderente al fisco all’interno di una struttura ellittica caratterizzata dalla presenza di due fuochi: in uno vi è il procuratore fiscale destinatario del bonum publicum, dall’altro vi è l’autore del misfatto verso cui si dirige l’azione criminale.

Al centro si situa, come detto, il suddetto aderente: costui si colloca infatti in una posizione “prossimale” non esercitando, in alcun modo, l’azione penale ma, in quanto aderente, egli agisce verso il rappresentante del fisco promuovendo specifiche azioni ma operando sempre nell’interesse di quest’ultimo secondo un rapporto più di autonomia funzionale, seppur limitata, che organica.

4. L' aderente al fisco nel processo pontificio

4.1 Il dato storico

 Le premesse indicate in precedenza richiedono ora una loro traduzione operativa all'interno del processo canonico in cui la figura dell'aderente al fisco trovò, come accennato, una sua legittimazione almeno fino al XIX secolo. 

Ciò nonostante è opportuno segnalare come la produzione legislativa dell’Ottocento riprenda e consolidi norme di più antica origine.

Ne è prova il trattato sul processo criminale dell’avv. Giovanni Zuffi (1665) in cui, oltre a fornire particolari elementi circa il fiscus, ci si concentra attorno alla figura dell'aderente. Tuttavia occorre precisare come nel testo in esame non si evince una descrizione sostanziale di detto istituto limitandosi semplicemente ad ammettere  la sua presenza nei processi pontifici del tempo.  Più in particolare l’autore sottolinea come l’aderente non sia attore principale della lite (penale) - tanto che «commissio citationis nullam de adhaerente facit mentionem» ma se ne riconosce comunque una sua rilevanza giustificata per interessi civili e non penali[21].

Le osservazioni di Zuffi sembrano in qualche modo avvalorare detto istituto senza che ciò comporti la sua equiparazione al Fisco o alla parte passiva citata in giudizio.

Di medesimo avviso risultano le fonti contemporanee e successive all'opera citata: esse giustificano la sussistenza dell'aderente al fisco pur nell'ottica di una sua precisa distinzione rispetto alle altre figure presenti nel processo.

Ad ogni modo le ragioni a fondamento di questa qualifica processuale sembrano ricavarsi dalla presenza di vari interessi che, ancora nella manualistica del XVII secolo, risultano privi di una reale organicità limitandosi, ad esempio, alla questione delle spese processuali[22].

Tale eterogeneità, avallata anche dalla giurisprudenza rotale[23], evidenzia come almeno fino al Seicento la figura dell’aderente al fisco goda di una qualche legittimazione soprattutto dal punto di vista pratico ed operativo senza però un effettivo riconoscimento giuridico.

Il suddetto aspetto muterà progressivamente già a metà del  XVIII secolo principalmente alla luce degli interventi legislativi di papa Benedetto XIV (1740-1758) in cui l'istituto dell'aderente trova una nuova - e più precisa - dimensione anche giuridica. 

Ne è prova il motu proprio Dopo aver Noi del 30 settembre 1747 dedicato alla riforma della  giustizia criminale nello Stato Pontificio e caratterizzato da una puntuale descrizione sia degli organi istituzionali sia delle procedure vigenti in vista cioè di una loro modifica e migliore sistemazione[24].

Più nel dettaglio l’istituto dell’aderente al fisco sembra trovare una sua legittimazione nella lite penale quale organo non obbligatorio ma accessorio che assume un particolare ruolo nell’eventuale chiamata di altri giudici, notari e “Birri” provenienti da fuori Roma con l’obbligo però in capo all’aderente di sostenere il deposito delle spese, cibi e viatici in somma congrua e conveniente[25].

In secondo luogo occorre menzionare un ulteriore motu proprio del 22 maggio 1749 sulla visita delle carceri dove il par.10 riconosce la possibile presenza di detto aderente, distinto dal Fisco, a cui viene assegnato un «termine congruo per formare, proseguire, e terminare il Processo, assegnar le Difese e procedere alla Sentenza»[26].

Tale passaggio risulta importante perché, pur non chiarendo la natura giuridica dell’aderente, ne riconosce una sua operatività nel seno della controversia sebbene eventuale come dimostra  l'inciso  «quando vi sia».

Vi è infine un terzo documento datato 12 maggio 1749 concernente un Regolamento di procedura per combattere gli abusi dei Tribunali ecclesiastici dal quale sembra desumersi una pretesa risarcitoria da parte dell'aderente verso quei giuridici criminali ritenuti colpevoli di azioni «per esiggere emolumenti maggiori del giusto sotto titolo di viatici, di produzioni, di mancie e di altri simili pretesti»[27].

Altro passaggio importante è dato dall’incompatibilità tra l’ufficio di Luogotenente dell’Uditore della Camera, del Governo e di altre figure con quello del procuratore fiscale e, per l’appunto, con il suo aderente[28].

Questo divieto risulta tassativo e può essere compreso in relazione alla diversa funzione ricoperta da codesti soggetti dei quali la legislazione benedettina conserva la loro portata scaturita da una pratica giudiziaria che evidentemente era ben fondata.

Alla luce di quanto detto è significativo notare che la normativa pontificia di metà Settecento confermi la sussistenza dell'aderente al fisco ma  è altrettanto opportuno sottolineare come, solo da questo periodo, vi sia una normativa ad hoc.

I citati interventi legislativi non risultano, invero, frutto di un intervento ex novo da parte di Benedetto XIV bensì come una trasposizione giuridica di quanto già operante nella prassi dei tribunali ecclesiastici dell'epoca caratterizzati dall'esigenza di interventi di modifica e di riforma complice la presenza di vari abusi che dovevano essere piuttosto frequenti.

Tuttavia - e il punto merita attenzione - l'opera benedettina si limita solamente a descrivere la funzione procedurale dell'aderente senza cioè specificare la sua natura giuridica che rimane così di incerta qualificazione pur essendo chiara la sua differenza tanto rispetto al Fisco quanto nei confronti degli altri organi processuali quasi a voler mettere in luce la particolarità di questo istituto.

4.2 Le riforme ottocentesche: il regolamento di Gregorio XVI

 I provvedimenti benedettini costituiscono l'effettiva base giuridica su cui si innesta la codificazione di Gregorio XVI come dimostra il Regolamento di Procedura Penale del 1831.

Non è questa la sede per un approfondimento sistematico su detto Regolamento[29] ma è opportuno riconoscere che le riforme di papa Cappellari costituiscono una vera e propria novità per lo Stato Pontificio che si dotò, per la prima volta, di autentici codici sulla falsariga di quelli presenti nelle legislazioni europee.

Entrando nel dettaglio la legislazione criminale recepisce quella precedente pur con una una chiave di lettura più particolareggiata.

Ne è prova il fatto che l’aderente al fisco risulti descritto in vari articoli di detto Regolamento offrendo così lo spunto per un’analisi approfondita.

La prima norma di interesse è data dal combinato disposto degli artt. 5[30] e 9[31] da cui emerge un dettaglio importante che definisce, seppur indirecte, l’aderente al fisco quale parte offesa che può inserirsi nel processo a condizione che ciò avvenga prima della pubblicazione dello stesso e solo in relazione al suo interesse civile.

In particolare le due norme sopracitate forniscono già una primitiva chiave di lettura sull'aderente: costui non è un soggetto principalis ma può intervenire nella lite a condizione che dimostri un suo interesse confermando, anche se implicitamente,  la sopracitata struttura ellittica tipica del processo di età medievale la cui eco si manifestava ancora agli inizi del XIX secolo.

Proseguendo oltre occorre porre l’attenzione intorno agli artt. 158 e ss. e cioè in relazione alla querela e all’accusa.

Più in specie il Regolamento individua l’aderente al fisco come colui che può presentare una querela che assume così una forma giudiziale perché promossa all’interno della lite. L'aderente  rimane dunque  un soggetto distinto dal Fisco e dal reo legittimato solo a condizione che fornisca adeguata documentazione allegata alla querela stessa debitamente sottoscritta dal Cancelliere e dal medesimo aderente.

Inoltre a costui vengono riconosciuti altri poteri come quello «di somministrare gli schiarimenti e le prove ulteriori» (art. 162) ovverosia, prima della pubblicazione degli atti processuali, «somministrare tutto ciò, che tende a sostenere la sua azione per la riparazione dell’ingiuria e per la reintegrazione dei danni, delle spese e degli interessi» (art. 163).

Le suddette disposizioni riconoscono così un certo campo d’azione all’aderente: se costui interviene non può essere relegato in una posizione marginale poiché titolare di un effettivo interesse che si esplicita in vari modi quali, ad esempio, un potere d'azione nella lite  ovvero presentando osservazioni, prove e cioè tutto ciò che giova alla sua posizione processuale[32].

Degna di nota è la previsione di cui all’art. 165 in cui si specifica che l’aderente al Fisco è tenuto al risarcimento dei danni e degli interessi a favore dell’inquisito: la norma rimanda alla fase decisoria e alle diverse tipologie di sentenze adottabili nella lite penale ma risulta rilevante perché avalla la possibilità di avviare l’azione per la riparazione dei danni in cui l’aderente è parte passiva.

Infine va ricordata la disposizione dell’art. 166 in cui si riconosce come, in qualunque stato del processo, l’aderente può revocare la sua dichiarazione a condizione che fornisca idonea documentazione.

Tale norma funge, ad ogni modo,  da effettivo corollario delle norme precedenti e dimostra, ancora una volta, come l'aderente non goda di una vera e propria autonomia sostanziale: ciò viene avallato proprio dal passaggio relativo alla revoca della sua dichiarazione che può avvenire - così sembra suggerire la norma de qua - ogniqualvolta in cui l'interesse che aveva sostenuto la sua azione venga meno.

Questo carattere per certi versi ambivalente appare corroborato da altre disposizioni che qui si accennano semplicemente: ad esempio l’art. 392 laddove si prevede la citazione dell’aderente se vi è ovvero l’art. 409 in relazione alla sua introduzione nella sala delle udienze ma anche l’art. 420 che riconosce all’aderente la possibilità di far domande al solo capo del tribunale.

Le osservazioni fornite chiedono ora una loro sintesi: il Regolamento del 1831 non statuisce attorno alla natura giuridica dell'aderente al fisco ma - differenziandosi dalla legislazione precedente - ne riconosce un maggiore spazio operativo giustificato in relazione alla titolarità di determinati interessi di cui l'aderente risulta titolare.

In altre parole la novella di papa Gregorio rimodula la figura dell’aderente ma d' altro canto conferma la sua distinzione sia verso l'inquisito sia verso il procuratore fiscale.

L’aderente è dunque un soggetto chiamato a formulare le proprie deduzioni e osservazioni tutelando la posizione del fisco prima della pubblicazione della sentenza.

Detto istituto godeva così di una sua specificità esercitando, ad ogni modo, una funzione propria circoscritta alle ragioni del fisco e come tale dotata di una notevole elasticità non identificabile rigidamente né con l'accusa né con la difesa.

 4.3 Sviluppi successivi

 Il regolamento gregoriano costituisce, al di là di alcuni rilievi critici, un importante passo in avanti per la legislazione pontificia attraverso la redazione di un apposito Codice in cui il vasto repertorio di norme e di procedure consolidate nella prassi trovò una collocazione maggiormente ordinata e precisa.

Il cauto riformismo espresso nella novella del 1831 non fu tuttavia esente da problematiche sia dal punto di vista teorico che pratico: a ciò si affiancarono anche le proposte di chi, al contrario, chiese una maggiore evoluzione della normativa pontificia al pari di quella degli Stati preunitari ed europei [33].

Limitandoci all'argomento trattato è opportuno sottolineare come le prime osservazioni critiche rispetto all'istituto dell'aderente al fisco risultano espresse dalla dottrina del tempo sebbene in forma lieve e poco incisiva.

Illuminante, in questo senso, è il pensiero di Giovanni Carmignani il quale, in alcuni dei suoi scritti, depone a sfavore dell’aderente al fisco, chiamato anche parte civile, per due problemi principali: il primo in relazione all’ «appresso pregiudizio dell’azione civile alla criminale e viceversa»[34], il secondo perché detta figura comporta una tensione tra le regole di competenze intralciando la procedura[35].

Va comunque precisato che Carmignani non sottopone ad una critica complessiva la figura dell'aderente sottolineandone piuttosto i suoi limiti anche attraverso la comparazione con le legislazioni degli Stati Italiani in cui l'istituto de quo risultava privo di reale spessore e operatività. 

Procedendo oltre occorre segnalare come l’aderente al fisco trovò ancora una sua cittadinanza nel progetto del Codice di Procedura penale del 1848[36] varato all’interno del c.d.  biennio riformistico voluto da Pio IX. 

Va da sé che in detto Codice si registra una sostanziale continuità con la normativa precedente: l' aderente rimane pertanto una figura possibile ed ulteriore che riceve, se presente, un'attestazione positiva all'interno della lite.

Non si tratta perciò di un istituto obbligatorio ma comprendente una vasta gamma di situazioni giuridiche differenti tra cui figura  la pubblica vendetta[37]. In questo modo detto istituto integra i numerosi interessi fatti propri dall'aderente secondo un'impostazione prettamente collettiva e non individuale.

Tali aspetti si consolideranno nei decenni successivi complice altresì il progressivo cristallizzarsi della legislazione pontificia prima del suo dissolvimento nel 1870. 

 5. L’aderente al fisco nelle legislazioni preunitarie; cenni

 L’ ampia digressione sulla presenza dell’aderente al fisco nella legislazione pontificia non può essere scissa da una breve analisi rispetto ai sistemi giuridici preunitari con particolare rilievo al più volte citato XIX secolo.

In primis va evidenziato come, già ad un rapido esame, l'istituto in questione manchi, in detti ordinamenti, di una puntuale descrizione normativa limitandosi a sussistere nella prassi seppur in modo più tenue e meno incisivo rispetto allo Stato Pontificio.

Una dimostrazione in tal senso proviene dal Regno delle Due Sicilie in cui, già agli inizi dell’Ottocento, non si menziona l’aderente al fisco uniformandosi, in questo senso, al modello francese e ciò per motivi di semplicità contenutistica e chiarezza espositiva in nome cioè della certezza del diritto[38].

In effetti analizzando le Leggi della procedura ne' giudizi penali del 1819 non si accenna in alcun modo a tale figura discettando invece del querelante o della parte civile che può costituirsi come tale tutte le volte in cui sussiste un possibile danno mentre l’azione penale è di competenza esclusiva del pubblico ministero[39].

Ciò appare confermato anche nella  manualistica del tempo come dimostra  l’opera di Nicola Nicolini il quale, pur citando il Fisco, non fa alcun cenno all’aderente limitandosi a trattare della parte civile o della persona offesa[40].

Più netta appare la legislazione del Granducato di Toscana[41] e dei ducati estensi[42]: nel primo non vi è alcun rimando alla suddetta figura processuale mentre si fa menzione dell'avvocato fiscale dotato di poteri e rappresentanza processuale. Analogamente nei ducati centrali non si rinviene nulla né sull'aderente né sul Fisco mentre si riconosce la presenza della parte civile dotata di specifici diritti.

Del medesimo avviso risulta quanto previsto nel Regno di Sardegna dove la normativa processuale risulta più speculare al modello francese. Ne è prova  il Codice di procedura penale del 1859[43] che non cita l’aderente al fisco sottolineando come l’interesse punitivo sia di stretta competenza statale mentre la persona offesa può costituirsi parte civile anche se non ha presentato querela a norma degli artt.109 e ss.

 6. Valutazioni critiche

 Il quadro delineato permette ora di offrire un'analisi complessiva la quale intende mettere in luce le peculiarità presenti attorno all'istituto dell'aderente al fisco e alla sua collocazione all'interno del processo penale.

Si è già detto come la genesi di questa figura processuale risulti remota con ascendenze romanistiche seppur traslate e rielaborate dal pensiero medievale fino alla tarda epoca moderna.

Le ragioni di tale sussistenza risultano di vario ordine giustificate più da un punto di vista pratico che sostanziale ramificate cioè nella prassi e consolidate nell' opus dei tribunali.

La legislazione pontificia recepì tali aspetti in modo considerevole e duraturo distinguendosi dagli Stati europei che, già a partire dall'Illuminismo, adottarono nuovi modelli giuridici diffusisi poi in Italia a partire dalla prima metà del XIX secolo.

L’aderente al fisco costituisce, ad ogni modo, un' eredità del diritto medievale legato ad una precisa visione processuale il cui modello - lo si è già suggerito - può essere paragonato a quello di un'elisse: al Fisco - titolare di un interesse pubblico e al reo - soggetto passivo della lite - si affiancava una terza persona [l'aderente] il quale, pur non avendo titolarità dell'azione penale, poteva intervenire nella lite in senso attivo attraverso schiarimenti o prove aggiuntive.

Si trattava di una vera e propria adesione alle pretese del Fisco garantendo così una forma di cooperazione processuale che, integrando l’attività del procuratore, favoriva un accertamento più netto della verità processuale.

A ciò non fa eccezione la lite canonica dove la ricerca della verità assume una particolare rilevanza : l’ausilio fornito dall’aderente doveva fungere, in tal modo, quale ulteriore base per l'effettiva ricostruzione del fatto oggetto della lite.

Il suo potere di intervento rimaneva comunque limitato: l’aderente non poteva modificare l’oggetto del contenzioso, né provvedere per quanto riguarda la pena o la conduzione della pubblica accusa circoscrivendosi, in una parola, all’interesse del Fisco e non già a quello privato. Si trattava così, come suggerito, di una dipendenza di carattere funzionale nella complessa struttura del contenzioso canonico in cui si doveva garantire un equilibrio tra vari interessi.

Proprio la dicotomia tra quest’ultimi costituisce un'ulteriore motivazione su come l'aderente al fisco sia stato progressivamente accantonato o assorbito in altri istituti nell'età contemporanea.

Limitando il raggio d'azione a due aspetti  bisogna sottolineare come  da un lato l'esercizio dell'azione penale viene affidato ad un solo organo - il pubblico ministero - il cui ruolo e le cui funzioni risultano autonome senza cioè aver bisogno di altri soggetti ausiliari. 

Dall’altro le legislazioni ottocentesche provvedono a separare l’azione penale da quella civile che, nel diritto pontificio erano pressocché legate come dimostra l’art. 5 del Regolamento del 1831. Questa distinzione, ancora oggi presente nello Stato Italiano[44], scinde la la dimensione pubblicistica connessa alla repressione del reato dalla tutela privatistica del danno esercitata invece dalla parte civile.

Ciò comporta come quest'ultima possa esercitare autonomi poteri d’azione nella controversia penale secondo il principio del “doppio binario” che permette di mantenere separati i due procedimenti senza alcuna sospensione. 

In altre parole la scomparsa dell'aderente al fisco nel contesto processuale non è stata determinata da una effettiva abrogazione legislativa ma risulta quale espressione di una redistribuzione di funzioni: si tratta perciò di una sorta di «scomposizione» senza ritenere automatico il passaggio dall'aderente ad altre figure oggi ancora vigenti quali ad esempio la parte civile. 

7. Conclusioni

 Il pur rapido esame sull'istituto dell'aderente al fisco costituisce una preziosa testimonianza per comprendere  la complessità della lite canonica ma, allo stesso tempo, presta il fianco ad una lettura più approfondita sulla comprensione della lite penale unendo al dato giuridico quello storico fornendo così un'effettiva sintesi non esente, ad ogni modo, da problematiche e criticità di vario ordine.

L'aderente al fisco risulta oggi quasi del tutto estinto: ciò nonostante la sua conoscenza e lo studio attorno ad esso permettono di conoscere un istituto dai tratti singolari, erede della tradizione romana e figlio di quella medievale. Non si trattava, invero, di una figura di subordine: l'aderente infatti, pur se eventuale, godeva di poteri di intervento e di azione nella controversia seppur privo della titolarità dell'azione penale.

Ciò può sembrare, a posteriori,  particolarmente complesso e articolato ma è proprio attraverso la conoscenza di questi istituti che è possibile comprendere maggiormente l'attuale processo penale con i suoi principi e le sue procedure.

A queste regulae iuris si uniformò anche il diritto pontificio: la produzione canonica infatti costituisce il sistema ordinamentale dove l'aderente al fisco trovò la più ampia collocazione costituendo perciò terreno fecondo per uno studio sistematico attorno a detta figura processuale sia nei suoi risvolti teorici sia in quelli operativi con ricadute particolarmente significative nella storia del diritto europeo: tutto questo concorre, in chiave interdisciplinare, a favorire, si res ferat, una sana e adeguata comparazione tra vari sistemi legislativi arricchendo le scienze giuridiche e favorendo scambi proficui tra gli studiosi. 

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Note e riferimenti bibliografici

[1]Per un approfondimento si rimanda a S. GALEOTTI, Il Fiscus Caesaris nella dottrina romanistica del XIX e XX secolo, in Teoria e storia del diritto privato, 2017, 10, 1-31. Sui rapporti tra fiscus ed aerarium si veda A.H.M. JONES, The Aerarium and The Fiscus, in The Journal of Roman Studies, 1950, 40, 22-29.

[2]Si tratta della tesi di A. LONGO, Carattere giuridico dell’amministrazione finanziaria romana, in Archivio Giuridico Filippo Serafini, 1891, 47, 109-148.

[3]Sembra essere questa la chiave di lettura per comprendere, almeno nella tradizione classica, il corretto significato dei termini fiscus ed aerarium. Dall’epoca di Augusto in poi questo aspetto appare evidente. Sul punto A. H. JONES, The Aerarium, 21-23.

[4] Questo processo di identificazione si evidenzia già durante l'impero di Settimio Severo fino alla produzione giuridica di Giustiniano. Per un commento L. LANDUCCI, Storia del diritto romano, Padova, 1898, 699-703. Interessante anche il contributo di G. BOULVERT, Aerarium dans les constitutions impériales, in Labeo, 1976, 22, 151 e ss.

[5] Per un commento si segnala G. GIORGI, La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali, Firenze, 1891, 56 e ss. Si veda anche D. QUAGLIONI, La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna, Bologna, 2004, 55-82.

[6]Lo nota con esattezza G. POST, Studies in Medieval Legal Thought, New Jersey, 1964, 317 e ss.

[7]Il Digesto dedica al fisco il libro 49.

[8]L’interesse dei giuristi di epoca medievale costituisce una preziosa fonte su cui è bene indagare. Per un approfondimento E. CONTE - S. MENZINGER, La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234): fisco, politica e scientia iuris, Roma, 2012.

[9]L’argomento richiede uno studio a sé: qui basta richiamare come Innocenzo IV sia stato uno dei maggiori interpreti della teoria della persona ficta. Sul punto opportuno il rimando a F. RUFFINI, Scritti giuridici minori, Milano, 1936, 3 e ss.

[10] Per un commento significativo si segnala l’opera di E. GARCIA DE ENTERRIA, La administración española. Estudios de ciencia administrativa, Madrid, 1961, 178-187.

[11]Il punto risulta espresso nei manuali dei secoli XVI e XVII. Si segnala in tal senso L. BASSANI,  Gemma Legalis, Venezia, 1592, 76 e ss.

[12]Cfr. A. SPERELLI,  Decisiones fori ecclesiastici, Venezia, 1651, 17-18. Interessanti anche le considerazioni di F. FOLIGNI,  Tractatus de iure emphyteutico, Romae, 1845, 504-505.

[13]Nella dottrina tra Seicento e Settecento non è infrequente trovare altre espressioni quali Ecclesia fisco comparantur o Ecclesia gaudet privilegii fisci. Per le ricadute processuali si segnala G. C. ANTONELLI,  Tractatus de loco legali, Venezia, 1707, 12.

[14]Si tratta di un principio elaborato da Baldo degli Ubaldi e filtrato poi nella successiva produzione ecclesiastica. I bona assumevano così una loro specificità venendo tutelati in modo particolareggiato. Sul punto J. BRUNNEMANN, De Iure Ecclesiastico,  Francoforte, 1686, 534-535.

[15] Il participio presente è attestato da Quintiliano nell'espressione tempus adherens. Si veda M. F. QUINTILIANO, Institutio oratoria, 5, 10, 46.

[16]Sull’evoluzione del processo in epoca medievale con particolare rilievo a quello canonico C. TAMMARO, Breve storia dell’Inquisizione, Torino, 2023. Si segnala altresì J. BEAUCHET, Origines de la juridisction ecclésiastique, in Nouvelle revue historique de droit français et étranger ,1883, 7, 503-546

[17] Sull’evoluzione del processo in epoca medievale con particolare rilievo a quello canonico C. TAMMARO, Breve storia dell’Inquisizione, Torino, 2023. Si segnala altresì J. BEAUCHET, Origines de la juridisction ecclésiastique, in Nouvelle revue historique de droit français et étranger ,1883, 7, 503-546.

[18] Sul punto occorre premettere che già nel mondo romano esisteva la figura del procurator fisci attestata fin dal periodo augusteo inteso però come un organo dell’amministrazione imperiale. Nel Medioevo invece assumerà un significato diverso ovverosia quello di parte processuale. Si veda sul punto P. TAMBURINI, Storia generale dell’Inquisizione, Milano, 1862, 98-99.

[19] Così A. DALL'ASTE BRANDOLINI, Lessico legale notarile,  Forlì 1840, 99.

[20]Per qualche riferimento M. PALEOLI, Res Judiciales, Roma, 1750, 516-518.

[21]Cfr. G. ZUFFI, Tractatus de criminalis processus legitimatione, Romae, 1665, 310.  Il testo che fa riferimento alle più recenti decisioni della S. Rota Romana, menziona l’aderente al fisco quasi come una figura accessoria sebbene sussistente nella controversia penale. Più nel dettaglio - nella pur difficile analisi lessicale - è evidente come per l’epoca l’aderente non sia, in alcun modo, parte principale della lite.

[22]La questione delle expensas costituisce un terreno poco studiato che risulta oggetto di qualche indicazione manualistica. Cfr. T. AMBROSINI,  Processus informativus, Venezia, 1667, 9.

[23]Qualche rara sentenza risulta tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo ma in forma piuttosto residuale. Ciò avalla la tesi secondo cui l’aderente è riconosciuto dalla prassi ma senza una precisazione normativa stricto sensu.

[24]Si veda BENEDETTO XIV, motu proprio Dopo aver noi, 30 settembre 1747,  in Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium, editio nova, Mechliniae, 1826, 5 384-386.

[25]Ibid., 386. Si ricorda pure come che, nel caso in cui ciò non avvenga, non dovranno essere inviati altri giudici.

[26] BENEDETTO XIV, motu proprio Sulla visita delle carceri, 22 maggio 1749, in Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV, Bullarium, editio nova, Mechliniae, 1826, 6, 89-101.

[27]BENEDETTO XIV,  Regolamento per levare alcuni Abusi, 12 maggio 1749, in Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium, editio nova, Mechliniae, 1826, 6, 167-176

[28]Ibid., 171.

[29]Per approfondimenti N. CONTIGIANI, Il processo penale pontificio tra ancoraggi inquisitori e spettro riformista, in Rivista di Storia del Diritto, 80. 2007, 189-314. Sia consentito il rimando a G. RUGGIERO, Il processo penale pontificio nel XIX secolo: alcune riflessioni, in www.camminodiritto.it, ISSN 2421-7123.

[30]Afferma l’art. 5 del Regolamento del 1831: «La parte offesa non può fare istanza per la pena se non in quanto da questa dipende il suo interesse civile».

[31]Art. 9: «In qualunque modo sia assunta l’inquisizione, può la parte offesa e danneggiata prendere parte nella medesima con dichiararsi aderente al Fisco prima della pubblicazione del processo, assumendo in questa qualità il carattere di accusatore».

[32] Va comunque precisato che l’uso dell’aggettivo possessivo sua è sempre da ricondurre alle finalità e ai compiti dell’aderente secondo quanto detto in precedenza. Ciò per evitare una lettura individualistica o privatistica di detto istituto.

[33]Già a partire dal 1834 si erano levate perplessità circa una visione “liberale” del Regolamento del 1831. Sul punto N. CONTIGIANI, Il processo penale, 246 e ss. 

[34]Cfr. G. CARMIGNANI, Scritti inediti, Lucca, 1852, 149.

[35]Ibid., 151. Carmignani sottolinea come il problema delle competenze sia da ascrivere all’intreccio - posto anche dalla riforma gregoriana - tra il processo inquisitorio e quello accusatorio. Non si aggiunge nulla in più ma è comunque una critica piuttosto serrata verso il modus procedendi nelle cause penali dello Stato Pontificio.

[36]Per un approfondimento N. CONTIGIANI, Il processo penale, 295 e ss.

[37] Ci si riferisce ad una causa di parricidio indirizzata al delegato di Bologna card. Spina nel 1829 quindi due anni prima delle riforme gregoriane. Si fa così menzione delle deduzioni di un certo Giovanni Battista Bartolini costituitosi aderente al fisco il quale, argomentando sulla sua posizione, rimanda alla sussistenza di un interesse pubblico il quale prevale sul privato interesse. Il testo è disponibile qui: https://www.google.it/books/edition/Cause_italiane_civili_criminali_e_commer/pQmNI5otAscC?hl=it&gbpv=1&dq=aderente+al+fisco+vendetta+1850&pg=PA70&printsec=frontcover

[38]Il punto è ben analizzato da M. R. DE SIMONE,  Istituzioni e fonti normative in Italia: dall’antico regime al fascismo, Torino, 2007, 261.

[39]In particolare si vedano gli artt. 33-49 e 137.

[40]Sul punto N. NICOLINI, Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie. Napoli, 1843.

[41]Il Granducato di Toscana era stato già oggetto di una significativa riforma nel 1786 con la celebre Leopoldina. Sulle riforme ottocentesche si segnala A. ADEMOLLO, Il giudizio criminale in Toscana secondo la riforma leopoldina del 1838. Cenni storico-pratici, Firenze, 1840 in cui compare la parola Fisco ma manca quella di aderente.

[42]Cfr. Codice criminale e di procedura penale per gli Stati estensi, Modena, 1855.

[43]Il Codice di procedura penale del Regno di Sardegna del 1859 fu poi esteso, come è noto, al neonato Regno di Italia. Non  mancarono, va detto, criticità in ordine ad un presunto monopolio del pubblico ministero anche alla luce della normativa tedesca che invece menziona un istituto simile all’aderente chiamato Nebenklage tradotto sovente come querela sussidiaria. C’è da notare - ma la questione richiederebbe uno studio a sé stante - come anche nella legislazione italiana si era chiesta l’introduzione di questa figura. Sul punto L. LUCCHINI, Studi illustrativi del codice penale italiano, Torino, 1896, 272-275. In Germania tale istituto è disciplinato dagli artt. 395 e ss del StPo.

[44]Si pensi all’art. 75 cpp.

Bibliografia


ADEMOLLO A., Il giudizio criminale in Toscana secondo la riforma leopoldina del 1838, Cenni storico-pratici, Firenze,1840.

AMBROSINI T., Processus informativus, Venezia, 1667.

ANTONELLI G.C., Tractatus de loco legali, Venezia, 1707.

BASSANI L., Gemma legalis, Venezia, 1592.

BEAUCHET J., Origines de la juridiction ecclésiastique, in Nouvelle revue historique de droit français et étranger 7, 1883, 503-546.

BENEDETTO XIV, motu proprio Dopo aver noi, 30 settembre 1747, in Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium, editio nova, Mechliniae, 1826.

BENEDETTO XIV, motu proprio Sulla visita delle carceri, 22 maggio 1749, in Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium, editio nova, Mechliniae, 1826.

BENEDETTO XIV, Regolamento per levare alcuni abusi, in Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium, editio nova, Mechliniae, 1826.

BOULVERT G., Aerarium dans les constitutions impériales, in Labeo 22, 1976, 151-177.

BRUNNEMANN J., De iure ecclesiastico, Francoforte, 1686.

CARMIGNANI G., Scritti inediti, Lucca, 1852.

Codice criminale e di procedura penale per gli Stati estensi, Modena, 1855.

CONTE E. - MENZINGER S., La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris, Roma, 2012.

CONTIGIANI N., Il processo penale pontificio tra ancoraggi inquisitori e spettro riformista (1831-1858), in Rivista di storia del diritto italiano 80, 2007, 189-314.

DALL'ASTE BRANDOLINI A., Lessico legale notarile, Forlì, 1840.

DE SIMONE M.R., Istituzioni e fonti normative in Italia: dall'antico regime al fascismo, Torino, 2007.

FOLIGNI F., Tractatus de iure emphyteutico, Romae, 1845.

GALEOTTI S., Il Fiscus Caesaris nella dottrina romanistica del XIX e XX secolo, in Teoria e storia del diritto privato, 10, 2017,  1-31.

GARCÍA DE ENTERRÍA E., La administración española: estudios de ciencia administrativa, Madrid, 1961.

GIORGI G., La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali, Firenze, 1891.

JONES A.H.M., The Aerarium and the Fiscus, in The Journal of Roman Studies, 40,1950, 22-29.

LANDUCCI L., Storia del diritto romano, Padova ,1898.

LONGO A., Carattere giuridico dell'amministrazione finanziaria romana, in Archivio giuridico Filippo Serafini, 1891,47, 109-148.

LUCCHINI L., Studi illustrativi del codice penale italiano, Torino 1896.

NICOLINI N., Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1843.

PALEOLI M., Res judiciales, Roma, 1750.

POST G., Studies in Medieval Legal Thought, New Jersey, 1964.

QUAGLIONI D., La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna, Bologna, 2004.

QUINTILIANO M. F., Institutio oratoria, a cura di A. Pennacini, Torino, 2001.

Regolamento organico e di procedura penale, Roma, 1831.

RUFFINI F., Scritti giuridici minori, Milano, 1936.

RUGGIERO G., Il processo penale pontificio nel XIX secolo: alcune riflessioni, in www.camminodiritto.it, ISSN 2421-7123.

SPERELLI A., Decisiones fori ecclesiastici, Venezia,1651.

TAMBURINI P., Storia generale dell'Inquisizione, Milano, 1862.

TAMMARO C., Breve storia dell'Inquisizione, Torino, 2023.

ZUFFI G., Tractatus de criminalis processus legitimatione, Romae,1665.

Come citare questo contributo

GIANCARLO RUGGIERO, "L'aderente al fisco nel processo penale pontificio: profili storico-giuridici" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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