1. Le origini normative della giustizia riparativa
Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con la sentenza 30 ottobre 2025, dep. 9 febbraio 2026, n. 5166, sono intervenute sull’impugnabilità dell’ordinanza con la quale il giudice rigetta la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa. Per comprendere la portata della decisione occorre muovere dalla disciplina dell’istituto.
L’innesto normativo della giustizia riparativa nel nostro ordinamento, mediante una disciplina organica, si è realizzato con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (l’ormai nota Riforma Cartabia) e, in particolare, con il Titolo IV, rubricato “Disciplina organica della giustizia riparativa”.
Il decreto definisce innanzitutto il concetto di giustizia riparativa, sancendo che si tratta di «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore». Da questa prima definizione generale, subito salta all’occhio che il legislatore abbia voluto enucleare una nuova categoria - parallela, non perfettamente sovrapponibile alla persona offesa - che è quella della “vittima del reato”, definita, a sua volta, come «la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subìto un danno in conseguenza della morte di tale persona». Trattasi, evidentemente, di una categoria ampia con la quale il legislatore ha voluto mettere in risalto la funzione di ricostruzione dei rapporti sul piano sociale tra autore e vittima del reato, piuttosto che il concetto secco di titolare del bene giuridico offeso dal reato, che, invece, fa riferimento alla persona offesa e serve a qualificarla come tale sul piano processuale, quale soggetto del procedimento penale.
L’art. 45, nel chiarire quali siano i partecipanti ai programmi, fa emergere ancor di più la natura stessa della giustizia riparativa, atteso che non solo possono prendervi parte i familiari della vittima e del reo [1], ma anche chiunque vi abbia interesse, ciò a sottolineare la dimensione marcatamente extra-processo in cui tale attività si svolge. Nondimeno, pur trattandosi di un modello di giustizia complementare a quella penale, vi sono delle inevitabili ricadute processuali: in primis, se la pena deve tendere alla rieducazione del reo, come sancisce l’art. 27 della Costituzione, allora la rieducazione passa inevitabilmente per la riappacificazione con la vittima e la riparazione dei danni arrecati.
La disciplina è confluita nel codice di procedura penale all’art. 129-bis. Di particolare interesse ai fini della presente trattazione è il comma 4 del citato articolo, il quale prevede che nei casi di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, possa disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Ed è proprio con riferimento a quest’ultimo inciso che, come si vedrà, si sono sollevati i maggiori problemi interpretativi circa la natura del provvedimento de quo.
2. Il percorso logico-argomentativo delle SS.UU.
Al fine di giungere ad un orientamento definitivo, la Suprema Corte, nella sentenza in commento, analizza tutti gli orientamenti in contrasto, rispetto ai quali era sorta l’esigenza di addivenire a un orientamento unitario. È il caso di passarli brevemente in rassegna.
Il primo orientamento vagliato dalla Corte asserisce la non impugnabilità del provvedimento di diniego all’accesso ai programmi di giustizia riparativa, attesa la natura di «servizio pubblico». Il motivo principale è che non avendo tale ordinanza natura giurisdizionale, non si potrebbe predisporre uno strumento specificamente previsto per riformare provvedimenti giurisdizionali a carattere definitivo (sentenze), motivo corroborato dal fatto che, in ossequio al principio di tassatività ex art. 568, comma 1, c.p.p., tale tipo di impugnazione non è - scientemente - contemplata dal legislatore. D’altra parte, sostiene tale orientamento, neanche potrebbe annoverarsi tale ipotetica impugnazione tra quelle garantite dalla Carta costituzionale ex art. 111, comma 7, dal momento che l’ordinanza de qua è priva di carattere decisorio su diritti soggettivi e non ha effetto di giudicato.
Il secondo orientamento ammette un’impugnabilità relativa, dal momento che asserisce la sindacabilità del provvedimento di diniego a condizione che si tratti di una richiesta avanzata dall’imputato con riferimento ai soli reati procedibili a querela soggetta a remissione. La ragione è che solo rispetto a questi l’art. 129-bis c.p.p., come visto, in caso positivo, ricollega un effetto, quale la sospensione del processo. Il diniego, impedendo la sospensione del processo volta alla realizzazione del programma, impedirebbe l’effetto estintivo che deriva dalla remissione tacita di querela [2].
Il terzo e ultimo orientamento è, invece, quello più permissivo, in quanto riconosce l’impugnabilità del provvedimento di diniego de quo, in ogni caso, con il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza che chiude il grado di giudizio nel quale questo è stato adottato. Tale argomentazione parte dal presupposto che il primo comma dell’art. 129-bis c.p.p. sancisce che «in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato […] al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa»; tale previsione, tenuto conto anche della necessità di instaurare un previo contraddittorio tra le parti, qualificherebbe necessariamente il provvedimento de quo come endoprocedimentale, dal quale si instaurerebbe un eventuale percorso non giurisdizionale attinente alla realizzazione del programma, che, in ogni caso positivo, avrebbe un effetto sul procedimento, e di estinzione del reato - per i reati procedibili a querela soggetta a remissione - e di mitigazione del trattamento sanzionatorio negli altri casi.
3. Il rapporto tra giustizia penale e giustizia riparativa
Alla luce della disamina, la Suprema Corte accoglie quest’ultimo orientamento e, nel fare ciò, chiarisce la sostanziale differenza tra giustizia penale e giustizia riparativa. Quest'ultima è una giustizia erogata complementarmente e parallelamente a quella giurisdizionale ed è volta alla ricomposizione del conflitto, alla responsabilizzazione del reo, alla prevenzione speciale, nonché alla riparazione del danno, attraverso la consensuale partecipazione delle parti, coadiuvate dalla presenza di un mediatore terzo e imparziale, in piena coerenza con la rieducazione e la risocializzazione del condannato o dell’imputato. La giustizia riparativa non incide sull’accertamento della responsabilità penale, semmai incide sul trattamento sanzionatorio e solo in chiave favorevole [3].
Il raggio di operatività della giustizia riparativa è molto ampio dal momento che le parti vi possono fare ricorso durante tutto il corso del procedimento penale, dalle indagini fino all’esecuzione della pena, e anche indipendentemente da questo secondo la lettera dell’art. 44 d.lgs. 150/2022 che estende tale possibilità anche a «dopo l'esecuzione […] e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis c.p.p., o per intervenuta causa estintiva del reato».
Altro quesito a cui risponde la Corte è se la giustizia riparativa abbia “vita” anche a prescindere dall’esistenza di un procedimento penale. La norma prevede, in particolare, che, nelle ipotesi espressamente previste [4], sia possibile comunque dar vita a una giustizia riparativa la quale, più che svolgere una funzione complementare a quella penale, si atteggia alla stregua di un servizio pubblico, volto alla risoluzione di situazioni di conflittualità e alla conciliazione sociale. A contrario, avendo il legislatore predisposto una disciplina specifica per le ipotesi in cui si stia già svolgendo un procedimento penale, si ricava che, in tal caso, l’accesso alla giustizia non può che passare per il filtro giurisdizionale; ciò è anche esplicitamente asserito nella Relazione illustrativa al decreto de quo ed è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale con sent. n. 128 del 24 luglio 2025 ha avuto modo di chiarire come sia il solo programma ad essere privo di natura giurisdizionale, svolgendosi tramite la presenza di un mediatore e non di un giudice.
Da ciò si può ricavare un assunto: tanto l’attività di verifica dell’esistenza dei presupposti per concedere l’autorizzazione quanto l’attività di valutazione del programma svolto da parte del giudice hanno natura giurisdizionale.
4. Sull’impugnabilità del diniego
Appurata la natura giurisdizionale dell’ordinanza inerente alla giustizia riparativa, la sentenza in commento si sofferma e sulla sua impugnabilità - in caso sia negativo - e sull'estensione di quest'ultima. Vi sono, in effetti, diversi elementi che fanno propendere per una risposta affermativa: in primis, la forma - appunto, l’ordinanza -; dopodiché il fatto che sia adottata in ogni stato e grado del processo, previa instaurazione del contraddittorio rappresenta una caratteristica comune alla quasi totalità dei provvedimenti sindacabili; ancora, l’interesse che le parti possano avere a che il diniego non produca indirettamente un effetto impeditivo dello “sconto di pena” o dell'estinzione del reato; infine, la necessità che tale provvedimento sia motivato rappresenta un forte indizio, dal momento che illustra le ragioni che poi eventualmente possono essere contestate con un'impugnazione.
Ciò detto, l’ultimo interrogativo che merita risposta è quello circa il rapporto tra l’impugnabilità e la procedibilità del reato oggetto del procedimento.
La tesi in virtù della quale l’impugnabilità è consentita solo quando il reato sia procedibile a querela di parte (rimettibile) deriva da un’interpretazione estensiva dell’art. 129-bis, comma 4, c.p.p., il quale dispone che «Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa». Secondo tale orientamento, quindi, solo in tal caso potrebbe ritenersi effettiva l’incidenza sul processo della giustizia riparativa e, quindi, si giustificherebbe l’impugnazione, perché solo in quel caso l’esito riparativo può determinare l’estinzione del reato. Tuttavia, tale impostazione non convince a pieno dal momento che anche nelle altre ipotesi si realizza un effetto sul processo, sia pure una mera attenuazione di pena ex art. 133 c.p. o l’applicazione di una circostanza attenuante ex art. 62, n. 6, c.p. D’altra parte, come afferma la pronuncia, il meccanismo sospensivo si giustifica per la deflazione che - eventualmente - l’esito riparativo realizzerebbe, e, negli altri casi, non si è prevista una sospensione proprio perché tale effetto non si realizza.
Da ciò deriva che ancorare l’impugnabilità alla sospensione è fuorviante. La Corte, invece, afferma che «al diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa, assicurato a chiunque vi abbia interesse, deve corrispondere la garanzia di un ricorso effettivo per farne valere l’eventuale violazione: ricorso che non potrebbe, certo, dirsi tale ove limitato a particolari categorie di reati». È evidente, quindi, che l’imputato legittimamente potrebbe avere interesse ad impugnare per il solo fatto di non poter ottenere uno “sconto di pena” derivante dall’esito riparativo.
5. Conclusioni
L'arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite pone fine, con apprezzabile chiarezza sistematica, al dibattito interpretativo sorto attorno alla sindacabilità dell'ordinanza di diniego all'accesso ai programmi di giustizia riparativa ex art. 129-bis c.p.p. Il Supremo Collegio ha statuito l'inammissibilità di un'impugnazione autonoma e immediata avverso tale provvedimento, precisando che il controllo di legittimità o di merito sullo stesso può essere attivato esclusivamente in via differita, unitamente all'impugnazione della sentenza che definisce il grado di giudizio, in maniera del tutto indipendente dal regime di procedibilità del reato.
Tale approdo ermeneutico si innesta con coerenza nella cornice del d.lgs. n. 150/2022, facendo proprie le coordinate già tracciate dal Giudice delle leggi. La Suprema Corte valorizza, infatti, la netta dicotomia tra il programma riparativo in senso stretto - iter extraprocessuale, affidato all'autonomia di mediatori indipendenti e scevro da stringenti logiche giurisdizionali - e il provvedimento giudiziale di ammissione o diniego. Quest'ultimo è un atto pienamente endoprocessuale e giurisdizionale, incardinato sulle garanzie del previo contraddittorio e assoggettato al generale obbligo di motivazione.
Di estremo pregio, sotto il profilo della teoria generale del reato e della pena, è il netto superamento di quell'orientamento intermedio che intendeva limitare la ricorribilità differita ai soli reati perseguibili a querela suscettibile di remissione. Gli esiti di una fruttuosa mediazione, difatti, riverberano la loro efficacia ben oltre l'orizzonte estintivo della remissione tacita, incidendo profondamente sulla dosimetria della pena ex art. 133 c.p. e sul riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. Precludere il controllo impugnatorio nei procedimenti per reati perseguibili d'ufficio significherebbe, peraltro, porsi in palese attrito con il diritto a un ricorso effettivo, ampiamente tutelato a livello sovranazionale.
In estrema sintesi, le Sezioni Unite individuano un punto di equilibrio: da un lato, salvaguardano l'afflato della giustizia riparativa e il diritto delle parti a un pieno controllo giurisdizionale; dall'altro, in rigoroso ossequio al principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), disinnescano il rischio che l'innovazione si converta in uno strumento di indebito ritardo, riaffermando la felice complementarietà - e non l'antagonismo - tra giurisdizione e ricomposizione del conflitto.
