Lun, 14 Set 2026 · anno XIII · fascicolo III · mese IX ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
Rivista scientifica di dottrina
e giurisprudenza
revisione tra pari in doppio cieco
3.984 contributi in archivio
241 autori · 20 settori scientifici
18 online adesso
Rivista Cammino Diritto Periodico trimestrale · ISSN 2421-7123 · editoriale della redazione Vai al quotidiano →
GIUR-05/ADIRITTO COSTITUZIONALE Modifica

Corte costituzionale: il dipendente pubblico con i figli fino a 3 anni ha diritto al trasferimento temporaneo nella residenza familiare

Editoriale a cura della redazione
Identificativo
ISSN 2421-7123
Contributo n. 10568
Storia editoriale
Pubblicato il
1.537 letture
Tempo di lettura
3 minuti
481 parole, note escluse
Accesso
Accesso aperto
gli autori conservano i propri diritti
Pubblicato
Abstract

La Corte costituzionale con la sentenza n. 99/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

Parole chiave costituzionale · dipendente · pubblico

La Corte costituzionale con la sentenza n. 99/2024 ha dichiarato incostituzionale l'art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che consentiva il trasferimento solo verso la sede in cui l’altro genitore svolgeva la propria attività lavorativa. La Consulta ha, invece, stabilito che il dipendente pubblico potrà essere assegnato temporaneamente anche a una sede nella provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare.

Si pubblica il comunicato e la relativa sentenza:

"La Corte costituzionale (sentenza n. 99) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

La sentenza ha innanzitutto chiarito che il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici che siano genitori di figli minori di tre anni, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli.

Proprio alla luce di una simile ratio dell’istituto, non risulta ragionevole – e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost. – consentire il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore: una simile limitazione non assicura, infatti, una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare.

D’altronde, si tratta di un’ipotesi che nella realtà è divenuta sempre meno rara, anche alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (attraverso le nuove tecnologie), sia i sistemi di trasporto. In relazione a tali casi, appare pienamente rispondente alla finalità dell’istituto consentire almeno a uno dei genitori di lavorare, nel primo triennio di vita del figlio, in una sede che si trova nella regione o nella provincia in cui è stata fissata la residenza della famiglia e in cui è domiciliato il minore (ai sensi dell’art. 45, comma secondo, del codice civile).

Secondo la Corte costituzionale, un simile ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea, oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, risponde all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare".

Il giudizio dei lettori

Nessun giudizio ancora. Se hai letto il contributo, il tuo è il primo.

Per esprimere un giudizio serve essere iscritti. Accedi — bastano pochi secondi.

Come citare questo contributo

LA REDAZIONE, ILARIA TACCOLA, "Corte costituzionale: il dipendente pubblico con i figli fino a 3 anni ha diritto al trasferimento temporaneo nella residenza familiare" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

ISSN 2421-7123 · accesso aperto
Scarica il PDF Allegato 1 Allegato 2

Dello stesso autore

Gli autori

Dello stesso settore

Formazione Cammino Diritto

PREPARAZIONE AL CONCORSO - selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata a valorizzare, Comune di Cosenza

Corsi online e preparazione ai concorsi con il metodo Cammino Diritto.

Scopri i corsi →

Eventi e bandi

Pagina generata in 60.186.370 ms · include in testa: 60.186.210 ms