1. L’origine della controversia tra Lassana Diarra e Lokomotiv Mosca
Il contenzioso insorto nel 2014 tra Lassana Diarra e la Lokomotiv Mosca ha condotto alla risoluzione del rapporto contrattuale tra il calciatore e la società russa, determinando il deferimento della questione alla Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA. L’applicazione del quadro normativo dell’organo di governo del calcio mondiale ha tuttavia precluso al calciatore la possibilità di perfezionare l’accordo con un club della massima serie belga. Tale vincolo regolamentare ha costretto il centrocampista francese, all’epoca ventinovenne e nel pieno della propria maturità agonistica, a rimanere privo di tesseramento per un’intera stagione sportiva.
Nonostante il successivo prosieguo della carriera a livelli apicali con le maglie dell’Olympique Marsiglia e del Paris Saint-Germain, culminato con il ritiro dall’attività agonistica nel 2019 al termine di una carriera quindicennale, Diarra ha contestato l’impatto lesivo delle disposizioni della FIFA sullo sviluppo della propria parabola professionale.
La ricostruzione del calciatore ha trovato piena conferma nella pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 ottobre 2024 (causa C-650/22), che ha accertato il contrasto tra la disciplina delineata dalla FIFA e i principi fondamentali del diritto europeo[1]. La decisione giurisdizionale sul caso Diarra ha sancito l’illegittimità delle restrizioni applicate, imponendo una revisione sistemica del Regolamento sullo Statuto e sul Trasferimento dei Calciatori (RSTP) della FIFA.
2. Le anomalie della precedente normativa FIFA
Il quadro normativo definito dalla FIFA a tutela della stabilità contrattuale si fondava storicamente su tre direttrici fondamentali[2]. Il primo perno era rappresentato dal ristoro economico: la rottura unilaterale del rapporto d’impiego priva di giusta causa comportava l’obbligo di risarcire il danno subito dalla parte adempiente. Il secondo elemento risiedeva nell’apparato sanzionatorio di natura sportiva: il recesso ingiustificato posto in essere nel corso del cosiddetto “periodo protetto” (identificato nei primi tre anni del vincolo) generava pesanti sanzioni disciplinari, quali il blocco delle operazioni di tesseramento per le società o la squalifica agonistica per gli atleti. Infine, in ipotesi di recesso ascrivibile al lavoratore sportivo, la nuova società ingaggiante veniva imputata a titolo di responsabilità solidale ex lege per il versamento dell’indennizzo. La società cedente manteneva inoltre la facoltà di paralizzare il rilascio del Certificato di Trasferimento Internazionale [3], ponendo un sensibile limite alla mobilità transfrontaliera del calciatore.
Un simile assetto regolamentare ha determinato per oltre due decenni una marcata asimmetria in termini di stabilità contrattuale. Se da un lato i club godevano di un margine d’azione agevole nel risolvere i rapporti contrattuali privi di giusta causa, dall’altro i calciatori desiderosi di recedere affrontavano un quadro normativo altamente ostile tra l’impossibilità di quantificare ex ante l’onere risarcitorio, l’estrema difficoltà nell’ottenere un nuovo ingaggio e il concreto pericolo di incorrere in inibizioni sportive.
La disparità emergeva chiaramente anche nella quantificazione dei danni. Oltre a beneficiare della possibilità di stornare i compensi percepiti dall’atleta presso il successivo datore di lavoro, la società inadempiente conosceva con certezza il tetto massimo della propria esposizione debitoria, calcolato sull’ammontare dei compensi residui spettanti al calciatore sino alla naturale scadenza del rapporto.
L’asimmetria sanzionatoria e l’assenza di criteri predeterminati per la liquidazione del danno spettante ai club disincentivavano l’iniziativa dei tesserati, i quali si astenevano quasi sistematicamente dal recedere. A ciò si aggiungeva l’effetto deterrente della responsabilità solidale passiva: la potenziale esposizione a indennizzi imprevedibili e illimitati induceva le società terze a desistere dal tesseramento dei calciatori svincolati unilateralmente.
Il bilancio finale di questa architettura normativa si è tradotto in una maggiore frequenza delle risoluzioni contrattuali per iniziativa dei club a fronte di un ricorso pressoché nullo da parte degli atleti. Trova così spiegazione il dato empirico per cui circa il 95% delle controversie giuslavoristiche incardinate dinanzi agli organi giudicanti della FIFA tragga origine da condotte inadempienti dei club[4].
3. Le novità introdotte dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha segnato una parziale ma significativa revisione dell’assetto regolamentare in materia. Pur circoscrivendo la propria analisi al perimetro delle questioni pregiudiziali sollevate e senza dunque intaccare la disciplina inerente alle risoluzioni promosse dalle società sportive, il massimo organo giurisdizionale europeo ha espresso un severo giudizio di incompatibilità riguardo alle norme che disciplinano il recesso unilaterale dei calciatori tesserati.
Sotto il profilo della quantificazione del danno risarcitorio, l’organo giudicante ha censurato diversi parametri stabiliti dalla disciplina definita dalla FIFA, ritenendoli sprovvisti di un legame causale diretto con il rapporto di lavoro ed estranei all’autonomia negoziale dell’atleta (in quanto pattuiti esclusivamente tra i club). L’effetto di maggior impatto risiede nell’estromissione dal calcolo risarcitorio dell’importo relativo al trasferimento del cartellino, la cui computabilità è stata dichiarata illegittima.
Alla luce di tale orientamento, gli unici parametri di cui all’art. 17 del Regolamento sullo Statuto e sul Trasferimento dei Calciatori della FIFA ritenuti conformi al diritto europeo risultano essere il valore economico residuo del contratto e le disposizioni del diritto del lavoro nazionale di volta in volta applicabile. Ne deriva che, nell’ipotesi di risoluzione ingiustificata da parte del calciatore, la pretesa risarcitoria del club dovrà tendenzialmente limitarsi al corrispettivo ancora spettante in virtù dell’accordo parzialmente ineseguito, salvo eventuali correttivi applicabili secondo la legislazione statale pertinente. Si tratta, in tutta evidenza, di una marcata discontinuità rispetto al pregresso quadro applicativo dell’art. 17.
Importanti novità hanno interessato anche la disciplina del Certificato di Trasferimento Internazionale. Le disposizioni transitorie emanate dalla FIFA ne hanno già snellito l’iter di rilascio, precludendo al club di provenienza la possibilità di bloccare il tesseramento dell’atleta presso la nuova società.
Infine, sul versante delle sanzioni disciplinari sportive, la Corte ha travolto il meccanismo di presunzione automatica di responsabilità a carico della nuova società per istigazione all’inadempimento nel corso del periodo protetto. Recependo i rilievi europei, la FIFA ha provveduto a espungere tale automatismo dai propri regolamenti: l’eventuale condotta condizionante del nuovo club non potrà più essere presunta, ma dovrà formare oggetto di uno specifico ed effettivo onere probatorio.
Nel loro complesso, queste riforme configurano un contesto normativo decisamente più favorevole per i tesserati che intendano recedere dal vincolo contrattuale, agevolandone sia la sottoscrizione di nuovi accordi negoziali sia il successivo tesseramento con un nuovo club.
4. L’applicabilità del diritto dell’Unione Europea ai trasferimenti calcistici
La recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha rimarcato l’inquadramento dei calciatori professionisti quali lavoratori subordinati a tutti gli effetti, confermando l’assoggettamento della categoria alle tutele tipiche del diritto europeo[5]. Tale precisazione assicura un quadro normativo più stabile e garantisce una salvaguardia rafforzata all’atleta nell’eventualità di una risoluzione anticipata del vincolo contrattuale.
Sotto il profilo risarcitorio, la pronuncia della Corte archivia definitivamente i margini di arbitrio e le incertezze applicative che storicamente caratterizzavano la liquidazione del danno. Non possono più trovare spazio criteri di calcolo ancorati ai corrispettivi pattuiti per il trasferimento tra società, alle ipotesi astratte di “lucro cessante da futura rivendita”, al generico principio della “specificità dello sport” o al cosiddetto “valore di mercato” dell’atleta.
I giudici di Lussemburgo hanno infatti stabilito che le sanzioni pecuniarie derivanti dal recesso del prestatore di lavoro devono soddisfare stringenti requisiti di proporzionalità e prevedibilità. Di conseguenza, si esclude che sull’atleta possano gravare oneri economico-finanziari concordati in totale autonomia da terzi, ovvero dai club.
Da ultimo, la caducazione del regime di responsabilità solidale automatica a carico del nuovo club acquirente elimina il principale deterrente alla ricollocazione dell’atleta, favorendo in maniera incisiva l’esercizio della mobilità lavorativa e la stipula di un nuovo contratto a seguito dell’interruzione del precedente rapporto.
