Mar, 29 Set 2026 · anno XII · fascicolo III · mese IX ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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GIUR-14/ADIRITTO PENALE Modifica

L'obbligo di aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento nel cantiere sospeso: la dimensione statica del cantiere e il nodo dell'esigibilità

Laurea in GiurisprudenzaUniversità degli Studi Roma Tre
Identificativo
ISSN 2421-7123
Contributo n. 11910
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Abstract

Il contributo esamina la pronuncia della Cass. pen., Sez. III, n. 28466 del 2026, che afferma la permanenza dell'obbligo di aggiornamento del PSC nel cantiere sospeso. Ricostruiti il Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 e i precedenti richiamati, si valuta criticamente la tenuta della soluzione sul piano della tipicità e dell'esigibilità dell'adempimento.

Abstract (English)
This article examines Italian Supreme Court of Cassation, Criminal Division III, no. 28466 of 2026, holding that the duty to update the site safety and coordination plan persists while works are suspended. After reconstructing Title IV of Legislative Decree no. 81/2008 and the case law relied upon, it critically assesses the ruling in terms of the offence's determinacy and of the enforceability of the required conduct.

Parole chiave d.lgs. 9 aprile 2008 · n. 81 · l. 3 agosto 2007 · n. 123 · d.lgs. 19 dicembre 1994 · n. 758 · l. 27 settembre 2021 · n. 134 · direttiva 92/57/cee · direttiva 89/391/cee

Introduzione

La sentenza in commento decide se l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), che l'art. 92, comma 1, lett. b), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pone a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, permanga durante la sospensione delle lavorazioni[1]. La Terza Sezione penale risponde in senso affermativo: il coordinatore è tenuto a vigilare operativamente sul cantiere anche in relazione alla sua «dimensione statica», sicché il PSC resta operativo pur in assenza di lavorazioni in corso.

L'esito è coerente con l'assetto del Titolo IV del testo unico e con la funzione preventiva che gli artt. 32 e 41, comma 2, Cost. assegnano alla disciplina antinfortunistica. Il percorso argomentativo presenta invece due profili problematici, che costituiscono l'oggetto principale dell'analisi che segue: la scelta, fra i due presupposti che la disposizione contempla, dell'aggancio testuale meno lineare; e il trattamento dell'eccezione di inesigibilità, ricondotta al piano del fatto anziché a quello della tipicità. Il tema si colloca all'incrocio fra la tutela della salute e i principi di legalità e di colpevolezza, presidiati dagli artt. 25, comma 2, e 27, comma 1, Cost.

1. Inquadramento normativo e sistematico

1.1. Le figure di coordinamento nel Titolo IV del testo unico

Il Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 governa i cantieri temporanei o mobili e dà attuazione alla direttiva europea che fissa le prescrizioni minime di sicurezza per questo tipo di lavorazioni[2]. La scelta di fondo del legislatore spiega buona parte della vicenda: la sicurezza disegnata dal Titolo IV non è sicurezza dell'impresa, ma sicurezza del cantiere. Accanto ai datori di lavoro, ciascuno garante dei propri dipendenti, il testo unico introduce due figure professionali di raccordo, nominate dal committente o dal responsabile dei lavori, cui è affidato ciò che nessun datore di lavoro può governare da solo: i rischi che nascono dalla compresenza di più imprese e dalla conformazione dell'area.

L'art. 89 tiene distinti il coordinatore per la progettazione, che redige il PSC ai sensi dell'art. 91, e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, destinatario dei compiti elencati dall'art. 92. La Corte ricostruisce la bipartizione e vi colloca il ricorrente, subentrato a cantiere avviato al collega che aveva curato la fase progettuale. La fisionomia della figura va fissata subito, perché è di essa che si discute. Il coordinatore per l'esecuzione non è datore di lavoro, non è dirigente, non è preposto delle imprese esecutrici: è un garante esterno, che non organizza il lavoro altrui ma lo verifica, segnala al committente le inosservanze e, davanti a un pericolo grave e imminente, sospende le singole lavorazioni. Di qui la formula, consolidata in giurisprudenza, dell'alta vigilanza - cioè di un controllo sul sistema di sicurezza del cantiere, non sul singolo gesto dell'operaio, che resta affidato alle figure interne all'impresa.

1.2. Il PSC come atto a formazione progressiva

L'art. 100 configura il PSC come documento riferito al singolo cantiere, con contenuti minimi fissati dall'Allegato XV; i punti 2.2.1 e 2.2.2 di quell'allegato, richiamati in motivazione, distribuiscono fra i due coordinatori la considerazione dei rischi connessi all'area e all'organizzazione del cantiere. Ne discende un dato strutturale: il PSC non si esaurisce nel momento in cui viene depositato. È un atto a formazione progressiva, e la sua efficacia preventiva dipende dalla corrispondenza fra ciò che il documento rappresenta e ciò che nel cantiere effettivamente accade. L'art. 92, comma 1, lett. b), esprime questa esigenza quando impone di adeguare il piano «in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute».

I presupposti sono dunque due, e la distinzione ha rilievo tecnico: il primo termine guarda al progredire delle lavorazioni secondo il cronoprogramma, il secondo comprende qualunque variazione dello stato del cantiere, anche estranea all'avanzamento dell'opera. Su questa seconda clausola si tornerà al § 6.1, poiché su di essa poggia una diversa possibile ricostruzione del fondamento dell'obbligo.

1.3. Il presidio sanzionatorio e la dimensione costituzionale

L'art. 158 del testo unico sanziona la violazione degli obblighi del coordinatore per l'esecuzione con una contravvenzione punita con pena alternativa; il Tribunale ha applicato un'ammenda di euro 3.000. Due conseguenze rilevano nel seguito: il titolo soggettivo di imputazione è indifferente, dolo o colpa che sia, ai sensi dell'art. 42, comma 4, cod. pen.; e restano applicabili tanto lo speciale procedimento di prescrizione ed estinzione agevolata previsto per le contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, quanto l'oblazione discrezionale[3]. Non si pongono questioni di successione di leggi: il testo dell'art. 92, comma 1, lett. b), riprodotto in motivazione, è quello applicabile ratione temporis al fatto, collocato in epoca successiva alla nomina del ricorrente del 13 gennaio 2022.

Sul piano dei principi, la disciplina attua gli artt. 32 e 41, comma 2, Cost. e si inserisce nel quadro eurounitario di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori[4]. Il rilievo costituzionale del bene protetto orienta l'interpretazione della fattispecie penale, ma non deroga alla riserva di legge né al principio di tassatività.

2. Fatti e iter processuale

Il Tribunale monocratico di Napoli, con sentenza del 10 novembre 2025, ha condannato l'imputato alla pena di euro 3.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 92 del d.lgs. n. 81 del 2008: quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere edile, avrebbe omesso di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all'evoluzione dei lavori.

La difesa oppone una ricostruzione puntuale. Il ricorrente aveva assunto l'incarico il 13 gennaio 2022, subentrando a un coordinatore che il PSC aveva già redatto e depositato. A quella data, nella prospettazione difensiva, il cantiere era sottoposto a sequestro, i lavori erano sospesi e l'imputato non avrebbe avuto alcuna possibilità di accedervi. Il nuovo piano da lui trasmesso riportava perciò le sole lavorazioni già eseguite: della fase successiva non vi era nulla da indicare.

L'accertamento nasce da un sopralluogo ispettivo del dirigente dell'Azienda sanitaria locale. Un dato riferito dalla motivazione assume rilievo nell'analisi che segue: l'ispettore constatò, pur senza accedere al cantiere, che diverse lavorazioni descritte come in corso nel PSC presentato dal ricorrente erano in realtà già eseguite e non più attive.

Il ricorso è affidato a due motivi[5]. Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 92: la norma, funzionale alla tutela dei lavoratori presenti in cantiere e alla gestione del rischio interferenziale, non potrebbe operare rispetto a un cantiere non operativo, chiuso perché sottoposto a sequestro. Con il secondo, ai sensi della lett. e) della medesima disposizione, denuncia il vizio di motivazione sotto un duplice profilo: l'affermata operatività del cantiere, desunta dalla presenza della gru e di altri macchinari nonostante la chiusura incontestata; e l'asserito mancato aggiornamento del piano, in difetto di prova di lavorazioni successive alla nomina, contro quanto riferito dal teste e dal consulente tecnico della difesa.

Il Procuratore generale conclude per l'inammissibilità: l'omesso aggiornamento integrerebbe la contravvenzione sia nel caso in cui fosse erroneo il piano anteriore al subingresso del professionista, sia in quello in cui questi non lo abbia aggiornato in ragione degli interventi comunque effettuati. Il difensore replica con memoria, rilevando che la tesi dell'originaria erroneità del piano non coincide né con la rubrica né con la motivazione di primo grado, e insistendo sulla concreta esigibilità dell'adempimento contestato. All'esito dell'udienza del 2 aprile 2026 la Corte rigetta il ricorso, con condanna alle spese.

3. Le quaestiones iuris decise

Le questioni formalmente devolute alla Corte sono tre, due di diritto sostanziale e una processuale; una quarta, sollevata dalla difesa nelle memorie di replica, non riceve trattazione autonoma.

La prima riguarda l'ambito applicativo dell'art. 92, comma 1, lett. b): se l'obbligo di adeguamento presupponga lavorazioni in atto, e con esse l'attualità del rischio interferenziale - quello che nasce dall'incrocio fra attività di imprese diverse -, ovvero se poggi su un fondamento più ampio, comprensivo dei rischi dell'area di cantiere in quanto tale.

La seconda ne costituisce il rovescio pratico: se la chiusura del cantiere, ed eventualmente il suo assoggettamento a sequestro, sottragga la situazione al perimetro della contravvenzione, escludendo la tipicità stessa dell'omissione.

La terza è questione di rito, e attiene alla linea di confine fra denuncia di manifesta illogicità della motivazione e inammissibile richiesta di rivalutare le prove.

La quarta concerne l'esigibilità concreta della condotta doverosa in capo a chi assume di non aver potuto accedere al cantiere. Su di essa la motivazione non prende posizione in via diretta.

4. La motivazione: ratio decidendi e passaggi chiave

4.1. La dimensione statica del cantiere

La Corte muove dal testo dell'art. 92, di cui ripercorre i compiti rilevanti: verificare l'applicazione delle disposizioni del PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua coerenza con il PSC, adeguare il PSC. Da questa ricognizione trae un primo rilievo: i compiti del coordinatore per l'esecuzione non si esauriscono nella valutazione, «seppur prevalente», del rischio interferenziale fra le lavorazioni in corso.

Il primo argomento è sistematico e riposa sul riparto tracciato dall'Allegato XV, già letto in questo senso da un precedente della Quarta Sezione: su entrambi i coordinatori gravano i rischi connessi all'area e all'organizzazione del cantiere, con la differenza che al coordinatore per la progettazione competono la loro individuazione, analisi e valutazione nel piano, mentre al coordinatore per l'esecuzione compete l'organizzazione del cantiere[6]. Ne deriva che, non dipendendo i rischi «di area» dalla presenza di lavorazioni, la loro attribuzione al secondo implica un dovere di vigilanza che dall'attualità delle lavorazioni prescinde.

Il secondo argomento è di ordine logico: sostenere che il PSC - piano riferito al cantiere, non alle singole lavorazioni - sia operativo soltanto in presenza di lavorazioni in corso comporterebbe il disinteresse per la sicurezza dell'area in sé, compreso il possibile accesso di estranei. La Corte qualifica tale pretesa come inferenza illogica.

4.2. La permanenza dell'obbligo durante la sospensione

Il nucleo della decisione è racchiuso in una proposizione essenziale: sebbene le lavorazioni siano ferme, il cantiere esiste come entità fisica e giuridica. Da questa persistenza discendono la responsabilità del coordinatore e la necessità di prendere in carico e aggiornare il piano. Segue l'elenco dei rischi propri della sospensione - degrado delle opere provvisionali, scavi non protetti, recinzioni danneggiate, intrusione di terzi o di animali, conseguenze degli agenti atmosferici, dagli allagamenti ai crolli alla dispersione di materiali per vento o pioggia - e la programmazione delle manutenzioni. Formalmente si tratta di un'esemplificazione; sul piano operativo, l'elenco individua i contenuti minimi di un PSC «di sospensione».

La Corte si fa quindi carico del precedente invocato dal ricorrente e ne esclude la portata ostativa: quella decisione verte sul discrimine fra compiti di alta vigilanza e controllo puntuale delle lavorazioni, demandato ad altre figure, e lascia impregiudicato l'obbligo immanente di adeguare il piano[7]. Nel caso concreto, la collocazione in cantiere di attrezzature potenzialmente pericolose, quale una gru, non può non essere considerata nel piano attualizzato; in termini non dissimili, ancorché con specifico riguardo al rischio interferenziale, si erano già espressi altri arresti della Quarta Sezione[8]. Di un ulteriore precedente citato nel ricorso la motivazione non riporta il contenuto: il dato non è disponibile nel materiale fornito[9].

4.3. Il secondo motivo e i limiti del sindacato di legittimità

Sul secondo motivo la Corte richiama i limiti consolidati del controllo di legittimità sulla motivazione - verifica dell'esposizione di ragioni giuridicamente apprezzabili, assenza di manifesta illogicità, coerenza delle argomentazioni, con esclusione di ogni scelta sulla migliore ricostruzione dei fatti - e vi riconduce la censura, qualificandola come istanza di rivalutazione del compendio probatorio[10].

Due passaggi rilevano ai fini dell'analisi. Nel primo, la Corte qualifica la questione del sequestro del cantiere come «mera allegazione del ricorrente, confutata dal giudice di merito e oggi asetticamente riproposta». Nel secondo, alla tesi dell'impossibilità concreta di aggiornare il piano oppone, in un inciso, che l'accettazione dell'incarico importa, in termini logico-deduttivi e salvo un deliberato proposito criminoso, anche la valutazione di poterlo svolgere secondo le bonae leges artis. 

Si registra inoltre un'oscillazione qualificatoria: il secondo motivo è dichiarato non superare «il vaglio di ammissibilità», è poi ritenuto affetto da «manifesta infondatezza», e il dispositivo rigetta il ricorso anziché dichiararlo inammissibile. 

5. Confronto con i precedenti e con la dottrina

La collocazione della decisione nel relativo trend richiede una distinzione che la sentenza non esplicita. Che il coordinatore per l'esecuzione risponda anche dei rischi d'area, e non del solo rischio interferenziale, è affermazione già acquisita e ancorata al riparto dell'Allegato XV. L'elemento di novità consiste nel passaggio dall'obbligo di aggiornamento rispetto alle lavorazioni, all'obbligo di aggiornamento in assenza di lavorazioni: è in questo punto che alla dimensione statica del cantiere viene riconosciuta autonomia, e non una funzione meramente complementare.

Il precedente invocato dalla difesa opera su un piano diverso, quello del riparto verticale fra coordinatore e figure interne all'impresa, e non su quello dell'ambito oggettivo dell'obbligo di pianificazione. Il distinguishing è coerente con l'oggetto dei due arresti; la motivazione lo svolge in termini sintetici.

La soluzione si armonizza con l'impostazione consolidata dalle Sezioni Unite in materia di infortuni sul lavoro, secondo cui le posizioni di garanzia si ricostruiscono in chiave funzionale, avendo riguardo ai poteri concretamente esercitabili dal garante e alla sfera di rischio governata[11]. Il medesimo criterio, tuttavia, è impiegato dalla sentenza per fondare l'obbligo e non per delimitarlo: manca l'esame dei poteri residui del coordinatore rispetto a un cantiere chiuso e, nella prospettazione difensiva, sequestrato.

Nella letteratura specialistica si fronteggiano due indirizzi. Il primo segnala il rischio di trasformare il coordinatore in un garante «a competenza universale», sovrapposto tanto al committente quanto ai datori di lavoro delle imprese esecutrici. Il secondo valorizza la funzione di governo unitario dell'area di cantiere, difficilmente frazionabile a seconda della presenza o assenza di lavorazioni in corso. La decisione si iscrive nel secondo filone e non prende posizione sulle obiezioni formulate dal primo.

6. Valutazione critica

6.1. La selezione dell'aggancio testuale e il canone di tassatività

L'imputazione contesta l'omesso adeguamento del piano «all'evoluzione dei lavori». Su questo lemma si concentrano tanto la difesa quanto la risposta della Corte, e la scelta è dirimente per la tenuta della decisione.

L'obiezione difensiva coglie un dato testuale: in assenza di lavorazioni non vi è, in senso proprio, evoluzione dei lavori. Una lettura ampia della nozione, tale da comprendere anche la stasi, si pone in tensione con il lessico della disposizione. La stessa disposizione, però, contempla un secondo presupposto: le «eventuali modifiche intervenute». La sospensione del cantiere, l'eventuale sequestro, la gru lasciata in sito, le recinzioni degradate costituiscono modifiche dello stato del cantiere rispetto alla situazione rappresentata dal piano e attivano, per espressa previsione normativa, il dovere di adeguamento, senza necessità di alcuna dilatazione interpretativa.

La differenza non è nominalistica. L'ancoraggio alla clausola delle modifiche intervenute mantiene la condotta doverosa determinabile su un dato oggettivo e verificabile: la difformità fra piano e stato dei luoghi. L'estensione della nozione di «evoluzione dei lavori» fino a comprenderne l'assenza espone invece il ragionamento all'obiezione di analogia in malam partem. La giurisprudenza costituzionale ammette che la normativa prevenzionistica ricorra a clausole elastiche, a condizione che la regola cautelare resti individuabile secondo criteri tecnici accessibili al destinatario[12]. La sentenza soddisfa, nel risultato, tale condizione, ma per il tramite di un percorso interpretativo più lungo di quello che la seconda clausola della disposizione rendeva disponibile.

6.2. Dimensione statica e concorso di posizioni di garanzia

La formula della «dimensione statica» non è accompagnata da un criterio di delimitazione, e ciò ne rende incerta l'estensione. I rischi dell'area sospesa - intrusioni, degrado, agenti atmosferici - non appartengono in via esclusiva al coordinatore: gravano anzitutto sul committente, cui il testo unico assegna obblighi propri di organizzazione e verifica; possono coinvolgere l'impresa affidataria che conservi la disponibilità dell'area; e, in caso di sequestro, chiamano in causa il custode nominato dall'autorità giudiziaria[13].

Il criterio di distinzione è quello dei poteri effettivamente esercitabili. Al coordinatore per l'esecuzione compete pianificare e aggiornare le misure, non attuarle materialmente: deve prevedere nel piano le misure anti-intrusione e il presidio delle opere provvisionali, non installare le recinzioni. Intesa in questi termini - obbligo di pianificazione e non di esecuzione - l'affermazione della Corte è sostenibile e non duplica alcuna responsabilità. Intesa come dovere di sorveglianza materiale e continuativa su un cantiere chiuso, condurrebbe a una responsabilità di posizione difficilmente conciliabile con l'art. 27, comma 1, Cost. La sentenza non chiarisce quale delle due letture accolga.

6.3. Il nodo dell'esigibilità e l'argomento della culpa in acceptando

Nel reato omissivo proprio l'impossibilità della condotta doverosa incide sulla tipicità prima ancora che sulla colpevolezza: la struttura stessa dell'illecito omissivo presuppone che il soggetto qualificato potesse tenere la condotta imposta[14]. La difesa aveva collocato l'eccezione su questo piano, lamentando che il Tribunale avesse del tutto ignorato il tema della concreta esigibilità dell'adempimento.

La risposta della Corte si muove su due registri, entrambi problematici. Sul piano processuale, la censura è ricondotta all'inammissibile rivalutazione del fatto; l'esigibilità, però, quando è dedotta come presupposto della tipicità, costituisce questione di diritto, e la sua omessa considerazione da parte del giudice di merito integra semmai un vizio autonomo. Sul piano sostanziale, l'inciso secondo cui l'accettazione dell'incarico implica la valutazione di poterlo svolgere secondo le bonae leges artis sposta il rimprovero dall'omesso aggiornamento del piano all'accettazione stessa dell'incarico: condotta diversa, anteriore e non contestata, con tensione rispetto al principio di correlazione fra accusa e sentenza[15]. Il richiamo al «deliberato proposito criminoso» risulta inoltre eccentrico rispetto alla natura contravvenzionale del reato, punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Un argomento di segno diverso era comunque disponibile nella stessa motivazione, ancorché non esplicitato. Se il dirigente dell'Azienda sanitaria locale ha potuto constatare, «pur senza accedervi», quali lavorazioni fossero state eseguite e quali no, la medesima ricognizione era possibile al coordinatore: l'aggiornamento del piano risultava dunque concretamente esigibile anche a cantiere chiuso, e l'eccezione difensiva infondata nel merito, non semplicemente inammissibile. L'esplicitazione di tale passaggio avrebbe collocato la risposta sul piano dell'esigibilità, che è questione di diritto, anziché su quello della rivalutazione probatoria.

6.4. Sequestro del cantiere e impossibilità della condotta doverosa

Analogo profilo di attrito si registra nel trattamento del sequestro. La Corte lo qualifica come «mera allegazione», ma nello stesso paragrafo dà atto che l'organo ispettivo operò senza accedere al cantiere: circostanza che, sul punto della chiusura dell'area, converge con la prospettazione difensiva. La qualificazione come allegazione non provata riguarda propriamente il provvedimento di sequestro, la cui esistenza e portata non risultano documentate nel testo, e in questi termini avrebbe potuto essere formulata.

Nel merito, il sequestro preventivo non determina di per sé l'impossibilità dell'adempimento. Il vincolo reale inibisce la disponibilità del bene, non l'accesso autorizzato: il coordinatore può sollecitare il committente e rivolgere istanza all'autorità giudiziaria che ha disposto la misura per essere autorizzato ad accedere ai soli fini degli adempimenti prevenzionistici[16]. Ove anche tale via risulti preclusa, resta la rinuncia formale all'incarico, comunicata al committente, coerente con il carattere volontario dell'assunzione della posizione di garanzia. Non è invece consentito conservare l'incarico, e con esso la titolarità della posizione di garanzia, dichiarandosi al tempo stesso impossibilitati a esercitarne le funzioni. In questa misura l'inciso della Corte sull'accettazione dell'incarico coglie un profilo effettivamente attinente alla permanenza dell'obbligo, che avrebbe potuto essere argomentato come tale anziché come autonomo titolo di rimprovero.

6.5. Un profilo non trattato: prescrizione e improcedibilità

La motivazione non dedica alcun passaggio al decorso del tempo. Il fatto è successivo alla nomina del 13 gennaio 2022, ma la data dell'accertamento non risulta dal testo: dato non disponibile nel materiale fornito. Per le contravvenzioni il termine di prescrizione è di quattro anni, elevabile in presenza di atti interruttivi; trattandosi però di reato commesso dopo il 1° gennaio 2020, opera il regime per cui il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado, subentrando la diversa disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione[17]. Sul piano tecnico, il silenzio della motivazione trova in ciò la propria spiegazione.

Resta un rilievo di metodo, collegato all'oscillazione qualificatoria segnalata al § 4.3: poiché il ricorso è stato rigettato e non dichiarato inammissibile, la Corte conservava piena cognizione e avrebbe potuto rilevare d'ufficio ogni causa estintiva maturata prima della sentenza di primo grado. In un procedimento contravvenzionale, nel quale il decorso del tempo è variabile decisiva, una constatazione espressa, anche in forma negativa, avrebbe completato la motivazione sul punto.

7. Ricadute pratiche

Sul piano operativo, la decisione si traduce in alcune indicazioni puntuali.

Il coordinatore per l'esecuzione che subentri a cantiere fermo deve considerare il subingresso come adempimento sostanziale e non formale: occorrono un verbale datato, la ricognizione dello stato dei luoghi e il riscontro fra piano ereditato e situazione effettiva. Il piano va quindi riformulato in chiave di sospensione, secondo i contenuti che la sentenza individua: cronoprogramma formalmente sospeso, misure di confinamento e anti-intrusione, gestione delle attrezzature lasciate in sito - per la gru, messa fuori servizio, posizionamento in banderuola, verifiche periodiche -, presidio delle opere provvisionali, misure contro gli effetti degli agenti atmosferici, programma di manutenzione e di ispezioni. Ogni impedimento va infine documentato: richieste scritte al committente e al responsabile dei lavori, istanza all'autorità giudiziaria in presenza di un vincolo reale e, in caso di preclusione persistente, rinuncia formalizzata. In difetto di tale documentazione, la posizione del coordinatore risulta processualmente esposta.

Committente e responsabile dei lavori sono tenuti a un controllo speculare: la sospensione del cantiere non estingue gli incarichi di coordinamento, sicché occorre verificarne la vigenza, garantire al coordinatore le condizioni di accesso e conservare traccia delle comunicazioni ricevute.

Agli organi di vigilanza e all'accusa la vicenda impone un onere di precisione nella contestazione. Poiché l'art. 92, comma 1, lett. b), contempla due presupposti distinti, il capo di imputazione dovrebbe indicare se la difformità denunciata riguardi l'evoluzione dei lavori o le modifiche intervenute nello stato del cantiere. L'introduzione, da parte del Procuratore generale in sede di legittimità, della diversa tesi dell'originaria erroneità del piano, non coincidente con la rubrica, illustra gli effetti di una contestazione generica.

Per la difesa, l'indicazione è di segno tecnico: l'eccezione di inesigibilità va veicolata come violazione di legge attinente alla tipicità dell'omissione, corredata dall'indicazione specifica degli atti che ne dimostrano il presupposto fattuale. Formulata sotto la lett. e) dell'art. 606, essa è destinata, come nel caso in esame, a essere assorbita nel giudizio di inammissibilità per rivalutazione del fatto.

8. Conclusioni e prospettive de iure condendo

Il principio affermato dalla Terza Sezione si colloca coerentemente nel sistema del Titolo IV: il piano di sicurezza e coordinamento è documento riferito al cantiere, non alle sole lavorazioni, e il dovere di mantenerlo aderente alla realtà non si interrompe quando i lavori si fermano, poiché il cantiere inattivo resta un aggregato di rischi che muta nel tempo. Il percorso argomentativo avrebbe invece guadagnato in solidità ancorando l'obbligo alla clausola delle «modifiche intervenute» anziché a una lettura estensiva dell'«evoluzione dei lavori», e affrontando l'eccezione di inesigibilità nel merito - con l'argomento, già presente negli atti, della verificabilità dello stato dei luoghi dall'esterno - anziché per il tramite dell'inammissibilità.

Sul piano delle riforme, tre interventi risultano prospettabili e compatibili con l'assetto delle fonti. Il primo, di rango legislativo, consiste nell'esplicitare nell'art. 92, comma 1, lett. b), che l'obbligo di adeguamento del piano opera anche durante i periodi di sospensione delle lavorazioni: si tratterebbe di norma interpretativa, idonea a chiudere il contenzioso sulla nozione di evoluzione dei lavori senza ampliare l'area del penalmente rilevante. Il secondo, di rango regolamentare, riguarda l'Allegato XV, cui potrebbe aggiungersi una sezione dedicata ai contenuti minimi del piano in fase di sospensione, recependo l'elencazione dei rischi ricostruita in via giurisprudenziale. Il terzo attiene al raccordo fra tutela cautelare reale e obblighi prevenzionistici: la previsione, in caso di sequestro di un cantiere, di un accesso autorizzato dei titolari di posizioni di garanzia per i soli adempimenti di sicurezza ridurrebbe la frizione fra doveri penalmente sanzionati e vincoli processuali.

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Note e riferimenti bibliografici

[1] Corte di cassazione penale, Sez. III, ud. 2 aprile 2026, dep. 27 luglio 2026, n. 28466 (n. sez. 668/2026; R.G.N. 921/2026), Pres. Liberati, Rel. Badas. 

[2] D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV, adottato in attuazione della delega di cui alla l. 3 agosto 2007, n. 123, e attuativo, quanto ai cantieri temporanei o mobili, della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, 24 giugno 1992.

[3] Art. 158 del d.lgs. n. 81 del 2008, cui la sentenza rinvia senza indicazione del comma; per il regime dell'elemento soggettivo, art. 42, comma 4, cod. pen.; per il procedimento di prescrizione e la conseguente estinzione agevolata, artt. 20 ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, richiamati dall'art. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008; per l'oblazione discrezionale nelle contravvenzioni punite con pena alternativa, art. 162-bis cod. pen.

[4] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, 12 giugno 1989; art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

[5] Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

[6] Cass. pen., Sez. IV, n. 10181 del 10 dicembre 2020, dep. 2021, Rv. 280955-01.

[7] Cass. pen., Sez. IV, n. 24915 del 10 giugno 2021, Rv. 281489-01.

[8] Cass. pen., Sez. IV, n. 45862 del 14 settembre 2017, Rv. 271026-01; Cass. pen., Sez. IV, n. 27165 del 24 maggio 2016, Rv. 267735-01.

[9] Cass. pen., Sez. IV, n. 44944 dell'8 settembre 2021.

[10] Cass. pen., Sez. III, n. 17395 del 24 gennaio 2023, Rv. 284556-01; Cass. pen., Sez. VI, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01; Cass. pen., Sez. I, n. 45331 del 17 febbraio 2023, Rv. 285504-01.

[11] Cass. pen., Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014.

[12] Corte cost., sent. n. 312 del 1996, in tema di determinatezza delle prescrizioni prevenzionistiche formulate mediante clausole tecniche elastiche; per il fondamento del canone, art. 25, comma 2, Cost.

[13] Art. 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, quanto agli obblighi del committente e del responsabile dei lavori.

[14] Artt. 40, comma 2, e 45 cod. pen.

[15] Art. 521 cod. proc. pen.

[16] Art. 321 cod. proc. pen.

[17] Art. 157 cod. pen.; art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla l. 27 settembre 2021, n. 134, applicabile ai reati commessi a decorrere dal 1° gennaio 2020; art. 344-bis cod. proc. pen.


Come citare questo contributo

GIUSEPPE ANFUSO, "L'obbligo di aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento nel cantiere sospeso: la dimensione statica del cantiere e il nodo dell'esigibilità" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

ISSN 2421-7123 · accesso aperto
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