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La ricerca dei latitanti: la prerogativa per una normativa speciale in materia di intercettazioni nei procedimenti di criminalità organizzata
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Pubbl. Lun, 29 Giu 2026

La ricerca dei latitanti: la prerogativa per una normativa speciale in materia di intercettazioni nei procedimenti di criminalità organizzata

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Manuela Davidde
Praticante AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno



Il contributo analizza la disciplina delle intercettazioni disposte per la cattura dei latitanti, con particolare attenzione al regime speciale previsto per i reati di criminalità organizzata. Muovendo dalla ricostruzione della nozione processuale di latitante e delle sue implicazioni sul piano delle garanzie difensive, il lavoro esamina il quadro normativo delineato dagli artt. 295-296 c.p.p. e dall´art. 13 d.l. 152/1991, soffermandosi sulle deroghe ai presupposti autorizzativi, sui termini di durata, sull´utilizzo del captatore informatico e sulle recenti novità legislative.


ENG

The search for fugitives: the prerogative for special legislation on wirettaping in organized crime proceedings

The contribution analyzes the discipline of wiretaps ordered for the capture of fugitives, with emphasis on the special regime provided for organized crime crimes. Startings from the reconstruction of th eprocedural concept of fugitive and its implications for defense guarantees, the paper examines the regulatory framework outlined in Articles 295-296 of the Code of Criminal Procedure and Art. 13 of l.d. 152/1991, focusing on derogations from the authorization requirements, duration deadlines, the use of computer captors, and recent legislatives innovations.

Sommario: 1. Premessa; 2; La condizione di latitante: gli effetti e la sua cessazione; 3. La disciplina applicabile in tema di intercettazioni; 4. Il captatore informatico; 5. I risultati probatori e l’utilizzazione in altri procedimenti. 5.1. Utilizzazione delle intercettazioni: il dibattito pubblico tra il Procuratore Nazionale Antimafia e l’Unione delle Camere penali.; 6. Non solo doppio binario: il terzo binario per i reati contro la pubblica amministrazione 7. Le ultime novità legislative; 8. Riflessioni conclusive.

1. Premessa

La ricerca dei latitanti risulta da sempre particolarmente complessa in relazione soprattutto agli appartenenti di associazioni di stampo mafioso in quanto, sul territorio italiano, vi sono interi quartieri “governati” dalla criminalità organizzata[1], dove l’omertà si impone violentemente e ciò, rende particolarmente difficile fare affidamento sulla solidarietà di quella parte onesta della popolazione[2].

La criminalità organizzata di stampo mafioso rappresenta, nel panorama italiano e non solo, una delle forme più complesse, pervasive e camaleontiche di devianza strutturata[3].

Tali associazioni – caratterizzate da una particolare capacità di intimidazione – esercitano un potere che travalica la dimensione del mero illecito penale, incidendo profondamente sulle dinamiche economiche, politiche e sociali dei territori in cui operano.

Il primo riferimento normativo della fattispecie lo si rinviene nell’art. 416-bis c.p., norma introdotta nel 1982 per contrastare il fenomeno mafioso[4].

Si tratta di un fenomeno molto complesso che fa sorgere diverse problematiche, soprattutto da un punto di vista probatorio.

Per poter fronteggiare tale problematica, il legislatore e la prassi investigativa hanno sviluppato “tecniche investigative speciali”, modellate sulle esigenze dei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p[5].

Si parla dunque di un procedimento penale differenziato[6] al quale si è giunti in considerazione di peculiari attività di ricerca della prova ovvero esigenze di collegamento con accertamenti extrapenali – si pensi ai procedimenti per reati di edilizia e urbanistica –  ed è frutto di una “proliferazione normativa” in continua evoluzione, da cui emergono i cc.dd. “modelli differenziati di accertamento[7]” .

Alla base di un modello differenziato di accertamento penale vi è una normativa «di carattere generale organizzata secondo un sistema di regole incapace di soddisfare in modo coerente tutti gli aspetti e le sfaccettature della disciplina stessa[8]». Da qui l’esigenza di regole “specifiche” che determinano una “diversificazione” rispetto al modello originario e di base; in tale modo l’ordinamento risponde alle esigenze di tutela della società.

Per i reati di criminalità organizzata, vi è una diversificazione caratterizzata soprattutto da deroghe procedurali che incidono sull’organizzazione del pubblico ministero, sui “tempi” e le modalità delle indagini preliminari, sull’adeguatezza della misura cautelare custodiale, sui criteri di ammissione della prova, sull’assunzione della prova dichiarativa[9].

La latitanza di questi soggetti non è mai un fatto individuale ma collettivo, sostenuto da una rete di soggetti che garantiscono protezione, risorse e comunicazioni.

Si può quindi comprendere come la latitanza dei membri delle associazioni mafiose presenti un livello di complessità investigativo tale per cui gli strumenti tradizionali, come il pedinamento, non bastano

2. La condizione di latitante: gli effetti e la sua cessazione

Secondo l’art. 296 c.p.p., comma 1, latitante è colui che si sottrae volontariamente all’esecuzione di un provvedimento coercitivo adottato dalla Autorità giudiziaria.

Tale provvedimento può consistere in una custodia cautelare – art. 285 del c.p.p. e art. 298 del c.p.p.  – , gli arresti domiciliari – art. 284 del c.p.p. – , in un divieto di espatrio- art. 281 del c.p.p. – , un obbligo di dimora - comma 2 dell'art. 282 del c.p.p. – oppure in  un ordine con cui si dispone la carcerazione di cui al comma 1 dell'art. 656 del c.p.p.

La norma prevede, quali presupposti, l’elemento oggettivo, ossia la presenza di un provvedimento che non può essere eseguito e l’elemento soggettivo, ossia la volontà del soggetto ricercato di sottrarsi volontariamente all’esecuzione dello stesso.

La sussistenza di tali presupposti consente l’emissione da parte del giudice di un provvedimento che attribuisca al soggetto –  indagato, imputato o condannato – la qualità di latitante[10].

L’istituto, rispetto al passato, ha perso la sua natura afflittiva – intesa come risposta punitiva da parte dell’ordinamento in presenza di una condotta ribelle – dovendosi conformare al principio del giusto processo[11], evitando così una compressione dei diritti di colui che è protagonista di un procedimento penale volto ad accertare fatti penalmente rilevanti[12].

Tuttavia, la latitanza può essere il presupposto per l’applicazione di circostanze aggravanti per coloro che la agevolino[13].

Tale condizione si acquisisce con un provvedimento del giudice all’esito della c.d. fase genetica volta a verificare la presenza dei presupposti richiesti dalla legge per la sussistenza della qualità di latitante. Differente è il c.d. profilo operativo, ossia l’applicazione dell’insieme delle norme previste in riferimento al latitante[14].

La fase genetica ha origine con l’avvio dell’esecuzione del provvedimento coercitivo, dove si dà inizio all’attività di ricerca volta alla cattura del soggetto.

Se alla conclusione di tali attività l’esito è negativo, la polizia giudiziaria provvede a redigere il verbale di vane ricerche di cui all’art. 295, comma 1, c.p.p. per cui «se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza»; successivamente il giudice procederà ad attenzionare la documentazione trasmessagli dagli organi dell’esecuzione[15].

Tale passaggio è necessario in quanto consente al giudice di verificare l’effettiva mancata esecuzione del provvedimento coercitivo.

A questo punto, se il giudice non ritiene esaustive le attività di ricerca, ne disporrà delle ulteriori. Se, invece, riterrà completate le attività svolte, il soggetto ricercato sarà dichiarato latitante.

Un vizio nella fase genetica inficia la validità degli atti compiuti successivamente: la latitanza non è una mera presunzione ma un vero e proprio accertamento. Se questo ultimo è carente, l’intera “struttura” rischia di crollare[16].

Il comma 2[17], art. 296 c.p.p., stabilisce che la latitanza è dichiarata con decreto motivato a pena di nullità.

Occorre precisare che la qualità di latitante può essere dichiarata in ogni momento del procedimento penale, questo non esclude la naturale prosecuzione delle indagini, né dell’attività processuale[18]. Tuttavia, si rendono necessari alcuni specifici adempimenti in base al momento in cui essa viene acquisita[19].

Una problematica che si riscontra in questi casi, ossia in presenza di un soggetto in fuga, attiene alla notifica degli atti e alla nomina del difensore.

Una tale condizione può non rendere effettiva la notificazione degli stessi, bensì in tali ipotesi la conoscenza degli atti è soltanto presunta[20].

Pertanto, con l’art. 165 c.p.p., il legislatore ha tentato di bilanciare l’esigenza di notificare gli atti a un soggetto latitante con quella di evitare una paralisi del processo.

Per tale ragione occorre verificare se nel momento in cui è stata dichiarata la latitanza, l’imputato abbia già compiuto degli atti che consentano di ricorrere a un diverso meccanismo notificatorio, si pensi alla elezione di domicilio[21].

Come si è accennato poc’anzi, la qualità di latitante non implica la limitazione di quei diritti e di quelle garanzie spettanti ad un soggetto nei confronti dei quali si procede. A tale soggetto, dunque, deve essere garantito ugualmente il diritto di difesa, come presidio minimo.

Fondamentale è, infatti, il ruolo del difensore che opera,  in tal caso, senza avere alcun contatto con il proprio assistito[22].

In particolare, quando è necessaria la nomina del difensore d’ufficio, si deposita, insieme ad essa, anche copia dell’ordinanza cautelare rimasta ineseguita.

Tuttavia, non c’è un mirato intervento del legislatore sull’art. 296 c.p.p. in merito alle modalità di comunicazione e conoscibilità degli atti compiuti ai fini della dichiarazione di latitanza. Le ragioni possono essere due: una scelta ragionata, al fine di disciplinare diversamente il diritto alla conoscenza degli atti del difensore del latitante, oppure una mera dimenticanza.

Sarebbe, dunque, opportuno un intervento legislativo sul punto, tale da ristabilire una condizione paritaria.

La latitanza non giustifica la compressione del diritto di conoscere degli atti della vicenda.

D’altro canto, il difensore deve avere a sua disposizione un tempo sufficiente a preparare la difesa. Cosa che con la disciplina vigente, e quindi con un vuoto normativo in tema di conoscenza degli atti, potrebbe risultare pregiudicata[23].

La latitanza rende complicati anche l’adempimento di formalità più essenziali.

Per tale ragione, una parte della giurisprudenza ha interpretato in maniera estensiva il comma 3 dell’art. 96 c.p.p., permettendo anche ai prossimi congiunti del latitante di nominare il difensore[24].

Secondo la Suprema Corte, invece, la condotta processuale tenuta dal soggetto sarebbe sufficiente per inferire il conferimento di una nomina per facta conludentia[25].

Dalle diverse interpretazioni, si comprende come le difficoltà pratiche derivanti dalla latitanza non possano essere risolte attraverso nomine, che da un punto di vista formale, non si attengano a quanto previsto dal codice di rito. Tali difficoltà, però, non possono condurre alla conclusione che al latitante possa essere preclusa la possibilità di difendersi.

Proprio dal comma 3, art. 165 c.p.p., si desume che al difensore è attribuita la rappresentanza del latitante[26]; si potrebbe quindi parlare di rappresentanza legale, perché trova la sua fonte nella legge e non nella volontà del soggetto[27].

Lo status di latitante dura solo finché permane l’interesse dell’autorità a dare esecuzione al provvedimento coercitivo: la latitanza cessa di produrre effetti quando la misura coercitiva è stata eseguita, oppure quando vi è rinuncia a farla valere.

Ai sensi dell’art. 296 c.p.p., tale momento coincide con la revoca disposta ai sensi dell’art. 299 c.p.p.  o la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo, con l’estinzione del reato[28] o della pena[29] per il quale tale provvedimento è stato emesso e si aggiungono l’arresto e la spontanea costituzione del ricercato, anche se non espressamente previsti dalla norma[30].

Considerazione autonoma spetta alla prescrizione della pena, poiché il codice disciplina in maniera specifica il suo rapporto con la latitanza; il riferimento normativo va agli artt. 172 e 173 c.p.

Da tale normativa emergono tre distinte situazioni. Il primo caso, si riferisce alle ipotesi in cui la latitanza impedisce l’esecuzione della pena, per cui il termine di prescrizione decorre dall’irrevocabilità della sentenza, così come stabilito dall’art. 172, comma 4, c.p. Nel secondo caso, se la latitanza sopravviene dopo l’inizio dell’esecuzione — tipicamente attraverso l’evasione — il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il condannato si sottrae all’esecuzione stessa.

L’ultimo caso, si ha nelle ipotesi di recidiva aggravata dalla latitanza ai sensi dell’art. 172, comma 7, c.p. letto in combinato disposto con l’art. 99 c.p.

3. La disciplina applicabile in tema di intercettazioni

Per far fronte al problema della latitanza degli imputati di delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis, c.p.p., il legislatore ha, da una parte rafforzato alcuni strumenti investigativi come le intercettazioni, dall’altra ha necessariamente ampliato i poteri  della polizia giudiziaria.

Il tema risulta essere complicato e pieno di sfaccettature soprattutto da un punto di vista della prova[31].

A tal proposito, per facilitare la cattura dei latitanti, il legislatore ha delineato la disciplina applicabile in tema di intercettazioni, ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell’art. 295 c.p.p., prevedendo l’utilizzo della captazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazioni oppure di comunicazioni tra presenti; tuttavia, senza nulla specificare circa l’utilizzo dei risultati conseguiti come elementi di prova.

L’art. 295 c.p.p., ai commi 3 e 3-bis, indica le condizioni necessarie in presenza delle quali le intercettazioni possono essere validamente disposte dal giudice o dal pubblico ministero.

Più precisamente, il comma 3 – nel prevedere le intercettazioni telefoniche[32] –  stabilisce che ai fini di agevolare le ricerche dei latitanti, «il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270[33]».

Mentre il comma 3-bis c.p.p. stabilisce che «il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4.» Si fa riferimento alle c.d. intercettazioni ambientali previste anche in deroga all’art. 266, comma 2, c.p.p., in relazione ai luoghi di domicilio[34].

La norma in esame si pone nel fine di “agevolare le ricerche”, questo perché l’intercettazione non può essere disposta prima che siano stati esauriti tutti i mezzi per le ricerche e che abbiano riportato esito negativo[35].

L’intercettazione è quindi un mezzo al quale l’autorità può rifarsi soprattutto in casi di estrema difficoltà nell’ottenere le informazioni necessarie volte alla cattura dei soggetti latitanti.

Tuttavia, occorre precisare che ai fini della disposizione dell’utilizzo di tale strumento, è necessario che sussista la qualità di latitante. A tal proposito infatti il comma 2, dell’art. 296 c.p.p. –  da leggere in combinato disposto con i commi 3 e 3-bis, dell’art. 295 c.p.p. – dispone che «Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 296, lo stato di latitanza, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche».

Un soggetto si definisce quindi latitante nel momento in cui il giudice lo dichiara tale[36].

Vi è un duplice regime delle intercettazioni: uno ordinario e uno speciale[37]. Il tipo di regime che qui è attenzionato è quello speciale fissato dall’art. 13 d.l. 152/1991[38] riguardante alcuni specifici reati quali quelli di criminalità organizzata e terrorismo[39].

Più nello specifico, si fa riferimento a: reati di criminalità organizzata, reati comuni commessi col metodo mafioso o col fine di agevolazione di un’associazione mafiosa (cfr. l'art. 1, comma 1 d.l. n. 105/2023); delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; reati commessi con finalità di terrorismo; delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; minaccia col mezzo del telefono; reati informatici e contro la inviolabilità dei segreti indicati dall’art. 371-bis, comma 4-bis c.p.p[40].

A questi si aggiungono, per effetto di un rinvio all’art 13 d.l. 152/1991 operato dall’art. 6, co. 1 del d.lgs. 9 dicembre 2017, n. 216: i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale.

Inoltre, per effetto di un ulteriore rinvio all’art. 13 d.l. 152/1991 operato dall’art. 9 L. 11 agosto 2003, n. 228, vanno aggiunti: i reati contro la libertà individuale e i reati in materia di prostituzione[41].

Per rendere efficace un mezzo di ricerca della prova “ad altissima fedeltà mimetica[42]” come le intercettazioni, l’art. 13, comma 1, d.l. n. 152/1991[43] ha introdotto una disciplina meno restrittiva rispetto a quella codicistica – intercettazioni in deroga – [44].

L’art. 13, d.l. n. 152/1991, al comma 1 stabilisce che  «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267 (comma 1) del codice di procedura penale , l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi».

La relativa norma è stata recentemente modificata con l’introduzione del nuovo comma 3-bis, secondo il quale «le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale[45]».

Alcuni studiosi hanno notato un deficit di determinatezza della previsione, poiché si fa riferimento ai delitti di criminalità organizzata in senso generico, non permettendo “un’esatta estensione[46]” della norma sopra citata. A tal proposito non si rivelerebbe sufficiente l’interpretazione delle Sezioni Unite «che considerano inclusi nel concetto di delitti di criminalità organizzata (mafia o terroristica), quelli considerati nell’art. 51, comma 3-bis e quater, c.p.p., nonché quelli facenti capo a una associazione a delinquere, con esclusione delle sole ipotesi di concorsi di persone nel reato[47]».

In relazione alle intercettazioni per i procedimenti per i reati di criminalità organizzata e terrorismo, l’art. 13, d.l. 152/1991 non richiede gravi indizi di reato e neanche la dichiarazione di “indispensabilità” del ricorso all’intercettazione, ma bastano “sufficienti” indizi di reato, in deroga all’art. 267, comma 1, c.p.p. il quale, invece, stabilisce che «l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’art. 266», è possibile «quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini».

Guardando, invece, allo scopo del mezzo basta che l’intercettazione sia «necessaria per lo svolgimento delle indagini, in deroga all’art. 267 comma 1, c.p.p., il quale ne impone l’«assoluta indispensabilità ai fini della loro prosecuzione». Di conseguenza, secondo quanto previsto dall’art. 13, il captatore non deve essere adoperato necessariamente in extrema ratio investigativa[48]. Allorché, invece, «si tratti di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata […] l’intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa[49]».

Per quanto attiene al termine di durata delle intercettazioni, l’art. 13 comma 2, d.l. n. 152/1991 lo estende ad un massimo di quaranta giorni, rispetto ai termini prescritti dalla disciplina ordinaria – la quale prevede un termine di quindici giorni così come stabilito dall’art. 267, comma 3, c.p.p. – . Questi sono poi prorogabili per ulteriori venti giorni in luogo sempre dei quindici ex art. 267 c.p.p. se sussistono i presupposti[50]: la proroga è, infatti, disposta dal giudice con decreto motivato; “nei casi di urgenza” vi provvede direttamente il pubblico ministero[51], con proprio decreto motivato, secondo le forme di cui all’art. 267, comma 2, c.p.p.[52]

Tuttavia, si precisa che la disciplina che regola i termini di durata delle intercettazioni, è stata recentemente modificata.

La L. 31 marzo 2025, n. 47, c.d. legge Zanettin, ha modificato la disciplina della durata delle intercettazioni prevedendo all’art. 267, co. 3 c.p.p. che «le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».

Dunque, se in precedenza era consentito prorogare l’autorizzazione concessa con il provvedimento genetico di quindici giorni in quindici giorni, senza prevedere alcun limite massimo, oggi con le relative modifiche, l’attività di intercettazione non può superare un limite massimo di quarantacinque giorni[53].

Tuttavia, un limite massimo non è previsto per il regime speciale, che resta sottratto alla nuova disciplina.

Ora, è pacifico che la nuova L. n. 47 del 2025 va a modificare la disciplina in merito all’utilizzo delle intercettazioni disposte ai fini investigativi e non quelle volte ad agevolare la ricerca di chi volontariamente si sottrae a un provvedimento coercitivo. Nonostante ciò, il codice di rito pone un punto di contatto tra i due tipi di intercettazione, perché per la ricerca dei latitanti si può procedere ad intercettazioni di conversazioni altrui nei modi e nelle forme previste per quelle disposte in sede di indagini. Infatti, l’art. 295 c.p.p., comma 3, stabilisce che «al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270».

Di conseguenza, in presenza del richiamo, nell’art. 295 c.p.p., dei limiti di cui all’art. 267 c.p.p., si potrebbe concludere che anche per le intercettazioni disposte ai fini della ricerca dei latitanti operano i medesimi termini temporali previste per le captazioni ordinarie, nonché al termine di quarantacinque giorni, prorogabili soltanto in presenza di elementi specifici e concreti[54].

Il risultato potrebbe essere definito quasi paradossale: il legislatore ha mantenuto un termine particolarmente rigido per le intercettazioni disposte per i reati rientranti nel regime ordinario e non per quelle finalizzate alla cattura di un soggetto che volontariamente si sottrae alle ricerche.

Si segnala, inoltre, che la Cassazione aggira il rigoroso impegno motivazionale normativamente imposto. Le Sezioni Unite hanno poi giustificato una attenuazione del dovere di motivazione in materia di proroga, ponendo la motivazione per relationem del provvedimento autorizzativo originario come obbligatoria, perché il giudice deve decidere solo sulla persistenza delle esigenze di captazione[55].

Una deroga, inoltre, prevede che il pubblico ministero e ufficiali di polizia giudiziaria possano farsi “coadiuvare” da agenti di polizia giudiziaria, così come previsto dall’art.13, comma 3, d.l. 152/1991 .

Quindi, per quanto attiene strettamente la ricerca del latitante, in forza dell’art. 295, comma 3, c.p.p., il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione “quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante”, nei limiti e secondo le modalità di cui agli artt. 266 e 267 c.p.p., ad esclusione, “ove possibile” l’applicabilità degli artt. 268, 269 e 270 c.p.p., solo quando si proceda per i delitti ex art 51 comma 3-bis e 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p.[56] A tal proposito, la normativa pone la possibilità di disporre la perquisizione locale di interi edifici o blocchi di edifici ex art. 25-bis, d.l. n. 306/1992.

Per l’operatività della normativa sopra illustrata, è necessario un riferimento al decreto dichiarativo ex art 295, comma 1, e 269 c.p.p. ma, le intercettazioni sono consentite non solo durante la fase delle indagini preliminari ma anche dopo aver esercitato l’azione penale così come anche in sede esecutiva[57]. Si ricorda che non è consentita l’intercettazione ambientale relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, così come per gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari[58].

È chiaro, dunque, che le indagini per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso e non solo, implicano l’impiego di strumenti ad elevata tecnologia, tra questi il captatore informatico.

 4. Il captatore informatico

Il Trojan horse – questa la più corretta denominazione di captatore informatico[59] – impropriamente detto anche Trojan virus, è un malware che mascherandosi da mero software viene installato inconsapevolmente dallo stesso utente, all’interno del proprio devicesmartphone, computer o tablet – così da avere accesso all’intero sistema informatico[60]. Permette di controllare da remoto le attività svolte mediante il dispositivo target. In questo modo, il captatore avrà accesso ad una serie illimitata di informazioni, presenti e future, effettuando, ad esempio, screenshot[61] dello schermo[62]; per tale ragione è stato soprannominato “Cavallo di Troia”.

L’art. 267 c.p.p., al comma 2-bis, stabilisce che «nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4».

Si fa quindi riferimenti a quei casi di urgenza per i quali un eventuale ritardo potrebbe pregiudicare gravemente le indagini.

Nel 2016,  le Sezioni unite hanno statuito che nei procedimenti di criminalità organizzata «è consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili – ad es., personal computer, tablet, smartphone, ecc. –  anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa».

Con il d.lgs. n. 216/2017 il legislatore ha previsto il ricorso al captatore informatico per le indagini condotte in riferimento a gravi reati, modificando  il comma 2 dell’art. 266 c.p.p. e prevedendo che «negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile […]».

Il codice di procedura penale, nella sua formulazione originaria, non poteva prevedere una disciplinata specifica per l’utilizzo del Trojan horse, sviluppatosi con il progresso tecnologico. Come si può notare, la regolamentazione del captatore è stata progressivamente costruita attraverso interventi legislativi e sulla base dell’elaborazione giurisprudenziale; il suo impiego non è vietato, bensì è ammesso alla stregua di determinati limiti previsti dalla legge.

In primo luogo, perché l’attività di indagine svolta attraverso l’utilizzo di questo malware  è spesso riconducibile a strumenti di ricerca della prova già disciplinati dalla legge, si pensi alle intercettazioni di comunicazioni. In secondo luogo, perché nel sistema processuale italiano non esiste un principio di tassatività della prova, visto che il giudice può assumere “prove non disciplinate dalla legge”, così come disposto dall’art. 189 c.p.p.[63]

Ci si chiede se gli organi inquirenti siano vincolati al compimento dei soli atti di indagine previsti dalla legge. Dalle previsioni codicistiche che regolano l’attività di pubblico ministero e pubblica sicurezza, si riscontrerebbe la possibilità di svolgere anche altri atti di indagini. L’art. 55 c.p.p., affida alla p.g. il potere-dovere di compiere, anche di propria iniziativa,  «gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale[64]». Pertanto, possono essere compiuti sia atti tipici –  di cui agli artt. 349, 352 e 354 c.p.p. – sia atti atipici[65].

La prova atipica deve, secondo il codice di rito, soddisfare alcune condizioni: deve trattarsi di una prova che idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti; la sua assunzione non deve pregiudicare la libertà morale della persona; il giudice deve sentire le parti sulla assunzione della prova.

Nel caso del Trojan horse è pacifico che ci si trovi davanti a prove idonee all’accertamento dei fatti. Inoltre, non sembrerebbe neppure intaccare la libertà morale dei soggetti coinvolti[66]. Quanto alla necessità di sentire le parti sulla sua assunzione, l’ipotesi è improbabile visto che si tratta, anzitutto, di attività investigative occulte per cui il contraddittorio[67] sarà differito. Tuttavia, secondo l’opinione più diffusa in dottrina, l’art. 189 c.p.p. è comunque rispettato anche senza contraddittorio immediato, purché la difesa abbia la possibilità di contestare successivamente come quella prova è stata ottenuta[68].

In linea di principio, quindi, le indagini svolte con l’utilizzo del Trojan horse sono ammissibili anche se non disciplinate dalla legge. Tuttavia, vi è un ambito specifico in cui le prove “atipiche” non sono ammesse. Si fa riferimento a quelle prove e a quelle attività di indagine che incidono sui diritti inviolabili costituzionalmente tutelati: il diritto alla libertà personale di cui all’art. 13 Cost., il diritto all’intimità domiciliare tutelato dall’art. 14 Cost. e il diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost. La violazione di queste norme non è consentita se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria, prevedendo così una riserva di giurisdizione[69] e nei soli casi e nei modi previste dalla legge.

Analogamente, l’art. 8 C.E.D.U. impone che sia prevista dalla legge ogni intrusione da parte della autorità pubblica nella vita privata del soggetto[70].

Secondo autorevole dottrina, ciò vorrebbe dire che l’art. 189 c.p.p. è da considerare incostituzionale nella parte in cui consente l’assunzione di prove atipiche che siano lesive dei diritti costituzionalmente tutelati[71].

La tesi prevalente, tuttavia, sostiene il contrario: in assenza di una previsione dei casi e dei modi di aggressione dei diritti fondamentali, la prova “atipica” dovrebbe essere considerata tout court inammissibile, questo perché l’art. 189 c.p.p. «presuppone logicamente la formazione lecita della prova, e soltanto in questo caso la rende ammissibile[72]».

Tuttavia, il silenzio della legge sul punto ha  fatto sì che l’operatività del captatore informatico venisse lasciata alla prassi, motivo per il quale si è reso necessario l’intervento delle Sezioni unite[73] «che ne hanno limitato l’impiego alle sole intercettazioni ambientali nei procedimenti di criminalità organizzata, imponendo una motivazione “rafforzata” del provvedimento autorizzato, in ordine alla necessità del ricorso allo strumento informatico» .

Molto discusso è stato il decreto con il quale il g.i.p. autorizza l’uso del captatore informatico, contestato perché non indicava preventivamente i luoghi[74] in cui il Trojan horse avrebbe registrato le conversazioni, visto che il giudice non può prevedere i luoghi in cui il Trojan si troverà. In tal senso non si consente al giudice stesso di motivare adeguatamente il decreto autorizzativo sul «fondato motivo che ivi si stia svolgendo attività criminosa» così come previsto all’art. 266 c. 2 c.p.p [75].

La sentenza Scurato ha quindi stabilito –  ai sensi dell’art. 13 del d.l. 152/1991  in deroga al 266 c. 2 c.p.p. – l’utilizzo del captatore informatico soltanto per i reati di criminalità organizzata, escludendo tale possibilità per i reati comuni. Tuttavia, tale soluzione ha suscitato dubbi in dottrina in quanto il pubblico ministero potrebbe strumentalizzare l’iscrizione di un reato associativo soltanto per ottenere, ex post, l’utilizzo del captatore[76] .

Pertanto, gli interventi successivi hanno richiesto al giudice un controllo più rigoroso sulla corretta qualificazione del fatto e una motivazione autonoma e rafforzata, vista la natura intrusiva del malware. Trova così giustificazione la reazione del mondo accademico[77] e quella del legislatore, intervenuto prima con la L. 103/2017[78] e, poi, con il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216[79] e, infine, con il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161[80].

I casi e i modi di utilizzo del captatore informatico sono da intendersi come tassativi: l’obiettivo del legislatore è quello di evitare che, per via delle grandi potenzialità di cui è dotato lo strumento, gli organi inquirenti possano adoperarlo per assumere il controllo a distanza di tutti i dispositivi informatici[81].

Le grandi capacità intrusive di questo malware, certamente superiori rispetto ai mezzi tradizionali, suscitano diffidenza e alimentano l’esigenza di una regolamentazione più rigorosa che miri a tutelare i diritti fondamentali e non solo le esigenze investigative[82].

Il primo punto di frizione con le libertà costituzionali riguarda l’art. 15 Cost., che tutela il diritto di comunicazione e corrispondenza. Tale norma garantisce che nessuno possa prendere conoscenza del contenuto della corrispondenza o della comunicazione.

L’uso di questo malware per fini investigativi, invece, consente un accesso totale e invisibile alle comunicazioni e ai comportamenti digitali dell’individuo, ponendo un reale rischio di compressione della riservatezza più elevato rispetto alle intercettazioni tradizionali[83].

Oggi, quindi, le tecnologie informatiche – in continua evoluzione – permettono di acquisire informazioni che vanno ben oltre lo spazio protetto delineato dall’art. 15 Cost.[84]

In questi termini si potrebbe parlare anche di lesione al diritto alla privacy, nonché il controllo del flusso di quelle informazioni che riguardano la persona[85] che si contrappone al diritto alla riservatezza e cioè mantenere segreti tutte quelle informazioni che attengono la vita privata di una persona[86].

Emblematico è stato il c.d. “caso Exodus” del 2019 che ha visto lesa la privacy di molti cittadini a causa di un malfunzionamento del captatore. Exodus è il malware utilizzato dal Ministero degli Interni e dai servizi segreti.

In questo senso, quindi, si sostiene l’esigenza di un intervento legislativo che disciplini dettagliatamente l’utilizzo di un così pervasivo strumento – quale il Trojan horse -  in grado di incidere profondamente sulla riservatezza delle comunicazioni.

5. Risultati probatori e utilizzazione in altri procedimenti

L’art. 295 c.p.p. disciplina l’utilizzo delle intercettazioni ai fini della ricerca dei latitanti, mentre il richiamato art. 270 c.p.p. regola la loro utilizzabilità in un diverso procedimento.

In questo ultimo caso, vista la portata garantista dell’art. 15 Cost., le intercettazioni riguardanti procedimenti diversi possono essere utilizzate soltanto quando risultano indispensabili per l’accertamento di quei delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza ex art. 380 c.p.p.

Per tale ragione, in termini garantisti, è stato previsto un contraddittorio, sulla base delle forme previste ex art. 268 commi 6, 7 e 8, c.p.p.

La coesistenza di queste due norme – art. 295 e art. 270 c.p.p. – è da sempre risultata problematica: l’una ha una finalità investigativa, l’altra ha una finalità probatoria. Coordinare due piani così diversi implica ammettere che un’attività autorizzata per uno scopo – quale la cattura del latitante –possa “trasformarsi” medio tempore in “materiale probatorio”, con evidenti implicazioni sul piano delle garanzie difensive[87].

La questione più dibattuta rimane quella relativa alla possibilità di utilizzare ai fini probatori i risultati delle intercettazioni disposte per la ricerca del soggetto in fuga.

Se ne riscontrano, dunque, interpretazioni discordanti di dottrina e giurisprudenza, che oscillano tra la negazione dell’utilizzo in punto di prova delle intercettazioni e la affermazione della loro utilizzabilità[88].

È chiaro che la soluzione a tale problema potrebbe derivare solo da un intervento legislativo volto a prevedere espressamente sull’attitudine probatoria della latitanza[89].

Secondo un autorevole orientamento, si dovrebbe escludere l’utilizzabilità delle intercettazioni ai fini probatori sulla base di diversi argomenti[90].

Il primo argomento attiene ai lavori preparatori del codice di rito: lo scopo del legislatore era sì quello di introdurre un istituto somigliante al mezzo di ricerca, tuttavia con finalità differenti[91].

Anche da un punto di vista topografico dell’istituto, se avesse dovuto avere finalità probatorie sarebbe stato collocato nel capo IV, del titolo III del libro III.

Si noti, inoltre, che non vi è richiamo dell’art. 271 c.p.p., in previsione dei casi per i quali è vietato l’utilizzo dei risultati delle intercettazioni, dall’art. 295 c.p.p.

Per la dottrina, non si estende automaticamente il regime probatorio ordinario alle intercettazioni finalizzate alla cattura del latitante. In questa prospettiva, l’eventuale vizio dell’attività captativa non incide sul risultato materiale dell’operazione, ossia sulla cattura del latitante, che rimane un fatto pienamente valido e giuridicamente efficace. Di conseguenza sono irrilevanti, ai fini della validità della cattura, gli eventuali profili di illegittimità delle operazioni compiute; le conseguenze dell’illegittimitàricadono dunque sull’autore della violazione, non sulla cattura e possono essere o di natura disciplinare o penale[92].

Un argomento forte di tale orientamento risiede nella disciplina, vista nel suo complesso, della latitanza: limitare gli effetti della latitanza al solo procedimento nel quale è dichiarata porta a ritenere che i risultati delle intercettazioni debbano restare fermi a tale procedimento e non possano trasmigrare, mutando la loro connotazione, in altri procedimenti[93].

Il richiamo all’art. 270 c.p.p. e non al 271 c.p.p., invece, farebbe pensare all’ammissibilità dell’utilizzazione ai fini probatori di questo tipo di intercettazioni, mentre l’omesso richiamo dell’art. 271 c.p.p. farebbe dedurre il contrario[94].

L’art. 270 c.p.p., comma1, prevedendo che “i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza” introduce un divieto e una deroga.

Il divieto nasce dalla esigenza, così come sottolineato dalla Corte costituzionale, di far sì che il giudice, nel momento in cui autorizza una intercettazione, sappia chi viene controllato e per quali reati[95]. Al contrario, l’autorizzazione diventerebbe una sorta di “permesso in bianco”in grado di incidere ingiustificatamente sulla privacy di coloro che sono estraneialle indagini; il rischio è reale soprattutto quando il soggetto da rintracciare è inserito ai vertici di una associazione mafiosa[96].

Per quanto concerne la deroga: le intercettazioni possono essere utilizzate anche in altri procedimenti solo se sono indispensabili per accertare reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza[97].

Secondo la Corte costituzionale, si tratta di una deroga posta alla base di un bilanciamento tra i diritti sei singoli alla libertà e la segretezza delle comunicazioni e l’interesse pubblico alla repressione dei reati di grande allarme sociale.

In altre parole, l’ordinamento accetta di sacrificare, seppur in parte, la riservatezza solo quando si tratta di delitti più gravi e quindi più complicati da accertare[98].

D’altro canto, la tesi giurisprudenziale che appoggia la loro utilizzabilità ha fatto leva, anzitutto, sull’espressione “procedimenti diversi” , di cui al comma 1[99].

Sul punto si sono espresse le Sezioni unite con la c.d. sentenza Cavallo, chiarendo che il divieto di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi non vale solo nelle ipotesi, già previste dalla legge, in cui esse siano indispensabili per l’accertamento di quei reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza.

Secondo la Corte, infatti, le intercettazioni possono essere utilizzate anche per i reati connessi, purché rientranti nei limitidi ammissibilità di cui all’art. 266 c.p.p.

Se così non fosse, si utilizzerebbero risultati probatori relativi a reati per i quali l’ordinamento non permette affatto questo mezzo di ricerca della prova.

Di conseguenza, ci sarebbe un grave pregiudizio agli interessi sostanziali tutelati dall’art. 266 c.p.p., volto a limitare l’interferenza nella libertà e nella segretezza delle comunicazioni garantite, invece, dall’art. 15 Cost.

In giurisprudenza, tuttavia, il punto è ancora dibattuto.

Una parte, sostiene che le intercettazioni disposte per la cattura dei latitanti possano essere utilizzate in altri procedimenti anche al di fuori dei limiti di legge; in riferimento dell’omesso richiamo all’art. 271 c.p.p. da parte dell’art. 295 c.p.p.[100]

Altra parte, sostiene l’utilizzabilità, al di fuori dei limiti ex art. 266 c.p.p. sulla base del principio di non dispersione della prova.

Tuttavia, per poter essere coerenti con la natura dell’ordinamento giuridico italiano, l’orientamento che dovrebbe prevalere è quello più garantista: permettere l’utilizzo dei risultati delle intercettazioni disposte per la ricerca dei latitanti in altri procedimenti, soltanto se questi abbiano ad oggetto una delle fattispecie di cui all’art. 266 c.p.p.[101].

5.1. Utilizzazione delle intercettazioni: il dibattito pubblico tra il Procuratore Nazionale Antimafia e l’Unione delle Camere penali

Ulteriore elemento di riflessione è offerto dalla recente nota del Procuratore Nazionale Antimafia, in merito alla disciplina dell’utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti penali attinente alla modifica dell’art. 270 c.p.p.[102] , indirizzata ai Ministri della Giustizia e dell’Interno e al Presidente della Commissione parlamentare antimafia.

Il documento evidenzia, con toni di particolare allarme istituzionale, gli effetti paralizzanti derivanti dalla modifica dell’art. 270 c.p.p. operata dal d.l. 105/2023, conv. in l. 137/2023.

Limitando l’utilizzabilità delle intercettazioni ai soli reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, si sarebbe determinato un grave e “obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo” vanificando, secondo la D.N.A.A., gli interventi di potenziamento introdotti dal d.lgs. 216/2017 e dal d.l. 161/2019.

Ancora, la nota elenca anche una serie di reati strategici per le organizzazioni mafiose  - corruzione e concussione aggravate, traffico illecito di rifiuti, scambio elettorale politico‑mafioso, intestazione fittizia, riciclaggio e autoriciclaggio aggravati, reati fiscali e societari con aggravante mafiosa - per i quali risulta oggi preclusa la circolazione probatoria delle intercettazioni eseguite in procedimenti collegati.

Analoga criticità è segnalata per le indagini antiterrorismo e per i delitti contro la sicurezza cibernetica.

Tuttavia, non si può qui non citare la nota del 5 maggio 2026 con cui l’Unione delle Camere penali italiane critica la posizione assunta dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

La nota esordisce sottolineando come «l’articolo 270 c.p.p., in questa formulazione non è una recente invenzione, frutto di esoteriche derive garantiste contemporanee. È una norma entrata in vigore nel 1989 e rimasta invariata per oltre trent’anni».

Solo nel 2020 sotto il Governo Conte, e con l’allora Ministro della Giustizia Bonafede, ci sarebbe stata una modifica che ha particolarmente ampliato il potere investigativo per poi ritrovare un equilibrio nel 2023.

Le Camere penali si dicono sorprese di questa improvvisa presa di posizione da parte del PNAA che non intervenne nel 2017, allora Capo di gabinetto.

Altra critica attiene la non fondatezza tecnica dell’allarme lanciato dal Procuratore, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale esclude la nozione di “procedimenti diversi” in presenza di connessione, consentendo l’utilizzabilità delle intercettazioni per reati uniti da un medesimo disegno criminoso o da rapporti di strumentalità.

Secondo le Camere penali, il divieto di utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi, salvo che non si tratti di reati di particolare gravità, «non è un inutile intralcio per le indagini, ma un principio di libertà che evita che uno strumento così invasivo si trasformi in un mezzo generalizzato di esplorazione della vita dei cittadini».

Ciò che preoccuperebbe, invece, sarebbe una magistratura che «ritiene di dover intervenire direttamente e sistematicamente nel processo decisionale politico per orientarlo in senso autoritario, dimenticando che spetta al Parlamento determinare l’equilibrio tra esigenze investigative e diritti fondamentali. L’avvocatura penale continuerà a difendere questo equilibrio, presidio essenziale di libertà[103]».

6. Non solo doppio binario: il terzo binario per i reati contro la pubblica amministrazione

La disciplina in deroga, previsti per i delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p., è stata, in toto, estesa anche al captatore informatico.

Il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha, in parte, equiparato la disciplina prevista per le intercettazioni per i delitti di criminalità organizzata a quelli commessi dai pubblici ufficiali  contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni[104].

Il decreto ha introdotto una disciplina al quanto particolare dando vita ad un “terzo binario” investigativo per le intercettazioni mediante il captatore informatico[105].

Più specificamente, l’art. 6 comma 1 del decreto stabilisce che per tali procedimenti, «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del d.l 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203» semplificando le condizioni di utilizzo del captatore. Si applicano altresì anche le regole relative al periodo di durata maggiore degli ascolti, la possibilità di attivare le intercettazioni nei luoghi di cui all’art. 614 c.p.[106] e la c.d. disciplina di urgenza ex art. 267 comma 2 c.p.p.

Quando si procede per i delitti contro la p.a. commessi da pubblici ufficiali, sarà possibile attivare il captatore informatico nei luoghi di privata dimora soltanto se si ravvede il pericolo che si stia svolgendo l’attività criminosa[107].

Dunque, secondo il modello introdotto nel 2017, per queste fattispecie di reato si tratterebbe di una figura “ibrida”, a “mezza via” tra la disciplina prevista per il regime ordinario e quella prevista per il regime speciale[108].

Tale disciplina appare poi applicabile anche a quei procedimenti che hanno ad oggetto una associazione per delinquere seppur differente da quelle richiamate dall’art. 51 comma 3-bis, 3-ter e 3 quater c.p.p. per i quali si applica l’art. 13 d.l. n. 152 del 199, i quali restano tuttavia sottratti al comma 2-bis dell’art. 266 c.p.p.[109]

Sul punto, parte della dottrina ritiene che «L’appiattimento del legislatore sul modulo di cui all’art. 13 d.l. 152/1991 conferma la deriva verso modalità intercettative ben lontane dall’offrire quel necessario ragionato bilanciamento tra esigenze investigative e diritti fondamentali […], denunciando la perdita di centralità di un sistema differenziato per ciascuna tipologia di reato[110]».

7. Le ultime novità legislative

La legge 27 febbraio 2026, n. 26 ha convertito, con modificazioni, il d.l. 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. Decreto Milleproroghe 2026), in vigore dal 1° gennaio 2026.

In sede di conversione è stata confermata la modifica all’art. 2, comma 8, del d.l. n. 105 del 2023, convertito, con modifiche, in L. n. 137 del 2023, relativa alle infrastrutture destinate alle attività di intercettazione, sostituendo il termine del  31 dicembre 2025  con quello del 31 dicembre 2026. La norma stabilisce che, «al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali».

Inoltre, con l’introduzione della nuova fattispecie di reato di cui all’art. 628‑bis c.p. (Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato), successivamente inserita nell’art. 13, comma 3‑bis, del d.l. n. 152/1991, si è ampliato il novero delle ipotesi per le quali trova applicazione la disciplina delle intercettazioni telefoniche in deroga alle previsioni codicistiche[111].

8. Riflessioni conclusive

La ricostruzione svolta mostra come la disciplina delle intercettazioni nei procedimenti di criminalità organizzata continui a rappresentare un ambito particolarmente delicato, nel quale l’ordinamento è chiamato a misurarsi con l’esigenza di assicurare strumenti investigativi idonei a fronteggiare fenomeni connotati da elevata complessità, senza tuttavia sacrificare i principi fondamentali che presidiano l’uso dei mezzi di ricerca della prova.

Anche e soprattutto da un punto di vista normoprocessuale si mira alla realizzazione di una normativa “speciale” in grado di contrastare la criminalità organizzata; si pensi alla realizzazione del c.d. codice antimafia introdotto con d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Si può notare come le fonti normative presenti, nonché la politica criminale hanno progressivamente legittimato la nascita di modelli processuali differenziati nel sistema processualpenalistico  italiano.

Negli anni, la crescente diffusione della criminalità organizzata – fenomeno caratterizzato da una particolare complessità investigativa – ha fatto emergere una sorta di inadeguatezza delle regole ordinarie, per cui il legislatore è intervenuto attraverso discipline derogatorie rispetto al rito comune. Si è così affermato il doppio binario processuale, sulla base di strumenti investigativi e probatori speciali incentrati sulla tipologia di reato e al numero di soggetti coinvolti, nonché alla complessità dell’accertamento stesso.

In questo contesto si colloca anche la disciplina delle intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti, e non solo, che continua a rappresentare uno dei terreni più sensibili del processo penale, nel quale si misura la capacità di bilanciamento, da parte dell’ordinamento, tra l’effettività dell’azione investigativa con la tutela delle garanzie fondamentali.

Le norme speciali – dall’art. 13 d.l. 152/1991 alle previsioni dell’art. 295 c.p.p., sino alle modifiche introdotte dalla legge Zanettin del 2025 – evidenziano un progressivo ampliamento degli strumenti utilizzabili, giustificato dalla peculiare struttura delle organizzazioni mafiose e terroristiche e dall’impiego di tecnologie sempre più sofisticate.

In tale quadro è possibile inserire il decreto della Corte d’Appello di Firenze del 20 dicembre 2021, che ha esteso la disciplina autorizzatoria dell’art. 132 d.lgs. 196/2003 all’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico finalizzata alla ricerca del latitante. La Corte ha affermato che, in questa materia, il parametro richiesto non è quello dell’assoluta indispensabilità, né quello della necessità in senso tecnico, ma la mera utilità dell’atto investigativo, coerentemente con la ratio dell’art. 295, comma 3, c.p.p. Tale orientamento, già consolidato in Cassazione, conferma che la ricerca del latitante richiede strumenti investigativi più penetranti e un regime autorizzatorio semplificato, proprio in ragione della peculiare difficoltà di accertamento e della naturale opacità delle reti criminali[112].

Questa impostazione giurisprudenziale, tuttavia, si potrebbe porre in potenziale contrasto con la riforma dell’art. 270 c.p.p. introdotta dal d.l. 105/2023, conv. in l. 137/2023, che ha invece ristretto la circolazione probatoria delle intercettazioni ai soli reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Proprio alla luce di queste ultime, si può notare che se da un lato la giurisprudenza tende a promuovere una certa flessibilità e specialità degli strumenti investigativi per la ricerca dei latitanti, dall’altro, il legislatore rimarca limiti che rischiano di compromettere l’effettività dell’azione investigativa proprio nei settori più sensibili.

Gli investigatori, per stare al passo con l’evoluzione digitale utilizzata anche nella commissione dei reati, non possono che far ricorso a strumenti captativi capaci di infiltrarsi nella rete informatica criminale.

L’utilizzo di questo malware potrebbe porre in pericolo il diritto della libertà personale o la riservatezza e i principi fondamentali costituzionalmente protetti[113].

D’altro canto, però, le attività investigative non possono ignorare la continua evoluzione tecnologica, soprattutto se il risultato che si intende conseguire è la cattura di un soggetto appartenente alla criminalità organizzata e quindi potenzialmente pericoloso.

Occorre ricordare che, nel tempo, anche la criminalità ha tratto giovamento dall’evoluzione tecnologica, sfruttandola a suo favore. Oggi, le organizzazioni criminali, infatti,  utilizzano il web per “traghettare” le loro attività criminose; si  pensi al deep web che emerge come un enigma legale, oscuro , nonché una rete nascosta usata dalla criminalità organizzata per la cessione di sostanze stupefacenti[114].

Il rito penale sembra progressivamente confrontarsi con l’esigenza di integrare nuove tecnologie  investigative poiché la criminalità si sta evolvendo divenendo sempre più attrezzata e subdola[115].

In prospettiva, la disciplina delle intercettazioni per la ricerca dei latitanti continuerà verosimilmente a richiedere un costante bilanciamento tra efficienza investigativa e rispetto dei principi di legalità e proporzionalità, che costituiscono il fondamento dell’utilizzo dei mezzi di ricerca della prova[116]. Potrebbe, pertanto, essere oggetto di valutazione il far confluire in quella disciplina “speciale” prevista per i procedimenti di criminalità organizzata, una più mirata e ampia regolamentazione  dell’utilizzo delle intercettazioni per la cattura di soggetti pericolosi appartenenti a gruppi mafiosi, prevenendo una frammentarietà normativa e garantendo ulteriormente un equilibrio fra effettività dell'attività investigativa e la tutela delle garanzie difensive.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Per una ricostruzione del concetto di “criminalità organizzata”, v. G. MELILLO, La ricerca della prova tra clausole generali e garanzie costituzionali: il caso della disciplina delle intercettazioni nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, in Cass. pen., 1997, 350 ss.

[2] Così BITONTI, “Doppio binario”, in AA.VV, Digesto/pen., Torino, III, Agg.,                   2005, I, 2005, 414 ss.

[3] V. R. ORLANDI, Il procedimento penale per i fatti di criminalità organizzata: dal maxiprocesso al “grande processo”, in Politica del diritto, 1994, 388

[4] Per un quadro più completo v. E. CICONTE, Storia ed evoluzione dei provvedimenti antimafia, in AA.VV, La legislazione antimafia, Le  riforme del diritto italiano, E. MAZZETTI, L. LUPARIA (a cura di), Bologna, ed. 2024, 3

[5] Sul procedimento di criminalità organizzata si veda, G. DI CHIARA, Appunti per una ricognizione della normativa processuale penale in tema di criminalità organizzata, in Foro it., 1999, V, 217.; R. ESPOSITO, Commento a “Il problema della prova nei processi di criminalità organizzata: pro-spettive di una riforma” di Andrea Antonio Dalia, OSSERVATORIO-PROGETTO A.A. DALIA, in Cammino Diritto,2024, 2.; DANIELE, Le modifiche in materia di termini per le indagini preliminari, in BARGIS (a cura di), Il decreto “antiscarcerazione”, Torino, 2001,  83 ss.; A.A. DALIA, Il problema della prova nei processi di criminalità organizzata: prospettive di riforma, in Oralità e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata (Atti del Convegno di Tra-pani, 26-28 settembre 1997), Milano, 1990, 70 ss.

[6] L’espressione fa riferimento a quei riti che, pur avendo la medesima struttura del procedimento ordinario (dalle indagini preliminari alle impugnazioni) si caratterizzano, ad esempio, per il tipo di responsabilità da accertare. Oltre al processo di criminalità organizzata, si possono configurare molteplici procedimenti penali differenziati rispetto al modello procedimentale davanti al tribunale collegiale, il procedimento dinanzi al tribunale monocratico, quello dinanzi al giudice di pace o quello che si svolge dinanzi al giudice minorile. Questi possono essere caratterizzati non solo da una specifica competenza per materia ma ci sono altri modelli differenziati che si basano su una differenziazione data da caratteristiche specifiche dell’imputato, come ad esempio il procedimento penale agli “enti” o sulla funzione svolta dallo stesso, come i procedimenti per reati presidenziali, ministeriali e per i componenti del Parlamento.

[7] Cfr. M. MONTAGNA, Giustizia penale differenziata, in Dig.pen., agg. 2014

[8] V. G. GARUTI, Codice di rito a “più velocità” e pluralità di modelli, in Processo penale e Giustizia, 2011, n. 4, 313 ss.

[9] Sul tema, A. BERNASCONI, Criminalità organizzata, in Enc. dir., IV, agg., Milano, 2000, 503

[10] Per uno sguardo alla disciplina del legislatore fascista si veda, U. ALOISI, Manuale pratico di procedura penale, Milano, 1932, 177.

[11] Il codice “Vassalli”, ossia il codice di procedura penale approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, entrato poi in vigore il 24 ottobre 1989, poggia le sue basi su tale principio e tutti i principi naturali riconosciuti e garantiti dall’ordinamento, questi hanno contribuito ad affermare il superamento del modello inquisitorio rispetto a quello accusatorio.

[12] Per un approfondimento sul tema del giusto processo in riferimento al soggetto latitante, v. G. COLAIACOVO, Il latitante, Padova, 2015, 3 ss.

[13] Sul punto, G. SPANGHER, Le misure cautelari personali, in , A.A. MARANDOLA, G. GARUTI, L. KALB, Procedura penale Teoria e pratica del processo, II, Torino,2015,86.Sulla medesima linea interpretativa anche, C. ZAZA, Le circostanze del reato, I, Padova, 2002, 230; Si veda anche, A. VALLINI, Circostanze del reato, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO, Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 2011, 37

[14] Sul punto, G. COLAIACOVO, op. cit., 107

[15] La Suprema Corte ha chiarito che il verbale di vane ricerche, da solo  non è sufficiente a far acquisire al soggetto la qualità di latitante. Si veda Cass. pen., sez. II, 24-9-1997, n. 4802, CP, 1998, 3361

[16] In questo senso Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1824

[17] Modificato con d.lgs 150 del 2022, c.d. Riforma Cartabia

[18] Si precisa che la latitanza si differenzia dalla irreperibilità. Entrambe le figure attengono a una situazione di irreperibilità, pertanto potrebbero essere confuse. La qualifica di latitante permane fino a quando il soggetto continua a sottrarsi volontariamente alla cattura. Mentre la qualifica di irreperibile richiede un controllo periodico, fino alla individuazione di un domicilio dell’interessato. Così, Cass. pen., Sez. V 19 febbraio 1997, n. 3182

[19] Cfr. G. COLAIACOVO, Il latitante, in Wolters Kluwer Italia, op. cit., 107 ss.

[20] Sul punto v. D. CURTOTTI, A. NAPPI, Notificazioni, in Digesto/pen., Aggiornamento, Torino, 2010, 595

[21] Si veda, G. COLAIACOVO, Il latitante, op. cit., 139, nt. 18

[22] Sul punto, A. ZAPPULLA, Difensore del latitante, difensore del contumace e impugnazione della sentenza, CP, 2000, 2317; G. UBERTIS, Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa, Milano, 1984

[23] Si veda V. GREVI, Piu` ombre che luci nella l. 8 agosto 1995 n. 332 tra istanze garantistiche ed esigenze del processo, in AA.VV., Misure cautelari e diritto di difesa nella L. 8 agosto 1995, n. 332, Milano, 1996, 19 ss.

[24] Tale previsione non opera nella fase dell’esecuzione. V. Cass. pen., sez. I, 6-3-1991, n. 1157, CP, 1992, 1537; in senso contrario, A. RICCI, Il difensore, in G. SPANGHER, Trattato di procedura penale, I, 1, Torino, 2008, 701

[25] Cass. pen., sez. II, 13-2-2014, n. 19619, CP, 2757, con nota di G. COLAIACOVO, La nomina del difensore di fiducia da parte del latitante.

[26] Sul tema della rappresentanza, A. DE MARSICO, La rappresentanza nel diritto processuale penale, Milano, 1915

[27] Sul punto, G. FOSCHINI, La latitanza, Milano, Giuffrè, 1954, 283 ss.

[28] Per un approfondimento sul punto v. F. MANTOVANI, Diritto penale, p. gen., Padova, 2001, 849

[29] Operano in tal senso le previsioni in materia di morte del reo dopo la condanna (art. 171 c.p.), indulto e grazia (art. 174 c.p.); sono escluse invece le disposizioni in tema di non menzione nel casellario giudiziale (art. 175 c.p.), di riabilitazione (art. 178 c.p.) e di liberazione condizionale (art. 176 c.p.). Così, G. COLAIACOVO, Il latitante, op. cit., 237

[30] In questo senso, Cass. pen. Sez. un., 26-3-2003, n. 21035, Caridi, CP, 2003, 2549

[31] Si veda, S. RAMAJOLI, La prova nel processo penale, Padova, 1995

[32] Si veda, F. NANNI, Le intercettazioni telefoniche, in AA. VV., La nuova cooperazione giudiziaria penale, Wolter Kluwer,  2019, 465

[33] Sul punto, F. SIRACUSANO, I mezzi di ricerca della prova, in AA. VV., Il diritto processuale penale e il processo penale: linee introduttive, 2025, 336

[34] La norma, al co. 2, stabilisce che «negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita [295 comma 3-bis] solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa [103 5; 615 bis c.p.]».

           [35] Si veda, L. FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, Giuffrè, 1997,                 246

          [36] Così G. DE AMICIS, sub articolo 295 c.p.p., in AA. VV., Rassegna, ed.              IV, 623.

[37] Così G.L. GATTA, Durata massima delle intercettazioni (45 giorni). Note a caldo sulla legge Zanettin, in Sistema Penale, 24 marzo 2025

[38] Sul punto,  D. MANZIONE, Una normativa “d’emergenza” per la lotta alla criminalità organizzata e la trasparenza e il buon andamento dell’attività amministrativa (d.l. 152/1991 e l. n. 203/1991): uno sguardo d’insieme, in Legislaz. pen., 1992, 852 ss

[39] Sul punto, E. APRILE, F. SPIEZIA, Le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Innovazioni tecnologiche e nuove questioni giuridiche, Giuffrè, 2004, 108 ss.; P. BALDUCCI, Le garanzie nelle intercettazioni tra costituzione e legge ordinaria, Giuffrè, 2002; A. CAMON, Le intercettazioni nel processo penale, Giuffrè, 1996; L. FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, Giuffrè, 1997

[40] V. G.L. GATTA, op. cit.

[41] Questi ultimi sono previsti dall'art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75

[42] Così F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2001, p. 846

[43] Conv. dalla l. 2/07/1991, n. 203, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. 8/06/1992, n. 306 conv. dalla l. 7/08/1992, n. 356, poi modificato dall’art.23, comma 1, l. 1/03/2001, n. 63

[44] A tal proposito, occorre ricordare che, (oltre alle intercettazioni in deroga) sono molteplici le tipologie di intercettazioni, di conseguenza, ad ogni tipologia corrisponde una normativa diversa. Vi è la disciplina ordinaria (266 c.p.p.) all’interno della quale sono previste delle sottocategorie: intercettazioni tra assenti (art. 266 co. 1); intercettazioni tra presenti (art. 266 co. 2); intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 266-bis). Vi sono poi le intercettazioni preventive (art. 226 disp. Att. c.p.p.); intercettazioni nei confronti dei parlamentari (l. n. 140/2003); intercettazioni geneticamente vietate (art. 270-bis, Corte cost., n. 1 del 2013). In fine, è possibile individuare una categoria senza disciplina in riferimento al captatore informatico; In tema di intercettazioni, E. APRILE, Intercettazioni di comunicazioni, in AA. VV., Trattato di procedura penale, t. 1, v. 2, a cura di A. SCALFATI, diretto da G. SPANGHER, Utet, 2009, 475 ss.; F. CAPRIOLI, Intercettazioni illecite, intercettazioni illegali, intercettazioni illegittime, in AA.VV., Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Un problema cruciale per la civiltà e l’efficienza del processo e per le garanzie dei diritti, Atti del Convegno, 5–7 ottobre 2007, Giuffrè, 2007, 146 ss.

[45] La modifica è stata introdotta dall’art. 19, l. 28 giugno 2024, n. 90.: che modifica al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 1. All’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 371-bis, comma 4 -bis, del codice di procedura penale».

[46] Così, A. CAMON, sub art. 267, in Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2015, 1033.

[47] Cfr. F. CASSIBBA, Le indagini e gli strumenti eccezionali di investigazione, in La legislazione antimafia, AA.VV., MAZZETTI, LUPARIA (a cura di), Bologna, ed. 2024, 459

[48] Cfr. A. CAMON, Le intercettazioni nel processo penale, Milano, 1996, 82

[49] Vedi art. 13 comma 1, secondo periodo, d.l. 152/1991

[50] Sul punto si veda, A. P. CASATI, Specificità tipologiche, in AA. VV., Le intercettazioni, 2023, 126.

[51] Cfr. S. FURFARO, Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, di programmi informatici o di tracce pertinenti in un sistema informatico o telematico, in Il “doppio binario” nell’accertamento dei fatti di mafia, Torino, 2013, 580 ss.

[52] Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che tali termini, di quaranta e venti giorni, valgono anche quando il pubblico ministero, agisce d’urgenza (Cass., Sez VI, 16 luglio 2009; Cass., Sez., II, 20 novembre 2008) e ha ritenuto che il giudice, in sede di convalida, non sia necessariamente legittimato ad abbreviare il termine di durata individuato in via d’urgenza dal pubblico ministero: questo potere vale solo in rapporto alla durata delle proroghe (Cass., Sez., VI, 7 marzo 1997); Cfr. CASSIBBA, op.cit., 463

[53] Così,  D. CURTOTTI, G. COLAIACOVO e W. NOCERINO, Primi appunti sulla “legge Zanettin”, in Penale. Diritto e Procedura, 24 aprile 2025

[54]  Così M. MINAFRA, La L. 31 marzo 2025, n. 47 "Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione", in Giappicchelli, 2025

[55]In merito alla motivazione per relationem si veda, Corte cost., 6 novembre 1973, n. 34, in Giur.cost., 1973, 316, con nota di V. GREVI, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte Costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche. Si veda anche Cass., Sez. VI, 14 novembre 2016, n. 48009, in Dir. pen. e proc., 2018, 1,  100 con nota di A. FIASCHI, L’uso della motivazione per relationem nei decreti autorizzativi delle intercettazioni; Cass., Sez. Un., 17 novembre 2001, n. 45189, in Cass. pen. 2005, 343. Sostenendo che non vi sarebbe alcuna violazione dell’art. 8 CEDU nel caso in cui il giudice delle indagini preliminari abbia autorizzato l’esecuzione di intercettazione ambientali sulla  base di un provvedimento motivato per relationem. Sul punto si veda, Corte EDU, 10 aprile 2000, Panarisi c. Italia

[56] Sul tema, cfr. G. COLAIACOVO, Il latitante, Padova, 2015, 154 ss.

[57] Si veda, infatti, l’art. 295, comma 3-ter, c.p.p., nella parte in cui è attribuito al presidente della Corte d’Assise, il potere autorizzativo quando il giudizio penda di fronte a tale organo.

[58] Ci si riferisce ai limiti posti dall’art. 103, comma 5, c.p.p.

[59] In dottrina v. A. CAPONE, Intercettazioni e Costituzione. Problemi vecchi e nuovi wiretapping and constitution. Old and new Issues., in Cass. pen., 2017, 3, 1263

[60] Approfonditamente, G. ZICCARDI, Parlamento Europeo, captatore informatico e attività di hacking

delle Forze dell’Ordine: alcune riflessioni informatico-giuridiche, in Arch. pen., 2017, f. 1, 1

[61] Esaustivamente, S. ATERNO, Captatore informatico, quid iuris per le modalità screen shot, in www.dirittopenaleinformatica.it, 2017.

[62] V. T. DI GIULIO, Analisi della normativa e della giurisprudenza sul captatore informatico e la spiegazione del Caso Exodus, in DirittoConsenso, 11 novembre 2021

[63] Cfr. F. CAPRIOLI, Il “captatore informatico” come strumento di ricerca della prova in Italia, in Rev. Bras. de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 2, 483 ss., 2017

[64] Sul punto v. G. AMATO, M. D’ANDRIA, Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo

codice di procedura penale, Giuffrè, 1990, p. 23 ss.; G. BRUNO, voce Polizia giudiziaria, in Enc. dir.,

XXXIV, Giuffrè, 1985, p. 159 ss.; L. D’AMBROSIO, P.L. VIGNA, La pratica di polizia giudiziaria, Cedam, 2007, 418 ss.

[65] V. F. CASSIBBA,  Investigazioni e indagini preliminari, in Dig. disc. pen., Agg., Utet, 2004, p. 509 ss.; A. CHELO, Le prime indagini preliminari sulla scena del crimine, Cedam, 2013; D. CURTOTTI, L. SARAVO, Il volo di Icaro delle investigazioni sulla scena del crimine: il ruolo della polizia giudiziaria, in AA.VV., Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, a cura di C. CONTI, Giuffrè, 2011

[66] Così, V. PORCINO, sub articolo 270, in AA VV., Codice di Procedura Penale commentato, in Wolters Kluwer Cedam,  2023, 4.

[67] V. O. MAZZA, Contraddittorio (principio del), in Enc. dir., Milano, 2014, 272

[68]Sul punto v. F. CAPRIOLI, Riprese visive nel domicilio e intercettazione “per immagini”, Giurisprudenza costituzionale, 2003, 2187 ss.

[69] Si veda, I. PELLIZZONE, Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale. Problemi e prospettive, Giuffrè, 2016; N. ZANON, Corte costituzionale e norme penali di favore: verso un sindacato sulle scelte politico–criminali?, in AA. VV., Verso un sindacato di legittimità sulle scelte politico–criminali?, a cura di L. ZILLETTI, F. OLIVA, Edizioni ETS, 2007, 53 ss.

[70] Sul punto F. IOVENE. Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento penale, in Rivista trimestrale Diritto penale contemporaneo, 2014, 3-4, 336 ss.

[71] F. CORDERO, Procedura penale, Milano: Giuffrè, 2003, 848

[72] Cass., Sez. un., 28 marzo 2006, Prisco, Cassazione penale, 2006, 3943

[73] Cass. Pen., Sez. un., 28 aprile 2016, n. 26889

[74] In dottrina, v. A. GAITO, S. FURFARO, Le nuove intercettazioni “ambulanti”: tra diritto dei cittadini alla riservatezza ed esigenze di sicurezza per la collettività, in Arch. pen. 2016, II, p. 309; A. CISTERNA, Spazio ed intercettazioni, una laison tormentata. Note ipogarantistiche a margine della sentenza Scurato delle Sezioni unite, in Arch. pen. 2016, II, p. 331; G. LASAGNI, L’uso dei captatori informatici (trojans) nelle intercettazioni “fra presenti”, in Dir. pen. cont., 7 ottobre 2016

[75] Vedi, M. TORRE, Il captatore informatico. Nuove tecnologie investigative e rispetto delle regole processuali, Milano, 2017, 149

[76] Sul punto, v. in giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 01 marzo 2016, n. 21740, in C.E.D. Cass, n. 266922 secondo cui «La legittimità di una intercettazione deve essere verificata al momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non potendosi procedere ad una sorta di controllo diacronico della sua ritualità sulla base delle risultanze derivanti dal prosieguo della captazione e dalle altre acquisizioni». Sul tema v. anche Cass., Sez. VI, 16 maggio 1997, n.1972, in C.E.D. Cass, n. 21045

[77] Gli studiosi del diritto processuale penale hanno «osserva[to] con preoccupazione […] come l’impiego di tali mezzi di intrusione informatica venga legittimato in sede giurisprudenziale attraverso interpretazioni estensive in una materia governata da un rigido principio di tassatività” sostenendo “che, ove [tali] strumenti siano ritenuti indispensabili per l’accertamento di gravi reati, il legislatore intervenga con specifiche disposizioni a regolare la materia nell’adeguato bilanciamento dei principi costituzionali e convenzionali coinvolti». Cfr. F. CASSIBBA, op.cit.

[78] Per un approfondimento sul punto si veda VOENA, Processo penale e mezzi di comunicazione di massa: un instabile stato dell’arte, in Proc. pen. giust., 2017, 1113 ss.

[79] Sul tema, v. O. CALAVITA, L’odissea del trojan horse, in Dir. pen. contemporaneo, 2018, n. 11, 45 ss.

[80] Cfr. M. GRIFFO, Il trojan e le derive del terzo binario, in Sistema pen., 7 febbraio 2020

[81] L’utilizzo dello strumento in esame è consentito solo per le intercettazioni ambientali fra presenti e non anche per altre attività investigative. Cfr. F.  CASSIBBA, op.cit.; V. G. ILLUMINATI, Utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi: le Sezioni unite ristabiliscono la legalità costituzionale, in Sistema penale, 2020, 7

[82] In questo senso M. TORRE, Il virus di Stato nel diritto vivente tra esigenze investigative e tutela dei diritti

fondamentali, in Dir. pen. proc., 2015, f. 9, 1168

[83] Cfr.  P. TONINI, C. CONTI, Il diritto delle prove penali, Milano, 2014, 482

[84] V. R. RAMPIONI, Captatore informatico e delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. Le Sezioni Unite civili

riconoscono, in modo erroneo, la immediata applicabilità della legge cd. “Spazzacorrotti”, in Arch. Pen., 1/2020, 2

[85] V. F. CAPRIOLI, Colloqui riservati e prova penale, Giappichelli, Torino, 2000, 16

[86] Si veda, F. RESCIGNO, Il diritto all’intimità della vita privata, in AA.VV., Studi in onore di F. Santoro Passarelli, Jovene, Napoli, 1993,  119; Sul punto si veda anche, E. ANDOLINA, L’ammissibilità degli strumenti di captazione dei dati personali tra standard di tutela della privacy e onde eversive, in Arch. pen., 2015, f. 3, 9; L. FILIPPI, L’ispe-perqui-intercettazione “itinerante”: le Sezioni unite azzeccano la diagnosi ma sbagliano la terapia, 349

[87] Cfr. A. CAMON, Le intercettazioni nel processo penale, Giuffrè, 1996, 55

[88] Sul punto, G. ILLUMINATI, Utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi: le Sezioni unite ristabiliscono la  legalità costituzionale, in Sistema penale, 2020, 2.

[89] In tal senso, G. SPANGHER, Le criticità della disciplina delle intercettazioni telefoniche, DPP, 2016, 923

[90] N. PASCUCCI, Intercettazioni di telecomunicazioni e ricerca del latitante: un binomio che esclude l’utilizzabilità dei risultati?, Digesto penale, in Wolters Kluwer, 2016, 1 ss; vedi anche F. MOLLACE, Intercettazioni finalizzate alla ricerca del latitante, in Wolters Kruwer, 2010, 7; sul tema anche L. FILIPPI, Sono inutilizzabili le intercettazioni basate solo su informazioni confidenziali, in Quotidiano giuridico, 2024, 2.

[91] Nella Relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale si legge che l’art. 295, 3º co., c.p.p., “è volto a menzionare, e disciplinare, le intercettazioni di comunicazioni, in questo caso dirette all’ulteriore ricerca del latitante, anzichè all’acquisizione di prove per la decisione finale”. V. G. COLAIACOVO, op. cit.,162

[92] V. FILIPPI, Intercettazioni di comunicazioni, Giuffrè, 1997, 249

[93] Così, G. COLAIACOVO, op. cit., 169

[94] Cass. pen., Sez. I, 9 dicembre 1999, n. 663

[95] Sent. Cost. 23 luglio 1991, n. 366

[96] Così, PORCINO, sub articolo 270, in AA VV., Codice di Procedura Penale commentato, Wolters Kluwer Cedam, 2023, 4

[97] Cfr. D. SCARPINO, La disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, in Penale diritto e procedura, 2023, 91 ss.

[98]  Sent. Cost., 24 febbraio 1994, n. 63. Pd. 20445-20446

[99] V. in giurisprudenza Cfr. Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2017, n. 15573, in www.iusexplorer.it; Cass., Sez. VI, 1° marzo 2016, n. 21740, in C.E.D. Cass, n. 266922; Cass., Sez. VI, 05 aprile 2012, n. 19852, in C.E.D. Cass, n. 252870; Cass., Sez. I, 20 febbraio 2009, n. 19852, in C.E.D. Cass, n. 243780; Cass., Sez. I, 19 maggio 2000, n. 24163, in C.E.D. Cass, n. 247943; Cass., Sez. VI, 05 aprile 2012, n. 19852, in C.E.D. Cass, n. 252870.

[100] Cass. pen., Sez. I, 19 novembre 2009, n. 298. ; Cass. pen., Sez. I, 7 giugno 2007, n. 24178

[101]Cfr. L. GIORDANO, L’utilizzazione degli esiti delle intercettazioni in “altri procedimenti”, in Quotidiano giuridico,  2024,  4

[102] V. Redazione, in Questione Giustizia, “Nota del Procuratore Nazionale Antimafia sulla disciplina dell'utilizzazione delle intercettazioni, 20 aprile 2026.”,in www.questionegiustizia.it., 5 maggio 2026

[103] V. Unione delle Camere Penali Italiane, Una garanzia, non una limitazione, Nota ufficiale, 5 maggio 2026, 1

[104] Sul punto, O. CALAVITA, L’odissea del Trojan Horse. Tra potenzialità tecniche e lacune normative, in Dir. pen. cont., 2018; sul punto vedi anche, C. CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”, in Dir. pen. cont., fasc. 3/2017, 79 ss.; I. COPPOLA, Riforma delle intercettazioni. Le nuove disposizioni per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., in ilpenalista.it, 24 gennaio 2018; L. FILIPPI, Attuazione della delega sulle intercettazioni. Un’altra occasione mancata, in ilpenalista.it, 29 gennaio 2018

[105] V. P. BRONZO, L’impiego del trojan horse informatico nelle indagini penali, in. Riv. it. sc. giur., 2017, 255 ss.

[106] L’articolo 614 c.p. tipizza il delitto di violazione di domicilio permettendo, in tal caso, di individuare  i luoghi lo “svolgimento dell’attività criminosa” al loro interno per potervi disporre le  intercettazioni. Tale esigenza nasce dalla tutela costituzionale del “domicilio”, il quale è inviolabile ai sensi dell’art. 14 Cost. Si veda, G. M. DE MATTEIS, sub articolo 614, in M. RONCO e B. ROMANO (a cura di), Codice Penale commentato, 2022,  3

[107] L. PALMIERI, La nuova disciplina del captatore informatico tra esigenze investigative e salvaguardia dei diritti fondamentali. Dalla sentenza “Scurato” alla riforma sulle intercettazioni, in Diritto Penale Contemporaneo, 63, 2018

[108]  Sul punto v. D. PRETTI, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina sulle intercettazioni, in Dir. pen. cont., 2018, 216

[109] Sez. un., 28 aprile 2016, n. 26889, in Cass. pen., 2016

[110]V. F. RUGGIERI, Le deroghe alla disciplina codicistica, in AA. VV., L’intercettazione di comunicazioni, a cura di T. BENE, Cacucci, 2018, 95 ss.

[111] Cfr. L. Kalb (a cura di), Milleproroghe, in DPEN  Osservatorio SUE, Legislazione. Novità in sintesi, 2026

[112] V. Corte d’Appello Firenze, sez. I pen., decr. 20.12.2021, proc. n. 274/2021 SIEP

[113] Sul tema, diffusamente, M. DOGLIANI, Il volto costituzionale della sicurezza, in AA. VV., I diversi volti della sicurezza, a cura di G. COCCO, Giuffrè, 2012, 1 ss.; S.W. BRENNER, Cybercrime, cyberterrorism and cyberwarfare, in Revue internationale de droit penal, 2007,  453 ss; C. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Sicurezza informatica e lotta alla cybercriminalità: confusione di competenze e sovrapposizione di iniziative amministrative e legislative, in Diritto dell’Internet, 2005, f. 5, 437 ss.

[114] V. L. PALMIERI, op.cit.

[115] Così, C. CONTI, Prova informatica e diritti fondamentali: a proposito di captatore e non solo, in Dir. pen. proc., n. 9/2018, 1210 e ss.

[116] V. M. NOBIL, Principio di legalità e processo penale (in ricordo di Franco Bricola), in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, 657