1. CriminalitĂ organizzata e criminalitĂ mafiosa: lâart. 416 c.p. e lâart. 416-bis c.p.
La parola mafia e lâespressione criminalitĂ organizzata sono utilizzate come sinonimi ma i due concetti, se pur caratterizzati da punti in comune, non sono del tutto coincidenti.
Lâespressione âcriminalitĂ organizzataâ ci riporta ai reati contro lâordine pubblico la cui fattispecie per antonomasia è la fattispecie associativa[1] prevista dallâart. 416 c.p.
La ratio della norma è insita nella presenza di un pericolo per lâordine pubblico causato da un permanente vincolo associativo che intercorre tra piĂš soggetti legati dal medesimo fine criminoso, nonchĂŠ, quindi, nellâesistenza di una struttura organizzativa volta alla realizzazione di quest'ultimo[2].
Anche se si fa riferimento ad un reato comune, cioè che può essere commesso da âchiunqueâ, dalla lettura della norma si evince lâindividuazione da parte del legislatore, di alcune condotte specifiche caratterizzanti i ruoli appartenenti al sodalizio criminoso: il promotore, colui che ha dato inizio allâassociazione il cui ruolo, insieme al costitutore, è quello dirigenziale ricoprendo funzioni gerarchicamente superiori; lâorganizzatore il cui compito è quello di pianificare i diversi progetti criminosi e il partecipe, colui che esegue e realizza quanto da altri deciso.
Ma cosâè che consente di parlare di associazione di tipo mafioso e che determina lâapplicazione dellâart. 416-bis c.p.? Sicuramente la partecipazione allâassociazione del soggetto, la cui sussistenza rappresenta lâelemento necessario per la configurabilitĂ del reato, ma soprattutto lâutilizzo della forza di intimidazione e lâomertĂ su cui si fonda il c.d. metodo mafioso [3].
PiĂš precisamente, il metodo mafioso, cosĂŹ come viene posto dal comma 3 dellâart. 416-bis c.p., colloca la fattispecie in una categoria di reati associativi che parte della dottrina definisce âa struttura mistaâ in contrapposizione ai reati associativi cc.dd. âpuriâ i quali rispecchiano lâassociazione per delinquere semplice[4] prevista dallâart. 416 c.p.[5]
Una chiara presa di posizione in favore della struttura mista dellâassociazione di tipo mafioso è stata assunta da una recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di cassazione[6]. In particolare, i giudici di legittimitĂ , circa la rilevanza del rituale di affiliazione ai fini dellâintegrazione della condotta partecipativa, hanno chiarito che, ai fini dellâintegrazione dellâart. 416-bis c.p., è necessario che âil sodalizio abbia in termini effettivi dato prova di possedere tale forza e di essersene in concreto avvalso[7]â[8].
Se, quindi, per lâapplicazione dellâart. 416 c.p.[9] basta la sola appartenenza all'associazione [10], il reato di associazione mafiosa, disciplinato dallâart. 416-bis c.p., vuole la forza di intimidazione esercitata su soggetti non solo estranei allâorganizzazione ma anche interni alla stessa.
Dunque, bisognerebbe guardare alle due norme non come distintive di due fenomeni completamente differenti bensĂŹ come una norma, lâart. 416 c.p., contenitrice dellâaltra, 416-bis c.p. il cui legame, se pur di specialitĂ , è dato dalla partecipazione allâassociazione. In questo senso, è possibile sostenere che mafia e criminalitĂ sono sinonimi nella parte in cui la mafia viene intesa come una forma di criminalitĂ organizzata che fonda il proprio potere sullâuso della violenza e dellâintimidazione âper il controllo del territorio, di commerci illegali e di attivitĂ economiche e imprenditoriale; è un potere che si presenta come alternativo a quello legittimo fondato sulle leggi e rappresentato dallo Statoâ [11] .
2. La concezione tradizionale della mafia e il superamento dellâinterpretazione âriduttivaâ
Duplice è la concezione che per molto tempo si è avuta del concetto di âMafiaâ: da una parte, la mafia come âcomune sentireâ basato su valori quali lâamicizia, la famiglia, la fedeltĂ , valori il cui mafioso attraverso la propria condotta, ne rivendica il recupero e la risoluzione di conflitti individuali sostituendosi a volte allo Stato stesso. Si è, cioè, sostenuto che la mafia, come associazione per delinquere, non esiste[12] .
Occorre chiaramente precisare che oggi tale interpretazione non può essere presa in considerazione, soprattutto alla luce degli importanti interventi legislativi e giurisprudenziali che si sono susseguiti nel corso degli anni. La concezione âriduttivaâ, però, in passato ha trovato riconoscimento in una sentenza della Suprema Corte di cassazione del 1977, nella quale si poneva una distinzione tra la âvecchia mafiaâ e la ânuova mafia[13].â
Tale orientamento giurisprudenziale è stato oggetto di discussione da parte dei giudici Giovanni Falcone e Giuliano Turone, i quali hanno fermamente sostenuto lâimpossibilitĂ di far riferimento ad unâassociazione a carattere mafioso che sia priva di un programma delinquenziale perchĂŠ, se cosĂŹ fosse, non si potrebbe parlare di crimine organizzato. Pertanto, i due magistrati, hanno ritenuto che la mafia, in realtĂ , âcostituisce distorsione e strumentalizzazione dei valori tradizionaliâ e che la âmediazioneâ esercitata dal potere mafioso sia âintermediazione parassitaria, ispirata a tornaconto personaleâ la cui assenza di consenso fa sorgere la necessitĂ , da parte dei gruppi mafiosi, di imporsi su un determinato territorio attraverso condotte delittuose di vario genere che spesso implicano lâutilizzo della violenza in tutte le sue forme. Dunque, bisogna ritenere che una qualsiasi associazione mafiosa non possa prescindere dalla commissione di reati [14].
3. Lâevoluzione dei provvedimenti antimafia
La ricostruzione normativa trova il suo punto di inizio nellâart. 416 c.p. sopra citato.
Tale norma, è stata oggetto di un lungo dibattito dottrinale[15] concernente la natura giuridica delle aggregazioni mafiose. La tesi prevalente configura il fenomeno mafioso come reato di associazione per delinquere e questo perchĂŠ, citando Manzini, âil diritto penale non punisce le collettivitĂ criminose come tali, bensĂŹ i singoli individui che le compongono, cosĂŹ si dovrĂ accertare, caso per caso, se le persone sottoposte a giudizio si siano veramente associate per commettere piĂš delitti, mentre non basterebbe assodare soltanto la loro appartenenza ad una siffatta collettivitĂ [16] .â
Tale tesi, però, si è dovuta ben presto rapportare con il reale problema che si ripresenta in ogni processo di mafia: la particolare difficoltĂ della raccolta delle prove[17].â Tali difficoltĂ hanno portato, nel 1963, allâistituzione della prima Commissione Parlamentare antimafia[18] il cui ruolo era quello di studiare e indagare solo la mafia siciliana[19] e dalla quale fu fatto un importante passo in avanti il 7 agosto 1963 con un primo documento dal titolo âRelazioni e proposte della Commissione al termine della prima fase dei lavoriâ nel quale veniva segnalata lâopportunitĂ di modificare la legislazione penale[20] , cosĂŹ da rendere piĂš efficace la lotta alla mafia. Ciò ha portato alle âdisposizioni contro la mafia[21] .â
Ulteriore punto cardine è da rinvenire in una sentenza del 1973 relativa allâapplicazione della suddetta legge, nella quale viene individuato come elemento caratterizzante del comportamento mafioso âlâuso di mezzi intimidatori per assicurarsi il monopolio dei trasporti in una determinata zona.â Pertanto, il fenomeno mafioso inizia ad essere percepito come âfenomeno di conquista illegale di spazi di potere, e in particolare di potere economico[22] .â
Le manifestazioni violente della mafia, però, sono emerse in particolar modo con la strage di Portella della ginestra del 1° maggio 1947 e la mattanza di sindacalisti socialisti e comunisti in Sicilia, per i quali la giustizia non riuscÏ ad individuare un colpevole[23].
Nonostante lâincessante e prepotente presenza mafiosa, soprattutto in alcune parti della penisola, lo Stato è sempre intervenuto in periodi considerati di emergenza, nonchĂŠ solo in seguito a fatti clamorosi e omicidi efferati tali da provocare un importante allarme sociale la cui conseguenza è stata una forte richiesta di sicurezza da parte dellâordine pubblico.
Questo modo di intervenire, però, non si è mai rivelato efficace se non per rassicurare solo momentaneamente i cittadini. Di questo ci è data conferma dal prefetto Angelo Finocchiaro, giĂ direttore del SISDE[24] e Alto commissario antimafia, che rispose cosĂŹ al presidente della Commissione antimafia Luciano Violante che chiedeva un parere sulle caratteristiche della lotta alla mafia: âE andata avanti a fisarmonica.â Il cui significato è âche i governi, contro la mafia, hanno scelto quasi sempre la strategia del secondo colpo[25]â lasciando alla mafia lâonere di attaccare per primo.
Un tale modo di procedere è risultato il filo conduttore di una strategia di politica criminale basata sullâuso simbolico della pena[26], il cui inizio può essere individuato nellâapprovazione della l. n. 575/1965: â1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalitĂ o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonchĂŠ ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dallâarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui allâarticolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356[27].â Tale legge prevedeva il soggiorno obbligato per i sospetti mafiosi ma, originariamente, non definiva i âcaratteri tipiciâ dellâassociazione mafiosa; di conseguenza lâapplicazione di quella che era la prima legge antimafia era fortemente condizionata da una sua congenita imperfezione[28].
Il fenomeno in esame, inizia ad essere piĂš precisamente inquadrato con unâordinanza della Corte suprema del 12 novembre 1974 nella quale viene definita come associazione mafiosa âogni raggruppamento di persone che, con mezzi criminosi, si proponga di assumere o mantenere il controllo di zone, gruppi o attivitĂ produttive attraverso lâintimidazione sistematica e lâinfiltrazione di propri membri in modo da creare una situazione di assoggettamento e di omertĂ che renda impossibili o altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato[29] .â
Un punto fondamentale della âstrategiaâ sottesa agli episodi di strage avvenuti prima del 1992, è rappresentato in una modifica dellâart. 41-bis dellâordinamento penitenziario[30]: in base ad essa si sono stabilite severe e giustificate restrizioni in ordine alle facoltĂ di alcune categorie di detenuti, tra questi coloro che sono accusati di far parte di organizzazioni criminali di stampo mafioso, come intrattenere relazioni con lâesterno o con altri detenuti. Tale disposizione ha determinato lâinterruzione del âflusso dei comandiâ provenienti dal carcere e ha soprattutto fornito un supporto alla concreta attuazione della normativa premiale per coloro che si dissociano dalle organizzazioni mafiose e che prestano una attivitĂ di collaborazione con la giustizia[31].
Ulteriore intervento che si è reso necessario è stata lâintroduzione di una legge sullo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazione mafiosa[32] varata, anche in questo caso, dopo lâomicidio di Giuseppe Grimaldi la cui testa, una volta staccata dal tronco, fu ripetutamente colpita da numerosi colpi dâarma da fuoco.
O ancora, si pensi alla l. n. 172/1992 c.d. legge antiracket, approvata in seguito allâomicidio dellâimprenditore siciliano Libero Grassi rifiutatosi di pagare il pizzo.
Si deduce come una non lineare azione da parte dello Stato ha certamente determinato una scarsa efficienza delle misure antimafia in particolare nel Mezzogiorno.
La mancanza di volontĂ politica e una mancata conoscenza approfondita del fenomeno, hanno impedito di affrontare la questione mafiosa con una molteplicitĂ di interventi su piĂš piani determinando scelte che hanno privilegiato la politica repressiva e militare anzichĂŠ quella preventiva[33].
Un aspetto che necessita di essere attenzionato sussiste nella grave difficoltĂ nel provare lâadesione dei soggetti âmafiosiâ ad una tale organizzazione. Tale difficoltĂ reso inefficace lâapplicazione dellâart. 416 c.p. e pertanto, si è resa necessaria lâintroduzione dellâart. 416-bis c.p.[34] quale strumento volto a fronteggiare il fenomeno mafioso. Sul punto Giovanni Falcone ha scritto: âin quellâoccasione lo Stato ha scelto di dare una risposta legislativa in tempi brevissimi allâescalation mafiosa, rendendo obbligatori per tutti i giudici inquirenti certi metodi, certe tecniche, certi orientamenti che fino a quel momento erano stati affidati alla discrezionalitĂ dei magistrati[35].â
La suddetta inefficacia, si evince dalla relazione presentata dai deputati Pio La Torre e altri [36] i quali sostennero che con lâintroduzione della nuova norma â si vuole colmare una lacuna legislativa, giĂ evidenziata da giuristi ed operatori del diritto, non essendo sufficiente la previsione dellâart. 416 del codice penale [âŚ] a comprendere tutte le realtĂ associative di mafia, che talvolta prescindono da un programma criminoso secondo la valenza data a questo elemento tipico dellâart. 416, affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale, [âŚ] che raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in un minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale[37].â
La legge Rognoni-La Torre, dunque, ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta dando ai magistrati e alle forze dellâordine quello che, soprattutto in passato, ha rappresentato il piĂš potente strumento di indagine in grado di determinare una particolare tecnica investigativa che, intaccando i beni illecitamente accumulati dei mafiosi, ha permesso di ottenere risultati di indagini certamente piĂš solidi.
3.1. Gli organi antimafia: l'istituzione di DIA, DDA e DNA
Poco prima della morte di Falcone, tra il 1991 e il 1992, sono state approvate tutta una serie di norme antimafia di rilevante portata: la l. n. 82/1991[38] sulle misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia; la l. n. 152/1991 sulla trasparenza degli appalti e della trasparenza amministrativa. Tra le altre leggi del 1992: la numero 16/1992 riguardante la limitazione dellâelettorato passivo per gli imputati dei reati di mafia[39]; la l. n. 356/1992 che introduceva lâart. 4-bis nellâordinamento penitenziario; la l. n 8/1992 istitutiva della Direzione distrettuale antimafia (DDA) e della Direzione nazionale antimafia (DNA), la n. 410/1991 istitutiva della Direzione investigativa antimafia (DIA) e la l. n. 197/1991 meglio conosciuta come legge antiriciclaggio[40].
Con la DIA, lâobiettivo era quello di creare un organismo specializzato alla lotta alla criminalitĂ mafiosa attraverso uomini preparati e motivati messi a disposizione dalle forze di polizia.
Ogni forza di polizia era ed è caratterizzata da un proprio strumento istituito appositamente per la lotta alla mafia. Vi è lo SCO della Polizia di Stato[41], il ROS dellâArma dei carabinieri[42], GICO della Guardia di finanza. Ognuna indipendente dallâaltra.
Il compito della DIA è, quello di coordinare le attivitĂ informative sulla criminalitĂ organizzata e svolgere indagini sul fenomeno mafioso, in particolare, originariamente, era previsto che fosse formata da uomini di tutte le armi e che a capo ci fosse un Direttore a rotazione tra le stesse. Tale assetto, però, non ha mai visto la luce a seguito delle divergenze delle diverse forze di polizia. Pertanto, possiamo affermare che lâistituzione della DIA, voluta fortemente da Giovanni Falcone, ha rappresentato concretamente un capitolo nuovo alla lotta alla mafia in quanto si è reso possibile far corrispondere ad un organismo, un solo e specifico compito e una sola finalitĂ .
Da un punto di vista prettamente giudiziario, lâesigenza di coordinare le indagini è sfociata nellâistituzione della Direzione distrettuale antimafia e nellâistituzione della DNA.
Le direzioni distrettuali antimafia sono nate per far sĂŹ che le indagini del pubblico ministero potessero spaziare su un territorio piĂš vasto rispetto a quello di un tribunale, per questo le competenze per le indagini antimafia, sono state assegnate alle 26 DDA invece che alle 146 procure disseminate presso i vari tribunali.
La DNA invece, non può condurre in prima persona indagini antimafia ma ha il compito di collaborare con le DDA[43].
3.2. I recenti provvedimenti di una politica altalenante dello Stato e i risultati di indagine della DIA: uno scenario nuovo rispetto al passato
Come si è potuto constatare, lo Stato ha sempre agito in maniera altalenante e, spesso, si è cercato di distogliere la questione mafiosa dallâattenzione della politica e del governo. Nonostante questo, però, si è sempre proseguito nella lotta alla mafia attraverso i mutamenti legislativi.
A sostegno di ciò, si ricorda il d.m. 13 maggio 2005, n. 138 con il quale sono state approvate misure per il reinserimento sociale di coloro che collaborano con la giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione.
Preziose si sono rivelate le modificazioni apportate allâottavo comma dellâart. 416-bis riguardanti lâaumento delle pene[44].
Altro importante intervento si è avuto nel 2010 con il d.l. 4 febbraio 2010, n. 4. Il decreto, allâart. 6 modifica il testo dellâart. 416-bis c.p. includendo espressamente la ândrangheta tra le associazioni di tipo mafioso[45].
Fondamentale è stato il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 con cui è stato approvato il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchÊ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2, l. 13 agosto 2010, n. 13[46].
Con l. 161/2017 sono state approvate le modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione di coordinamento e transizione del Codice di procedura penale e altre disposizioni.
Con il decreto sicurezza del 4 ottobre 2018 n. 231, si sono apportate ulteriori modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
Ultimo riferimento va fatto alla l. 30/2018 che ha riformato la protezione dei testimoni di giustizia ponendo una piĂš precisa distinzione tra âtestimone di giustiziaâ e âcollaboratore di giustizia.â
Rispetto al passato il quadro che oggi si presenta è profondamente cambiato e di questo, ne dà conferma la relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia[47] che fotografa la situazione attuale.
Si evince una certa difficoltĂ della mafia Siciliana dovuta probabilmente alla sconfitta dellâala corleonese.
Nonostante questo però si rende opportuno ricordare che non può ancora essere definita sconfitta[48] pertanto il duro lavoro dellââantimafiaâ non può che continuare. In particolare, ânon può escludersi che cosa nostra e le altre organizzazioni mafiose siciliane possano manifestare interesse per gli investimenti relativi allo stanziamento economico previsto dal PNRR. In ragione di tale possibile minaccia va tenuta alta la guardia al fine di scongiurare ogni tentativo di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici siciliani[49].â
Il fenomeno mafioso campano che prende il nome di camorra, invece, dopo gli anni dâoro con Cutolo, si presenta come nuovamente in letargo ma ancora attivo: i principali territorio con la piĂš alta densitĂ mafiosa, risultano essere le province di Napoli e Caserta.
Frequenti risultano i casi di ingerenza pervasiva negli Enti locali della Campania volti a condizionarne i regolari processi decisionali per lâaffidamento degli appalti pubblici, uno dei settori di maggiore interesse da parte della camorra.
La relazione, specifica come âi piĂš recenti esiti investigativi hanno evidenziato inoltre un crescente e diffuso interesse per le attivitĂ illecite ad alto profitto e con ridotto rischio giudiziario quali il contrabbando di carburanti, il ricorso alle c.d. societĂ âcartiere[50]â per lâemissione di fatture per operazioni inesistenti allo scopo di riciclare denaro ovvero realizzare frodi fiscali, truffe assicurative, nonchĂŠ ottenere il controllo delle aste fallimentari e delle procedure di esecuzione immobiliare.â
Da quanto riportato dalla DIA, risulta essere interessante il profilo della ândrangheta nella cui relazione viene definita âun network criminale capace di agire con grande disinvoltura nei contesti piĂš diversificati, con unâaccentuata vocazione verso i comparti economici, finanziari ed imprenditoriali.â
Questa sua attuale imposizione, la si deve alla concezione per la quale ânel passato ha potuto trarre vantaggio da una sistematica sottovalutazione come fenomeno che le ha consentito di organizzarsi e svilupparsi in maniera cosĂŹ potente. Per un organismo vissuto fino a quel momento dâintermediazione, la seconda metĂ del secolo passato ha portato cambiamenti epocali, giacchĂŠ dalla consolidata mediazione si è rivolta verso la ricerca e lâaccumulazione sfrenata di ricchezze e capitali[51].â
La presente relazione guarda anche al futuro; particolare attenzione câè stata per i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026 che, se da un lato costituiscono un ulteriore occasione di rilancio economico per il territorio, dallâaltro potrebbero rappresentare unâattrattiva per le organizzazioni criminali, soprattutto nel territorio lombardo, dove è particolarmente significativa la presenza delle mafie tradizionali.
Da recenti operazioni di polizia, si è potuto inoltre confermare lâimportante ruolo di potere affidato alle figure femminili nella gestione degli affari, in assenza di padri e mariti (operazione âHybris[52]â, operazione âBlu Notte[53]â e operazione âRevolvo[54]â).
La DIA segnala anche lâaumento, in tutto il territorio nazionale, del reato di âricettazioneâ, âa conferma della significativa disponibilitĂ di introiti monetari, mentre calano i dati relativi al cd. traffico di stupefacenti nelle regioni centro-meridionali e allâusura (in tutto il territorio nazionale)â, ma ciò non deve indurre, secondo la relazione, a previsioni ottimistiche poichĂŠ le indagini di settore, anche le piĂš recenti, evidenziano il perdurante interesse delle organizzazioni mafiose per gli stupefacenti e lâusura (peraltro difficile da far emergere)[55].
3.3. Lâart. 416.bis e le mafie senza nome: la triade delle mafie autoctone, delocalizzate e straniere
Interessante risulta essere lâultimo comma dellâart. 416-bis nella parte in cui la sua applicazione è estesa anche alla camorra campana e alle altre associazioni che si avvalgono della forza intimidatrice per scopi assimilabili a quelli delle associazioni di tipo mafioso[56].
Nellâimmaginario comune, il termine mafia sta spesso ad indicare la mafia siciliana sopra descritta quando, in realtĂ , il termine si fa contenitore delle diverse associazioni mafiose presenti sul territorio italiano, si pensi alla camorra (Campania), la ândrangheta (Calabria), la sacra corona unita (Puglia) che, se pur nate in regioni differenti, rientrano tutte sotto lo stesso termine: si parla dunque di mafie.
Alla luce di quanto appena specificato e dallo studio dellâart. 416-bis, di tali associazioni se ne deduce una stratificazione[57]: lo strato piĂš antico è rappresentato dalla mafia siciliana sulla quale è stata strutturata la norma, nello strato intermedio si poggiano le altre c.dd. mafie storiche sopra elencate ed infine, nello strato piĂš superficiale vi sono le ânuove mafieâ[58] frutto dellâevoluzione della societĂ , nonchĂŠ, del fenomeno stesso.
Da tale quadro sorgono quelle che Di Nino definisce âvariantiâ caratterizzanti proprio la nuova realtĂ criminale e sono due: la prima, sul versante del modus essendi riscontrabile dalla nuova struttura organizzata fluida e non necessariamente gerarchizzata. Con le nuove ârealtĂ mafiogeneâ è abbandonato il rito di iniziazione utilizzato in passato per entrare a far parte di Cosa nostra (mafia tradizionale).
La seconda sul versante del modus operandi, oggi, ma anche in passato[59], è per le associazioni mafiose impossibile prescindere dal settore imprenditoriale che permette a tali associazioni di evolversi attraverso una sempre piĂš ampia rete di rapporti con la politica e lâimprenditoria (c.d. colletti bianchi[60]). La corruzione, dunque, rappresenta oggi uno strumento alternativo alla violenza, quella becera e sanguinaria che in passato si è lasciata dietro una lunga scia di sangue.
A tal proposito si rende opportuna una riflessione: la mafia che quegli anni hanno conosciuto se pur devastatrice, alla ricerca continua di potere e desiderosa prima di insidiarsi e poi di distruggere uno Stato con lâuso del tritolo, era pur sempre una mafia debole intrappolata nella paura palpabile di essere sconfitta.
A far tremare Cosa nostra, furono lo scrupolo investigativo di Giovanni Falcone, oggetto di approfondimento, e i risultati dâindagine che trovarono riscontro nelle dichiarazioni dei pentiti i cui racconti rafforzarono lâimpianto probatorio del maxiprocesso. Oggi, lâassenza, in generale, di violenza da parte delle mafie, è sintomo di potere e di forza silenziosa senza precedenti, traducibile in un patrimonio di circa 70 miliardi di euro[61], per cui non si parla piĂš di ordine pubblico bensĂŹ di ordine pubblico economico.
Potremmo paragonare la criminalitĂ organizzata ad un camaleonte che abilmente si mimetizza con lâambiente circostante nei ruoli apparentemente piĂš rispettabili, al fine di sfuggire al suo âpredatore naturaleâ, ovvero il potere repressivo dello Stato[62]. Si comprende quanto si sia evoluto un fenomeno cosĂŹ tanto variegato al punto da fuori uscire dai confini del nostro Paese e diramarsi in altri.
Alla luce di quanto affermato siamo dunque sicuri di poter contrastare lâespansione, lâevoluzione del fenomeno mafioso con il 416-bis c.p.? La risposta a una tale domanda alla quale la trattazione, nelle prossime pagine, si pone lâobiettivo di rispondere attraverso lo studio delle tecniche investigative di indagine è certamente complicata ma una prima soluzione sta sicuramente nel guadagnare un progresso civile, riconoscere il fenomeno mafioso prima come un problema culturale e poi nel ricordare costantemente che la mafia è un fenomeno la cui repressione spetta allo Stato e ânon pretendendo eroismi da inermi cittadini[63].
3.4. Le mafie autoctone e le mafie delocalizzate
Continuando il discorso sullâevoluzione del fenomeno in esame, risulta essere tuttora aperto il dibattito, con riferimento al tema delle mafie delocalizzate al Nord Italia o allâestero, sullâapplicabilitĂ dellâart. 416-bis c.p. alle cellule periferiche.
Con lâespressione âmafie delocalizzateâ, si fa innanzitutto riferimento alle articolazioni o locali periferiche costituite da una consorteria mafiosa tradizionale (c.d. casa madre) in un territorio diverso da quello in cui essa è normalmente radicata[64]. La Corte di cassazione estende la punibilitĂ anche alle associazioni di stampo mafioso delocalizzate, ossia non presenti sul territorio di origine[65].
Proprio in riferimento alle mafie delocalizzate, si discute circa il modo di concepire gli estremi della forza dâintimidazione, registrandosi due diversi orientamenti: un primo, maggioritario e restrittivo che si fonda sullâesteriorizzazione di un potere intimidatorio effettivo ed attuale tale da determinare una concreta capacitĂ di intimidazione della nuova organizzazione nellâambito in cui opera, con conseguente assoggettamento e omertĂ nei nuovi territori di insediamento (per poter affermare che la libertĂ dei consociati sia stata effettivamente lesa è necessario che la consorteria si sia insediata nel tessuto sociale di riferimento incutendo timore e soggezione); un secondo, emerso da importanti processi contro formazioni di matrice ândranghetista che si accontenta di un accertamento della forza di intimidazione a livello solo potenziale, sostituendo allâaccertamento del metodo mafioso, la verifica di âindicatori di mafiositĂ [66].â
In sintesi, la consistente e per nulla uniforme giurisprudenza sul tema, nonchĂŠ la paura di evocare ulteriori contrasti ha portato il Presidente della cassazione a suggerire soluzioni interpretative âcaute[67].â
Altro fenomeno riconducibile alle nuove mafie, è quello delle c.dd. mafie autoctone. Il termine è stato originariamente coniato in riferimento al procedimento noto come Mafia Capitale[68]. Tale procedimento aveva come protagonista unâorganizzazione criminale attiva a Roma e costituita da soggetti romani (o da tempo insediati nel territorio romano). Anche se la Corte di cassazione, al termine della vicenda processuale, ha escluso la natura mafiosa di tale organizzazione, la vicenda ha posto lâattenzione su quei fenomeni di criminalitĂ di tipo mafioso che possono affermarsi in aree del territorio differenti da quelle tradizionali.
3.5. Le mafie straniere o etniche
La progressiva crescita del fenomeno migratorio in Italia e lo sviluppo di una societĂ sempre piĂš multietnica ha determinato la nascita di gruppi criminali composti prevalentemente da cittadini stranieri, i quali, chiaramente, hanno determinato rilevanti conseguenze sul piano giuridico[69]. In particolare, si parla di gruppi di origine: albanese, rumena bulgara, nord-africana, sud-americana, russa e cinese.
Le mafie etniche esercitano un metodo mafioso, basato sulla forza di intimidazione, circoscritto ad uno specifico ambiente sociale. Secondo quanto evidenziato dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalle Direzioni distrettuali antimafia, i gruppi stranieri rientranti nella fattispecie di reato di cui allâart 416-bis c.p. e che sono presenti sul territorio italiano hanno le seguenti caratteristiche[70]: a) una stretta connessione con allâambiente culturale di appartenenza; b) lâinsediamento avviene soprattutto in quei luoghi in cui scarsa è la presenza di mafie italiane.; c) tendenzialmente, lâassenza di alleanze con le mafie italiane se non per specifici affari illeciti; d) Spesso gli affiliati sono clandestini.
Mentre per quanto riguarda le attivitĂ illecite svolte da tali gruppi criminali, sono quelle attinenti a: traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitĂš di migranti e violazione delle norme in materia di immigrazione. Dalle indagini svolte in riferimento alle attivitĂ illecite sopra citate è emerso un frequente collegamento tra le diverse compagini delinquenziali straniere che ha portato allâutilizzo dellâespressione âcriminalitĂ transfrontaliera.â Di un tale sviluppo del fenomeno, ne ha preso atto il legislatore stesso che con la l. n. 125/2008 ha esteso espressamente la disciplina prevista per le associazioni mafiose ai sodalizi stranieri [71].
La portata applicativa dellâart. 416-bis c.p. è stata quindi estesa anche alle mafie straniere[72] ma su tale opera di estensione ha suscitato innumerevoli critiche da parte della dottrina.
Lâesteriorizzazione della forza di intimidazione, infatti, in relazione alle mafie straniere operanti in Italia, ha subito un doppio ridimensionamento qualitativo e quantitativo rispetto a quello tradizionale[73].
In una sentenza concernente un gruppo di cinesi presente in territorio fiorentino, i giudici di legittimitĂ hanno verificato come tale gruppo potesse variare tra lâuso di mezzi molto forti (come la violenza) e mezzi piĂš semplici (come minacce o percosse) a seconda delle circostanze[74].
I giudici hanno poi individuato la categoria delle âpiccole mafieâ, che si applica anche alle organizzazioni che non controllano completamente un territorio ma che comunque danneggiano i membri della comunitĂ utilizzando metodi tipicamente mafiosi e sfruttando lâassoggettamento e lâomertĂ .
Appare evidente come il problema che attiene alla esteriorizzazione del metodo mafioso è sempre discusso in riferimento al âcomeâ il metodo mafioso viene esteriorizzato in relazione alle nuove forme di associazionismo mafioso, senza mai affrontare la questione dellââanâ, cioè se questa esteriorizzazione sia effettivamente necessaria.
Tale prospettiva è stata oggetto di approfondimento di alcune sentenze della Corte di cassazione.
Un esempio è rappresentato da una recente pronuncia dei giudici di legittimitĂ concernente la mafia autoctona del clan Casamonica[75][76]. In questo caso si è sostenuto, ai fini della sussistenza dellâart. 416-bis, che lâorganizzazione abbia conseguito fama criminale, utilizzando metodologie proprie di sodalizi di stampo mafioso o adottandone i modelli di organizzazione, e che, soprattutto, abbia manifestato una concreta e reale capacitĂ di intimidazione effettivamente percepita come tale, cosĂŹ producendo un assoggettamento omertoso nellâambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, in cui operaâ chiarendo piĂš avanti come per le mafie tradizionali âè sufficiente accertare la sussistenza della condotta partecipativa dei singoli imputati estranei alla consorteriaâ, con riferimento alle nuove mafie âil thema probandum involge in primo luogo il carattere mafioso dellâassociazioneâ e dunque âlâavvalimento del potere intimidatorio (cosiddetta capacitĂ intimidatoria esteriorizzata nellâambito territoriale di operativitĂ , presupposto costitutivo della fattispecie, quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertĂ nellâambiente circostante)[77]â
Dalle recenti pronunce, si desume una particolare differenza di approccio da parte della giurisprudenza nellâaffrontare il tema delle mafie delocalizzate, autoctone e straniere.
Se, infatti, in tema di mafie autoctone e straniere viene risolto il problema della esteriorizzazione del metodo mafioso, ritenendosi necessaria una prova esplicita di intimidazione da parte del gruppo mafioso, per le mafie delocalizzate si verifica un dibattito ancora acceso tra intimidazione manifesta ed effettiva, e intimidazione implicita e potenziale. Per tale ragione, i giudici cercano di mantenere ben separati i due piani: quello dellâesteriorizzazione del metodo mafioso e quello sostanziale, inerente alla capacitĂ di intimidazione.
Tuttavia, questa impostazione non è altro che frutto della âprocessualizzazione delle categorie sostanzialiâ, cioè come il sistema giudiziario tratta le categorie sostanziali nel contesto delle prove disponibili, sulla base delle quali, lâorgano giudiziale, plasma la tipicitĂ penale in forza di esigenze di politica criminale confondendo, quindi, il piano probatorio con quello ermeneutico. Ne consegue che il giudice, piuttosto che basarsi su una definizione sostanziale chiara e generale, per poi arrivare al caso di specie, pone in essere una inversione dellâiter logico, partendo dal caso di specie per poi dedurre una definizione sostanziale piĂš ampia.
Si tratta di un uso strumentale del diritto penale e del processo penale che va si a risolvere in termini probatori questioni di carattere interpretativo ma si pone in contrasto con i principi costituzionali.
Proprio la necessitĂ di tutelare i principi costituzionali impone di aderire alla posizione giurisprudenziale assunta in sede di mafie autoctone e straniere âche in conformitĂ ai principi di materialitĂ , offensivitĂ e proporzionalitĂ della pena, richiede sempre una capacitĂ di intimidazione effettiva e dunque esteriorizzata, senza distinguere i due piani predetti[78].â
3.6. La criminalitĂ organizzata transfrontaliera e lâidea di uno âspazio giudiziario europeo"
Di fronte ad un fenomeno criminoso che ormai coinvolge tutti gli Stati, si è rivelata insufficiente una repressione condotta in via autonoma dai singoli ordinamenti, di conseguenza si è resa necessaria una rete di giustizia penale coesa, basata su unâarmonizzazione giuridica, sul coordinamento delle indagini e sulla specializzazione degli operatori giuridici[79].
Molteplici sono gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla repressione della criminalitĂ organizzata transfrontaliera che hanno rafforzato la cooperazione giudiziaria e di polizia tra i diversi Stati.
Il primo contesto nel quale le Nazioni Unite hanno discusso di criminalità transnazionale è stato il quinto Congresso sulla Prevenzione del crimine e sul trattamento degli autori dei reati, tenutosi a Ginevra nel 1975[80].
Importante passo in avanti è stato fatto nel 1991, con lâistituzione della Commissione sulla Prevenzione della CriminalitĂ e la Giustizia Penale, la quale ha rappresentato lâimpulso che ha portato alla Conferenza di Napoli del 1994 e, quindi, alle negoziazioni che hanno condotto, nel 2000, allâadozione della Convenzione di Palermo[81] e ai suoi tre Protocolli supplementari contro la tratta di persone e il traffico di migranti e armi da fuoco.
Questi quattro strumenti giuridici rappresentano un vero e proprio regime internazionale messo a disposizione degli Stati per contrastare la criminalitĂ organizzata transfrontaliera[82].
Accanto al regime internazionale, inoltre, è in via di sviluppo anche un regime europeo per effetto dei piani dâazione per combattere la criminalitĂ organizzata e dei conseguenti atti giuridici adottati dallâUnione Europea in questo ambito[83].
Le istituzioni europee hanno, infatti, progressivamente riconosciuto lâimportanza di creare meccanismi e istituzioni sovranazionali di tipo operativo volta a contrastare i rischi posti dalla presenza della criminalitĂ organizzata, fino allâistituzione di due Agenzie (Europol ed Eurojust)[84].
4. La Convenzione di Palermo
Centrale nella lotta alla criminalità organizzata è la Convenzione di Palermo, entrata in vigore nel 2003[85]. Rappresenta qualcosa di unico nella storia giudiziaria mondiale in quanto ha creato le basi per una cooperazione internazionale, con lo scopo di contrastare le mafie: per la prima volta si arriva ad una cooperazione investigativa internazionale tra magistrature e polizie senza precedenti, al fine di perseguire un obiettivo comune.
Essa si basa sulla visione anticipatrice di Giovanni Falcone, il quale poco prima della strage di Capaci, ha partecipato alla Prima Sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della CriminalitĂ e sulla Giustizia Penale (CCPCJ[86]), organizzata a Vienna dal 21 al 30 aprile 1992[87].
Tra le principali idee espresse dal magistrato in questa occasione vi erano: la necessitĂ di dare un taglio concreto ed operativo allâattivitĂ delle Nazioni Unite nel campo del diritto penale e la collaborazione delle Nazioni Unite attraverso misure nazionali e la preparazione di norme sulla cooperazione internazionale.
Tali intuizioni, oggi, restituiscono alla Convenzione una particolare modernitĂ , pertanto, i richiami alla Convenzione di Palermo in tutte le sedi dellâONU sono frequenti ogni qualvolta si discute delle piĂš recenti forme di manifestazione della criminalitĂ [88].
Prima di analizzare lâambito di applicazione della Convenzione di Palermo però, occorre fare brevemente riferimento alla distinzione che rileva tra diritto internazionale penale e diritto penale transnazionale, cosĂŹ da poter inquadrare nelle prossime pagine una definizione di âreato transnazionaleâ.
A questo proposito rileva il discrimen tra i c.dd. core crimes e treaty crimes.
I primi rientrano nel diritto internazionale penale e si fa riferimento, in particolare, ai crimini di guerra, crimini contro lâumanitĂ , il genocidio.
I secondi, sono definiti in via pattizia attraverso trattati[89] il cui obiettivo è quello di criminalizzare determinate condotte e perseguire i presunti responsabili attraverso la regola out dedere out judicare[90].
Per questi secondi si è affermata la denominazione di âdiritto penale transnazionaleâ. Sul piano funzionale, tale categoria viene definita come âla repressione indiretta, da parte del diritto internazionale, attraverso il diritto interno, di attivitĂ criminali che hanno effettivamente o potenzialmente effetti transfrontalieri[91]â.
Lo sviluppo del diritto penale transnazionale non si deve, però, solo allâesigenza di una cooperazione tra i diversi Stati per fronteggiare le diverse forme di criminalitĂ , ma anche allâintento di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali. Questi ultimi, cioè, permettono una tale espansione del diritto penale in tutti quei casi in cui si riscontra una diffusa sottoprotezione di determinate categorie di soggetti deboli, vittime di âquei reati che per tradizione o per costume o per altro nel passato erano raramente perseguiti[92].â
Sono due i diritti fondamentali ai quali si intende far riferimento: il diritto alla speranza, per gli autori dei reati puniti con pene detentive e il diritto alla veritĂ , per le vittime delle piĂš gravi violazioni dei diritti umani e per il pubblico in generale.
Il primo è radicato nella concezione per la quale per quanto siano lunghe e meritate le pene inflitte, debba sempre essere accesa la speranza del riscatto.
Il secondo implica da parte della vittima e dei suoi parenti, la conoscenza di tutta una serie di informazioni quali, ad esempio, gli autori del fatto e unâequa riparazione.
Entrambi i principi sopra citati, sono destinati a rafforzarsi[93].
Pertanto, al fine di individuare con piĂš precisione lâambito applicativo della Convenzione di Palermo, appare fondamentale quanto disposto dallâart. 3 rubricato proprio âambito di applicazioneâ il quale stabilisce che: âLa presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione e all'esercizio dell'azione penale per: a) i reati stabiliti ai sensi degli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione; e b) i reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione; laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.â
Ma cosa si intende per âreato di natura transnazionaleâ?
Secondo quanto previsto dal comma 2 dellâart. 3 della Convenzione, un reato è di natura transnazionale se: a) è commesso in piĂš di uno Stato; b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato; c) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivitĂ criminali in piĂš di uno Stato; o d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.
Per una definizione completa di reato transnazionale però, non si può prescindere dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato in quanto requisito imprescindibile per affermare la natura transfrontaliera di un reato[94], in questo senso si parla di gruppo criminale organizzato âimpegnato[95]â che realizzi i suoi reati-fine in luoghi di consumazione situati in Stati differenti[96].
Ricche di significato si rivelano a riguardo le parole pronunciate da Dimitri Vlassis, segretario della Commissione che ha elaborato il testo della Convenzione, il quale sostiene che questâultima âraggiungerĂ i suoi obiettivi se guidata dalla consapevolezza che lâazione di contrasto alla criminalitĂ organizzata è piĂš efficacie se è incentrata non tanto sulle attivitĂ poste in essere dalla malavita associata in un determinato momento, quanto piuttosto sulle sue strutture e modalitĂ operative. Per i fautori di questa concezione, cercare di far rientrare nella convenzione ogni possibile attivitĂ cui sono dediti, o potrebbero dedicarsi, i gruppi criminali organizzati, è un futile esercizio. Per quanto ampio ed esaustivo possa essere il testo, lo strumento sarĂ giĂ limitato non appena messo a punto e siglato. La convenzione dovrebbe aggredire e cercare di distruggere le organizzazioni criminali, a prescindere dalle loro attivitĂ [97].â Tuttavia, la suddetta soluzione vale a dire incentrare una tale disciplina solo sui caratteri strutturali e il modus operandi del gruppo, non è accolta da tutti gli ordinamenti nazionali[98].
PiĂš specificamente, il testo della Convenzione definisce il âgruppo criminale organizzatoâ come âun gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o piĂš persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o piĂš reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un atro vantaggio materiale[99].â
La Convenzione di Palermo deriva, certamente, dallâesigenza di creare uno strumento globale di contrasto nei confronti di forme di criminalitĂ organizzata attraverso una cooperazione internazionale nonchĂŠ, lo sviluppo di tecniche investigative speciali, ma è frutto anche di un sentimento comune che non può essere ignorato il quale emerge, vivo, nel preambolo della c.d. ârisoluzione Falcone[100]â che rende âuno speciale tributo a tutte quelle persone, come il giudice Giovanni Falcone, il cui lavoro e sacrificio hanno aperto la strada alla adozione della ConvenzioneÂť, affermando che ÂŤla loro ereditĂ sopravvive grazie al nostro impegno globale per prevenire e combattere la criminalitĂ organizzata.â
Ora, si può notare come questo impegno si è poi tradotto in tutta una serie di interventi e fatti concreti come diverse iniziative da parte dellâUNODC, tra queste la pubblicazione della nuova versione della âLegge modello sullâassistenza reciproca in materia penaleâ basata sugli sviluppi tecnologici che hanno caratterizzato tale campo negli ultimi anni. Non è un caso, infatti, che le ultime disposizioni inserite al suo interno, facciano riferimento alla raccolta di prove elettroniche e allâuso di tecniche investigative speciali.
Importante si è rivelato poi essere il processo Spatola[101] che ha portato allâuso strategico delle indagini finanziarie e patrimoniali per intercettare la dimensione economica della criminalitĂ organizzata transnazionale[102] in tale fatto, vi sono le radici del c.d. metodo Falcone (Follow the money).
Queste sono solo alcune delle intuizioni che oggi rendono la Convenzione di Palermo il fulcro della lotta alla criminalitĂ organizzata transfrontaliera e che, come giĂ detto, la rendono estremamente moderna.
La Convenzione di Palermo però, sebbene sia stata definita come lo strumento principale per il contrasto della criminalitĂ organizzata transfrontaliera, non è lâunico.
Lâespansione incessante in ambito comunitario del fenomeno in esame nonchĂŠ, la crescita costante di alcune attivitĂ in particolare, come il traffico di droga, hanno determinato una forte risposta da parte degli Stati della ComunitĂ , soprattutto per la necessitĂ , come si è detto, di una cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia (CGPP)[103], materia giĂ presente nel trattato di Maastricht[104].
5. Le articolate fonti dell'UE in materia
La creazione di uno spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia che vada ad assicurare non solo una libera circolazione delle persone ma anche lâadozione di misure che concernono la lotta alla criminalitĂ , è uno degli obiettivi cardine dellâUnione Europea che si evince espressamente nellâart. 3 del Trattato sullâUnione europea[105].
Successivamente al superamento della struttura a pilastri operato dal Trattato di Lisbona[106], la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, risulta attualmente ben integrata allâinterno del sistema dellâUnione[107]. A questo proposito si fa riferimento, in particolare, agli artt. 82-89 del Trattato sul Funzionamento dellâUnione europea.
Si vuole far notare come guardando alle influenze della normativa e della giurisprudenza europea sui modelli nazionali, si produca un duplice effetto. Da una parte, lâarmonizzazione del diritto interno con quello degli Stati membri permette la produzione di modelli esportabili in tutto il versante europeo.
Dallâaltra, invece, si impone un certo interesse al rispetto dei diritti fondamentali nel sistema penale, attraverso un approccio antropocentrico. La tutela delle garanzie processuali fondamentali sono particolarmente importanti per le disposizioni specifiche riguardanti i reati e le risposte giudiziarie in questo settore[108].
In questo quadro e, secondo quanto stabilito nel programma di Stoccolma, lâazione dellâUnione europea si svolge su due piani: il primo attiene alla valutazione dellâefficacia della normativa UE vigente, attraverso una serie di decisioni quadro[109] e la proposta di nuovi interventi legislativi.
Il secondo, invece, attiene al rafforzamento della cooperazione attraverso gli organi di cooperazione principale (le c.dd. Agenzie UE) quali Europol ed Eurojust.
Guardando piĂš nello specifico al primo piano di azione, si evince come lâarmonizzazione delle norme incriminatrici a livello europeo, ha lo scopo di rendere uniforme la definizione degli elementi costitutivi dei reati, compresi i tipi di illeciti e le relative sanzioni. Tale processo mira a garantire un riconoscimento reciproco tra gli Stati membri promuovendo una maggiore coerenza nellâ applicazione delle leggi penali su scala continentale[110].
Si fa riferimento ad uno scopo previsto nellâart. 1 della decisione quadro 24 ottobre 2008 (2008/841/GAI[111]), relativa alla lotta contro la criminalitĂ organizzata[112], la quale stabilisce due tipologie di condotte che devono essere riconosciute come reato: la partecipazione attiva alle attivitĂ di unâorganizzazione; intesa sulla commissione dei reati senza partecipare necessariamente allâesecuzione materiale degli stessi[113].
A livello processuale, vi è unâimportante difficoltĂ che attiene alla giurisdizione, ancorata territorialmente ai reati commessi totalmente o parzialmente nel territorio di uno Stato membro, a prescindere dal luogo in cui lâassociazione è stabilita o ha le proprie basi.
Non a caso, il Consiglio europeo ha piĂš volte invitato gli Stati membri e i vari organismi dellâUnione creati per contrastare il crimine transnazionale, a prendere in considerazione i risultati delle analisi condotte da Europol, per lâadozione di iniziative strategiche ed operative.
Fondamentale è il TFUE, il quale contiene significative innovazioni nel settore in esame.
Guardando al diritto penale sostanziale, ai sensi dellâart. 83 TFUE, il Parlamento europeo ed il Consiglio, potranno stabilire norme comuni che vadano a definire reati e sanzioni in casi di criminalitĂ particolarmente gravi da espandersi in una misura transnazionale. Rientra in questa sfera di criminalitĂ non solo il terrorismo[114], la tratta di essere umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, il traffico illecito di stupefacenti, la criminalitĂ informatica ma anche la criminalitĂ organizzata.
Da una lettura del secondo paragrafo dellâart. 83 del TFUE, inoltre, è possibile notare come le competenze non siano individuate per settori specifici ma si evincano con il riavvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari ma, in questo caso, il settore deve essere giĂ stato oggetto di misure di armonizzazione.
Significativo in tale ambito, è il potenziamento delle funzioni di Eurojust[115] con la possibilitĂ di avviare le indagini e con rafforzamento dei poteri di coordinamento delle indagini sopranazionali, attraverso lâespresso riconoscimento del potere di prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione. Nonostante ciò, però, deve ammettersi che il potenziamento formale delle strutture non trova sempre riscontro nella realtĂ . âInfatti, la disciplina istituzionale e quella organizzativa del pubblico ministero europeo è per molti versi generica[116].â
In questo ambito deve rammentarsi che il Programma di Stoccolma[117] propone unâazione definita tra le istituzioni europee, con lâobiettivo costante di proteggere gli interessi e i bisogni dei cittadini, garantendo al contempo il rispetto delle libertĂ fondamentali e un elevato livello di sicurezza nellâUnione europea.
Altro aspetto che si intende attenzionare è in riferimento allâistituzione della procura europea[118], delineato giĂ dallâart. 86 del Trattato sul Funzionamento dellâUnione europea[119], âil quale ne prevede la possibilitĂ di attuazione mediante regolamenti, al fine di contrastare i fenomeni criminali che ledono gli interessi finanziari dellâUnione, le cui funzioni possono essere estese, mediante un ulteriore accordo politico trasfuso in una decisione adottata dal Consiglio europeo, alla lotta contro la criminalitĂ grave che presenta una dimensione transnazionale[120].â
Alla luce di quanto appena specificato, emerge la necessitĂ di procedere ad una armonizzazione delle norme di diritto penale sostanziale e procedurale e delle norme in materia di giurisdizione penale nonchĂŠ, verificare lâimpatto sui diritti fondamentali e sui diritti di difesa.
Per un quadro piĂš completo, occorre far riferimento al secondo piano di azione. Ne segue, dunque, una ricognizione degli organismi istituzionali dellâUE che cooperano per la lotta alla criminalitĂ organizzata transnazionale.
6. Gli organismi operativi specializzati nella lotta alle varie forme di criminalitĂ : Eurojust ed Europol.
Tra gli organi di cooperazione e le agenzie cui aderisce lâItalia si ricordano in particolare: Europol e lâUnitĂ di cooperazione giudiziaria (Eurojust)[121].
Come giĂ evidenziato, la criminalitĂ organizzata rappresenta una reale minaccia per i cittadini, le imprese e le istituzioni statali in Europa.
Secondo lâultima valutazione della minaccia della criminalitĂ organizzata e delle forme gravi di criminalitĂ dellâUnione europea (SOCTA dellâUE[122]) del 2021, gruppi di criminalitĂ organizzata sono presenti in tutti gli Stati membri attraverso una serie di âreti criminali.â[123]
LâEuropol nonchĂŠ, lâUfficio europeo di polizia istituito nel 1992 per occuparsi di intelligence a livello europeo in ambito criminale, ha sede allâAia, nei Paesi Bassi ed è composto da rappresentanti di vari servizi di applicazione della legge come la polizia, la dogana e i servizi per lâimmigrazione. Il Consiglio di amministrazione include un rappresentante per ogni paese dellâUE.
Lâobiettivo principale di Europol è migliorare lâefficacia e la cooperazione tra le autoritĂ competenti degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro gravi forme di criminalitĂ organizzata internazionale. Tra queste sono incluse il traffico di droga, la tratta di essere umani, la pornografia infantile, la contraffazione di denaro, il traffico di sostanze radioattive e il terrorismo[124].
La complessitĂ del modello di attivitĂ dei gruppi della criminalitĂ organizzata è emersa nel 2020, in unâindagine congiunta delle autoritĂ francesi e neerlandesi, supportata da Europol e Eurojust. In particolare, lâindagine mirava a smantellare Encrochat, una rete telefonica cifrata ampiamente utilizzata dai criminali. Si tratta di un caso che fino ad ora ha portato a oltre 1.800 arresti e piĂš di 1.500 nuove indagini, evidenziando come questi gruppi operino a livello transnazionale e online, attraverso tecnologie avanzate e metodi sempre piĂš sofisticati[125].
Di seguito sono riportati i risultati che si evincono dal Rapporto (âDecoding the EUâs most threatening criminal networksâ) dellâAgenzia UE.
Il primo dato che si evince, è la presenza rilevata di 821 reti criminali attive nellâUnione europea, per un totale di 25.000 individui facenti parte di tali reti.
Si tratta di reti attive in diversi settori criminali in particolare il traffico di droga, il quale si distingue chiaramente come una delle attivitĂ chiave: la maggior parte delle reti criminali definite âpiĂš minaccioseâ è coinvolta in questa attivitĂ . Circa un terzo (ossia il 36%) si concentra esclusivamente sul traffico di droga[126].
Secondo i dati del Rapporto, lâ86% delle reti criminali piĂš pericolose si avvale di strutture commerciali legali (LBS).
Il 34% di esse (circa 280) è attivo da piÚ di 10 anni.
Per quanto riguarda il controllo esercitato da tali reti criminali, si è visto che si concentrano sulle loro operazioni criminali, tendendo a specializzarsi in una attivitĂ ben precisa. Secondo il Rapporto, âla leadership dellâ82% delle reti criminali piĂš minacciose è stabilita nel paese principale di attivitĂ o nel paese di origine dei membri chiave, mentre circa il 6% delle reti criminali piĂš minacciose ha una leadership che coordina le operazioni dallâesterno dellâUE.â
Viene inoltre riportato che le principali reti criminali utilizzano la violenza e/o la corruzione, come parte integrante delle loro strategie.
Le reti che impiegano violenza e intimidazione sono spesso coinvolte in estorsioni e racket[127]. Tuttavia, molte altre reti criminali non ricorrono a questi metodi ma si avvale di attacchi informatici, frodi online e contraffazione.
Con lo scopo di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalitĂ organizzata, nasce Eurojust[128], lâUnione europea di cooperazione giudiziaria con sede allâAia e istituita con la Decisione n. 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 [129].
La Decisione in questione fa da pendant di Europol, essa ha attribuito ad Eurojust una triplice funzione: promuovere e agevolare un buon coordinamento tra le autoritĂ nazionali responsabili dellâazione penale, tuttavia essa ha poteri limitati in materia penale; Eurojust lavora a stretto contatto con la rete giudiziaria europea per semplificare lâesecuzione delle rogatorie e delle richieste estradizionali, come i mandati di arresto; in fine si occupa di supportare gli Stati membri fornendo assistenza logistica e informativa nelle indagini transnazionali, inclusa la raccolta di prove in piĂš Paesi e la partecipazione alle squadre investigative comuni ( SIC).
Per realizzare i suddetti fini Eurojust fa leva sui 28 membri nazionali come giudici, magistrati del pubblico ministero e funzionari di polizia, uno per ogni Stato membro.
Significativo è il Trattato di Lisbona, il quale ha posto le basi per un ulteriore rafforzamento di Eurojust.
Da unâanalisi dellâart. 85 TFUE, infatti, si evince la possibilitĂ di espansione dei poteri da attribuire a Eurojust[130].
Lâart. 85 fissa, dunque, una nuova base giuridica e prevede tre compiti per Eurojust: lâavvio di indagini penali e proporre azioni penali alle autoritĂ nazionali competenti; facilitare il coordinamento delle indagini tra le autoritĂ nazionali coinvolte; collaborare strettamente con la rete giudiziaria europea per risolvere conflitti di competenza e migliorare la cooperazione giudiziaria.
Nel 2018, Eurojust è stato trasformato da organismo intergovernativo ad Agenzia dellâUnione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Tuttavia, il nuovo regolamento di Eurojust, pur consentendo azioni operative senza richiesta nazionali, non conferisce poteri vincolanti agli Stati membri riguardo allâavvio delle indagini e dellâazione penale[131].
Dalla Relazione del Membro nazionale italiano di Eurojust, si evincono alcuni dati interessanti in merito allâoperativitĂ dellâAgenzia[132].
Si è visto che nel corso dei ventuno anni di esistenza, lâattivitĂ di tale Agenzia è aumentata costantemente con un notevole incremento tra il 2018 e il 2022. Questo dato è evidenziato dalle statistiche che mostrano un raddoppio delle nuove procedure registrate. Il dato ricomprende ogni procedimento penale avviato da unâautoritĂ giudiziaria di uno Stato membro, in cui sono emerse esigenze di cooperazione o scambio informatico.
Sempre con riferimento alle procedure trattate, emerge che Eurojust è stata coinvolta in oltre 2700 procedure aventi ad oggetto ordini di indagine europei ed in ben 1315 richieste di assistenza giudiziaria internazionale.
La Relazione specifica poi che âil supporto di Eurojust è poi stato fondamentale nella trattazione di ben 154 procedure di sequestro e confisca, in applicazione del Regolamento 1805/2018[133], nonchĂŠ in 498 procedure di mandato di arresto europeo.â
Interessante è lâavvio, nel 2022, di unâoperazione (Operational Action HRCN 2.3) nellâambito della Piattaforma Multidisciplinare Europea per il Contrasto alle Minacce Criminali (EMPACT[134]): si fa riferimento al primo caso in cui unâAutoritĂ giudiziaria nazionale, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, partecipa al progetto EMPACT, ma soprattutto assume il ruolo di Action Leader (affiancata da Eurojust e Europol in qualitĂ di co-leader).
In questâambito, la DNA, col supporto del Desktop italiano di Eurojust ha concepito lâazione 2.3 che si concentra sulla criminalitĂ organizzata italiana, in particolare la ândrangheta e la mafia siciliana. Lâobiettivo è quello di ricostruire i collegamenti e interrompere le attivitĂ criminali di questi potenti gruppi mafiosi che operano in diversi Stati membri e Paesi terzi.
Nella Relazione, è stato in fine osservato che vi sono alcune legislazioni nazionali degli Stati membri dellâUE che non contemplano affatto le organizzazioni criminali di tipo mafioso nĂŠ la dimensione transfrontaliera del fenomeno. Si tratta di un aspetto che non può essere ignorato e che necessita di ulteriore approfondimento da parte di Eurojust e in particolare della Commissione Europea, la quale ha giĂ rimarcato come una tale flessibilitĂ in merito, possa seriamente ostacolare la cooperazione internazionale.
Per comprendere appieno come opera Eurojust, si riporta uno dei âcasi emblematici dellâanno 2022â
La Relazione riporta che âNelle prime ore del 18 novembre scorso veniva uccisa, a Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena, A. N. Il cadavere della donna veniva rinvenuto carbonizzato allâinterno del vano bagagli della sua autovettura. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Modena vedevano progressivamente formarsi un grave quadro indiziario a carico di B.G., cittadino tunisino residente nel modenese. Il monitoraggio del soggetto consentiva di apprendere che lo stesso, poco dopo il fatto, si era portato, insieme alla moglie - cittadina greca - dapprima nel territorio della Confederazione Elvetica, nellâarea di Basilea, e, successivamente, in Francia, nella zona di Mulhouse, prossima al confine svizzero, cosĂŹ come a quello tedesco. Lâesigenza di proseguire le ricerche dellâindagato allâestero rendeva, pertanto, necessaria lâattivazione di forme di cooperazione giudiziaria internazionale. A partire dal 29 novembre scorso e sino al giorno della cattura dellâindagato - avvenuta il 14 dicembre, a Mulhouse, ad opera della polizia francese - il Desk italiano presso Eurojust ha costantemente supportato le esigenze di cooperazione e di coordinamento della Procura di Modena, in tutte le procedure a partire dalle ricerche dellâindagato nei diversi Stati esteri interessati dalla sua fuga (e da quella della sua consorte)[135].â
In questo caso, il Desk italiano ha svolto un ruolo cruciale nellâassistere lâAutoritĂ Giudiziaria nazionale nellâambito della cooperazione giudiziaria internazionale.
Si è contribuito allâindividuazione e alla redazione degli strumenti necessari, oltre a monitorare lâesecuzione di tali strumenti. Questo Desk ha in fine contribuito a facilitare la collaborazione tra le forze di polizia italiane e i corrispondenti organi stranieri, portando alla cattura del ricercato.
Si tratta di un caso che appare emblematico del ruolo operativo e strategico del Desk, in particolare nel superare le barriere informative e sistematiche nellâambito giuridico europeo.
6.1. La centralitĂ delle nuove tecnologie: Eurodac e il suo utilizzo nella lotta alla criminalitĂ organizzata.
Da quanto appena esposto, si percepisce una certa rilevanza acquisita, soprattutto negli ultimi anni, dalle nuove tecnologie digitali, le quali risultano particolarmente
utili per semplificare la gestione dei flussi migratori e garantire la sicurezza delle frontiere esterne dellâarea Schengen[136].
Vari sono, infatti, gli strumenti che LâUnione europea utilizza per il controllo delle proprie frontiere[137], tra questi, in particolare le banche dati come Eurodac.
Si tratta di un sistema centralizzato e informatizzato di identificazione delle impronte digitali dei richiedenti asilo e dei cittadini dei Paesi Terzi non appartenenti allo spazio economico europeo[138]. Originariamente, Eurodac è stato creato per agevolare lâapplicazione della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 e poi, del successivo Regolamento di Dublino in merito allâindividuazione dello Stato competente per lâesame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri[139]. Tuttavia, il suo utilizzo si è esteso anche al controllo della criminalitĂ transfrontaliera.
Le autoritĂ che infatti hanno accesso alla banca dati Eurodac, non sono soltanto le guardie di frontiera e le autoritĂ competenti per lâasilo e lâimmigrazione. Anche le forze di polizia ed Europol, hanno la possibilitĂ di confrontare le impronte digitali rilevati nel corso di indagini penali con quelle contenute in Eurodac.
Questo, però, è possibile solo âin casi specifici e quando necessario ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Costituisce un caso specifico il fatto che la richiesta di confronto sia connessa a un evento specifico e concreto, a un pericolo specifico e concreto associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, oppure a persone specifiche nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che intendano commettere o abbiano commesso un tale reato. Un altro caso specifico è quello in cui la richiesta di confronto è connessa a una persona che è vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave. Le autoritĂ designate degli Stati membri e l'autoritĂ designata di Europol dovrebbero pertanto chiedere un confronto con Eurodac soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale confronto fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi[140].â
Ulteriore novitĂ che contribuisce a rafforzare la cooperazione tra i vari Stati membri nella lotta alla criminalitĂ organizzata transfrontaliera, si ha nella semplificazione di âscambio di informazioni in materia penale e di dati di immatricolazione dei veicoli, al fine di prevenire, indagare e accertare i reati, tra le autoritĂ competenti degli Stati membri e tra gli Stati membri e lâAgenzia dellâUnione europea per la cooperazione nellâattivitĂ di contrasto (Europol) istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento e del Consiglio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle norme sulla protezione dei dati[141].â
In fine, è possibile fare un ultimo e importante riferimento allo scambio dei profili DNA, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale.
In particolare, âle finalitĂ degli scambi di profili DNA a norma del presente regolamento non pregiudicano la competenza esclusiva degli Stati membri nel decidere la finalitĂ delle rispettive banche dati nazionali del DNA, compresi la prevenzione o lâaccertamento dei reati.â Ne consegue che âgli Stati membri dovrebbero effettuare consultazioni automatizzate di profili DNA confrontando tutti i profili DNA conservati nelle loro banche dati con tutti i profili DNA conservati nelle banche dati di tutti gli altri Stati membri e con i dati Europol. Il fine di tale prima consultazione automatizzata è di evitare lacune nellâidentificazione di corrispondenze tra i profili DNA conservati nella banca dati di uno Stato membro e i profili DNA conservati nelle banche dati di tutti gli altri Stati membri e i dati Europol (âŚ)[142].â
In conclusione, si ritiene che la lotta contro le organizzazioni criminali abbia fatto significativi progressi nellâultimo decennio, passi avanti non solo nei risultati operativi che sono stati raggiunti, ma anche nel migliorare il sistema legale internazionale, cosĂŹ come nella cultura giuridica. Tuttavia, quanto è stato fino ad ora fatto non è ancora soddisfacente, câè ancora molta strada da fare. Il vero salto di qualitĂ va fatto, concretamente, entrando nella concezione per cui le uniche risposte in grado di fornire soluzioni ai problemi[143] europei vadano oltre il livello nazionale. Ă necessaria una sempre piĂš approfondita conoscenza del fenomeno e delle reti criminali stesse.
I partner europei dovrebbero fare in modo di ottenere un quadro realistico e continuamente aggiornato delle minacce; lâobiettivo è fare in modo che le ingenti risorse economiche del Next Generation Fund[144] non finiscano nelle mani della criminalitĂ organizzata.
7. Anticorruzione: il Parlamento europeo dĂ il via alle prime norme UE
LâUnione europea ha recentemente avviato un significativo processo di armonizzazione normativa volto a rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione della corruzione.
Il 3 maggio 2023, come si evince dal comunicato stampa, la Commissione ha presentato un pacchetto anticorruzione, basato sullâarticolo 83 del TFUE, definendo il fenomeno della corruzione come un reato particolarmente grave di portata transfrontaliera. Secondo un Eurobarometro del 2025, il 69% degli europei ritiene che la corruzione sia diffusa nel proprio paese e il 66% considera insufficienti le azioni intraprese contro i casi di corruzione di alto livello.
In particolare, il Parlamento europeo insieme al Consiglio hanno individuato, nel dicembre 2025, nuove fattispecie di corruzione che dovranno essere qualificate come reati dai paesi membri, tra cui corruzione nel settore pubblico e privato, traffico di influenze, appropriazione indebita, ostruzione della giustizia ed esercizio illecito di funzioni - nonchĂŠ livelli minimi di sanzioni da applicare.
Tale intervento si inserisce in una piĂš ampia strategia volta a rafforzare la cooperazione tra le autoritĂ nazionali e gli organismi dellâUnione, tra cui lâ OLAF, Procura europea, Europol ed Eurojust, mediante il potenziamento dello scambio di informazioni e del coordinamento investigativo.
In tal senso si contribuisce in modo significativo anche al contrasto della criminalitĂ organizzata, la quale frequentemente utilizza pratiche corruttive per infiltrarsi nelle istituzioni pubbliche, condizionare processi e agevolare attivitĂ illecite di natura economica e finanziaria.
8. CriminalitĂ organizzata: il necessario progresso in termini di determinatezza
Nel corso del tempo si è piĂš volte cercato di dare una definizione di âcriminalitĂ organizzataâ, tuttavia, nonostante la natura inestirpabile e lontana del fenomeno in esame, recentemente si è sentita lâesigenza di richiedere alla Corte di cassazione ulteriori specificazioni circa la nozione di criminalitĂ organizzata e lo si è fatto, in particolare, in tema di intercettazioni[145].
Lâordinamento penale ha sviluppato strumenti processuali differenziati, specifici per adattarsi alle esigenze sottese allâaccertamento di particolari fenomeni criminali, attenzionando in maniera particolare i delitti di âcriminalitĂ organizzataâ. Si parla del c.d. doppio binario processuale riservato ai delitti di mafia e di terrorismo (e ai delitti di criminalitĂ organizzata in generale), caratterizzato da uno statuto in gran parte derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, che tiene soprattutto conto delle peculiari difficoltĂ , in termini di raccolta della prova, che si verificano nel contrasto di tali forme criminali[146].
Lâambito applicativo delle relative disposizioni non è agilmente definibile, questo perchĂŠ la nozione di âcriminalitĂ organizzataâ non è di facile individuazione.
Ad oggi, anche dopo rilevanti pronunce delle Sezioni unite[147], âè stata accolta, una nozione ampia di ÂŤdelitti di criminalitĂ organizzataÂť, che valorizza le finalitĂ perseguite dalla norma, le quali mirano a riconoscere uno strumento efficace di repressione di reati piĂš gravi. Sono ricomprese in detta categoria, attivitĂ criminose eterogenee, purchĂŠ realizzate da una pluralitĂ di soggetti, i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. Ad essa non sono riconducibili solo i reati di criminalitĂ mafiosa, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo. Ă sufficiente la costituzione di un apparato organizzativo, la cui struttura assume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti[148]
In questo quadro, la Prima sezione della Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su âse un reato non associativo, un omicidio, ma aggravato ai sensi dellâart. 7 d.l. n. 152 del 1991, oggi art. 416-bis. c.p., potesse essere ricondotto alla categoria, al fine dellâapplicazione della disciplina speciale in tema di intercettazioni di conversazioni contenuta nellâart. 13 del menzionato d. l. n. 152 del 1991[149], e se dunque fosse fondata o meno la deduzione di inutilizzabilitĂ dei risultati delle operazioni che, altrimenti, sarebbero risultate difformi rispetto a precise prescrizioni poste, appunto, a pena di inutilizzabilitĂ [150].â
La Corte di cassazione ha censurato la decisione della Corte di appello di rigetto dellâeccezione di inutilizzabilitĂ , perchĂŠ essa si fondava su una erronea interpretazione del principio di diritto della nota pronuncia delle Sezioni unite, c.d. sentenza Scurato; in particolare non ha condiviso lâorientamento per il quale tutti i delitti inclusi nellâ art. 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p. rientrino nel contenitore della âcriminalitĂ organizzataâ al pari di quelli che sono si inseriti in quellâelenco, ma riconducibili a paradigmi associativi.
Come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte di appello aveva evidenziato un contrasto tra sentenza Scurato e la precedente sentenza, anchâessa delle Sezioni unite, c.d. sentenza Donadio, nella quale si è sostenuto[151] che il solo fatto che un reato sia aggravato dalla circostanza di cui allâart. 7 del d.l. n. 152 del 1991 non può determinare lâinclusione della categoria della criminalitĂ organizzata[152].
Diversamente, però, la Corte di cassazione ha respinto lâipotesi di un contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni unite ed ha annullato la suddetta sentenza dando mandato al giudice del rinvio di verificare se, interpretando la nozione di delitti di âcriminalitĂ organizzataâ, fosse possibile considerare il procedimento come relativo a un caso di criminalitĂ organizzata, tenendo conto anche degli atti prodromici allâemissione del decreto autorizzativo[153].
Come si è potuto intuire la questione ha origini lontane[154] e col tempo, si sono sviluppati due percorsi per individuare le ipotesi da poter ricondurre al concetto di âcriminalitĂ organizzataâ.
In un primo momento, si è cercato di individuare quelle disposizioni che espressamente riportano lâespressione âcriminalitĂ organizzataâ o che si riferiscono a fattispecie specifiche, si pensi allâart. 51 comma 3-bis c.p.p.
Successivamente, si è optato per un significato meno rigido della nozione, facendo sostanzialmente rientrare allâinterno della nozione di âcriminalitĂ organizzataâ, condotte anche diverse tra loro ma comunque caratterizzate da unâorganizzazione strutturata, escludendo il semplice concorso di persone nel reato[155].
Le Sezioni unite sono poi ritornate a pronunciarsi sui confini applicativi della nozione, giungendo alla stessa conclusione precedentemente espressa.
PiĂš precisamente, si è discusso sulla possibilitĂ di disporre intercettazioni ambientali[156] attraverso il c.d. trojan horse[157], in luoghi indicati dallâart. 614 c.p. in procedimenti per delitti di criminalitĂ organizzata chiarendo che in tali procedimenti, quel meccanismo intercettivo può essere adoperato poichĂŠ lâart. 13 del d.l. n. 152 del 1991 introduce una deroga alla disposizione di cui allâart. 266 comma 2 c.p.p. il quale non necessita di un riferimento al luogo specifico per tali operazioni.[158]
Alla luce di quanto esposto sino ad ora, si può affermare che la natura âspecialeâ della strategia processuale, impiegata nella lotta al fenomeno mafioso, ha natura emergenziale. Essa la si evince da alcuni strumenti normativi presenti giĂ nel codice Rocco, come la carcerazione preventiva degli imputati per i delitti associativi; lâallungamento della durata massima di questa fino a dieci anni e otto mesi (art. 10 del d.l. n. 625 del 15.12.1979)[159]. La logica emergenziale, quindi, ha influenzato lâintero quadro delle risposte ordinamentali al fenomeno della criminalitĂ organizzata[160].
In conclusione, considerando quanto detto finora, è possibile distinguere almeno tre livelli di diversificazione della risposta giudiziaria, nonchĂŠ un modello processuale differenziato: il livello strutturale-organizzativo; quello di ricerca e tutela delle fonti di prova; in fine lo studio della ammissione, dellâassunzione e della valutazione della prova.
