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Pubbl. Sab, 25 Apr 2020

Acquisti online: il locus commissi delicti in caso di truffa

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Claudio Fusco



L´ Autorità Giudiziaria competente per il reato di truffa perpetrata tramite bonifico bancario o postepay.


Sommario: 1. Premessa; 2. La Competenza; 3. Truffa art. 640 c.p.; 3.1 Truffa perpetrata tramite bonifico bancario; 3.2 Truffa perpetrata tramite postepay; 4. Conclusioni 

1. Premessa                          

Gli acquisti online hanno determinato un novus modus di compravendita, registrando una crescita esponenziale ogni anno e sono preferiti dagli utenti per comodità, vantaggio economico, immediata disponibilità, nonché per la vastissima scelta che offre il network. La selezione del metodo di pagamento, in particolar modo il bonifico bancario o postepay, è una fase da non sottovalutare, soprattutto, perché comporterà una diversa competenza territoriale dell’autorità giudiziaria in caso di truffa.

2. La Competenza

Possiamo definire competenza quella parte della funzione giurisdizionale che è svolta dal singolo organo[1] e che, quindi, è rilevante per comprendere quale sarà l’autorità giudiziaria chiamata a procedere per quel reato.

In base alla competenza per materia, ovvero l’individuazione dell’autorità giudiziaria in base al titolo del reato o relativa alla pena edittale, è da dire che per il reato di truffa è competente il Tribunale monocratico.

Per comprendere quale dei Tribunali d’Italia è compente per il reato di Truffa, qualora dovesse essere integrato, dobbiamo far riferimento alla competenza per territorio, la quale è determinata dal luogo nel quale il reato è stato consumato[2] .

La celebrazione del processo nel c.d. locus commissi delicti risponde a ragioni di in dubbio rilievo, tra le quali l’esigenza di assicurare un effettivo controllo sociale, quella di rendere più agevole la raccolta delle prove, quella di ridurre i disagi per le parti e per i testi[3], vi è infine il tradizionale rilievo secondo cui il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati[4].

Facendo, quindi, riferimento proprio a quest’ultimo rilievo, si comprende come non sia facile determinare il locus commissi delicti quando il reato di cui all’art. 640 c.p. venga consumato con modalità di pagamento telematiche (bonifico bancario – poste pay). 

3. Truffa art. 640 c.p.

Il reato di truffa è rubricato all'art. 640 del codice penale e al primo comma prevede che: " chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro".

È un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque e quindi non necessita di particolari qualifiche in capo al soggetto agente.

Il reato de quo viene integrato quando il soggetto attivo, attraverso artifizi e raggiri finalizzati ad ottenere un profitto, ingenera nel soggetto passivo una deminutio patrimonii, pertanto, il soggetto passivo è colui che subisce il danno patrimoniale conseguente all'attività fraudolenta posta in essere dall'agente e che, di conseguenza, è stato indotto in errore. A riguardo, l'errore viene definito come una falsa o distorta rappresentazione di circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della volontà[5].

Il soggetto passivo, a seguito della condotta ingannatrice, è legittimato a proporre querela. Difatti, il reato di truffa è un reato procedibile a querela di parte e a seguito del d.lgs. 35/2018 la perseguibilità a querela è stata estesa anche alle ipotesi aggravate, eccettuando i casi previsti dal secondo comma dell’art. 640 c.p. e l’aggravante comune del danno di rilevante gravità ex art. 61 c.p. primo comma n.7.

Ai fine dell'integrazione del reato è fondamentale analizzare il comportamento del soggetto attivo, in quanto è necessario che questi abbia agito con l'intento di ingannare con artifizi o raggiri. Possono sembrare concetti analoghi, ma in realtà non lo sono, in quanto l'artifizio viene definito come un'alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente; il raggiro è, invece, una menzogna che influisce direttamente sulla psiche del soggetto passivo, corredata da ragionamenti e discorsi idonei a farla apparire come una realtà[6].

La truffa è un reato istantaneo e di danno, pertanto si perfeziona nel momento in cui viene realizzata la condotta tipica con la conseguente deminutio patrimonii del soggetto passivo e, quindi, quando vi è l'effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto agente e la perdita dello stesso da parte del raggirato[7].

La truffa può essere perpetrata in vari modi, uno di questi è attraverso lo strumento contrattuale (c.d. ltruffa contrattuale) ipotesi che ricorre qualora l’agente, mediante artifizi o raggiri, posti in essere nel momento della formazione di un negozio giuridico, induca la vittima a concludere il negozio.

Dunque, è proprio il tipo di truffa che ricorre quando si compiono acquisti online, infatti, vi è alla base un negozio giuridico che si è formato tra le parti.

Giova precisare che, il reato, in questo caso, si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifizi o raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato[8].

Quanto detto è rilevante per affrontare la questione di cui si fa menzione nel titolo, ovvero comprendere quando vi è consumazione del reato nel caso in cui si è vittime di truffa perpetrata tramite bonifico bancario o postepay e di conseguenza qual è l’Autorità Giudiziaria competente territorialmente.

3.1 Truffa perpetrata tramite Bonifico Bancario 

Nel momento in cui disponiamo un bonifico bancario l'ordine impartito alla banca di eseguire un pagamento non comporta l'immediata perdita del valore economico e l'immediata recezione da parte del beneficiario della somma disposta, infatti, l'accredito avverrà dopo alcuni giorni e nel frattempo l'ordinante potrà sempre revocare il bonifico. Questo comporta che il momento consumativo del reato avviene solo quando vi è l'effettivo accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, cioè quando il soggetto passivo subisce l'effettiva deminutio patrimonii e il soggetto agente ha la piena disponibilità dell'ingiusto profitto. Pertanto, ai fine della competenza per territorio dovrà farsi riferimento all'istituto bancario del luogo dove il destinatario ha aperto il proprio conto corrente [9].

3.2 Truffa perpetrata tramite “PostePay”

Sempre più spesso si utilizza la postepay per fare acquisti on-line, ma anche per acquistare, tramite privati, oggetti usati o da collezione che si pagano con la semplice "ricarica" della postepay del venditore. Quando si effettua la "ricarica" della postepay, a differenza del bonifico bancario, la perdita della somma di danaro disposta è immediata, così come è immediata la disponibilità della somma versata in capo al soggetto agente, pertanto, il tempo ed il luogo della consumazione del reato sono quelli in cui è avvenuto l'atto di disposizione della somma versata da parte della persona offesa. Quindi, possiamo dire, che il tribunale competente sarà quello del luogo nella cui circoscrizione è avvenuta l’operazione di ricarica, da parte della persona offesa, della carta Postepay. 

"Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima". (Cassazione penale sez. II, 25/10/2016, n. 49321, richiamata anche dalla più recente sentenza, della Sezione I, n. 52003 del 2019)

4. Conclusioni

Alla luce di quanto riportato, in caso di truffa, l’acquisto con bonifico bancario comporterà che la competenza territoriale sarà attribuita al Tribunale dove ha sede il conto corrente bancario del venditore, invece, l’acquisto tramite postepay implicherà che ad essere competente territorialmente sarà il Tribunale dove è stato disposto, da parte dell’acquirente, il pagamento ovvero la “ricarica” della postepay.


Note e riferimenti bibliografici

1] P. Tonini, Lineamenti di Diritto Processuale Penale, Milano, Giuffrè Editore, 2017.

2] Art. 8 co. I c.p.p.

[3] P. Tonini, Manuale di Procedura Penale, Milano, Giuffrè Editore, 2015.

[4] Cass. sez. un., 16 luglio 2009, Orlandelli, in Cass. pen., 2010,2121

[5] Fiandaca-Musco, PS II, 1997, 140

[6] Manzini, Trattato, 684

[7] Cass. pen. sez. II, 09/03/2011, n.12795

[8] Cass. pen. sez. un., 21/06/2000, n.18

[9] Cass. pen. sez. fer., 30/08/2016, n.37400