Gio, 24 Set 2026 · anno XIII · fascicolo III · mese IX ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
Rivista scientifica di dottrina
e giurisprudenza
revisione tra pari in doppio cieco
3.990 contributi in archivio
244 autori · 20 settori scientifici
Rivista Cammino Diritto Periodico trimestrale · ISSN 2421-7123 · editoriale della redazione Vai al quotidiano →
GIUR-13/ADIRITTO PROCESSUALE PENALE Modifica

Affettività della persona detenuta: illegittimo il divieto assoluto conseguente all´inderogabilità del controllo a vista

Editoriale a cura della redazione
Identificativo
ISSN 2421-7123
Contributo n. 10261
Storia editoriale
Pubblicato il
898 letture
Tempo di lettura
3 minuti
425 parole, note escluse
Accesso
Accesso aperto
gli autori conservano i propri diritti
Pubblicato
Abstract

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge sull’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.

Parole chiave affettività · persona · detenuta · illegittimo · divieto · assoluto · conseguente

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge sull’ordinamento penitenziario nella parte in cui prevede il divieto assoluto dell'inderogabilità al controllo a vista durante i colloqui tra la persona detenuta e il coniuge o il convivente.

Ecco il comunicato:

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge sull’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.
«L’ordinamento giuridico» – ha affermato la Corte – «tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l’essenza. Lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società».
La norma censurata, nel prescrivere in modo inderogabile il controllo a vista sui colloqui del detenuto, gli impedisce di fatto di esprimere l’affettività con le persone a lui stabilmente legate, anche quando ciò non sia giustificato da ragioni di sicurezza.
La Corte ha pertanto riscontrato la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. per la irragionevole compressione della dignità della persona causata dalla norma in scrutinio e per l’ostacolo che ne deriva alla finalità rieducativa della pena.
Rammentato che una larga maggioranza degli ordinamenti europei riconosce ormai ai detenuti spazi di espressione dell’affettività intramuraria, inclusa la sessualità, la Corte ha ritenuto altresì violato l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, per il difetto di proporzionalità di un divieto radicale di manifestazione dell’affettività “entro le mura”.
Nell’indicare alcuni profili organizzativi implicati dalla propria pronuncia, la Corte ha auspicato un’«azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell’amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze», «con la gradualità eventualmente necessaria».
Infine, la Corte ha precisato che, in coerenza con l’oggetto del giudizio principale, la sentenza non concerne il regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, né i detenuti sottoposti alla sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis della stessa legge.

Il giudizio dei lettori

Nessun giudizio ancora. Se hai letto il contributo, il tuo è il primo.

Per esprimere un giudizio serve essere iscritti. Accedi — bastano pochi secondi.

Come citare questo contributo

LA REDAZIONE, ILARIA TACCOLA, "Affettività della persona detenuta: illegittimo il divieto assoluto conseguente all´inderogabilità del controllo a vista" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

ISSN 2421-7123 · accesso aperto
Scarica il PDF Allegato 1 Allegato 2

Dello stesso autore

Gli autori

Dello stesso settore

Formazione Cammino Diritto

PREPARAZIONE AL CONCORSO - 10 concorso pubblico per titoli ed esami per lï¿¿assunzione di n. 10 unitï¿¿Comune di Venezia

Corsi online e preparazione ai concorsi con il metodo Cammino Diritto.

Scopri i corsi →

Eventi e bandi

Pagina generata in 43.438.150 ms · include in testa: 43.438.020 ms