1. Il principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia
L’arresto della Corte di giustizia affronta uno dei profili più delicati della tutela consumeristica europea, ossia la compatibilità delle discipline nazionali sulla prescrizione con il principio di effettività sancito dagli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE[1].
In particolare, la Corte afferma che tali disposizioni ostano a un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui il termine di prescrizione dell’azione restitutoria conseguente all’accertamento dell’abusività di una clausola decorra dalla conclusione del contratto, quando, in quel momento, il consumatore non era - né poteva ragionevolmente essere - a conoscenza del carattere abusivo della clausola stessa[2].
Incompatibile con il diritto dell’Unione appare, altresì, una disciplina che faccia automaticamente riprendere il decorso del termine prescrizionale in coincidenza con una pronuncia della Corte suprema nazionale o della Corte di giustizia, senza verificare se il consumatore abbia effettivamente acquisito - oppure avrebbe potuto acquisire con l’ordinaria diligenza - la consapevolezza dell’abusività della pattuizione[3].
A ben vedere, la pronuncia assume rilievo non soltanto per il settore dei contratti di mutuo ipotecario denominati in valuta estera, bensì più in generale per il rapporto tra disciplina della prescrizione e tutela effettiva dei diritti attribuiti ai consumatori dall’ordinamento dell’Unione[4].
2. Inquadramento sistematico della decisione e rilevanza nell’ordinamento unionale
La decisione si inserisce nell’ormai consolidato orientamento della Corte di giustizia volto a sottoporre le discipline processuali nazionali a un controllo di compatibilità con il principio di effettività della tutela consumeristica.
Pur ribadendo che, in assenza di armonizzazione, spetta agli ordinamenti nazionali disciplinare le modalità di esercizio delle azioni fondate sul diritto dell’Unione, la Corte continua a precisare che tale autonomia incontra il duplice limite dei principi di equivalenza ed effettività[5].
L’interesse dell’arresto non risiede, tuttavia, nella mera riaffermazione di tali principi (ormai acquisiti nella giurisprudenza unionale), bensì nella loro applicazione al regime della prescrizione delle azioni restitutorie derivanti dall’accertamento dell’abusività delle clausole contrattuali. La Corte sposta, infatti, l’attenzione dal dato oggettivo della decorrenza del termine alla concreta possibilità per il consumatore di percepire la natura abusiva della clausola, valorizzando la nozione di ragionevole conoscibilità quale criterio di bilanciamento tra effettività della tutela e certezza dei rapporti giuridici[6].
La soluzione appare coerente con l’evoluzione del diritto europeo dei contratti, che tende a considerare la protezione del consumatore non come un’eccezione alla libertà negoziale, bensì come uno strumento necessario per ristabilire condizioni di effettiva parità informativa all’interno del mercato[7].
D’altronde, la stessa dottrina ha sottolineato come il principio di effettività imponga che i rimedi nazionali consentano una fruizione del diritto non meramente teorica, bensì effettiva[8].
3. Ricostruzione del fatto e dell’iter processuale
La controversia trae origine da un contratto di mutuo ipotecario concluso, nel 2008, tra il consumatore HL e UniCredit Bank Zrt., successivamente ceduto a Momentum Credit Zrt., nell’ambito del fenomeno dei finanziamenti denominati in franchi svizzeri ma rimborsabili in valuta nazionale[9].
Come noto, tali operazioni - largamente diffuse nell’Europa centro-orientale prima della crisi finanziaria del 2008 - hanno costituito uno dei principali ambiti di intervento della giurisprudenza europea in materia di clausole abusive e obblighi informativi del professionista[10].
In particolare, la clausola controversa attribuiva integralmente al consumatore il rischio di cambio, senza che questi fosse stato posto nelle condizioni di comprendere, in maniera chiara e trasparente, l’effettiva portata economica dell’obbligazione assunta. Ed è proprio tale scarto tra la percezione meramente economica del rischio e la piena consapevolezza della sua rilevanza giuridica a costituire uno dei profili maggiormente problematici dei contratti di credito in valuta estera, ampiamente indagato dalla giurisprudenza europea, oltre che dalla dottrina[11].
Orbene, a seguito del ritardo nell’adempimento, la banca risolveva il rapporto nel 2012 e otteneva un titolo esecutivo, dando avvio alla relativa procedura esecutiva. Il credito veniva successivamente ceduto nel 2017. Tuttavia, solo nel 2023, il consumatore introduceva l'azione giudiziaria, chiedendo l’accertamento dell’invalidità del contratto o, in subordine, della clausola relativa al rischio di cambio, con conseguente ricalcolo delle reciproche posizioni di dare-avere[12].
Le controparti eccepivano la prescrizione dell’azione, eccezione accolta dal giudice di primo grado, che rigettava la domanda senza esaminare il merito della dedotta abusività. In sede di appello, il giudice del rinvio sollevava questione pregiudiziale, dubitando della compatibilità con la direttiva 93/13/CEE di un sistema che facesse decorrere o riprendere il termine prescrizionale sulla base di criteri meramente oggettivi, indipendenti dalla conoscenza effettiva del consumatore[13].
4. Le ragioni delle parti
La controversia in esame evidenzia, in maniera paradigmatica, la tensione tra due esigenze di pari rilievo sistematico: da un lato, la certezza dei rapporti giuridici, perseguita attraverso la previsione di termini prescrizionali certi e predeterminati; dall’altro, l’effettività della tutela predisposta dalla direttiva 93/13 a favore del consumatore, il quale versa fisiologicamente in una posizione di inferiorità informativa e negoziale rispetto al professionista[14].
4.1. Le ragioni del ricorrente
Secondo il ricorrente, l’integrale trasferimento del rischio di cambio costituiva il risultato di una clausola predisposta unilateralmente dalla banca e formulata in termini tali da impedire al consumatore di percepirne le effettive implicazioni economiche. Da qui, l’impossibilità di ritenere validamente decorso il termine prescrizionale in un momento in cui il consumatore non disponeva ancora degli elementi necessari per comprendere la natura abusiva della pattuizione.
L’argomento difensivo si fondava, dunque, su una concezione sostanziale dell’effettività della tutela: il diritto restitutorio non può dirsi concretamente esercitabile finché il consumatore non sia posto nelle condizioni di conoscere - o quantomeno di poter ragionevolmente conoscere - il carattere abusivo della clausola. In questa prospettiva, la conoscenza effettiva o la ragionevole conoscibilità dell’abusività si atteggiano non come elemento meramente psicologico, bensì come presupposto oggettivo di effettività del rimedio restitutorio[15].
La conoscenza rilevante non coincide, pertanto, con la semplice percezione dell’aggravio economico derivante dall’oscillazione del cambio, ma presuppone la possibilità di ricondurre tale aggravio all’illegittimità della clausola predisposta dal professionista.
Invero, la distinzione tra la percezione del pregiudizio economico e la consapevolezza della sua rilevanza giuridica costituisce uno dei passaggi centrali attraverso cui la Corte ridefinisce il rapporto tra prescrizione ed effettività della tutela consumeristica.
4.2. Le ragioni delle resistenti
Le resistenti sostenevano, invece, che l’azione restitutoria dovesse ritenersi prescritta in applicazione della disciplina ungherese, osservando come la funzione della prescrizione sia proprio quella di assicurare stabilità ai rapporti giuridici ed evitare che pretese economiche possano essere fatte valere senza limiti temporali.
Ne consegue che, secondo tale impostazione, la declaratoria di abusività della clausola non inciderebbe sulla decorrenza del termine prescrizionale, che continuerebbe a essere governato da criteri oggettivi e predeterminati, indipendentemente dalla concreta situazione conoscitiva del consumatore. Diversamente opinando, invero, la prescrizione verrebbe subordinata a elementi eccessivamente variabili e di difficile accertamento, con conseguente compromissione dell’esigenza di certezza del diritto[16].
5. La questione giuridica
Occorre, tuttavia, precisare che la questione sottoposta alla Corte non riguarda la compatibilità della prescrizione, in quanto tale, con il diritto dell’Unione: è ormai acquisito, infatti, che gli Stati membri conservino la competenza a disciplinare termini e modalità di esercizio delle azioni giudiziarie in assenza di armonizzazione processuale.
Il problema consiste, piuttosto, nello stabilire se sia conforme agli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13 una disciplina che faccia decorrere - ovvero riprendere automaticamente - il termine prescrizionale prescindendo dalla concreta possibilità, per il consumatore, di conoscere il carattere abusivo della clausola. La questione si colloca, pertanto, all’interno del più ampio tema dei limiti dell’autonomia procedurale degli Stati membri[17].
Sul punto, come costantemente affermato dalla Corte di giustizia, l’autonomia procedurale incontra il duplice limite dei principi di equivalenza ed effettività, i quali impediscono che le modalità processuali nazionali rendano eccessivamente difficoltoso l’esercizio dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione[18].
L’elemento di novità della pronuncia risiede, pertanto, nel fatto che la Corte individua il parametro di compatibilità non già in una durata minima del termine prescrizionale, bensì nel momento in cui il consumatore può ragionevolmente acquisire la consapevolezza dell’abusività della clausola. Ne consegue che la conoscibilità dell’abusività assume una funzione sistematica: essa diviene il punto di equilibrio tra tutela del consumatore e stabilità dei rapporti giuridici[19].
6. Il decisum: la conoscibilità dell’abusività quale presupposto di effettività del rimedio restitutorio
Ciò posto, la Corte sviluppa il proprio ragionamento lungo due direttrici strettamente complementari, entrambe riconducibili al principio di effettività della tutela, sancito dagli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13. Da un lato, esclude che il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere dalla conclusione del contratto, qualora, in quel momento, il consumatore non sia ancora in grado di conoscere il carattere abusivo della clausola. Dall’altro, nega che tale incompatibilità possa essere superata mediante una disciplina nazionale che sospenda il decorso della prescrizione, per poi farlo automaticamente riprendere in coincidenza con una determinata pronuncia della Corte suprema nazionale ovvero della stessa Corte di giustizia.
La ratio del duplice approdo interpretativo appare evidente: in entrambe le ipotesi, infatti, la decorrenza del termine rimane ancorata a circostanze del tutto indipendenti dalla concreta situazione conoscitiva del consumatore. In altri termini, l’effettività della tutela non viene valutata in astratto, bensì alla luce della reale possibilità del soggetto protetto di esercitare il diritto conferitogli dalla direttiva.
Sotto questo profilo, la sentenza costituisce un ulteriore sviluppo della giurisprudenza europea in materia di clausole abusive. La Corte aveva già affermato che una tutela effettiva non può ritenersi garantita allorquando il consumatore, pur essendo formalmente titolare di un diritto, non disponga, in concreto, degli elementi necessari per esercitarlo utilmente[20].
La decisione in commento compie, tuttavia, un ulteriore passo in avanti.
Ad avviso della Corte di giustizia, infatti, non è sufficiente che il diritto sia astrattamente esercitabile: occorre, piuttosto, che il consumatore disponga degli elementi necessari per apprezzare la portata giuridica della clausola[21].
Ciò che rileva, dunque, non è la mera conoscenza del dato economico sottostante, bensì la possibilità di riconoscerne l’incidenza sui propri diritti e sulla tutela ad essi accordata dall’ordinamento. Un mutuatario, invero, può ben rendersi conto che le rate del proprio finanziamento sono aumentate in misura considerevole a causa dell’apprezzamento della valuta estera; ciò non significa, tuttavia, che egli sia automaticamente consapevole del fatto che tale aggravio possa derivare da una clausola abusiva.
È proprio questa distinzione tra conoscenza del pregiudizio economico e conoscenza dell’abusività della clausola a rappresentare il contributo più significativo della pronuncia.
7. Osservazioni critiche e ricadute sistemiche
In questa prospettiva, la soluzione accolta dalla Corte appare, nel complesso, condivisibile, poiché impedisce che la disciplina della prescrizione si trasformi in uno strumento idoneo a neutralizzare, sul piano processuale, la tutela sostanziale riconosciuta al consumatore dalla direttiva 93/13.
La pronuncia conferma, infatti, che l’effettività del diritto dell’Unione non può essere valutata esclusivamente in termini formali - avuto riguardo alla mera esistenza di un rimedio giurisdizionale - bensì deve essere apprezzata in relazione alla concreta possibilità, per il soggetto protetto, di esercitare il diritto attribuitogli.
A ben vedere, la decisione segna un’ulteriore evoluzione della giurisprudenza europea in materia di clausole abusive.[22].
Se le precedenti pronunce avevano prevalentemente valorizzato il requisito della trasparenza contrattuale e dell’adeguata informazione precontrattuale, la sentenza HL concentra l’attenzione sul momento successivo alla conclusione del contratto, interrogandosi su quando il consumatore possa dirsi realmente in grado di comprendere che la clausola cui ha prestato consenso presenti carattere abusivo.
L’innovazione non consiste, pertanto, nell’introduzione di un nuovo regime della prescrizione, bensì nello spostamento del parametro di valutazione dall’atto al soggetto. La decorrenza del termine prescrizionale non viene più ancorata ad un evento oggettivo (quale la stipulazione del contratto ovvero una successiva pronuncia giurisprudenziale), ma alla concreta possibilità per il consumatore di acquisire la consapevolezza della lesione del proprio diritto.
Ed è così che la nozione di “ragionevole conoscibilità” assume una funzione sistematica di particolare rilievo. Essa costituisce il criterio attraverso il quale la Corte tenta di conciliare due esigenze, solo apparentemente contrapposte: da una parte, permane la funzione tradizionale della prescrizione, volta ad assicurare certezza ai rapporti giuridici; dall’altra, emerge l’esigenza - propria del diritto europeo dei consumatori - di evitare che l’asimmetria informativa tra professionista e consumatore si traduca nell’impossibilità pratica di far valere i rimedi predisposti dalla direttiva.
Il punto di equilibrio individuato dalla Corte appare convincente, dal momento che la prescrizione non viene sacrificata. Essa viene, piuttosto, ricondotta alla sua funzione fisiologica, che presuppone l’effettiva possibilità di esercitare il diritto.
In questa prospettiva, la sentenza sembra confermare la progressiva funzionalizzazione degli istituti processuali rispetto agli obiettivi perseguiti dal diritto dell’Unione, secondo un orientamento ormai costante della giurisprudenza europea[23].
Permangono, tuttavia, alcuni profili problematici.
La Corte individua, quale criterio decisivo, la “conoscenza effettiva o ragionevole conoscibilità” dell’abusività, ma non offre indicazioni puntuali circa gli elementi dai quali tale conoscenza possa essere desunta. Ne deriva un delicato problema probatorio, dal momento che l’accertamento rischia di dipendere da elementi fortemente casistici, con conseguente possibilità di soluzioni non uniformi da parte dei giudici nazionali.
Appare, pertanto, rimesso alla successiva elaborazione giurisprudenziale il compito di individuare gli indici sintomatici idonei a dimostrare il momento in cui il consumatore abbia acquisito - o avrebbe potuto acquisire, usando l’ordinaria diligenza - la consapevolezza della natura abusiva della clausola[24].
8. Collocazione della pronuncia nel sistema della giurisprudenza europea
L’arresto in commento non costituisce una soluzione isolata, ma rappresenta il punto di approdo di un percorso giurisprudenziale sviluppatosi, negli ultimi anni, in materia di clausole abusive nei contratti di credito.
Già nella sentenza Andriciuc la Corte aveva, infatti, affermato che il requisito della trasparenza non può essere limitato alla mera intelligibilità linguistica della clausola, richiedendo, altresì, che il consumatore sia posto nelle condizioni di comprendere le conseguenze economiche potenzialmente significative dell’assunzione del rischio di cambio[25].
Successivamente, con la decisione Dziubak, la Corte ha ulteriormente valorizzato la funzione della direttiva 93/13 quale strumento di riequilibrio del rapporto contrattuale, riconoscendo al giudice nazionale un ruolo particolarmente incisivo nella rimozione degli effetti prodotti dalle clausole abusive[26].
Infine, le più recenti pronunce Caixabank e Banco Santander hanno esteso tale impostazione al regime processuale dei rimedi, sottolineando come il principio di effettività rappresenti un limite intrinseco all’autonomia procedurale degli Stati membri[27].
La sentenza HL si inserisce, dunque, nel solco di tale evoluzione giurisprudenziale.
Essa, tuttavia, introduce un elemento ulteriore: mentre le precedenti decisioni riguardavano prevalentemente gli obblighi informativi del professionista ovvero i poteri del giudice nazionale, la pronuncia in commento concentra l’attenzione sul momento in cui il consumatore può dirsi realmente in grado di percepire la natura abusiva della clausola. In tal modo, la Corte sembra progressivamente spostare il fulcro della tutela dalla trasparenza dell’informazione alla conoscibilità della violazione[28].
Si tratta di un’evoluzione di particolare interesse, dal momento che la trasparenza rappresenta un requisito oggettivo del comportamento del professionista, mentre la conoscibilità implica una valutazione centrata sulla concreta posizione del consumatore. Ne consegue una tutela maggiormente aderente alle finalità della direttiva 93/13 ma, al tempo stesso, destinata ad accrescere il ruolo interpretativo del giudice nazionale.
9. Valutazione conclusiva
In definitiva, la pronuncia in commento si inserisce tra gli arresti destinati a orientare la futura evoluzione della giurisprudenza europea in materia di clausole abusive, poiché il suo rilievo trascende la specifica disciplina della prescrizione delle azioni restitutorie.
La Corte, infatti, non si limita a risolvere la questione sottoposta al suo esame, bensì individua un criterio generale destinato a orientare il sindacato di compatibilità delle discipline processuali nazionali con il principio di effettività della tutela consumeristica[29].
La sentenza assume, pertanto, una portata sistematica più ampia, incidendo sul modo in cui gli ordinamenti nazionali sono chiamati a conformare gli istituti processuali interni rispetto alle esigenze di tutela derivanti dal diritto dell’Unione.
In tale prospettiva, l’elemento centrale della pronuncia è rappresentato dalla valorizzazione della “conoscibilità dell’abusività” quale presupposto dell’effettivo esercizio del diritto. L’innovazione dell’arresto risiede, in particolare, nel rifiuto di ogni automatismo nella ricostruzione di tale conoscenza: la Corte esclude, infatti, che essa possa essere desunta dalla sola esistenza di parametri astratti o meramente normativi, quali il consolidarsi di orientamenti giurisprudenziali nazionali o di pronunce interpretative della stessa Corte di giustizia. Detto altrimenti, tali elementi - pur potendo concorrere alla valutazione complessiva della situazione conoscitiva del consumatore - non possono sostituire l’accertamento della concreta possibilità, per quest’ultimo, di percepire la natura abusiva della clausola inserita nel proprio contratto.
Sotto questo profilo, la sentenza si inserisce in un’evoluzione già maturata nella più recente giurisprudenza europea[30], nella quale l’effettività della tutela consumeristica viene progressivamente emancipata dalla sola esistenza formale del rimedio e valutata ancor più in relazione alle condizioni sostanziali che consentono al consumatore di esercitarlo in modo consapevole ed effettivo. L’effettività non coincide con la mera azionabilità del diritto, bensì presuppone che il consumatore sia posto nella condizione di comprendere la lesione subita e di attivare utilmente gli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento.
La sentenza HL si colloca, così, nel più ampio processo di progressiva “materializzazione” del diritto privato europeo, nel quale gli istituti processuali non sono più valutati in una dimensione meramente formale e autonoma, bensì alla luce della loro effettiva incidenza sulla realizzazione degli obiettivi sostanziali perseguiti dall’ordinamento unionale[31].
La disciplina della prescrizione, pertanto, pur continuando a svolgere la propria funzione di garanzia della certezza dei rapporti giuridici, deve essere interpretata in modo da non compromettere la funzione protettiva della direttiva 93/13 nei confronti del contraente debole[32].
Resta affidata ai giudici nazionali la delicata individuazione dei criteri idonei a determinare il momento in cui il consumatore possa ritenersi effettivamente posto nella condizione di conoscere l’abusività della clausola. Tale valutazione dovrà necessariamente confrontarsi con la duplice esigenza di preservare, da un lato, la certezza dei rapporti giuridici sottesa all’istituto della prescrizione e, dall’altro, di evitare che la decorrenza del termine si traduca in un ostacolo incompatibile con l’effettività della tutela riconosciuta dal diritto dell’Unione.
In questa prospettiva, la portata futura della pronuncia in commento dipenderà dalla capacità dei giudici nazionali di coniugare la stabilità dei rapporti giuridici con una concezione sostanziale della tutela consumeristica, nella quale l’esercizio dei rimedi non sia compromesso da condizioni che ne rendano meramente teorica l’effettività.
