Lun, 9 Nov 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese XI ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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GIUR-13/ADIRITTO PROCESSUALE PENALE Modifica

Il coordinamento investigativo per i reati di criminalità organizzata: dall'evoluzione degli assetti organizzativi all'agente sotto copertura

Investigative coordination for organized crime crimes: from the evolution of organizational structures to undercover agents

Praticante AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno
Identificativo
ISSN 2421-7123
Contributo n. 12101
Storia editoriale
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Abstract

Il contributo analizza l'evoluzione del coordinamento investigativo nel contrasto alla criminalità organizzata, soffermandosi sul ruolo degli organismi nazionali e internazionali, sulle competenze delle diverse forze di polizia, nonché sulle principali esperienze di cooperazione operativa. Particolare attenzione è dedicata alla progressiva specializzazione delle attività investigative e alle indagini sotto copertura, quali espressioni dell'evoluzione delle strategie di contrasto.

Abstract (English)
The paper analyzes the evolution of investigative coordination in the fight against organized crime, focusing on the role of national and international bodies, the expertise of the various police forces, as well as the main experiences of operational cooperation. Particular attention is paid to the progressive specialization of investigative activities and undercover investigations, as expressions of the evolution of law enforcement strategies.

Parole chiave d.lgs. n. 159/2011 · d.l. n. 367/1991 · d.l. 15 gennaio 1991 · n. 8 · legge 15 marzo 1991 · n. 82 · legge 12 gennaio 1991 · n. 5 · art. 371-bis c.p. · art. 371 c.p.

Sul temaProcedura penale · corso di Cammino Diritto

1. Premessa

La complessità e la continua trasformazione dei fenomeni di criminalità organizzata hanno progressivamente imposto un’evoluzione delle strategie di contrasto, rendendo necessario un costante adeguamento degli strumenti organizzativi e investigativi. La dimensione transnazionale delle organizzazioni criminali, la diversificazione delle attività illecite nonché la particolare capacità di adattamento delle strutture criminali hanno evidenziato i limiti di un’azione investigativa frammentata, imponendo forme sempre più articolate di raccordo tra le autorità giudiziarie, le Forze di polizia e gli organismi specializzati.

In tale contesto, il coordinamento investigativo assume un ruolo fondamentale. Tuttavia, occorre distinguere quello che è il  coordinamento giudiziario, che attiene quindi al collegamento tra le autorità giudiziarie, dal coordinamento propriamente investigativo, che si realizza sul piano soprattutto operativo  attraverso il collegamento tra i vari servizi centrali e interprovinciali, i reparti territoriali e le strutture specializzate delle diverse Forze di polizia[1].

Si tratta di dimensioni separate ma strettamente interdipendenti: mentre il primo mira a garantire una conduzione coerente delle indagini e a prevenire eventuali sovrapposizioni o dispersioni informative,  il secondo consente di integrare competenze, risorse e conoscenze operative, in base alle diverse esigenze investigative che vi si presentano, nel rispetto delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

Il contributo, dunque, ricostruisce l’evoluzione degli strumenti di coordinamento predisposti nell’ordinamento italiano per il contrasto alla criminalità organizzata, soffermandosi sulle peculiarità dei principali organismi e reparti specializzati. L’attenzione dedicata alle diverse strutture non risponde a una mera finalità descrittiva, ma intende mettere in luce il contributo che ciascuna di esse offre alla costruzione di un sistema investigativo integrato.

Si noterà, inoltre, che l’evoluzione del coordinamento non riguarda solo l’organizzazione interna degli apparati investigativi. Essa investe anche la dimensione internazionale. Attraverso l’iniziativa europea come la c.d. @ON il contributo mira a sottolineare come la cooperazione tra le autorità dei diversi Stati sia indispensabile per contrastare le organizzazioni che si muovono oltre i confini nazionali.

2. Il coordinamento investigativo alla luce del codice di procedura penale

Tra gli strumenti di contrasto alle formazioni criminali di carattere mafioso vi sono la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA), il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e le procure distrettuali[2]. La loro istituzione risponde a due esigenze: da un lato, la necessità di fronteggiare il particolare allarme sociale suscitato dai fenomeni criminali di stampo mafioso; dall'altro, l'esigenza di assicurare lo svolgimento delle indagini attraverso competenze specialistiche e professionalità adeguate alla complessità di tali fenomeni[3].

Si comprende, quindi, che la creazione di uffici requirenti organizzati in maniera verticistica ha posto uno schema complesso che deroga al modello generale. Si ricorda, infatti, che secondo lo schema ordinario (art, 51 comma 1 c.p.p. lettere a e b) “le funzioni di pubblico ministero[4] sono esercitate: nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale competente” individuati secondo le regole dettate dagli artt. 4 ss c.p.p.; mentre “nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte di appello o presso la Corte di cassazione.”

Per quanto concerne il fenomeno in esame, nonché per tutti i reati più gravi, ci si rifà agli artt. 51, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, e 371-bis c.p.p. (“attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”)[5], nonché all’art 102 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)[6].

Più nello specifico, se l’art. 51 comma 3°, per individuare la legittimazione della procura si basa sul criterio territoriale (lo si evince da “ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente”), con l’art. 51 comma 3-bis ci si basa sull’oggetto dell’investigazione. Se l’oggetto di accertamento, cioè, è uno dei reati previsti dal relativo comma, “le funzioni indicate nel comma 1 lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.”

Ne discende, quindi, che “per le gravi fattispecie di reato, tassativamente elencate dall’art. 51 comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p., nonché in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo, le funzione di pubblico ministero sono attribuite al Procuratore nazionale ed ai suoi sostituti, nonché a un magistrato della procura distrettuale[7]”

Il comma 3-bis, va letto in combinato disposto con l’art. 102 del Codice antimafia rubricato “Direzione distrettuale antimafia”: stabilisce che, se le investigazioni riguardano delitti di cui al comma 3-bis dell’art 51 c.p.p., le indagini spettano ad un ufficio istituito all’interno della procura distrettuale, si parla, cioè, della direzione distrettuale antimafia.

Con riferimento, invece, ai commi 3-quater e 3-quinquies, “le funzioni indicate nel comma 1 lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente” nei casi attinenti a delitti “consumati o tentati con finalità di terrorismo” e altri reati gravi come la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) o la pornografia minorile (art. 600-ter).

Con l’istituzione della D.D.A. si è  creato un modello di coordinamento fondato sulla “concentrazione” attinente a due profili: originariamente le indagini sui fenomeni mafiosi erano frazionate tra le 161 procure della Repubblica mentre con l’istituzione delle procure distrettuali si sono concentrate le indagini presso le 26 procure distrettuali contribuendo alla creazione di quella indispensabile visione d’insieme del fenomeno utile sul piano investigativo; l’istituzione della D.D.A. permette “di prevenire ogni eventuale difficoltà di coordinamento tra le diverse procure circondariali esistenti nel distretto, in rapporto ai procedimenti di mafia[8].”

Le direzioni distrettuali, quindi, da un punto di vista strutturale sono assimilabili a “veri e propri “pools” istituzionalizzati all’interno di ogni singola procura distrettuale[9].

Con riferimento all’art. 103 d.lgs. n. 159/2011 si passa ad esaminare, più precisamente, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Essa è istituita nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione. Alla direzione è proposto un magistrato con funzioni di Procuratore nazionale e due magistrati con funzione di procuratore aggiunto e magistrati sostituti che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità[10].

Il primo e fondamentale compito di tale apparato è di creare una banca dati giudiziaria con lo scopo di “realizzare appieno un coordinamento realmente generalizzato e di tipo propulsivo” questo coordinamento, a sua volta, costituisce la “funzione catalizzatrice della potenzialità di intervento delle singole procure distrettuali e, in ultima analisi, una funzione di promozione della razionalità e dell’efficienza investigativa su scala nazionale[11].”

Il presupposto, nonché punto di forza dell’attività di coordinamento è da rinvenire proprio nella capacità di elaborazione delle conoscenze intorno alle realtà criminali.

Facendo specifico riferimento alla disciplina relativa ai poteri e alle funzioni della D.N.A. delineata nell’art. 371-bis è necessario fare alcune precisazioni.

La D.N.A. non è organo di gestione diretta delle indagini (salvo casi eccezionali di avocazione) e si colloca dentro e non all’esterno del “dell’ordinario modello che stabilisce l’articolazione dei diversi uffici del pubblico ministero”, di conseguenza, sono da evitare quelle interpretazioni che avallino “dannose prassi accentratrici” e da preferire, invece, soluzioni che rispettino “il più possibile le attribuzioni e l’autonomia delle procure distrettuali.”[12]

Alla luce di quanto appena specificato, si sottolinea come sia da escludere un’interpretazione dell’art. 371-bis c.p.p. che attribuisca alla D.N.A. il potere di interferire sulle modalità di gestione delle indagini[13].

I profili più delicati e rilevanti per quanto riguarda il rapporto tra D.D.A e D.N.A. sorgono in riferimento alla avocazione delle indagini. Secondo quanto disposto dall’art. 371-bis comma 3°, lettera h), nn. 1 e 2 c.p.p., il decreto di avocazione può essere emesso solo in extrema ratio per “rimediare ad una situazione di assoluta impossibilità di coordinamento che si venisse a creare (…) tra le procure distrettuali impegnate in indagini collegate in materia di delitti a valenza mafiosa” nonostante le “direttive specifiche” impartite e le “riunioni” indette a tal fine dalla D.N.A.[14]

Dalla medesima norma si desume inoltre che, nel momento in cui il procuratore nazionale rilevi “situazioni di grave inerzia nella conduzione di un determinato procedimento (…)”, anche se non sussistono le ipotesi di indagine ex art. 371 c.p.p. “potrà emettere una specifica direttiva “di impulso” (…)” sempre al fine di garantire una completezza delle indagini[15].

In fine, per rendere concreto lo svolgimento delle attività di coordinamento, è messa a disposizione della procura nazionale, la Direzione investigativa antimafia e servizi centrali e interprovinciali di polizia. A tali organismi, la D.N.A. impartisce “direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi” secondo quanto previsto dall’art. 371-bis comma 1, c.p.p. mentre, dal comma 2 si comprende come queste direttive siano indirizzate anche alle direzioni distrettuali[16].

2.1. Il giudice distrettuale per le indagini preliminari

Secondo quanto stabilito dall’art. 328, comma 1, c.p.p.[17] “quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente[18].” Di conseguenza, le attribuzioni delle direzioni distrettuali antimafia non determinano alcuno spostamento della competenza, individuata normalmente secondo le regole processuali ordinarie. Così anche per le ipotesi di convalida delle misure precautelari, si pensi all’arresto o al fermo, per le quali si applica l’art. 391 c.p.p. che fa riferimento al giudice del luogo dove è stata eseguita la misura[19]. A tal proposito, si specifica che la competenza di cui all’art. 328 c.p.p., comma 1-bis, ha carattere funzionale, così come chiarito dalla corte Suprema.

In precedenza, si è sostenuto che insito nel richiamo alle “funzioni di giudice per le indagini preliminari” vi fosse anche il riferimento “al giudice dell’udienza preliminare e del giudizio abbreviato che vi si innesti[20].” Come sottolinea anche Bitonti, tale opzione individuata dalla dottrina meno recente ha trovato, poi, riconoscimento in sede legislativa. Secondo l’interpretazione autentica fornita dal legislatore, l’art. 328, comma 1-bis, deve essere inteso che “anche le funzioni di g.u.p. sono esercitate da un magistrato del Tribunale” del distretto[21].

Pertanto, da tale interpretazione è rafforzata quella opzione dottrinale volta ad estendere il significato della disposizione ricomprendendovi la celebrazione del giudizio abbreviato[22].

3. Lo scopo del coordinamento

Da quanto detto fin qui, è chiaro che lo svolgimento di attività coordinate ha lo scopo di “organizzare le indagini secondo un disegno unitario per pervenire a risultati di interesse comune” dando vita, quindi, ad una “formula organizzatoria” dei diversi organismi[23]. Tuttavia, la trattazione non può non far riferimento anche ad un’altra peculiarità del fenomeno in esame che attiene ai contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata, disciplinati dall’art 54-ter.

4.  “I contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata”: l’art. 54-ter c.p.p.

Sul tema, la modificazione più significativa è stata apportata dall’art. 2, d.l. n. 367/1991, che ha introdotto gli artt. 54-bis e ter c.p.p. Il primo disciplina i contrasti positivi tra più Procure della Repubblica, mentre il 54-ter regola i contrasti positivi e negativi per quanto concerne la competenza attribuita alla Direzione distrettuale antimafia[24].

La norma, in particolare, prevede, per il conflitto riguardante uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis e 3-quater, il diritto del Procuratore nazionale antimafia ad essere “sentito” se la decisione spetti alla Procura generale presso la Corte di cassazione e ad essere, invece, semplicemente “informato” della decisione assunta se essa rientra nelle attribuzioni del Procuratore generale della Corte d’appello[25].

Si evince, dunque, una differenza terminologica, ma in entrambi i casi si sottolinea il coinvolgimento del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Ulteriore riferimento va fatto al 54-quater c.p.p. il quale al comma 1 prevede la possibilità per la persona sottoposta a indagini e alla persona offesa del reato, di richiedere motivatamente al pubblico ministero procedente, la trasmissione degli atti all’ufficio competente[26]. Vi è, a tal proposito, l’obbligo del P.M. di provvedere sull’istanza entro dieci giorni, tuttavia “Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54 ter.”

5. I tempi delle indagini preliminari per i delitti di criminalità organizzata.

Per quanto concerne la materia qui affrontata, la disciplina che scandisce i termini per le indagini preliminari è determinata da diverse deroghe.

Anzitutto, il termine che comunemente, per le contravvenzioni, è di sei mesi, è di un anno quando si procede per delitti caratterizzati da particolare gravità, tassativamente previsti dall’art. 407 comma 2, lett. a), c.p.p. Tale previsione, sorge dalla complessità delle indagini su delitti che destano particolare allarme sociale[27] e che spesso sono caratterizzate da un elevato numero di indagati e di fatti connessi o collegati tale da rendere necessario un continuo coordinamento investigativo[28].

In tale prospettiva, si inserisce la disciplina dell’art. 407-bis, c.p.p. secondo il quale, generalmente, Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2 quando, invece, si procede per i delitti indicati dall’art. 407 comma 2, lett. a), n. 1, 3, e 4, c.p.p. [29] il termine è di quindici mesi[30].

L’art. 407 c.p.p. va letto in combinato disposto con l’art. 405 comma 2°, c.p.p. il quale precisa che il pubblico ministero deve concludere le indagini entro un anno e sei mesi dall’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato, quando si procede per uno dei delitti ex art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p.

In riferimento, invece, più specificamente, ai delitti di criminalità organizzata, il legislatore ha previsto l’art. 406, comma 5-bis, c.p.p. Una particolare omogeneità si può ravvisare tra i delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso e quelli di terrorismo[31]. Qui è fondamentale la segretezza del procedimento per produrre un efficace coordinamento delle indagini[32] e questo perché, il modus operandi di tali organizzazioni, rende elevato il rischio di “inquinamento” nella raccolta di elementi probatori[33].

Altro profilo da evidenziare è in riferimento alla richiesta motivata di proroga ex art 406 comma 5-bis, c.p.p., il quale non implica alcuna forma di contraddittorio: “la necessità di tutelare la segretezza dell’indagine prevale sull’esigenza di coinvolgere l’indagato nella procedura decisionale[34]”, indipendentemente dall’esito della richiesta di proroga. Proprio l’assenza di contraddittorio susciterebbe un contrasto con l’art. 24 comma 2° Cost. e con l’art. 111 Cost.

Tali contrasti, però, sono privi di fondamento in quanto, richiesta la proroga, il giudice non compie alcuna valutazione sugli atti d’indagine, perché l’intervento dell’indagato sarebbe “una vera e propria invasione in una sfera d’azione riservata all’accusa[35].”

In fine, si ricorda che per i delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso (ma non solo), è esclusa l’operatività della sospensione dei termini per il periodo feriale[36], bensì è prevista una “corsia preferenziale” per la trattazione di questi delitti[37].

6.  Coordinamento investigativo e i nuclei di polizia interforce: l’art. 8 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8.

L’articolo 8 del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, ha rappresentato un punto fondamentale nella storia della lotta alla criminalità organizzata in Italia. Tale articolo, ha determinato la costruzione, nonché l’istituzione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), che, come già visto, ha reso possibile coordinare e condurre indagini sui reati di mafia e altre forme di criminalità organizzata.

La DIA è stata creata con l’obiettivo di centralizzare e potenziare le attività investigative contro le organizzazioni mafiose, che fino a quel momento erano frammentate tra diverse forze di polizia. La centralizzazione delle indagini ha permesso una maggiore efficacia operativa, facilitando la raccolta e l’analisi delle informazioni e migliorando la cooperazione tra le diverse agenzie di sicurezza e le autorità giudiziarie.

L’articolo 8 stabilisce che la DIA è composta da personale altamente qualificato proveniente da diverse forze di polizia, tra cui Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Si tratta di personale selezionato in base a criteri di competenza e professionalità, garantendo così un elevato livello di specializzazione nelle indagini antimafia.

Inoltre, la DIA ha il compito di svolgere attività di prevenzione e repressione dei reati di mafia, utilizzando strumenti investigativi avanzati e tecniche innovative. Tra le sue funzioni principali vi sono la raccolta e l’analisi delle informazioni, il coordinamento delle operazioni sul campo, la collaborazione con le autorità giudiziarie e la cooperazione internazionale con altre agenzie di contrasto alla criminalità organizzata. L’istituzione della DIA ha rappresentato una risposta decisa dello Stato italiano alla crescente minaccia delle organizzazioni mafiose, segnando un passo importante verso una maggiore efficacia nella lotta alla criminalità organizzata.

Guardando più da vicino quanto previsto dall’art. 8 esso predispone i Nuclei di polizia interforze stabilendo che “i servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ai quali sono attribuiti i compiti di collegamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata, assicurano altresì il collegamento interforze delle attività relative alla prevenzione e repressione dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione” (comma 1 ).

I gruppi interforze sono composti, oltre che da un rappresentante della prefettura, anche da diversi elementi della squadra mobile della Questura, del reparto operativo dei Carabinieri, del Gico (gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata) della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell’Ispettorato provinciale del lavoro e del Provveditorato alle opere pubbliche. 

Sono dei veri e propri “pool” provinciali coordinati dalle stesse prefetture e sono composti dai rappresentanti territoriali delle Forze di polizia e dei centri operativi della DIA.

Il comma 2 del medesimo articolo, invece, stabilisce che per le indagini riguardanti i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione sono costituiti nuclei interforze appositi cui si applicano le disposizioni dell’art. 12, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5.

In questo quadro, si inserisce perfettamente la Decisione quadro del 2002 in materia di squadre investigative comuni, disciplina recepita dall’Italia solo nel 2016, con il d.lgs. 15 gennaio, 2016, n. 34[38].

Una Squadra Investigativa Comune (SIC) è uno strumento di cooperazione internazionale fondato su un accordo tra le autorità competenti, sia nel settore giudiziario (giudici, procuratori, giudici inquirenti) sia in quello dei servizi di contrasto, di due o più Stati. Questo strumento viene istituito per un periodo di tempo limitato e per un obiettivo specifico, al fine di condurre indagini penali in uno o più degli Stati coinvolti.

Rispetto alle forme tradizionali di cooperazione giudiziaria e di polizia, le SIC rappresentano un valore aggiunto soprattutto perché: consentono la raccolta e lo scambio diretto di informazioni e prove senza dover ricorrere ai canali tradizionali di assistenza giudiziaria reciproca. Le informazioni e le prove raccolte conformemente alla legislazione dello Stato in cui opera la squadra possono essere condivise sulla base del solo accordo SIC.

I membri distaccati della squadra, ossia quelli provenienti da uno Stato diverso da quello in cui essa opera, hanno il diritto di essere presenti e partecipare, entro i limiti previsti dalla legislazione nazionale e/o specificati dal responsabile della SIC, alle misure investigative attuate al di fuori del loro Stato di origine.

Per queste ragioni, le SIC rappresentano uno strumento di cooperazione estremamente efficiente ed efficace, volto ad agevolare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali condotte in parallelo in vari Stati[39].

La costituzione di una SIC è possibile in due casi; indagini transfrontaliere di notevole portata, quando cioè “le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri”; indagini collegate che necessitano di coordinamento, quando “più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.”

Ne fanno parte gli organismi dell’UE, i membri nazionali di Eurojust conformemente a quanto previsto dall’art. 9-septies della decisione Eurojust, il personale di Europol e il personale dell’OLAF.

Le attività poste dalla SIC sono svolte in base alla legislazione dello Stato in cui essa opera e sotto la supervisione del responsabile della SIC designato da tale Stato.

Per raggiungere gli obiettivi prestabiliti, le Squadre Investigative Comuni (SIC) necessitano di un coordinamento efficace dei procedimenti nazionali e di una pianificazione accurata delle fasi investigative e delle azioni penali. Il coordinamento e la pianificazione facilitano anche le richieste di supporto finanziario, basate sulle stime dei costi delle attività operative previste.

Gli operatori hanno quindi riconosciuto l’importanza di affrontare questi aspetti pratici all’interno della squadra e di concordare modalità specifiche. È stato creato un elenco che consente di documentare le modalità adottate in un documento specifico, noto come “piano d’azione operativo”, se ritenuto necessario.

Tuttavia, nella pratica, si preferiscono soluzioni più informali. Le riunioni periodiche, specialmente quelle supportate da Eurojust ed Europol, sono utilizzate come strumenti di pianificazione.

Le conclusioni di queste riunioni includono le modalità concordate.

Indipendentemente dal formato preferito, è consigliabile discutere e, se possibile, registrare le modalità pratiche relative alle attività operative della SIC che non sono già state incluse nell’accordo SIC.

Per quanto riguarda, più precisamente, l’uso delle informazioni ottenute dalla SIC, vi è una disciplina apposita, in particolare, le informazioni raccolte dalla SIC possono essere utilizzate per: gli scopi per cui la SIC è stata costituita: Utilizzo per gli obiettivi specifici della squadra (art. 6, comma 4, lett. a); individuazione, indagine e perseguimento di altri reati: con il consenso dello Stato membro dove le informazioni sono state raccolte, che può negarlo solo se c’è un grave rischio per le sue indagini o in caso di rifiuto di una richiesta di assistenza giudiziaria (art. 6, comma 4, lett. b); prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica: Utilizzo per prevenire una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica (art. 6, comma 4, lett. c).

Tra gli altri scopi vi è l’utilizzo per altri fini, nei limiti concordati dagli Stati che hanno costituito la squadra (art. 6, comma 4, lett. d).

Il Procuratore della Repubblica che ha costituito la squadra può chiedere alle autorità degli Stati membri di ritardare l’uso delle informazioni per scopi investigativi e processuali diversi da quelli previsti nell’accordo costitutivo, se ritiene che ciò possa pregiudicare le indagini in corso, per un periodo massimo di sei mesi.

Il decreto legislativo ha previsto clausole flessibili non assistite da sanzioni processuali e non ha regolato l’utilizzabilità interna delle informazioni raccolte dalla SIC. In assenza di specifiche disposizioni di legge, tali informazioni dovrebbero essere trattate come informazioni di polizia, utilizzabili solo per la prosecuzione delle indagini[40].

 7. Uno sguardo alle indagini preliminari e ai soggetti che le conducono.

 

Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale, in cui si compie l'attività investigativa necessaria a raccogliere elementi utili per stabilire se una persona debba essere sottoposta a processo. La fase inizia formalmente con l'iscrizione di notizia di reato nel registro del pubblico ministero (PM) e si conclude con le determinazioni finali dell’organo giudiziario ovvero allorquando il pubblico ministero esercita l’azione penale con la formulazione dell’imputazione oppure quando richiede l’archiviazione al giudice delle indagini preliminari.

Soffermandosi sull’impianto codicistico, la fase è regolata dagli artt. 326-415-ter c.p.p. Lo scopo principale delle indagini preliminari è quello di verificare la fondatezza della notizia di reato, al fine di appurare l’esistenza delle condizioni legali per l’eventuale apertura del giudizio sulla responsabilità.

Durante questa fase, è fondamentale che le indagini siano svolte in modo esaustivo, così da accertare se un determinato fatto corrisponda ad una determinata fattispecie di reato ascrivibile ad un determinato soggetto[41].

Inoltre, è necessario raccogliere, laddove possibile, anche elementi a favore dell'indagato così come stabilito dall'art. 358 c.p.p.[42]; il pubblico ministero ha l'obbligo di ricercare non solo elementi a carico, ma anche quelli che potrebbero favorire la persona indagata[43].

Parallelamente, la difesa ha il diritto di svolgere indagini difensive, come previsto dall'art. 327-bis c.p.p., in qualsiasi fase e grado del procedimento[44]. Ciò permette alla difesa di raccogliere elementi favorevoli all'indagato già nella fase investigativa, con l’obiettivo di fornire al pubblico ministero una visione completa della notizia di reato, sia in termini di accuse che di eventuali prove che possano escludere la responsabilità del soggetto sottoposto a indagine. Questo consente al P.M. di valutare con maggiore precisione e obiettività la fondatezza del caso.

Come anticipato, la fase delle indagini preliminari prende avvio con l’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro da parte del pubblico ministero il quale, così come previsto dall’art. 335 c.p.p., “iscrive immediatamente[45], nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa[46], contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice[47].”

Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata di ufficio (art. 50 c.p.p.).  Quelle appena citate sono le cc.dd. condizioni di procedibilità, le quali si caratterizzano non solo perché trasmettono la notizia di reato, ma anche perché il reato non può essere perseguito se queste mancano.

A tal proposito, si rimanda all’art. 112 Cost. il quale pone l’obbligatorietà dell’azione penale. La norma ha il fine di assicurare due principi fondamentali: assicurare che ogni decisione che riguardi il cittadino avvenga nel rispetto dei principi di uguaglianza formale e sostanziale. Ciò significa che ogni cittadino deve essere trattato equamente, a prescindere dalla sua condizione economica o sociale.

Per esempio, anche se la persona offesa è priva di mezzi economici, il reato deve essere comunque perseguito, senza che la sua condizione rappresenti un ostacolo all'accesso alla giustizia (art. 3 Cost.); solo la legge può determinare chi debba essere punito e chi debba, invece, essere esentato.

Il principio di cui all’art. 25, comma 2 Cost., implica l’assenza di discrezionalità da parte di un soggetto, sia pure un magistrato.

La Sentenza n. 88 del 1991 della Corte costituzionale ha affermato che il principio di obbligatorietà dell'azione penale costituisce un punto nevralgico di convergenza tra diversi principi costituzionali, quali l'uguaglianza, la legalità e l'indipendenza del pubblico ministero. Una tutela non piena dell’obbligatorietà altererebbe l’assetto dei principi.

L'obbligo di indagare rappresenta la precondizione essenziale dell'obbligo di agire in giudizio: l'obbligatorietà dell'azione penale implica necessariamente anche l'obbligatorietà di condurre un'indagine accurata e completa. Solo attraverso il principio di completezza delle indagini è possibile evitare l'instaurazione di processi superflui o infondati. In tal senso, al pubblico ministero non è concessa alcuna discrezionalità arbitraria nel decidere se e quali indagini svolgere; egli è sempre tenuto a procedere con rigore e a esaurire ogni aspetto investigativo rilevante.

Il principio di completezza delle indagini trova una sua esplicita manifestazione nell'istituto dell'archiviazione. Quest'ultimo consente di evitare il prosieguo del processo qualora, a seguito di un'indagine completa e approfondita, non emerga alcun fondamento per l'esercizio dell'azione penale.

Come è possibile intuire, quindi, di particolare rilievo risultano le funzioni attribuite all’ufficio del pubblico ministero che, quale dominus della fase procedimentale, ha il compito di dirigere le indagini e può disporre, sia d'iniziativa propria sia su impulso della polizia giudiziaria, una serie di attività investigative.

La polizia giudiziaria agisce sotto la sua supervisione e, quale organo servente rispetto alle funzioni attribuite al pubblico ministero, si occupa concretamente di eseguire gli atti investigativi[48].

Le principali attività previste in questa fase includono lo svolgimento di iniziative investigative che, solitamente, non determinano la partecipazione dell’indagato, ma, al più, l’acquisizione di dichiarazioni della persona offesa oppure di quelle informate sui fatti.

Nell’ambito di tale attività investigativa rientra pure l'acquisizione di “prove” documentali, la perquisizione di luoghi e persone, il sequestro di oggetti o documenti pertinenti al reato, nonché l'eventuale richiesta di intercettazioni telefoniche o ambientali, che devono essere autorizzate dal giudice per le indagini preliminari (GIP).

Seppur previsto che il pubblico ministero possa svolgere “personalmente” le attività investigative, è ampiamente verificabile nella prassi che si avvale, di regola, della professionalità della polizia giudiziaria, che è alle dirette dipendenze dell’organo dell’accusa (art. 327 c.p.p.).

Centrale, nelle indagini preliminari, è il ruolo ricoperto dai vari corpi di polizia, ciascuno con specifiche competenze.

La Polizia di Stato, che dipende dal Ministero dell'Interno, si occupa principalmente della prevenzione e repressione dei reati ordinari, come i crimini contro la persona (omicidio, lesioni, sequestro di persona), contro il patrimonio (furto, rapina, truffa) e legati al traffico di stupefacenti. Ha anche un ruolo rilevante nelle indagini in materia di criminalità informatica e reati contro la pubblica amministrazione.

L'Arma dei Carabinieri, un corpo a ordinamento militare sotto il Ministero della Difesa, ha competenze analoghe alla Polizia di Stato, ma con una presenza territoriale più capillare, soprattutto nelle aree rurali e nei piccoli centri. Essa svolge sia funzioni di polizia giudiziaria sia di polizia militare, e partecipa a indagini che spaziano dai reati comuni alla criminalità organizzata e al terrorismo. L'Arma dispone di reparti specializzati, come il RIS (Reparto Investigazioni Scientifiche), che svolge attività tecniche e scientifiche come l'analisi di prove biologiche o balistiche.

La Guardia di Finanza, alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specializzata nella lotta ai reati economici e finanziari. Le sue indagini riguardano principalmente l'evasione fiscale, i reati societari, il riciclaggio di denaro, la contraffazione e il contrabbando. I reparti investigativi della Guardia di Finanza dispongono di strumenti specifici per l'analisi dei flussi finanziari e la repressione di reati economici transnazionali, come il finanziamento del terrorismo e la frode a livello internazionale.

Oltre a questi corpi principali, ci sono altre forze di polizia specializzate che possono essere coinvolte in indagini preliminari specifiche, come il Corpo Forestale per i reati ambientali (oggi integrato nei Carabinieri), o la Polizia Penitenziaria per reati all'interno del sistema carcerario.

Ogni corpo di polizia agisce in base alle proprie competenze, ma sempre sotto la direzione del pubblico ministero, il quale può coordinare le indagini tra più corpi, soprattutto nei casi più complessi o di criminalità organizzata.

8. I servizi di polizia giudiziaria

Il legislatore, all’art. 56 c.p.p., lett. a), fa riferimento ai “servizi” indicati dall’art. 17, l. n. 121 del 1981 alla cui organizzazione e istituzione doveva provvedere il dipartimento della pubblica sicurezza[49] “nei contingenti necessari, determinati dal ministero dell’interno, di concerto con il ministro di Grazia e Giustizia.[50]”

Al fine di garantire il collegamento delle attività investigative, l’art. 12, d.l. 13-5-1991, n. 152, convertito nella l. 12-7-1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e di buon andamento dell’attività amministrativa, ha permesso l’istituzione di servizi centrali e interprovinciali della polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e soprattutto la possibilità che, in determinati casi, siano costituiti servizi interforze (art. 12, comma 2, l. n. 203 del 1991).

Da qui, il riferimento alla già citata Direzione investigativa Antimafia, con lo scopo di coordinamento delle indagini relative ai delitti di associazione mafiosa e reati connessi (art. 3, d.l. 29-10-1991, n. 345 convertito con modifiche nella l. 30-12-1991, n. 410)[51], lo SCO (il servizio centrale operativo) della Polizia di Stato, o ancora il servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata per la Guardia di finanza (SCICO)[52].

 

8.1. I ROS: il raggruppamento operativo speciale

Istituito il 3 dicembre 1990, con lo stesso provvedimento legislativo che ha istituito i Servizi Centrali e Interprovinciali di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato (S.C.O.) e della Guardia di Finanza (SCICO), il ROS è articolato su una struttura centrale e una periferica ed è comandato da un Generale di Divisione/Brigata, che si avvale del Vice Comandante, col grado di Colonnello, responsabile del Servizio di polizia giudiziaria a livello nazionale.

Alle dirette dipendenze del Comandante del R.O.S. operano, con competenza nazionale, il Reparto Antiterrorismo il quale definisce per l’Arma il quadro della minaccia eversiva e terroristica andando ad orientare e a coordinare le attività informative e investigative svolte dai Reparti e dalle Sezioni Anticrimine congiuntamente all’organizzazione Territoriale; Reparto Indagini Tecniche che garantisce la ricerca e la sperimentazione delle attrezzature per le investigazioni; Reparto Indagini Telematiche istituito nel febbraio 2015, rappresenta il “Polo Centrale” di riferimento per l’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità informatica; Reparto Crimini Violenti, istituito nel 2012, che assicura il potenziamento delle capacità investigative e di intervento dell’Arma dei Carabinieri in occasione di crimini particolarmente efferati. Vi sono tre Reparti del Servizio Centrale di Polizia Giudiziaria: I Reparto Investigativo, il quale si occupa di indagini in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e cattura dei latitanti di massima pericolosità; II Reparto Investigativo che concorre, invece, alle indagini in materia di traffico di armi e sostanze stupefacenti; III Reparto Analisi il quale svolge attività di analisi e ricerca operativa sulle manifestazioni della criminalità organizzata. In particolare, partecipa a progetti di analisi interforce sui fenomeni criminali individuati dalle “Conferenze dei Servizi Centrali di Polizia giudiziaria[53].”

Negli ultimi anni in Italia sono aumentate le indagini che hanno avuto origine o ricevuto importanti sviluppi grazie alla trasmissione di pacchetti di dati informatici, ottenuti tramite la decrittazione di piattaforme da parte di autorità giudiziarie e di polizia di altri Paesi, come Francia, Belgio e Paesi Bassi. Queste operazioni hanno permesso di estrarre una grande quantità di informazioni legate a organizzazioni criminali, offrendo nuove prospettive su comportamenti criminali che, altrimenti, sarebbero rimasti poco chiari o del tutto sconosciuti.

Lo scopo del Raggruppamento sarà quello di continuare ad acquisire e decriptare tali dati, così come confermato da Pasquale Angelosanto, comandante del Raggruppamento operativo Speciale dell’Arma dei carabinieri.

Tuttavia, per raggiungere tale traguardo, sarà necessario affrontare alcune problematiche sia di natura giuridica che di natura tecnica: da un punto di vista giuridico, si discute sulla qualificazione della fonte di prova se, cioè, considerarla come documento o intercettazione e sulle modalità di acquisizione dei dati.

Attualmente, la giurisprudenza prevalente considera questi dati come prove documentali, acquisite legalmente nei procedimenti penali attraverso lo strumento dell’OIE (ordine europeo di indagine); da un punto di vista tecnico, invece, vi sono criticità collegate alla specifica qualificazione del personale e alle dotazioni tecnologiche.

Le strategie operative del ROS per contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso si basano sul c.d. «metodo anticrimine», sviluppato dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Durante la sua attività di contrasto al terrorismo, Dalla Chiesa elaborò un modello operativo che oggi è noto come, appunto, metodo anticrimine.

Tale metodo ha lo scopo di: sviluppare accurate analisi dei fenomeni, utili a sostenere le decisioni operative e le azioni della magistratura; garantire un'organizzazione efficiente e raccogliere in modo accurato tutte le informazioni necessarie; formare personale specializzato che lavori a stretto contatto con magistrati, anch'essi organizzati in squadre specializzate; delineare l'intero quadro delle strutture criminali, senza concentrarsi esclusivamente sulle singole manifestazioni criminali; ricercare e utilizzare tecnologie innovative per rimanere sempre “un passo avanti” rispetto alle organizzazioni criminali.

Oggi, il metodo anticrimine che costituisce la base dottrinale dell'azione del Raggruppamento, pur rimanendo immutata la sua essenza, “è oggetto di costante affinamento e ammodernamento, per renderlo sempre aderente al continuo mutare della minaccia terroristica e della criminalità mafiosa e al mutato quadro normativo sociale, criminale ed economico. In tal senso, il ROS ha modellato la propria struttura su quel metodo, ovvero delineando i propri assetti secondo la logica delle funzioni.

La normativa relativa alla competenza e all'impiego dei già citati servizi centrali interprovinciali è stata integrata a fine anni Novanta da alcuni decreti del Ministro dell'interno, che hanno introdotto disposizioni per meglio attuare il collegamento investigativo e il concorso nelle attività di indagine nei servizi centrali. Tali disposizioni, recependo quel metodo anticrimine già sperimentato con successo nel contrasto al terrorismo, hanno di fatto tradotto in norma le metodologie investigative richiamate, introdotte dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa[54].”

Si tratta di interventi il cui scopo è quello di evitare dispersioni di informazioni e sovrapposizioni operative e garantire un impiego ottimale delle risorse disponibili; a garantire ai servizi centrali e interprovinciali maggiore flessibilità di impiego sull'intero territorio nazionale e all'estero, svolgendo in maniera esclusiva indagini sulla criminalità organizzata di tipo mafioso, avvalendosi di tecnologie avanzate e personale specializzato.

A tal riguardo, la direttiva adottata dal Ministro dell'interno pro tempore il 25 marzo 1998, cosiddetta direttiva Napolitano, in aderenza al metodo anticrimine ha attribuito ai servizi centrali compiti di analisi, di raccordo informativo e di supporto tecnico-logistico, relativamente alle attività investigative nei servizi interprovinciali in materia di contrasto alla criminalità organizzata.

Successivamente, la direttiva del 4 marzo 2000 del Ministro dell'interno, cosiddetta direttiva Bianco, ha integrato le disposizioni precedentemente emanate, stabilendo che per le indagini di criminalità organizzata è possibile richiedere il concorso anche dei servizi centrali nelle attività di indagine, qualora “si tratti di indagini nei confronti di organizzazioni criminali che operano nell'ambito di più distretti di Corte d'appello o con collegamenti internazionali e il concorso investigativo sia ritenuto utile ai fini dello svolgimento di accertamenti che richiedono il supporto operativo dei reparti speciali e risorse investigative, ovvero l'impiego di mezzi tecnologici d'avanguardia.”

Per rendere un senso di concretezza di quanto detto fino ad ora, si riporta una recente operazione del maggio 2023 in cui i ROS e la DIA, con il supporto dei Comandi Provinciali Carabinieri di Savona, Bologna, Milano, Monza, Roma e Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova su richiesta della DDA di Genova, nei confronti di quindici indagati. L’associazione a delinquere in questione è diretta Pietro Fotia e Rocco Morabito, finalizzata all’importazione dal Sud America e dalla Spagna, all’ acquisto, trasporto, commercio, cessione, vendita ed illecita detenzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina.

L’indagine si è avvalsa dell’assistenza giudiziaria di Francia e Spagna per il tramite di Eurojust, del contributo informativo assicurato da Europol. Preziosa si è rivelata la collaborazione delle Autorità tedesche portando alla cattura di soggetto localizzato in Germania.

In conclusione, la DDA di Genova ha proceduto altresì per il reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal metodo mafioso riguardante una società di costruzioni ed una operante nel settore ortofrutticolo, entrambe con sede nel savonese[55].

 

8.2.    L’attività di intelligence per il contrasto alla criminalità organizzata

Nel contrasto alla criminalità organizzata, l’attività di intelligence investigativa si dimostra uno strumento essenziale, se non addirittura imprescindibile.

Il metodo investigativo tradizionale, che si basa sulla denuncia-querela e presuppone la commissione di un reato, risulta spesso inefficace. Al contrario, è necessario adottare un approccio proattivo, basato sulla raccolta, analisi e incrocio dei dati.

Questo è il fulcro del metodo investigativo del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dell’Arma dei Carabinieri.

Nonostante l’evoluzione nel tempo, questo metodo rimane fedele agli insegnamenti del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il quale ha sviluppato, nel corso del suo lavoro, un approccio innovativo, caratterizzato dall’analisi sistematica delle informazioni sull’avversario, per identificarne le strutture organizzative e disarticolarle[56]. Questo metodo mira a raggiungere obiettivi a lungo termine, considerando marginali le diverse tipologie di reato commesse dalle associazioni criminali, poiché sono fattori evolutivi variabili e imprevedibili su cui l’avversario mantiene l’iniziativa.

È fondamentale ricordare che “le sfide del nostro tempo non vengono vinte dal più forte, ma da chi per primo riesce a conoscerle e ad adeguarsi ai cambiamenti[57].”

Da qui l’importanza dell’intelligence che, per la sua capacità di trasformare le diverse informazioni in conoscenza, si fa vincente nella lotta alla malavita organizzata[58].

Occorre, a questo punto, sottolineare che in realtà l’attività di intelligence si distingue dalla attività investigativa: la prima si sviluppa al di fuori del procedimento penale ed è volta ad acquisire una conoscenza complessiva di uno scenario, solitamente circoscritto, al fine di evitare la commissione di reati o la formulazione di ipotesi investigative che fungono da impulso per le successive indagini preliminari[59].

Diversamente, l’attività investigativa, nell’accezione accolta dal codice di procedura penale, sorge proprio nell’ambito del procedimento penale, nel momento in cui viene acquisita e poi iscritta la notizia di reato. Essa è volta quindi a verificare quanto sia fondata la notitia criminis.

Guardando all’intelligence come processo, la dottrina ha individuato cinque principali fasi del processo: la pianificazione, consiste nell’identificare le necessità informative da parte del decisore, vale a dire definire chiaramente le esigenze da soddisfare. Il decisore deve anche individuare gli obiettivi intermedi dell’azione (targeting) e stabilire la loro priorità (ranking) in base a una griglia di sostenibilità che consideri le risorse disponibili.

In questa fase preliminare del processo decisionale, è essenziale un’analisi accurata del contesto, soprattutto se il prodotto informativo sarà utilizzato per scopi anticrimine. È importante distinguere tra ciò che si desidera ottenere (sforzo auspicabile) e ciò che è effettivamente realizzabile (sforzo sostenibile). Per ottenere risultati operativamente utili, è necessario delimitare i contesti in modo che siano compatibili con le risorse disponibili; la ricerca, vuole che una volta ricevuto l’obiettivo e individuato il contesto, bisogna raccogliere notizie, dati, fatti e avvenimenti.

Tra le fonti principali, oggi, vi sono le cc.dd. fonti aperte e liberamente accessibili[60]. L’elaborazione attraverso la quale si verifica la validità dell’informazione; l’analisi che rappresenta il momento più delicato del processo di intelligence: sulla base delle informazioni raccolte si sviluppa una ipotesi preliminare rivalutata poi alla luce delle nuove evidenze raccolte; l’ultima fase è la divulgazione, cioè l’utilizzo del prodotto ottenuto.

Sono, d’altra parte, le stesse consorterie mafiose che operano attività di intelligence al fine di acquisire sempre più superiorità nel dominio informativo, andando a minare sistemi e il patrimonio conoscitivo della forza pubblica per difendere i propri sistemi e le proprie reti[61].

Tuttavia, “se è vero che la mafia è un fenomeno che si riproduce nel tempo e nello spazio grazie a una propria elevata capacità di lettura dell’ambiente è altrettanto vero che anche il metodo investigativo di chi la contrasta si evolve adattandosi a una realtà dinamica e complessa per controllare la quale vengono sviluppate tecniche sempre più raffinate[62].”

8.3.   Lo SCO: Il Servizio Centrale Operativo della polizia di Stato

 

Il Servizio Centrale Operativo (SCO) è una unità della Polizia di Stato istituzionalmente preposta ad assicurare lo svolgimento di indagini relative alla criminalità organizzata e gravi fenomenologie delinquenziali. Coordina e supporta le Sezioni Investigative dello SCO (SISCO)[63], attive nei 26 Distretti di Corte d'Appello, e le 106 Squadre mobili presenti presso le Questure italiane. L’SCO è coinvolto direttamente in indagini particolarmente delicate, anche a livello internazionale, dove è necessario l'utilizzo di risorse investigative specializzate e tecnologie avanzate. Gli ambiti prioritari di intervento includono la lotta contro la criminalità mafiosa, il traffico di esseri umani, la corruzione, la diffusione di nuove droghe e la criminalità economica.

La struttura è guidata da un Dirigente superiore della Polizia di Stato e suddivisa in quattro divisioni, ognuna diretta da un Primo dirigente. Le prime tre divisioni, insieme alla quarta, operano come servizi centrali di polizia giudiziaria. Le SISCO, che rispondono allo SCO sia dal punto di vista gerarchico che operativo, sono strutture interprovinciali incaricate di indagini giudiziarie[64].

La prima Divisione: Si articola in quattro sezioni e ha competenza in materia di: attività informativa, investigativa e operativa nelle indagini concernenti i delitti di criminalità organizzata italiana di tipo mafioso, opera anche a livello internazionale infiltrandosi nel circuito economico finanziario; attività di supporto investigativo, impulso, raccordo informativo e coordinamento delle SISCO e delle Squadre mobili, per l’azione di contrasto alla criminalità organizzata italiana di tipo mafioso, nonché per la connessa ricerca dei latitanti più pericolosi; coordinamento delle attività investigative concernenti le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore legale dei giochi e delle scommesse. Al suo interno è incardinato il Nucleo Centrale della Polizia dei Giochi e delle Scommesse[65].

La seconda Divisione: si suddivide in quattro sezioni e si occupa principalmente di attività di informazione, indagine e operazioni relative ai crimini commessi dalla criminalità comune e organizzata, sia italiana che straniera, con esclusione della mafia, comprese le loro ramificazioni internazionali. Questa sezione offre supporto investigativo e coordina il lavoro delle Sezioni Investigative Criminalità Organizzata (SISCO) e delle Squadre Mobili nella lotta alla criminalità organizzata straniera, alle organizzazioni coinvolte nel traffico di droga e armi, alla tratta di esseri umani e al favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Si occupa anche di reati particolarmente gravi, come la violenza di genere, il femminicidio, i crimini contro i minori e la delinquenza minorile. Inoltre, è responsabile della ricerca dei latitanti più pericolosi nei settori di competenza e dà impulso alle indagini sui crimini non ancora risolti. Infine, coordina le indagini delle Squadre Mobili sui reati legati al contesto esoterico e religioso.

La terza Direzione: si occupa principalmente di organizzare e gestire le risorse umane e tecnologiche a supporto delle Divisioni, delle SISCO e delle Squadre Mobili. Attraverso la Sezione Tecnologie Applicate alle Investigazioni (STAI), è responsabile dell'uso di tecnologie avanzate e competenze specialistiche per indagini elettroniche e telematiche, come intercettazioni audio e video, analisi di suoni e miglioramento di immagini e filmati. Al suo interno vi è anche la Sezione di sorveglianza fisica e supporto tattico. Inoltre, questa sezione si dedica alla formazione professionale degli operatori del settore e all'analisi strategica dei fenomeni criminali trattati.

La quarta Direzione: si occupa di prevenire e contrastare la corruzione e reati contro la Pubblica Amministrazione, inclusi quelli che coinvolgono membri della Polizia di Stato. Questa direzione conduce indagini e raccoglie informazioni su reati economici e finanziari, oltre a svolgere indagini patrimoniali finalizzate a confiscare beni ottenuti illegalmente, anche con una possibile dimensione internazionale. Fornisce inoltre supporto investigativo, coordina e facilita la comunicazione tra le SISCO e le Squadre Mobili nelle aree di sua competenza.

Uno dei settori più attenzionati dello SCO, oggi risulta essere quello caratterizzato dalle cc.dd. agromafie, un settore che certamente non deve essere sottovalutato dato che, come è ormai chiaro, la criminalità organizzata ha abbandonato da tempo lo scontro frontale con lo Stato innestandosi, invece, nel più redditizio sottobosco economico del Paese restando quindi silente.

Il termine “agromafia” viene utilizzato nei confronti di quella mafia rurale che si manifesta in attività (di tipo mafioso) che abbracciano l’intera filiera agroalimentare come la produzione e vendita dei prodotti.

Emblematico, si è rivelato il c.d. “Protocollo Antoci” che ha obbligato le diverse aziende a fornire il certificato antimafia ottenuto dalla Procura, facendo venir meno la possibilità di autocertificarsi (anche in caso di bandi con importi inferiori a 150 mila euro). Così facendo, si è determinato un danno economico importante, senza precedenti, alle diverse famiglie mafiose[66].

Sotto la dipendenza dello SCO, ci sono le Squadre mobili presenti in tutte le questure e svolgono attività d’indagine sia di loro iniziativa, che su delega dell’autorità giudiziaria. Sono composte da sezioni, il cui numero aumenta in base alla grandezza della questura e svolgono diverse funzioni come, ad esempio, l’attività antidroga. Le Squadre mobili sono dirette ma anche supportate dallo SCO, in caso di operazioni rilevanti.

Nel corso degli anni, il Servizio Centrale operativo, si è interessato direttamente a tutti i più rilevanti fatti di cronaca. Tra i più importanti, sul fronte della criminalità organizzata, si ricordano numerosi sequestri di persona tra cui, i casi di Augusto De Megni, Roberta Ghidini e Giuseppe Soffiantini. Altro campo d’azione in cui il lavoro svolto del Servizio è risultato impeccabile è la ricerca e la cattura dei latitanti di assoluta pericolosità, quali Bernardo Provenzano, Benedetto Santapaola, Pietro e Nino Vernengo, Giuseppe Madonia e tanti altri boss, fino a Giuseppe Lucchese, Edoardo Contini e in ultimo Vincenzo Licciardi[67].

Sono diverse, inoltre, le operazioni che lo SCO ha portato a termine contro il crimine organizzato, tra le principali: e “Pizza connection[68]”, “Iron tower”, “Green ice”, “Old bridge[69]”, realizzate congiuntamente con l’FBI degli Stati Uniti.

8.4.  GICO: Gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata


I Gruppi di Investigazione sulla criminalità organizzata (GICO), sono unità d’élite della Guardia di Finanza della Repubblica Italiana. Coordinati dallo SCICO (Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata), i GICO sono altamente specializzati in indagini di polizia giudiziaria riguardanti le attività delle diverse mafie italiane e delle organizzazioni terroristiche. Questi gruppi investigativi sono presenti nelle 29 città sede dei Distretti di Corte d’Appello e delle Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo. All’interno di queste unità si trovano le sezioni CRIM.OR. (Criminalità Organizzata), suddivise in sottosezioni C.O. e Misure di Prevenzione (queste ultime sempre più specializzate nel contrasto al terrorismo islamista in Italia) e i G.O.A. (Gruppi Operativi Antidroga).

Nel contrastare i reati di criminalità organizzata, i GICO della Guardia di Finanza prestano particolare attenzione al finanziamento del terrorismo nazionale e internazionale, al traffico di armi e al traffico di sostanze stupefacenti. La peculiarità esclusiva di queste unità investigative risiede nella loro capacità di gestire pedinamenti e osservazioni per periodi prolungati, operazioni sotto copertura e condurre accertamenti in maniera estremamente approfondita.

Tra le ultimissime operazioni affrontate dall’unità, risulta la c.d. operazione “Fuorigioco” (del 27 settembre 2024) che ha portato a 25 arresti e 35 indagati, con l’impiego di 170 militari. “Abbiamo notato un’estensione capillare dei gruppi criminali in molti comuni del Salento, fino al Sud Salento, dove fino al qualche tempo fa le classiche organizzazioni brindisine non estendevano i propri interessi e da qui è partita l’indagine”, queste le parole del Tenente Colonnello Giulio Leo, “La particolarità dell’indagine è stata la varietà degli interessi con cui il gruppo veniva a coinvolgersi, soprattutto per quanto riguarda alcuni settori imprenditoriali connessi alla raccolta e smaltimento degli olii esausti, sia a uso alimentare che non. (…). Il gruppo si muoveva sulla base di una struttura classica verticistica, nell’ambito della quale operavano alcune persone facenti parte dell’organizzazione, che prestavano la propria opera nei vari settori di intervento: dalla droga, alla raccolta degli olii usati, alla gestione di agenzie per il gioco clandestino e anche lecito. (…) Sono state sequestrate alcune aziende, soprattutto quelle che negli ultimi anni si sono affermate nella raccolta degli olii usati, che grazie all’infiltrazione di alcune persone riuscivano a sottoscrivere una serie di contratti per lo smaltimento, a scapito delle imprese nazionali affermate, che nel Salento erano costrette a lasciare il passo[70]”.

Per quanto riguarda più precisamente i Reparti specializzati, operano alle dipendenze di un Comando dei Reparti Speciali, costituiti da un Comando Tutela Economia e Finanza, un Comando Unità Speciali e un Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, essi ricomprendono:

Il Nucleo Speciale Entrate è responsabile della lotta all'evasione fiscale e alla frode doganale a livello nazionale e internazionale; il Nucleo Speciale Spesa Pubblica si occupa della protezione delle finanze dell'Unione Europea, nazionali e locali.; il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria si occupa della tutela dei mercati finanziari e del contrasto al riciclaggio di denaro, garantisce la gestione delle relazioni operative con Autorità, Enti ed Istituzioni in materia, garantendo la collaborazione con le Autorità di Vigilanza (CONSOB, Banca d’Italia, COVIP, IVASS) e con le Financial Intelligence Units estere. Fondamentale è l’attività di polizia giudiziaria svolta  in tutto il territorio nazionale, svolge attività di analisi e approfondimento investigativo occupandosi delle  segnalazioni per operazioni sospette pervenute dell’Unità di Informazione Finanziaria, si occupa di effettuare ispezioni e controlli finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati; Il Nucleo Speciale Antitrust è responsabile della tutela della concorrenza e del mercato. Provvede all’elaborazione di dati, notizie e informazioni utili agli accertamenti che competono all’Autorità.

Ogni Nucleo è guidato da un Generale di Brigata e svolge attività di polizia giudiziaria, analisi investigativa e collabora con varie autorità di vigilanza e di contrasto alla criminalità finanziaria. Inoltre, ciascun Nucleo dispone di unità operative periferiche in diverse sedi sul territorio nazionale.

Quanto attiene al Comando Unità Speciali, coordina e controlla:

Il Nucleo Speciale Anticorruzione, retto da un Generale di Brigata o un Colonnello, si occupa della tutela della legalità nella Pubblica Amministrazione svolgendo attività amministrative e di collegamento con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Comando Generale. Inoltre, è il referente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e collabora con il Servizio per l’Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere.
Il Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari d’Inchiesta si occupa delle attività di collaborazione con le Commissioni Parlamentari d’Inchiesta, mentre il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche si occupa di investigazioni telematiche e monitoraggio informatico. 

Il Nucleo Speciale Beni e Servizi si occupa della tutela di marchi e brevetti, contrastando la pirateria audiovisiva e informatica.

Al fianco di questi reparti, vi è il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, retto da un Generale di Divisione o Brigata, che coordina e supporta le investigazioni sulla criminalità organizzata, cura il raccordo informativo e intrattiene relazioni con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Assicura il supporto tecnologico agli altri reparti e garantisce informazioni anagrafiche e biometriche per le attività di identificazione.

Infine, Il Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo dei Reparti Speciali, retto da un Colonnello, si occupa delle esigenze di funzionamento e caserma dei reparti speciali, gestendo attività logistico-amministrative[71].

9.   La rete operativa antimafia: l’@on

Con lo scopo di contrastare la criminalità organizzata, è nato in tempi più recenti il progetto europeo convenzionalmente denominato “@ON” che agevola lo sforzo delle diverse forze di polizia[72].

È noto a tutti lo straordinario lavoro che la Direzione Investigativa sta continuando a svolgere per il contrasto internazionale alle mafie.

In tale contesto si è ritenuto necessario uno strumento che integrasse a livello operativo gli strumenti di cooperazione di polizia già esistenti.

La Rete @ON, in collaborazione con Europol e in stretta sinergia operativa con il Servizio per la cooperazione internazionale (SCIP) della Direzione centrale della polizia criminale, rappresenta l’applicazione a livello europeo del cosiddetto “metodo Falcone”. Questo approccio prevede la centralizzazione delle informazioni sulle organizzazioni mafiose, che sono spesso disperse tra vari centri di investigazione, anche a livello internazionale, e la semplificazione delle procedure per l’impiego degli investigatori sul campo.

La rete, però, non opera solo per il contrasto alle mafie italiane ma anche, per le mafie albanesi, cinesi, nigeriana, turche, dell’area balcanica e ogni altra forma di criminalità organizzata.

Più precisamente, gli obiettivi sono individuati con il documento “Strategia dell’UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025” indirizzato al Parlamento europeo.

Tra gli obiettivi principali:

Lo scambio info-investigativo tra gli uffici di Polizia coinvolti;

Il supporto finanziario alle esigenze investigative dei Paesi partner, a fronte di sempre maggiori ristrettezze economiche nel settore della cooperazione di polizia ma anche da parte delle singole unità investigative;

Accrescere l’indispensabile rapporto fiduciario tra gli investigatori di diversi Paesi;

Diffondere l’awareness a livello internazionale della minaccia costituita dalle organizzazioni criminali in quanto tali e di quelle di tipo mafia style in particolare[73]..

Sul piano pratico, il Network supporta le Unità investigative degli Stati membri in 153 investigazioni, ed ha finanziato 510 missioni in favore di 2.060 investigatori che hanno portato all’arresto di 896 persone, tra cui 12 latitanti oltre al sequestro di circa 240 milioni di euro, droga, veicoli, beni di lusso, locali commerciali ed armi.

Tra le operazioni principali si riportano:

Operazione “Per-Peco”: La polizia belga, al termine di un’ampia indagine, ha eseguito simultaneamente in Belgio, Olanda e Francia, 61 ordini di cattura internazionale contro un gruppo criminale composto principalmente da persone di lingua albanese e italiana, accusate di traffico internazionale di droga e di esseri umani.

Operazione “Sagittario”: A seguito di indagini mirate della DIA e della polizia olandese, un latitante legato alla camorra è stato arrestato a L’Aja (Paesi Bassi). Era ricercato in base a un mandato di arresto europeo emesso il 10 febbraio 2016 dal Tribunale di Napoli per traffico internazionale di stupefacenti.

Operazione “Obsidio”: Grazie alla cooperazione tra la DIA e la polizia francese, un latitante affiliato alla ‘ndrangheta è stato catturato a Vallauris (Francia). Era ricercato in base a un mandato di arresto europeo emesso il 24 giugno 2014 dal gip di Reggio Calabria per traffico di stupefacenti, riciclaggio e porto e detenzione abusivi di armi, con l’aggravante delle circostanze previste dall’articolo 416-bis c.p.

10. Le indagini sotto copertura

Nella cornice delineata sin qui, si inserisce perfettamente la figura dell’agente sotto copertura, quale risultato della progressiva evoluzione delle strategie investigative elaborate per contrastare la criminalità organizzata. In tal senso, il rafforzamento delle forme di coordinamento tra gli organismi di p.g. e la crescente specializzazione dei reparti hanno portato ad un sistema di contrasto nel quale la condivisione delle informazioni e l’integrazione delle competenze si affiancano, inevitabilmente, all’impiego di tecniche operative specifiche.

In tale prospettiva, le indagini sotto copertura rappresentano una modalità di investigazione centrale, poiché permettono di acquisire elementi conoscitivi dall’interno dei contesti criminali.

Storicamente, le prime manifestazioni di tale figura si sono sviluppate in contesti caratterizzati da forme di controllo politico estranee alle garanzie proprie degli ordinamenti liberali[74]. L’attività di sorveglianza, infatti, non era affidata esclusivamente agli apparati di polizia, bensì erano coinvolti direttamente anche i cittadini, allo scopo di ottenere favori o impunità da parte del potere governativo. Per tali ragioni, parte della dottrina associa una tale provocazione ai metodi propri dei governi dispotici: lo scopo era quello di indurre i sospettati a commettere illeciti, in modo tale da raccogliere elementi utili alla loro denuncia.

Dunque, il delitto in sé veniva considerato solo un mezzo per ottenere la punizione del provocato[75].

La figura dell’agente provocatore ha suscitato, nel corso degli anni numerosi dubbi. Solo negli anni Novanta, il legislatore prenderà espressamente posizione introducendo discipline specifiche per determinare il confine, seppur non ancora ben definito, tra l’attività di prevenzione all’attività di repressione. A tali questioni si collega quella relativa al controllo giurisdizionale, chiamato a concorrere alla delimitazione dei presupposti e dei limiti di impiego di una tecnica investigativa particolarmente incisiva.

Come si può intuire, questo strumento di indagine ha avuto una sua rilevante evoluzione. Pertanto, tale trasformazione va letta lungo due direttrici complementari[76]: il superamento della provocazione quale modalità di intervento investigativo e il progressivo affinamento delle tecniche di infiltrazione.

Pertanto, la figura tradizionale dell’agente provocatore (storicamente avversato quale esempio di condotta di un governo “demoralizzato e demoralizzatore”[77]), ha assunto così i connotati di una nuova ed indispensabile tecnica investigativa avente comunque caratteristiche peculiari con riferimento ad ogni fattispecie di reato, utilizzabile per la ricerca di prove relative a gravissimi reati, sebbene particolarmente invasiva, giustificabile in nome dell’emergenza

10.1. Il cuore della disciplina: l’art 9 della l. 146/2006

La disciplina delle operazioni sotto copertura trova il proprio fondamento nell’art. 9 della l. 16 marzo 2006, n. 146 che, facendo salvo quanto previsto dall’art. 51 c.p., prevede la non punibilità di determinate figure soggettive, quali ufficiali di polizia giudiziaria, i quali operano alla ricerca di specifici elementi di prova per determinate fattispecie di reato, nei limiti delle proprie competenze e su autorizzazione[78].

Le ipotesi in cui sono consentite le  operazioni c.d. undercover possono essere molteplici. Il 1, lettera a), dell’art. 9 della legge in parola12 prevede che possano effettuarsi operazioni sotto copertura per alcuni delitti in cui l’amministrazione statale risulti soggetto passivo della condotta illecita di pubblici ufficiali (artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis c.p.); oppure per alcune ipotesi in cui l’illecito sia stato commesso da parte dei privati (artt. 346 bis, 353, 353 bis c.p.). Le operazioni undercover posso essere effettuate anche per una specifica ipotesi di delitto contro l’ambiente (art. 452 quaterdecies c.p.), nonché per alcuni delitti contro la fede pubblica (artt. 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474 c.p.) e per alcuni delitti contro il patrimonio (artt. 629, 630, 644, 648 bis e 648 ter c.p.). Nonché quelli collocati nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione prima, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi; i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3 bis e ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (D.lgs. n. 286/1998); nonché i delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R. n. 309/1990); i delitti indicati dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

In tale contesto, il legislatore, descrive anche le condotte, assai diversificate, attribuibili agli operatori di polizia. Si tratta di attività svolte anche da soggetti terzi, con le quali gli operatori di polizia “danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altre utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compie un'attività prodromiche e strumentali”.

Per quanto concerne le categorie soggettive, la norma fa espressamente riferimento agli «ufficiali di polizia giudiziaria». Si ricomprendono quindi i componenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, con i requisiti di cui all’art. 57, comma 1, lett. a) e lett. b), c.p.p., facenti capo alla Direzione investigativa antimafia o, comunque, inseriti in sezioni specializzate nei rispettivi corpi di appartenenza, ai sensi del comma 1, lett. a) e lett. b), del citato art. 9. Sono altresì menzionati anche gli «agenti», gli «ausiliari» e le «interposte persone», ai quali viene estesa la causa di non punibilità.

Merita un breve cenno anche la l. 3 agosto 2007, n. 124, la quale prevede anch’essa una causa di non punibilità, facendo salva l’applicazione dell’art. 51 c.p., per il «personale dei servizi di informazione per la sicurezza» che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta perché definite indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso di determinati limiti. Nello stesso contesto normativo, sono previste anche altre figure soggettive alle quali viene estesa la causa di non punibilità, si tratta delle «persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza»

10.2. L’acquisizione della prova

Un aspetto problematico inerente le indagini sotto copertura, riguarda l’acquisizione della prova. A tal proposito, secondo il principio di legalità della prova il giudice può basare la propria decisione soltanto su materiale conoscitivo raccolto nel rispetto delle regole di acquisizione probatoria. In violazione del suddetto principio vi sarà una “contromisura sanzionatoria” da parte dell’ordinamento: l’atto sarà considerato invalido e quindi inutilizzabile.

Guardando a questo tipo di attività, dunque, sarebbe opportuno domandarsi se eventuali comportamenti istigatori dell’agente sotto copertura, posti in essere nei riguardi dell’indagato, durante la raccolta degli elementi di prova, possano o meno pregiudicare l’utilizzo processuale di quello specifico atto a contenuto probatorio e verificare se un atto assunto con tali modalità possa essere soggetto alla sanzione processuale dell’inutilizzabilità c.d. “patologica” di cui all’art. 191, comma 1, c.p.p. per il suo vizio intrinseco.

In risposta a tale quesito, interviene certamente il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha posto l’attenzione sull’incidenza causale della condotta dell’agente nella realizzazione del reato. Quando il suo intervento assume carattere meramente marginale e non concorre causalmente alla commissione dell’illecito, può trovare applicazione la scriminante in merito al dovere. Diversamente, qualora l’agente sia determinante nella realizzazione del reato, la sua condotta non può beneficiare della medesima scriminante. In questa ultima ipotesi, l’attività investigativa potrebbe anche compromettere l’equità complessiva del procedimento ai sensi dell’art. 6 CEDU[79].

11. Conclusioni

Dalla ricerca svolta, nonché dalle diverse attività illustrate e molteplici operazioni riportate è possibile affermare che il lavoro svolto fino ad ora, da un punto di vista dell’attività investigativa della polizia giudiziaria e delle varie squadre investigative[80] si è rivelato certamente complesso e multidimensionale richiedendo un impegno costante e coordinato tra diverse istituzioni.

La natura strutturata delle organizzazioni criminali, la loro capacità di adattamento e la progressiva estensione delle attività illecite oltre i confini nazionali rendono indispensabile il superamento di una concezione frammentata dell'azione investigativa, a favore di un modello che si basa sulla condivisione delle informazioni, sull'integrazione delle competenze e sulla cooperazione tra gli organismi preposti al contrasto.

Le attività investigative preventive e giudiziarie sono fondamentali per comprendere le strutture, le modalità operative e i collegamenti delle organizzazioni criminali, sia a livello nazionale che internazionale.

A questo punto, si vuol fare una osservazione riprendendo il pensiero del Prof. Avv. A.A. Dalia secondo il quale risulta essere inevitabile giungere alla conclusione che nonostante i numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli anni, non ci sia ancora pienamente un equilibrio tra le garanzie individuali e la tutela della collettività. Pertanto, anche se indirettamente, la disciplina processuale può rappresentare uno strumento di difesa sociale, ma questa è tale solo nei termini in cui, attraverso meccanismi di accertamento, sia in grado di assolvere gli innocenti e di garantire i colpevoli nel più breve tempo possibile.

La particolare complessità e specialità del fenomeno mafioso determinano continuamente una necessità di rafforzamento delle strutture e dei mezzi di indagine, per un contrasto sempre più efficace del fenomeno. Si tratta di una lotta che, però, va condotta al di fuori del processo penale, il quale deve continuare ad affermarsi come il solo luogo in cui si accerta una eventuale responsabilità individuale.

L’introduzione dell’art. 416-bis c.p.p.[81] sul delitto di associazione mafiosa ha determinato l’espresso riconoscimento ad una realtà troppo a lungo ignorata e se, come già sostenuto, provare l’appartenenza del singolo ad un’organizzazione mafiosa rappresenta condizione necessaria e sufficiente per l’affermazione della sua responsabilità in relazione al reato associativo, al di là di qualsiasi prova attinente alla sua partecipazione a reati imputabili all’organizzazione, problematico resta come provare la qualità di mafioso[82]. Difatti, quando si affronta il tema della prova nei processi di mafia, così come i processi a condotta complessa, bisogna fare i conti con una avvilente sequenza di assunzioni. Tra i più noti Andreotti e Berlusconi[83] conclusi con un proscioglimento. Se a volte in primo grado l’esito è diverso, questo cambia nei gradi successivi. È come se il processo penale sia impotente quando si interfaccia con fattispecie diverse da quelle tradizionali a condotta elementare[84]. Provare l’appartenenza del soggetto ad una associazione mafiosa, risulta particolarmente complicato nella misura in cui, in mancanza di sicuri e diretti elementi di prova al riguardo, non risulta possibile dedurre la qualità di mafioso da condotte penalmente neutre in un ordinario processo[85].

In questa prospettiva, le indagini che nel corso del tempo hanno portato a risultati concreti, sono state quelle attinenti al traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti (attività da sempre “preferita” dalle organizzazioni mafiose), grazie anche all’impostazione di indagini bancarie e patrimoniale[86]. Non si può, però, non mettere in luce che,  soprattutto in passato, le indagini sono state affidate a diversi organismi di polizia giudiziaria talora non sufficientemente specializzati rappresentando, a volte, un ostacolo ad un efficace coordinamento delle indagini. Tale problema è andato via via ad affievolirsi, grazie a un’attività di formazione degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria sempre più costante, aggiornata e improntata a criteri di crescente rigore.

Il coordinamento, dunque, non costituisce soltanto una risposta alle difficoltà operative poste dalla criminalità organizzata, ma rappresenta anche una condizione per adeguare progressivamente gli strumenti di indagine alle trasformazioni delle organizzazioni criminali.

La medesima esigenze emerge con particolare evidenza sul piano internazionale. A tal proposito i risultati della ricerca evidenziano come la cooperazione tra autorità investigative di Stati differenti possa tradursi in risultati concreti. In tale prospettiva si inserisce la rete operativa europea @ON, che testimonia proprio l'importanza di rafforzare i collegamenti tra i diversi organismi specializzati nel contrasto ai gruppi criminali organizzati di tipo mafioso.

Si può osservare come l'evoluzione del coordinamento investigativo si riflette, inoltre, sulle modalità attraverso le quali sono condotte le indagini. La continua cooperazione svolta da autorità giudiziaria, polizia giudiziaria e la crescente specializzazione dei diversi reparti hanno portato ad un sistema di contrasto in cui fondamentale è la circolazione delle informazioni e l'integrazione delle competenze. In tale quadro si inseriscono le indagini sotto copertura, come risultato proprio dell'evoluzione del coordinamento investigativo. 

La figura dell'agente sotto copertura rappresenta, quindi, una delle più significative e anche discusse manifestazioni dell'evoluzione delle strategie investigative dove viene richiesto non solo capacità operative ma anche un'attenta pianificazione, nonché un particolare raccordo tra gli organi coinvolti.

Si osservi bene, tuttavia, che non si intende ricondurre la nascita di tale tecnica investigativa al solo coordinamento investigativo, ma piuttosto evidenziarne il progressivo affinamento delle strutture investigative e come sia divenuta nel tempo sempre più articolata.

Arrivati, dunque, alla conclusione è possibile sostenere che il coordinamento non costituisce un modello destinato a rimanere immutato. Al contrario si parla di un processo in continua evoluzione. La sfida per il futuro quindi non consiste soltanto nel coordinare al meglio ciò che già esiste, ma nel creare le condizioni affinché il sistema investigativo sia in grado di anticipare le trasformazioni delle organizzazioni criminali, elaborando nuove strategie e sviluppando tecniche sempre più adeguate a fenomeni, per l'appunto, in continuo mutamento.

Le operazioni condotte dalle varie squadre investigative hanno portato a risultati certamente significativi e, in un certo senso soddisfacenti, tra cui l’arresto di numerosi membri di organizzazioni criminali e il sequestro di ingenti quantità di beni illeciti. Tuttavia, la lotta alla criminalità organizzata rimane una sfida continua, data la capacità di queste organizzazioni di adattarsi ed evolversi in maniera così camaleontica; diventa sempre più importante utilizzare tecnologie e strategie sempre più innovative e al passo con i tempi.

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Note e riferimenti bibliografici

[1] Cfr. BITONTI, “Doppio binario”, in AA.VV, Digesto/pen., Torino, III, Agg.,  2005, I, 2005, p 402.

[2] Sul tema rilevano le riflessioni di DI CHIARA, Dichiarazioni erga alios e letture acquisitive: i meccanismi di recupero del sapere preacquisto dall’imputato in procedimento connesso, in KOSTORIS (a cura di), Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, Torino, 2002, p. 107 ss.

[3] Per questo ufficio non si parla di competenza bensì di legittimazione.

[4] Con d.l. 4 luglio 2024, n 92. La norma ha subito alcune modifiche al comma 3, lettera h), numero 2, per quanto riguarda le causali dell’avocazione, “ora determinata dalla ingiustificata e “grave” (e non più reiterata) violazione dei doveri previsti dall’art. 371 c.p.p.; si è aggiunto il comma 2-bis all’art. 412 c.p.p., secondo il quale “Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”; si è riformato l’art. 678, comma 1-ter, c.p.p.”, il quale stabilisce che “Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza”. Cfr. KALB, Esecuzione penale e liberazione anticipata, KALB (a cura di), in DPEN Osservatorio SUE Documenti: Legislazione-Novità in sintesi, 2024.

[5] Si ricorda l’art. 3 d.lgs. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 14 luglio 2008, n. 123 recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.”

[6] Cfr. RICCIARELLI, L’esercizio della funzione giurisdizionale: dalla competenza al riparto di attribuzioni, in DEAN (a cura di), Soggetti e atti, in Trattato di procedura penale, diretto da. SPANGHER, I, Torino, 2009, pp. 79 ss.

[7] Cfr. GREVI, Nuovo codice di procedura penale e processi di criminalità organizzata: un primo bilancio, in AA.VV., Processo penale e criminalità organizzata, a cura dello stesso, Bari, 1993, p. 8.

[8] Cfr. TURONE,  Indagini collegate, procure distrettuali e procura nazionale antimafia, in AA.VV., Processo penale e criminalità organizzata, Bari, 1993, p. 158.

[9] Si ricorda a tal proposito che il d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, così come modificato dalla l. 30 luglio 2007, n. 111, prevede che tutti i magistrati siano sottoposti a valutazioni ogni quattro anni.

[10] Cfr. TURONE, Indagini collegate, op.cit., pp. 173-179.

[11] Cfr. TURONE, Indagini collegate, op. cit., pp. 170 ss.

[12] Cfr. BITONTI, op. cit. p. 403

[13] Cfr. TURONE, indagini collegate, op. cit., pp. 176 ss. Sul punto BORRACCETTI, Direzione nazionale e Direzioni distrettuali antimafia, Un bilancio della esperienza del coordinamento, QG, 2002, pp. 639 ss, fa notare come la Direzione nazionale non abbia mai fatto “uso del potere di avocazione, pure esplicitamente previsto dalla legge.”

[14] La lettera h) del comma 3 è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lettera a) del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112. Oggi prevede che: il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, “dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della: perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine; ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.”

[15] Cfr. BITONTI, op. cit. p. 404.

[16] Cfr. KALB, Il processo per le imputazioni connesse, op. cit., p. 71.

[17] Per “Contrasto”, si intende la mancata attuazione del criterio di legittimità e si differenzia dal “Conflitto” che rappresenta la mancata attuazione del criterio di competenza.

[18] Più specificamente, ci si riferisce all’ipotesi di contrasti tra uffici di Procura del medesimo distretto ovvero al caso in cui vi sia contrasti tra la riconducibilità del fatto di reato alle fattispecie delittuose ex art. 51 comma 3-bis c.p.p. dato che in questo caso è indiscussa la stessa legittimazione del Procuratore distrettuale e, di riflesso, quella del Procuratore nazionale antimafia. Cfr. BORRELLI,  Processo penale e criminalità organizzata, in Trattato di procedura penale, VII, 1, Modelli differenziati di accertamento, p. 280.

[19] Si precisa a tal proposito che deve sempre essere rispettato l’obbligo di segretezza ex art. 329 c.p.p.

[20] Così, RIVELLO, sub art. 406, in CHIAVARIO (coordinato da), Commento al nuovo codice di procedura penale, Agg. II, Torino, 1993, p. 193.

[21] Cfr. CASSIBBA, in, La legislazione antimafia, Le riforme del diritto italiano, MAZZETTI, LUPARIA (a cura di), Bologna, ed. 2024 pp. 444 ss.

[22] In tal senso, KALB, La nuova disciplina in materia di archiviazione nel ridisegnato procedimenti per le indagini. I rimedi avverso la nullità del provvedimento, in BACCARI, BONZANO, LA REGINA, MANCUSO (a cura di), Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. 7 e 8/2017) alla legge “Orlando” (l. 103/2017), Padova, 2017, p. 220.

[23] Ad eccezione dell’esercizio del potere di avocazione da parte del procuratore generale ex art. 412, comma 1, c.p.p.

[24] Così, CASSIBBA, op.cit.

[25] Cfr. MARANDOLA, Termini di durata delle indagini per i delitti di terrorismo ed eversione: i riflessi dell’interpolazione dell’art. 407 comma 2 c.p.p., in Dir. pen. proc., 2001, pp. 1341 ss.

[26] Cfr. SPANGHER, La proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, in Stadium. Iuris, 1996, p. 814; VIGNA, Il processo accusatorio nell’impatto con le esigenze di lotta alla criminalità organizzata, in Giust. pen., 1991, II, p. 475. A tal proposito si è sostenuto che nei procedimenti aventi ad oggetto tali delitti operi una presunzione proprio per quanto concerne il pericolo d’inquinamento probatorio; Così, NAPPI, Guida al codice di procedura penale, Giuffrè, 2007, p. 278.

[27] Cfr.  CAPRIOLI, Indagini preliminari e udienza preliminare, in CONSO, GREVI, BARGIS (a cura di), Compendio di procedura penale, Padova, 2016, p. 617.

[28] Cfr. DANIELE, Le modifiche in materia di termini per le indagini preliminari, in BARGIS (a cura di), Il decreto “antiscarcerazione”, Torino, 2001, pp. 83 ss.

[29] Sul tema, MELILLO, Appunti in tema di sospensione feriale dei termini relativi ai procedimenti per i reati di criminalità organizzata, in Cass. pen.,2005, pp. 2925 ss.

[30] Cfr. GALLUCCIO MEZIO, sub art. 240-bis, in GIARDA E SPANGHER (diretto da), Codice di procedura penale commentato, III, Milano, 2017, p. 1087

[31] Cfr.  BALSANO, MATTARELLA, TARTAGIA, La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera, Torino, 2020.

[32] Cfr. Consiglio dell’UE, Squadre investigazione comuni, in JitsNetwork, 26 luglio 2016, pp. 4 ss.

[33] Cfr. VASTA, Le linee guida della disciplina delle squadre investigative comuni, in Processo penale e giustizia.

[34] Istituita nel dicembre 2014.

[35] V. Il Consiglio dell’Unione Europea, nota punto “I/A”, Bruxelles, 18 novembre 2014.

[36] Sul tema v. DAVIDDE, L'evoluzione dei provvedimenti antimafia: la natura speciale della strategia processuale, dall'art. 416-bis, alla cooperazione giudiziaria europea, in Riv. Cammino Diritto, 7 ottobre 2026.

[37] Per un approfondimento v. VIOLANTE, op. cit.

[38] Cfr. FASSONE, E., La valutazione della prova nei processi di mafia, in QG, Milano, 2002, pp. 1-13 ss.

[39] A tal proposito, ha ricordato Falcone come un imputato abbia ironicamente precisato che, a differenza di altre associazioni segrete, cosa nostra non custodisca elenchi di iscritti. Cfr. FALCONE, Problemi di associazione e valutazione della prova, op. cit.

[40] Cfr. FALCONE, Problemi di assunzione e valutazione della prova, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, Atti del Convegno ricerca acquisizione e valutazione della prova, Castelgandolfo, 27-29 giugno 1986, p. 47 ss.

[41]Cfr. FASSONE, E., La valutazione della prova nei processi di mafia, in QG, Milano, 2002, pp. 1-13 ss.

[42]sul punto si veda DAVIDDE, Le iniziative della polizia giudiziaria nell'esercizio dell'attività investigativa e repressiva, in Riv. Iura e Legal Systems, XII. 2025/4, C(6): 54.77.

[43] La norma è stata aggiunta dal d.l. n. 367/1991.

[44] Il comma in esame è stato introdotto dall’art. 12 del d.l. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni, nella l. 20 gennaio 1992, n. 8.

[45] In questo senso, si veda Cass., Sez., I, n. 3289/1999: “L’art. 390, comma 1, c.p.p., che prevede per la convalida dell’arresto o del fermo la competenza del giudice per le indagini preliminari del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’art. 391, comma 5, stesso codice, che prevede la competenza dello stesso giudice a disporre l’applicazione delle misure coercitive, configurano un’ipotesi di competenza funzionale. Dette norme derogano alla regola generale contenuta nell’art. 328 c.p.p., il quale prevede che per determinati reati [quelli indicati nell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.] le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salvo specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente. Ne consegue che la convalida del fermo o dell’arresto, in quanto oggetto della specifica disposizione di legge di cui all’art. 390 succitato, rientra nella clausola di salvaguardia contenuta nel predetto art. 328.”

[46] Cfr. TURONE, Indagini collegate, cit., p. 159.

[47] Ci si riferisce all’art. 4-bis d.l. 7/04/2000, n. 82, conv. dalla l. 5/06/2000, n. 144.

[48] Cfr. BITONTI, Doppio binario, op.cit., p. 407.


[49] Per un ulteriore approfondimento V. M. DAVIDDE, Le iniziative della polizia giudiziaria nell’esercizio dell’attività investigativa e repressiva, in Iura e Legal Systems, 2025, p. 54 ss.

[50] Particolarmente illuminante risulta, sul punto, l’insegnamento della Corte costituzionale (sent. 15 febbraio 1991, n. 88) in materia di completezza delle indagini. Secondo la Corte il principio di completezza nella struttura del nuovo processo assolve ad una duplice, fondamentale funzione. La completa individuazione dei mezzi di prova è necessaria, da un lato, per consentire al pubblico ministero di esercitare le varie opzioni possibili e per indurre l'imputato ad accettare i riti alternativi: ciò che è essenziale ai fini della complessiva funzionalità del sistema, presuppone una qualche solidità del quadro probatorio. Dall'altro lato, il dovere di completezza funge da argine contro eventuali prassi di esercizio apparente dell'azione penale, che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale.

[51] La norma stabilisce che: “Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.”

[52] Cfr. A. LARUSSA, Le indagini preliminari, in Altalex, 8 luglio 2024.

[53] Le attività possono essere svolte sia dal sostituto del difensore, che da investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici. L'autorizzazione a svolgere dette indagini è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale, certificata da regolare licenza, v. art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; Affinché vi possa essere attività investigativa ex art 327-bis: deve esserci un procedimento penale a carico dell’assistito; il difensore riceve mandato scritto e lo deposita presso l’autorità giudiziaria procedente. Secondo quanto stabilito, invece, dall’art. 391-bis c.p.p., per acquisire notizie il difensore può conferire con le persone le “persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa”. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

[54] L’attenzione ricade sul termine in quanto, soprattutto in precedenza, la tempestività nella prassi non era propriamente ricorrente. Si tratta di un momento estremamente delicato, determinante, perché va inevitabilmente a condizionare l’accertamento, nonché tutti i momenti successivi. Pertanto, richiede, certamente, una rigorosa qualificazione giuridica.

[55] Il pubblico ministero può avere notizia di reato anche mediante ricezione di atti qualificati e condizioni di procedibilità come denuncia, referto,  querela, richiesta, istanza, autorizzazione a procedere o anche di denunce anonime (che non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dall’art. 240 c.p.p., cioè salvo costituiscano corpo del reato). Per un approfondimento sul punto v. LARUSSA, Le indagini preliminari, cit.

[56] Un punto controverso è rappresentato da quei casi in cui l’iscrizione della notizia di reato avviene in un momento successivo, perviene cioè la possibilità di lucrare il tempo. Recentemente è stata apportata soluzione salvifica da parte della giurisprudenza, tradotta poi dal d.lgs. 150 del 2022 con la c.d. retrodatazione dell’iscrizione.

[57] In realtà, i “servizi” previsti dall’art. 17, l. n. 121 del 1981 non sono mai stati formalmente istituiti. Cfr. A. BELLOCCHI, La polizia giudiziaria, in Trattato di procedura penale, I, Soggetti e atti, pp. 453-454.

[58] Cfr. AMATO, DANDRIA, Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale, Milano, 1990, p. 40.

[59] Importanti modifiche sull’operatività dei servizi centralizzati sono state introdotte dai d.m. 25-3-1998 e 4-3-2000 con cui sono state impartite specifiche direttive in riferimento ai rapporti tra servizi centrali e interprovinciali e la loro collaborazione con l’autorità giudiziaria, attraverso la divisione dei compiti rispettivamente di investigazione, analisi e raccordo. Lo stesso d.m. 4-3-2000 ha previsto la possibilità di impiego diretto dei servizi centrali in attività investigativa, consentendo il concorso dei servizi centrali con quelli interprovinciali se le si tratta di indagini multidisciplinari per i reati ex art. 51, comma 3-bis che richiedono speciali risorse investigative e tecnologiche. Così GIAMBRUNO, Polizia, op. cit., p. 513.

[60] Cfr. GIAMBRUNO, Polizia giudiziaria, in Digesto pen., Agg., I, Torino, 2000, p. 600.

[61] Cfr. Raggruppamento operativo speciale, in Carabinieri. https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/mobile-e-speciale/raggruppamento-operativo-speciale.  [23/09/2024]

[62] Cfr. Audizione del Gen. Pasquale Angelosanto, Comandante del ROS, IV Commissione (Difesa), Resoconto stenografico, in Camera. It, Seduta n. 6, 15 marzo 2023.

[63] Cfr. Il Procuratore della Repubblica N. PIACENTE, “Comunicato”, Traffico internazionale di droga-operazione congiunta ROS Carabinieri e DIA, in Direzione Investigativa Antimafia, 3 maggio 2023.

[64]Cfr. PETRILLO, Il metodo operativo, in “Rassegna dell’Arma dei Carabinieri”, estratto n. 3/2022, p. 45.

[65] Cfr. CONFENTE, Il difficile equilibrio tra intelligence di contrasto e intelligence difensiva, in Note teoriche, Vol. 8 n°3, 2022, p. 35.

[66] Cfr. NIGLIO, ‘Ndragheta e famiglia, in Intelligence e ‘ndragheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo, Mario Caligiuri (a cura di), 2009, p. 106.

[67] Così CALIGIURI, Prefazione, in Intelligence e ‘ndragheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo, Mario Caligiuri (a cura di), 2009, p. 43.

[68] Così, Pasquale Angelosanto, La gestione dell’indagine, in “Rassegna dell’Arma dei Carabinieri”, 1/2002. In senso analogo CURTOTTI, Procedimento penale e intelligence in Italia: un’osmosi inevitabile, ancora orfana di regole, in “Processo penale e giustizia”, 3/2018.

[69] Così TETI, Open source intelligence e Cyberspace, 2015.

[70] Quasi paradossale è il ritrovamento nel covo di Bernardo Provenzano, della copia del libro “L’azione, tecniche di lotta anticrimine” scritto dal Capitano Ultimo che nel 1993 ha arrestato Salvatore Riina.

[71] Cfr. CONFENTE, op. cit. p. 38.

[72] Le S.I.S.C.O. (avviate nel 2023) sono sezioni investigative periferiche alle dirette dipendenze del Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, istituite ove hanno sede i Distretti di Corte d’Appello per il contrasto alla criminalità organizzata. Cfr. REDAZIONE, Polizia, il Vice Questore Aggiunto Salvatore Avvento è il nuovo Direttore della S.I.S.C.O., in Il Reggino.it, 24 settembre 2024.

[73] Cfr. Servizio centrale operativo (art. 106, co. 2, DM 6 febbraio 2020 e successive modifiche), in Poliziadistato. It, https://www.poliziadistato.it/articolo/2776143059872034241149824.  [24/09/2024]

[74] Proprio nel corso del 2024, il Nucleo ha coordinato una vasta operazione che ha visto protagoniste diverse province italiane. L’operazione ha rappresentato un’ampia strategia di contrasto, sia a livello nazionale che estero, del gioco illegale e scommesse clandestine sottoponendo “a controllo oltre 600 esercizi commerciali, identificate 3.339 persone, effettuati 40 sequestri di apparecchiature illegali, denunciate 66 persone in stato di libertà per attività connesse all’esercizio abusivo del gioco e delle scommesse, accertate e sanzionate 215 violazioni amministrative, per un importo superiore a 600 mila euro.” Cfr. Gioco e scommesse illegali, 66 denunce in tutta Italia, in Poliziadistato. It,

[75] Cfr. ALASCIA, Legalità e lotta alle agromafie, cosa prevede il “Protocollo Antoci”, in Nebrodinews. it, 29 settembre 2017.

[76] Cfr. F. GRATTERI, SCO, vent’anni d’indagini ad alto rischio, in La criminalità organizzata. Dalle origini ai giorni nostri, 2008, p. 6.

[77] L’operazione ha rappresentato un duro colpo per cosa nostra con la cattura in Spagna del boss Gaetano Badalamenti e l’arresto a Palermo di 44 affiliati.

[78] Ha portato all’arresto, in Italia e negli USA, di 92 soggetti esponenti della famiglia Gambino e diversi esponenti palermitani

[79] Cfr. TAURINO, Operazione “Fuorigioco”, parla il Comandante del Nucleo di Polizia Economico- Finanziario della GdF di Lecce, in Leccenews24.it, 27 settembre 2024.

[80] Per una visione più approfondita dei vari Reparti v. Reparti Speciali, in gdf.gov. it, https://www.gdf.gov.it/it/chi-siamo/organizzazione/reparti/reparti-operativi/reparti-speciali.  [30/09/2024]

[81] Così E. FLORIAN, Parte generale del diritto penale, II, Milano, 1934, 710.

[82] Così C. DE MAGLIE, L’agente provocatore, Milano, 1991, 201.

[83] v. P. Bronzo, Le indagini undercover nel mondo digitale, in Penale. Diritto e procedura, 19 ottobre 2023.

[84] Così F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale, 8ª ed., Lucca, 1887, Vol. II, 478, il quale non esitava a definire la figura dell’agente provocatore “satanica nel privato” ed “infamia esecrabile” quando utilizzata dal governo a fini politici.

[85] M. GRANDE, le attività «sotto copertura» nel processo penale, in Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, 2020.

[86] Cass., Sez. III, n. 260081




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Come citare questo contributo

MANUELA DAVIDDE, "Il coordinamento investigativo per i reati di criminalità organizzata: dall'evoluzione degli assetti organizzativi all'agente sotto copertura" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

ISSN 2421-7123 · lettura gratuita previa registrazione · CC BY-NC-ND 4.0
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