1. Public Procurement e rischi corruttivi
Che la disciplina dei contratti pubblici sia materia “tormentata”[1] costituisce narrazione consolidata della storia ordinamentale.
A partire dalla legge Merloni n. 109/1994 - la quale, nel post Tangentopoli, è informata a una chiara impronta anticorruttiva - fino alla legge c.d. obiettivo n. 443/2001 - con i corridoi accelerati e semplificati per la realizzazione di infrastrutture e insediamenti di interesse strategico nazionale -, passando per il d.lgs. n. 163/2006 - il primo codice dei contratti pubblici, in cui assume rilievo centrale la prospettiva europea proconcorrenziale -, per arrivare al d.lgs. n. 50/2016, il secondo codice dei contratti pubblici, nel quale riemerge la matrice anticorruttiva - con la concentrazione in capo all’ANAC della funzione di prevenzione della corruzione, nonché di regolazione e vigilanza del mercato dei contratti pubblici -, proseguendo sul sentiero tracciato dalla legge c.d. Severino n. 190/2012, appare innegabile che “dagli anni ’90 in poi non si è mai smesso di cercare un equilibrio tra esigenze di celerità ed efficienza e garanzie di correttezza e legalità”, in un quadro regolatorio in costante evoluzione e alla ricerca della semplificazione procedurale, in una materia, peraltro, di per sé “permeabile agli agenti esterni”.
Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - il terzo codice dei contratti pubblici - segna, dunque, una nuova tappa del predetto iter, entro la cornice del PNRR, della post-pandemia e dei conflitti bellici dentro e fuori l’Europa: la tappa del codice dei principi[2], come può icasticamente definirsi[3], il cui vertice è occupato dal risultato[4], perseguito sotto l’egida della legalità sostanziale[5].
I principi codificati dal nuovo codice estrinsecano la volontà legislativa di “liberare la discrezionalità”, in vista dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa, attingendo a quella “inesauribile riserva di senso”[6] offerta dai principi costituzionali, segnatamente dal buon andamento di cui all’art. 97 Cost., cui il principio del risultato viene legato expressis verbis[7].
La maggiore attenzione al risultato rende decisiva la qualità delle motivazioni e dei controlli. La discrezionalità non costituisce, in sé, un indice di corruzione: permette di adattare le scelte alle esigenze dell’amministrazione. Può diventare vulnerabile quando mancano competenze, informazioni accessibili o verifiche capaci di ricostruirne l’esercizio.[8][9]
Occorre distinguere la corruzione in senso penale dalla più ampia nozione di cattiva amministrazione utilizzata nelle politiche preventive. Non ogni inefficienza, conflitto di interessi o irregolarità integra un reato. Il conflitto richiede misure di individuazione e gestione; l’attività di rappresentanza degli interessi può essere lecita, mentre rilevano la sua opacità e gli eventuali condizionamenti indebiti. In queste pagine il rischio corruttivo indica una vulnerabilità da approfondire, non un giudizio sulla responsabilità delle persone coinvolte.[10][11][12]
Le ragioni della concentrazione dei fenomeni corruttivi nel ramo della contrattualistica pubblica sono plurime: trattasi, anzitutto, di un settore caratterizzato dall’utilizzo cospicuo di capitale pubblico, che attira interessi illeciti; esiste una rilevante polverizzazione della domanda in capo a una molteplicità di pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico, sottratti più facilmente ai controlli e alle regole previste dalla disciplina nazionale (per l’effetto di disposizioni derogatorie); inoltre, la complessità della materia e l’instabilità normativa caratterizzante il settore favoriscono l’emersione di situazioni patologiche.
Il presupposto di fondo è che, quanto più l’azione delle stazioni appaltanti è opaca e meno sottoposta ad adeguati controlli - resi più difficili dalla scarsità di informazioni, dalla complessità dei contratti e dall’inefficacia dei poteri del controllore -, tanto più concreto è il rischio di corruzione.
2. La corruzione come ineffettività delle regole
Se il public procurement costituisce il ramo amministrativo a maggior rischio di transazioni corrotte, vale la pena chiedersi se i regolatori abbiano sviluppato nel settore di interesse regole idonee a prevenire gli incidenti di corruzione[13].
Per superare l’interrogativo, occorre adottare una prospettiva poco consueta. Infatti, l’approccio alla prevenzione della corruzione nell’ambito dei contratti pubblici guarda prevalentemente alle attività amministrative a valle, piuttosto che alle norme che le conformano a monte.
La regolamentazione rappresenta il primo - nonché più potente - strumento di prevenzione e lotta alla corruzione. L’adozione di regole, soprattutto quelle che irrogano sanzioni più severe, è percepita dal governo e dall’opinione pubblica come la corretta reazione a fronte di uno scandalo corruttivo.
Molte riforme istituzionali, peraltro, nascono in risposta ad episodi di corruzione. Segnatamente, la corruzione è stata definita una giustificazione per la regolamentazione finanziaria[14]; spiega gran parte della disciplina del pubblico impiego; alimenta il disfavore (e la compressione legislativa) nei riguardi della discrezionalità (che, di norma, segue a fatti di cronaca legati a casi di corruzione). La corruzione fonda, poi, elettivamente, la ratio di tutta la legislazione nel campo dei contratti pubblici[15], la quale persegue, altresì, fini di trasparenza, di tutela della concorrenza e di tutela dell’interesse finanziario (rectius, di qualità della spesa).
Il quadro, tuttavia, è più intricato di quanto appaia a prima lettura. Le regole prescrivono cosa fare, ma non prevedono come i consociati si comporteranno in concreto; sicché non è sufficiente adottarle, ma occorre sapere “come far cose con le regole”[16]. Da un punto di vista meramente teorico, inasprire l’importo di una sanzione dovrebbe accrescere il tasso di adempimento. Eppure, l’analisi economica evidenzia che, nei casi in cui il rischio di incorrere nella sanzione resta basso (poiché, a titolo esemplificativo, il sistema dei controlli risulta inefficace), al maggior rigore sanzionatorio può paradossalmente non seguire maggiore conformità, ma effetti collaterali, come un incremento della misura della tangente necessaria per corrompere[17].
Le regole possono ridurre le opportunità di abuso, ma una disciplina poco chiara o difficile da applicare può creare incentivi all’elusione e rendere i controlli meno efficaci. Questo non significa che la regolazione produca necessariamente corruzione: richiede, piuttosto, di valutarne gli effetti concreti e i costi di attuazione.[18][19]
In primo luogo, difatti, la corruzione amministrativa presuppone l’esistenza delle regole.
Nell’amministrazione pubblica le regole attribuiscono competenze e organizzano le decisioni sulle risorse. È in questo specifico senso che definiscono anche le occasioni nelle quali un potere può essere esercitato in modo distorto. Non se ne ricava che ogni fenomeno corruttivo presupponga una regolazione dettagliata o che la riduzione delle regole costituisca, da sola, una misura preventiva.[20]
La regola è parte integrante dello schema che conduce all’illecito o alla corruzione, dal momento che consente di ottenere un profitto illecito (rent-seeking). Detto profitto può conseguirsi in maniere distinte:
- violando un dovere per evitare un costo (come nel caso dell’evasione fiscale ovvero laddove si impieghino materiali diversi e meno costosi rispetto a quelli indicati nell’offerta tecnica in un appalto di opera);
- conseguendo un beneficio non dovuto (a titolo esemplificativo, l’aggiudicazione di un appalto grazie al condizionamento della condotta di gara di altre imprese legate a quella vincitrice da rapporti di matrice usuraia);
- ottenendo una regolazione che favorisca un determinato interesse (si pensi al celeberrimo “caso Mose”[21]);
- eludendo la regolazione (creative compliance[22]), onde conseguire i vantaggi desiderati senza incorrere in violazioni frontali (si pensi alle prassi elusive nel settore del public procurement, come il distacco del personale per aggirare le limitazioni del ricorso al subappalto).
In secondo luogo, la corruzione amministrativa presuppone l’ineffettività delle regole; anzi, la corruzione stessa è una delle possibili forme dell’ineffettività[23], giacché se le regole sono effettive (ovvero valide, osservate, attuate e foriere di risultati coerenti con gli scopi per cui sono state fissate), lo spazio residuale per violazioni e corruzioni risulta inevitabilmente limitato. La prospettiva, tuttavia, può rovesciarsi e leggersi a vantaggio della prevenzione dei rischi corruttivi. Attualmente, è proprio questa funzione preventiva che si rivolge segnatamente all’attività amministrativa a valle, ma dovrebbe svolgersi, altresì, a monte, focalizzandosi sulle norme disciplinanti obblighi, divieti e permessi, così come su quelle che strutturano i poteri amministrativi, considerandole durante il loro intero ciclo vitale, dalla proposta sino all’attuazione effettiva. Infatti, l’efficace funzionamento delle regole (regulatory success[24]) consente la prevenzione della corruzione. L’anticorruzione cessa di essere un’attività per diventare un risultato correlato alla qualità della regolamentazione, la strategia istruttoria che permette di regolare con la cognizione degli incentivi/disincentivi introdotti, rendendo per i destinatari l’adempimento assai più conveniente dell’illecito o della corruzione[25].
La fiducia è un’altra condizione dell’effettività. Regole e fiducia non si escludono: prescrizioni comprensibili e controlli proporzionati possono rafforzare l’affidabilità delle relazioni istituzionali. Un sistema che tratta ogni scelta come sospetta può invece favorire comportamenti difensivi e scoraggiare l’assunzione di responsabilità. Il problema è individuare garanzie che rendano verificabili le decisioni senza presumere la scorrettezza di chi le assume.
Il principio di fiducia dell’art. 2 del d.lgs. n. 36/2023 deve essere letto entro questo equilibrio. Il riconoscimento legislativo favorisce l’iniziativa dei funzionari, ma la fiducia organizzativa richiede anche competenze, sostegno decisionale e responsabilità chiare. È su queste condizioni che la riflessione sull’effettività incontra il funzionamento quotidiano delle stazioni appaltanti.
Per comprendere quali interventi siano necessari occorre ora distinguere le cause dello scarto tra disciplina e risultati. La stessa manifestazione esterna, ad esempio un ritardo, può dipendere da un comportamento opportunistico, da una scelta difensiva o da una carenza di personale. Una prevenzione che non ricostruisce queste differenze rischia di intervenire sul problema sbagliato.
3. L’ineffettività dei contratti pubblici
L’ineffettività delle funzioni amministrative si estrinseca in modi differenti.
Nelle funzioni discrezionali, il contenzioso può segnalare difficoltà interpretative o conflitti sulle scelte, ma il suo numero non dimostra, da solo, l’ineffettività né la corruzione. Si ha amministrazione difensiva quando la decisione privilegia la riduzione del rischio personale rispetto alla cura dell’interesse pubblico; si parla di maladministration quando l’organizzazione o l’esercizio del potere non garantiscono le prestazioni e le tutele dovute. La qualificazione penale di una condotta richiede invece l’accertamento degli elementi previsti dalla legge.[26][27][28]
Se il perimetro discrezionale è più circoscritto, l’ineffettività rileva in fase esecutiva e può assumere le forme della tolleranza amministrativa (ad esempio, poiché la pubblica amministrazione decide di non effettuare controlli o di non applicare le sanzioni previste). Da ultimo, può essere cattiva esecuzione, laddove l’amministrazione non sia stata provvista delle risorse umane o finanziarie utili ad attuare la funzione (si pensi all’esecuzione di ordini di demolizione).
Il settore dei contratti pubblici conosce, in misura diversa, tutte le summenzionate forme di ineffettività: eccessivo contenzioso, corruzione, maladministration, amministrazione difensiva, tolleranza amministrativa e altro ancora[29].
Sussiste, tuttavia, “un problema di diagnosi che condiziona anche la dimensione della cura”[30].
Su un versante, difatti, il legislatore disciplina in maniera sempre più stringente il potere amministrativo, contraendo lo spazio della discrezionalità, per fronteggiare un certo tipo di ineffettività, come nel caso delle limitazioni della discrezionalità amministrativa per arginare la corruzione proprio nel settore dei contratti pubblici[31]. Tirando le somme, la carenza di effettività (specie quando diviene oggetto di attenzione mediatica) funge da motore all’azione legislativa orientata verso una crescente imposizione di vincoli procedurali all’amministrazione che contratta[32].
Sul fronte opposto, però, la discrezionalità continua a essere necessaria, specie dove è maggiore l’aspettativa di effettività della regolazione, stante l’incombenza di un rischio (in materia di sicurezza, ordine pubblico, tutela della salute e di regolazione emergenziale). Qualora servano risposte amministrative effettive - di frequente garantite dall’attività di contrattazione delle amministrazioni -, il legislatore riespande la discrezionalità e/o tempera i profili di responsabilità connessi all’esercizio di poteri discrezionali. Questi, difatti, operano ab externo rispetto allo schema normativo che costituisce la discrezionalità, ma influenzano in concreto l’operato dei funzionari, distorcendo la discrezionalità in senso difensivo[33]. La carenza di effettività, dunque, promuove l’azione legislativa anche se volta alla riduzione di vincoli procedurali[34].
La distinzione appena proposta spiega perché la vigilanza non possa essere ridotta alla sanzione. Se l’anomalia deriva da una carenza organizzativa, servono anche assistenza e correzione dei processi; se emergono violazioni, occorrono i rimedi previsti dall’ordinamento. Il ruolo dell’ANAC va letto nella combinazione di queste funzioni, senza confonderlo con quello dell’autorità giudiziaria.
4. Funzioni e poteri dell’ANAC tra prevenzione e contrasto alla corruzione
L’ANAC è un’autorità amministrativa indipendente[35] la cui mission istituzionale si sostanzia nella prevenzione della corruzione in ogni ambito dell’attività amministrativa[36].
L’art. 222 del nuovo Codice dei contratti pubblici[37] si apre con un riferimento specifico alla vigilanza e al controllo sui contratti pubblici, specificando che l’ANAC agisce, altresì, al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione[38].
Segnatamente, nel perseguire la prevenzione dei fenomeni corruttivi, si prevede che l’ANAC:
- curi la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- svolga funzioni consultive e di regolazione in materia di anticorruzione e trasparenza;
- vigili sugli strumenti di programmazione della prevenzione, tenendo conto che, per le amministrazioni tenute al PIAO, la relativa programmazione confluisce nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza; per i soggetti non ricompresi opera la disciplina applicabile ai rispettivi piani;
- eserciti i poteri d’ordine e sanzionatori nei casi e nei limiti previsti dalle rispettive disposizioni, distinguendo l’omessa adozione degli strumenti di prevenzione dall’inadempimento degli obblighi di trasparenza;
- monitori l’introduzione delle misure di prevenzione della corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni, degli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché, limitatamente alle attività di pubblico interesse, degli enti partecipati;
- vigili sull’inconferibilità e sull’incompatibilità degli incarichi amministrativi, nonché sull’imparzialità dei pubblici funzionari;
- eserciti funzioni consultive in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- gestisca il canale di segnalazione esterna e svolga le funzioni di tutela e sanzionatorie attribuite dal d.lgs. n. 24/2023, ferme le competenze degli altri organi nell’accertamento delle condotte segnalate.
Vengono, inoltre, riconosciute all’Authority specifiche funzioni:
- consultive, mediante pareri sulla normativa e pareri di precontenzioso secondo la disciplina dell’art. 220 del Codice; quest’ultima va distinta dal precedente regime dell’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016, cui si riferiva la previsione del vincolo fondato sul consenso delle parti;[39]
- regolatorie, tramite l’adozione di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile;
- di elaborazione dei costi standard per i lavori pubblici e dei prezzi di riferimento di beni e servizi;
- ispettive, attraverso richieste informative o di esibizione documentale;
- sanzionatorie.
I poteri sanzionatori attribuiti all’autorità sono esplicazione di una funzione che travalica la mera prevenzione della corruzione, nel perseguimento dell’obiettivo di massimizzare il rispetto delle misure previste e prevenire la violazione delle regole. Si tratta di poteri sanzionatori di natura pecuniaria e/o interdittiva nei confronti di soggetti che rifiutano od omettono di trasmettere le informazioni richieste e nei confronti degli operatori economici in caso di falsa dichiarazione o documentazione in sede di gara[40].
L’ANAC vigila sui contratti pubblici[41], anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, sui contratti secretati o che esigono precipue misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice[42].
La vigilanza riguarda diverse fasi del ciclo contrattuale, senza sostituire le responsabilità della stazione appaltante nell’esecuzione. Comprende controlli sul sistema di qualificazione e forme di vigilanza collaborativa, attivate secondo la disciplina vigente: il loro scopo è prevenire criticità mediante un confronto tempestivo sugli atti e sui procedimenti.[43][44]
L’attività di vigilanza si articola in vigilanza informativa, ispettiva o supervisione in senso stretto e regolamentare.
La vigilanza informativa si collega agli obblighi di trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), disciplinati dagli artt. 23, 28 e 222 del d.lgs. n. 36/2023. La digitalizzazione del ciclo contrattuale, operativa dal 1° gennaio 2024, rende centrale l’interoperabilità tra piattaforme di approvvigionamento digitale e banca dati. La previsione transitoria annuale originariamente contenuta nell’art. 222, comma 9, deve essere letta nel suo ambito temporale e non può essere presentata come un’esenzione permanente dalle sanzioni per il RUP.
Sul secondo fronte (vigilanza ispettiva), nello svolgimento della propria attività di verifica, l’ANAC può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato (ad esempio, la Ragioneria generale dello Stato), nonché dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che procede agli accertamenti richiesti con i poteri di indagine a esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi (art. 222, comma 5, d.lgs. 36/2023).
Rispetto al d.lgs. n. 50/2016, il Codice del 2023 modifica l’assetto delle fonti di attuazione: gli allegati assumono una funzione centrale e non è riprodotto il precedente sistema delle linee guida ANAC. Restano i poteri attribuiti all’Autorità dalle singole disposizioni, inclusi quelli relativi alla digitalizzazione, ai bandi-tipo e agli atti amministrativi generali. Va quindi evitata tanto l’idea di una continuità integrale della regolazione flessibile quanto quella di una sua totale scomparsa.[45]
L’art. 222, comma 2, conserva strumenti attraverso i quali l’ANAC favorisce qualità e omogeneità dell’attività contrattuale. La loro portata va verificata in relazione alla base normativa e al singolo atto: il supporto interpretativo non attribuisce all’Autorità un potere generale di sostituirsi al legislatore.[46]
L’adozione degli atti generali richiede pubblicità, consultazione e valutazione dell’impatto secondo il quadro applicabile. Il rispetto dei livelli di regolazione richiesti dal diritto europeo deve accompagnarsi alla verifica della comprensibilità degli atti per le amministrazioni e per gli operatori economici.
Il bando-tipo[47] contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento - che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara - ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le potenziali fattispecie verificabili in concreto. Il modello trova applicazione nei limiti di compatibilità con lo specifico oggetto delle diverse tipologie di appalto. Le clausole del Disciplinare-tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti, fatte salve le parti espressamente indicate come facoltative o alternative. Nei casi in cui le stazioni appaltanti lo reputino necessario, sono ammesse eventuali deroghe alle clausole obbligatorie, purché le previsioni introdotte dalle stazioni appaltanti non contrastino con la normativa vigente e siano adeguatamente motivate nella delibera a contrarre (art. 83, comma 3, d.lgs. 36/2023).
L’ANAC ha, altresì, legittimazione ad agire in giudizio per l’impugnazione di bandi, atti generali e provvedimenti relativi a contratti pubblici di rilevante impatto economico.
In qualità di Authority preposta alla vigilanza e al controllo nel public procurement, l’ANAC svolge anche compiti di proposta e di referto, nella misura in cui segnala al Governo e al Parlamento gravi inosservanze o applicazioni distorte della normativa settoriale, formulando, ove necessario, proposte di modifica regolamentare.
In caso di irregolarità riscontrate al termine dell’istruttoria di vigilanza, l’ANAC trasmette i propri rilievi agli organi di controllo e, se hanno rilevanza penale, alle competenti procure della Repubblica, nonché alla procura generale della Corte dei conti ove accerti che dall’esecuzione del contratto derivi un pregiudizio per l’erario pubblico (art. 222, comma 6, d.lgs. 36/2023).
Con riferimento a bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, l’ANAC deve trasmettere alle Camere, subito dopo la loro adozione, gli atti ritenuti più rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti.
L’Autorità è titolare di specifici poteri sanzionatori, potendo irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano o omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, nonché nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento (comma 13): ciò nel rispetto dei principi di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689[48].
Per una ragione anche di interesse pubblico superiore, il potere sanzionatorio va esercitato a non eccessiva distanza dai fatti che ne costituiscono il fondamento: ciò anche per la particolare afflittività della potestà sanzionatoria, essendo i procedimenti sanzionatori “micromodelli” di processi penali laddove l’ordinamento ritiene sufficiente restare all’interno dell’ordinamento amministrativo[49].
Rilevano, in tal senso, preminenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici e la circostanza che nel procedimento sanzionatorio sussiste una stretta correlazione tra il rispetto del termine per l’adozione del provvedimento finale e l’effettività del diritto di difesa dell’incolpato, avente protezione costituzionale (artt. 24 e 97 Cost.). La peculiarità del procedimento sanzionatorio assume, quanto al tema della tempistica procedimentale e alla sua scansione, rilievo decisivo rispetto al generale paradigma del procedimento amministrativo, in cui, al contrario, è pacifico che lo spirare del termine per provvedere non determina conseguenze invalidanti sul provvedimento adottato tardivamente.
Nei procedimenti sanzionatori occorre garantire il contraddittorio, il diritto di difesa e una durata ragionevole. La natura e gli effetti dei termini vanno però ricostruiti rispetto alla disciplina dello specifico procedimento e alla giurisprudenza pertinente: non è corretto estendere automaticamente a ogni potere ANAC le conclusioni formulate per un singolo regime sanzionatorio.[50][51]
5. La cornice normativa nella revisione del contributo
La ricostruzione considera il d.lgs. n. 36/2023 nel testo vigente e le modifiche introdotte, fra l’altro, dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Per la tesi sostenuta assumono particolare rilievo gli artt. 1 e 2 sui principi, gli artt. 19-36 sulla digitalizzazione, l’art. 16 sul conflitto di interessi, l’art. 220 sul precontenzioso e l’art. 222 sui poteri dell’ANAC. Si affiancano la legge n. 190/2012, il d.lgs. n. 33/2013 e il d.lgs. n. 24/2023. La programmazione della prevenzione va coordinata con l’art. 6 del d.l. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021, il d.P.R. n. 81/2022 e il d.m. n. 132/2022, relativi al PIAO.
L’aggiornamento della cornice strategica include il PNA 2025, approvato con delibera ANAC n. 19 del 28 gennaio 2026. Il richiamo serve a collocare la proposta nel sistema attuale di prevenzione; non trasforma i risultati statistici riferiti al periodo precedente in una valutazione delle gare disciplinate dal Codice vigente.[52]
6. Indicatori di rischio e distinzione tra gli strumenti istituzionali
Lo studio di Gara, Iezzi e Siino, pubblicato dalla UIF nel settembre 2024 nei Quaderni dell’antiriciclaggio n. 23, costituisce un riferimento per l’analisi quantitativa del rischio negli appalti. Per comprenderne il contributo occorre distinguere chi mette a disposizione i dati da chi costruisce il modello e dall’amministrazione che utilizza i risultati.[53]
Un primo insieme è costituito dagli indicatori ANAC del progetto di misurazione del rischio corruttivo, comprendente dimensioni di contesto, appalti e amministrazioni. Un secondo insieme è il modello di ricerca UIF del 2024, che utilizza dati ANAC per elaborare dodici indicatori e una misura sintetica. La comune base informativa non rende i due sistemi coincidenti: differiscono per costruzione, aggregazione e finalità analitica.[54]
Un terzo insieme riguarda gli indicatori di anomalia impiegati nel sistema antiriciclaggio. Per gli uffici delle pubbliche amministrazioni rilevano l’art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 e le istruzioni UIF del 23 aprile 2018 sulle comunicazioni di operazioni sospette. Questi strumenti supportano una valutazione dei fatti concretamente osservati; non coincidono con gli indicatori statistici della ricerca del 2024. L’esistenza di un segnale di rischio di gara non determina automaticamente una comunicazione alla UIF, così come una comunicazione non equivale all’accertamento di un reato.
Il modello UIF riguarda gare pubblicate tra gennaio 2018 e giugno 2023. La sintesi ufficiale evidenzia una relazione statistica tra punteggi più elevati e aggiudicazioni a imprese potenzialmente prossime a contesti di criminalità organizzata. Nel gruppo delle gare con valori più alti ricorrono soprattutto i settori speciali e le forniture: la formula «servizi speciali» utilizzata nella precedente stesura era impropria. Si tratta di associazioni osservate nel campione, non di giudizi sulle singole imprese.[55]
- La lettura dei risultati deve tenere conto del periodo di osservazione, della composizione dei contratti e del metodo di aggregazione.
- L’assenza di informazioni può compromettere il confronto tra amministrazioni e territori.
- La discrezionalità va interpretata insieme alle caratteristiche della procedura, senza assimilarla automaticamente a una condotta sospetta.
Per l’impiego amministrativo, un punteggio sintetico aiuta a selezionare gli approfondimenti ma non sostituisce la lettura del fascicolo. La graduazione dei controlli richiede di considerare oggetto, mercato, importo e condizioni della gara, evitando classificazioni reputazionali automatiche delle amministrazioni o delle imprese.
Un limite decisivo riguarda i dati mancanti: la sintesi ufficiale precisa che il calcolo a livello di aggiudicazione è stato possibile solo per il 27% delle gare considerate. L’incompletezza non equivale dunque a un rischio basso; può rendere il rischio non adeguatamente osservabile. Questa cautela impedisce di leggere le differenze territoriali come una mappa immediata della corruzione effettivamente commessa.[56]
Sul piano organizzativo, distinguerei tre impieghi, da mantenere separati:[57]
- selezione delle procedure da approfondire, in base a criteri dichiarati e proporzionati;
- verifica della qualità dei dati e delle ragioni documentate delle anomalie;
- valutazione delle eventuali misure correttive e dei loro esiti.
L’eventuale attivazione di ulteriori competenze di controllo segue i rispettivi presupposti normativi e non discende dal solo punteggio.
Il passaggio dal dato alla decisione richiede inoltre alcune cautele:
- confrontare procedure omogenee, evitando di applicare indistintamente la medesima soglia a mercati differenti;
- ricostruire il significato dei dati mancanti prima di formulare un giudizio sul rischio;
- documentare l’esito dell’approfondimento, compresa la spiegazione di un’anomalia risultata fisiologica.
Il valore di questi strumenti dipende quindi dalla risposta che l’amministrazione è in grado di dare. È su questo passaggio, non sulla costruzione di un ulteriore indicatore, che si concentra la proposta personale sviluppata di seguito.
7. Una proposta personale per collegare il rischio alla verifica
La lettura delle fonti mi porta a una considerazione: conoscere un rischio serve poco se nessuno è chiamato a esaminarlo e se l’esito della verifica non lascia traccia. Per questo propongo un percorso organizzativo che colleghi ogni segnale selezionato a una domanda istruttoria, a un responsabile della verifica e a un riscontro conclusivo. L’originalità rivendicata è circoscritta a questa sintesi applicativa; non riguarda le teorie sull’effettività, gli indicatori istituzionali o l’invenzione di strumenti di controllo già presenti nell’ordinamento.
Il primo passaggio consiste nel definire un perimetro sostenibile. Una stazione appaltante potrebbe iniziare da una categoria di acquisti e da un periodo delimitato, verificando la disponibilità dei dati. La scelta andrebbe motivata considerando le risorse dell’ufficio e le priorità del proprio sistema di prevenzione. In questa fase proporrei di registrare separatamente il rischio osservato e la copertura informativa: dove i dati mancano, la prima attività è ricostruirli, non attribuire un punteggio rassicurante.
Il secondo passaggio riguarda la lettura congiunta dei segnali. La presenza di una sola offerta può dipendere da un mercato ristretto; la ripetizione delle aggiudicazioni allo stesso operatore può richiedere una verifica delle alternative realmente disponibili. Nessuna delle due circostanze dimostra un illecito. Se ricorrono nello stesso ambito, suggeriscono però domande precise: come è stato ricostruito il fabbisogno? Quali operatori possono soddisfarlo? Le specifiche tecniche consentono una partecipazione effettiva? La motivazione della scelta affronta queste condizioni? Si tratta di esempi ipotetici di lettura del fascicolo, non di casi rilevati dall’autore.
Il terzo passaggio è l’istruttoria. L’ufficio competente dovrebbe raccogliere gli elementi necessari e spiegare se il segnale trovi una giustificazione documentata o riveli una criticità. Le verifiche sul singolo contratto restano affidate ai soggetti competenti; il RPCT può utilizzare gli esiti nel monitoraggio delle misure di prevenzione, senza sostituirsi al RUP, al direttore dell’esecuzione o al direttore dei lavori. L’individuazione dei compiti deve rispettare l’organizzazione dell’ente e prevedere il coinvolgimento di un soggetto diverso quando emerga un conflitto di interessi.
Il quarto passaggio consiste nel dare seguito all’esito. Se l’anomalia è spiegata, la motivazione chiude l’approfondimento. Se emerge una carenza organizzativa, la misura può riguardare la programmazione, la documentazione della scelta, la formazione o il controllo della prestazione. Se si rilevano possibili violazioni, si applicano i rimedi e gli obblighi di segnalazione pertinenti. La decisione richiede una valutazione umana e non dovrebbe essere affidata a un automatismo basato sul punteggio.
Per mantenere leggibile il percorso, suggerisco una scheda interna essenziale: identificativo della procedura, fonte del segnale, dati mancanti, domanda da verificare, ufficio competente, termine interno, documenti esaminati, esito motivato ed eventuale misura correttiva. Il termine e la soglia di attenzione sarebbero scelte organizzative da calibrare, non nuovi obblighi di legge introdotti dal presente lavoro. La scheda dovrebbe riutilizzare informazioni già disponibili, evitando un adempimento parallelo privo di utilità.
Infine, la verifica dovrebbe proseguire nell’esecuzione. Una gara regolare non basta se le prestazioni non corrispondono a quanto acquistato. Per un acquisto di beni, ad esempio, occorre poter ricostruire il rapporto tra ordine, consegna, verifica di conformità e pagamento; per un servizio rilevano la prestazione effettivamente resa e la gestione degli scostamenti. Il collegamento di questi documenti permette di valutare il risultato con elementi concreti e di individuare dove il controllo si è interrotto.
La proposta ha limiti precisi. Non dispongo di una sperimentazione che dimostri una riduzione della corruzione né di dati per fissare soglie statisticamente validate. Un progetto pilota dovrebbe misurare almeno il tempo richiesto dalle verifiche, la quota di segnali spiegati e le criticità corrette, distinguendo questi risultati dall’accertamento di illeciti. Occorrerebbe inoltre controllare se l’aumento degli approfondimenti produca ritardi sproporzionati. L’utilità del percorso resta quindi un’ipotesi da verificare, pur fondata sull’esigenza di collegare la conoscenza del rischio a decisioni controllabili.
8. Conclusioni
Il percorso svolto mi porta a ritenere che l’effettività sia una chiave utile per leggere la prevenzione della corruzione, purché non diventi una spiegazione indistinta di ogni disfunzione. La corruzione può compromettere l’attuazione delle regole; l’ineffettività può anche dipendere da risorse insufficienti, prescrizioni poco chiare o responsabilità mal distribuite. Riconoscere questa differenza è il presupposto per intervenire con strumenti adeguati.
Il confronto tra i sistemi di indicatori conferma che la disponibilità dei dati amplia la capacità di osservare i contratti, ma non risolve il problema dell’interpretazione. Gli strumenti ANAC, il modello di ricerca UIF e gli indicatori antiriciclaggio rispondono a funzioni differenti. Utilizzarli come se fossero equivalenti esporrebbe al rischio di ricavare conclusioni più forti di quelle consentite dalle fonti.
Il contributo personale che ho cercato di sviluppare riguarda il passaggio successivo: fare in modo che un segnale produca una verifica comprensibile, affidata a soggetti individuati e seguita da un esito motivato. Mi sembra questo il punto in cui la prevenzione può incidere sul lavoro amministrativo. Un controllo è utile se consente di capire la scelta e, quando occorre, di correggerla; la sola presenza di un documento aggiuntivo non dimostra che ciò sia avvenuto.
La proposta resta aperta alla sperimentazione. Per valutarla occorrerebbe applicarla a un insieme circoscritto di contratti e osservare se migliori la qualità dei dati, la tempestività degli approfondimenti e il seguito delle misure. È entro questi limiti che il rapporto tra effettività e anticorruzione acquista un contenuto operativo: chiedere all’amministrazione di mostrare come le informazioni raccolte abbiano orientato le decisioni e protetto le risorse affidate alla sua cura.
