1. Le privative industriali
Per privativa si intende una disposizione che fornisce privilegi a determinati artefici in base alla loro opera, mentre per privativa industriale ci si riferisce a un diritto esclusivo riconosciuto dagli Stati, che tutela creatori, inventori o imprese nei loro diritti patrimoniali ovvero la facoltà del titolare di sfruttare economicamente la propria creazione, impedendo ai terzi l’utilizzo non autorizzato di un’invenzione, un modello o un marchio.
Le privative industriali si dividono in privative tipiche, privative atipiche nonché in privative titolate e non titolate. In merito alla prima distinzione, il discrimine riguarda disposizioni normative o codicistiche di riferimento e per quanto attiene alla seconda classificazione, la linea di demarcazione inerisce al formale procedimento di registrazione o brevettazione; infatti le privative industriali titolate sono diritti di esclusiva che si costituiscono attraverso un formale procedimento di registrazione presso un ufficio competente, quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (WIPO o OMPI). Le privative industriali atipiche vengono tutelate dall’ordinamento giuridico al ricorrere di determinati presupposti di legge e non sono vincolate ad un formale procedimento di registrazione presso un ufficio competente. A tal proposito, esistono determinate eccezioni quali i nomi a dominio o domini web, essi vengono qualificati dalla giurisprudenza come segni distintivi atipici poiché non nascono da una registrazione bensì da un'assegnazione tecnica effettuata mediante l’organizzazione senza scopo di lucro di rilevanza internazionale denominata Internet corporation for assigned names and numbers (ICANN), la quale gestisce il sistema dei nomi a dominio (DNS) stabilendo le regole per gli stessi e che autorizza e certifica i registrar o provider.
L'assegnazione tecnica di un nome a dominio non è una registrazione giuridica di una privativa, ma è essenziale al fine di accostare il nome a dominio al titolare, provarne l’anteriorità e garantirne l’unicità e univocità .
In riferimento alle privative tipiche, esse godono del diritto di esclusività in base all’articolo 2584 del Codice civile[1], il quale prevede che chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge; parimenti, estendendo il quadro sistematico alla più ampia categoria della proprietà intellettuale, come disposto dall’articolo 2575 del Codice civile[2] formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Per quanto attiene alla normativa specifica di riferimento, in ambito di privative industriali, il Codice della proprietà industriale d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni, negli articoli 1 e 2[3] chiarisce che l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità , topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali nonché che i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal Codice della proprietà industriale. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale, il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.
Le tipologie di privative industriali sono molteplici, il marchio costituisce una delle privative più note e tutela il segno attraverso il quale un'azienda distingue i propri prodotti e servizi da quelli della concorrenza, mentre il brevetto per invenzione tutela soluzioni nuove ed originali atte a risolvere un problema di regola mai risolto prima e destinate principalmente ad un'applicazione di carattere industriale. Il brevetto per modello di utilità tutela una forma nuova di un prodotto industriale che conferisce al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego; ne deriva che, a differenza del brevetto per invenzione, nel modello di utilità non si richiede un'attività inventiva di alto livello per risolvere un problema tecnico del tutto nuovo, ma l’innovazione agisce solo su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che è già esistente, attribuendogli maggiore utilità o funzionalità .
In riferimento ai disegni e modelli, essi proteggono l’aspetto esterno e quindi la forma di un prodotto e per poter essere oggetto di tutela le caratteristiche del suo aspetto non devono essere determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
Nell’ambito della proprietà intellettuale, le opere dell’ingegno creativo che appartengono al mondo dell’arte e della cultura sono tutelate dal diritto d’autore disciplinato dalla legge del 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni; i prodotti e le creazioni non classificabili in questa categoria rientrano nell’alveo della proprietà industriale disciplinata dal Codice della proprietà industriale che tutela segni distintivi quali marchi, ditte, insegne, denominazioni d’origine e indicazioni geografiche, tutelabili principalmente tramite la registrazione o in alternativa, per determinate eccezioni, mediante l’uso di fatto nonché le innovazioni tecniche e di design, invenzioni o brevetti, modelli industriali, varietà vegetali, le cui norme regolatrici sono indicate come diritto brevettuale.
Le categorie inerenti alla proprietà industriale, si distinguono in base all’oggetto di brevettazione o di registrazione; appartengono al primo gruppo le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali, mentre si categorizzano nel secondo i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
Godono comunque di protezione, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
Un importante istituto che attiene alla registrazione delle privative industriali è il diritto di priorità , disciplinato dall’articolo 4 della Convenzione di Parigi[4]. La Convenzione riconosce a chi abbia regolarmente depositato, in uno dei Paesi dell’Unione, una domanda di brevetto d’invenzione, di modello d’utilità , di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, nonché al suo avente causa, il diritto di priorità ai fini del successivo deposito negli altri Paesi, entro i termini di dodici mesi per i brevetti d’invenzione e i modelli d’utilità e di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio. I termini iniziano a decorrere dalla data di deposito della prima domanda; per deposito nazionale regolare deve intendersi ogni deposito idoneo a stabilire con precisione la data alla quale la domanda è stata depositata nel Paese in questione, indipendentemente dalla sorte successiva di tale domanda.
2. Privative industriali tipiche
Le privative industriali sono diritti esclusivi di natura patrimoniale su beni immateriali, disciplinati dal Codice civile e dal Codice della proprietà industriale nonché dal diritto italiano, europeo e internazionale. Esse permettono di identificare un’impresa, i suoi locali e i suoi prodotti; possono essere suddivise in tre macrocategorie cioè segni distintivi tipici, innovazioni tecniche e di design e segni distintivi atipici.
I segni distintivi tipici sono marchio, ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d’origine mentre le innovazioni tecniche e di design rientrano nella categoria dei diritti di proprietà industriale e creazioni industriali comprendendo invenzioni, modelli di utilità , disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali.
I marchi, brevetti, disegni e modelli costituiscono diritti esclusivi, definiti e disciplinati dal Codice della proprietà industriale, acquisiti attraverso un formale procedimento di registrazione o brevettazione presso un ufficio competente, quali l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) o l'Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
L’articolo 1 del Codice della proprietà industriale definisce ed elenca le privative che costituiscono oggetto di tutela comprendendo marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità , topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali. Il codice non considera un numero chiuso di segni distintivi, ma li inserisce in una categoria aperta, idonea a ricomprendervi innanzitutto anche quelli specificamente considerati nel Codice civile, quali l’insegna, la ditta e la ragione e la denominazione sociale[5].
I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal Codice della proprietà industriale; la brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale e sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità , le nuove varietà vegetali mentre oggetto di registrazione marchi, disegni, e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel Codice della proprietà industriale[6].
In merito alla registrazione, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare[7].
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, i segni il cui uso costituirebbe violazione di altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi nonché i segni privi di carattere distintivo ed in particolare quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio e quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità , la quantità , la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio[8].
L’unica eccezione riguarda i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquisito carattere distintivo[9].
Questo istituto giuridico, disciplinato dal Codice della proprietà industriale, si definisce secondary meaning. Esso consente la registrazione di segni originariamente privi di capacità distintiva, descrittivi, generici o di utilizzo comune, quando, a seguito dell’uso fattone prima della domanda, abbiano acquisito nel mercato carattere distintivo in relazione ai prodotti o servizi di un'impresa.
Il concetto di secondary meaning presuppone l’acquisizione della capacità distintiva. La prova di tale requisito può risultare complessa e viene fornita, tra l'altro, mediante indagini demoscopiche o tramite consulenza tecnica in sede giudiziaria. L'accertamento è volto a dimostrare la percezione, da parte dell'opinione pubblica, del segno in questione quale marchio d’impresa[10].
Un differente istituto di rilievo sistematico è quello della convalidazione del marchio posteriore[11]. A tal riguardo, il titolare di un marchio d’impresa anteriore ed il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi al suo uso per i prodotti o servizi in relazione ai quali esso è stato utilizzato. Tale preclusione non opera qualora il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore, a sua volta, non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
A tal proposito, la Corte di cassazione con la sentenza 27 novembre 2013 n. 26498[12], ha chiarito i requisiti necessari affinché non si determini la nullità assoluta o relativa e si verifichi l’istituto della convalidazione. Essi consistono in quattro requisiti cioè la notorietà del marchio anteriore, la quale non deve essere puramente locale, in capo al titolare di diritto o di preuso; la conoscenza da parte del titolare anteriore dell’utilizzo del marchio posteriore identico o simile; la registrazione del marchio posteriore e la tolleranza da parte del titolare di diritto anteriore dell’utilizzo del marchio posteriore protratta per un periodo di cinque anni consecutivi[13]. La ratio della funzione sanante della convalidazione prevista dal Codice della proprietà industriale trova fondamento nella valutazione oggettiva secondo cui la prolungata e consapevole tolleranza dell'uso del marchio posteriore registrato identico o simile determina il consolidamento di quest'ultimo sul mercato, escludendo l’interesse da parte del titolare anteriore al mantenimento della funzione distintiva del proprio marchio.
3. La triplice natura delle privative industriali tipiche ed atipiche
Le privative industriali atipiche sono forme di tutela complementari, ovvero diritti esclusivi che non rientrano nelle tradizionali categorie del diritto di proprietà industriale e non possono costituire una categoria chiusa, bensì aperta; vengono anche definiti segni distintivi atipici, ma non tutte le privative industriali atipiche sono segni distintivi atipici.
La differenza fra privative industriali atipiche e privative non titolate risiede nel mezzo di acquisto del diritto, vale a dire se esso sia basato o meno su un formale procedimento di registrazione nonché nella natura dell’esclusiva, a seconda che sia qualificabile come tipica o atipica.
Le privative non titolate sono diritti esclusivi che non richiedono un procedimento di registrazione presso un ufficio competente, quale UIBM, EUIPO, WIPO o OMPI e si acquistano automaticamente ossia a titolo originario con la creazione dell’opera[14] o con l’uso di fatto nel mercato; alcuni esempi possono essere il diritto d’autore ed il marchio di fatto.
Infatti, il diritto d’autore è sicuramente una privativa poiché è un diritto di esclusiva ed è una privativa non titolata in quanto non necessita di una domanda e registrazione, ma si origina automaticamente con la creazione dell’opera senza che sia richiesta nessuna formalità ; la dottrina non la ritiene una privativa atipica, essendo tale diritto di esclusiva regolamentato dalla legge sul diritto d’autore 633/1941 e successive modifiche, da ultimo introdotte con la legge n. 132/2025[15].
Alcune privative industriali hanno una duplice natura, infatti possono essere sia privative tipiche che privative atipiche, in base alle loro caratteristiche.
I segreti commerciali e le informazioni aziendali riservate beneficiano di una disciplina particolare, venendo ricondotti nell'ambito delle privative atipiche[16] in quanto forme di protezione delle informazioni tecniche, organizzative o commerciali che non sono note o facilmente accessibili ed hanno valore economico in quanto riservate e sono sottoposte a misure adeguate per mantenerle segrete[17]; i segreti commerciali sono tuttavia considerati anche una privativa tipica poiché esplicitamente regolati dal Codice della proprietà industriale negli articoli 98 e 99[18]. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore e tali informazioni devono essere segrete, ossia che non siano, nel loro insieme e neppure nella combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o operatori del settore nonché dotate di un valore economico in quanto segrete e sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete[19].
A tal proposito, il Tribunale di Venezia nella pronuncia del 20 giugno 2025[20], ha chiarito alcune particolarità in merito ai segreti commerciali; infatti, trattandosi dell'ipotesi relativa alle privative non titolate, in caso di contestazione circa la sussistenza del diritto, compete a chi agisce in giudizio di dare contezza dell’esistenza della privativa, dovendo fornire la prova dell’esistenza delle informazioni tecniche e commerciali e dei presupposti di tutela ex art. 98 del Codice della proprietà industriale. Più precisamente, si chiarisce che, in riferimento al requisito della segretezza ex art. 98 del Codice della proprietà industriale, non è richiesto che le informazioni siano assolutamente inaccessibili, perché la tutela dei segreti aziendali non ha soltanto ad oggetto le informazioni di per sé altrimenti irraggiungibili dai concorrenti, bensì risulta sufficiente che la loro acquisizione non sia agevole, ossia che essa non possa avvenire senza uno sforzo fuori dall’ordinario.
In merito alle misure di sicurezza adeguate, l’applicazione di misure opportune a mantenere la segretezza delle informazioni non implica la necessità di adottare le misure di protezione massime consentite dalla tecnica né di adottare le misure di protezione integranti best practices. Infatti la giurisprudenza[21] ha ritenuto sufficiente che le misure adottate siano ragionevolmente deputate, con criterio di proporzionalità , a mantenere la segretezza delle informazioni finalizzate ad evitare la fuoriuscita delle informazioni e che di conseguenza siano univocamente incompatibili con la volontà dell’imprenditore di rendere le informazioni accessibili al pubblico[22]. Si tratta di discernere fra le differenti esigenze, a seconda che siano atte a garantire la sicurezza da intrusione di terzi o la segretezza da parte dei dipendenti, che in ragione delle mansioni ricoperte potrebbero avere accesso ad esse; nel concreto risulta sufficiente l’adozione di misure quali predisposizioni di password con determinate caratteristiche, il loro periodico aggiornamento e la sottoscrizione di accordi di riservatezza o non-disclosure agreement con i dipendenti. Di conseguenza, al verificarsi di un’intrusione non autorizzata nei sistemi, potrebbe integrarsi il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico ex art. 615 ter Codice penale[23] e in caso di violazione di accordo di riservatezza o non-disclosure agreement, potrebbe configurarsi il reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali ex art. 623 Codice penale[24].
I segreti commerciali e le informazioni aziendali riservate quindi costituiscono di per sé una duplice e triplice natura, essendo anche una privativa non titolata. Infatti, a differenza delle privative tipiche, seppure normativamente definite dal Codice della proprietà industriale, non vengono sottoposti a procedimento di registrazione o comunque resi pubblici come per i brevetti, che per loro natura devono essere obbligatoriamente depositati e registrati mentre per i marchi seppure soggiacciono ad un simile obbligo, finalizzato alla loro protezione, possono godere di specifiche eccezioni. Nello specifico, ci si riferisce, in primo luogo al limite del preuso ex art. 12 Codice della proprietà industriale[25], per il quale si riconosce il diritto a chi ha utilizzato un marchio di fatto cioè non registrato di continuare ad usarlo nei limiti in cui lo ha precedentemente utilizzato, nonostante la successiva registrazione del marchio da parte di un terzo, nonché all'istituto del secondary meaning ex art. 13 del Codice della proprietà industriale[26] per cui un marchio originariamente debole o privo di capacità distintiva, acquista forza e notorietà ottenendo validità per l’utilizzo prolungato salvandolo dalla nullità . Parimenti, i segreti commerciali o informazioni riservate, che hanno una triplice natura poiché sono anche una privativa atipica sia perché non esiste un registro pubblico che elenca e delimita preventivamente i confini esatti dell’invenzione o dell’informazione e la tutela si basa su azioni di fatto a difesa del patrimonio ovvero tale tutela è concessa dall’ordinamento per proteggere beni immateriali che non rientrano negli schemi tradizionali previsti dalla legge bensì maggiormente basata sulla fattispecie della concorrenza sleale. Infine, essi sono definiti atipici non perché non regolati dalla legge, ma perché non hanno un perimetro rigido e predeterminato né uno standard fisso alla stregua delle privative tipiche.
Un concetto strettamente correlato e che attualmente trova formale identificazione normativa proprio nella fattispecie dei segreti commerciali o informazioni aziendali riservate di cui supra, a seguito dell'unificazione concettuale operata dal d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 in recepimento della Direttiva dell'Unione europea 2016/943[27], è il know-how ovvero letteralmente saper come fare; esso è un concetto ampio che comprende il patrimonio di conoscenze, competenze pratiche ed esperienze tecniche di un’azienda anche in riferimento alla produzione di un bene o fornitura di un servizio; il know-how ha tre requisiti fondamentali, è segreto, sostanziale ed individuato[28].
Per segreto si intende che l'acquisizione non sia agevole ovvero che non sia generalmente noto, né facilmente accessibile; mentre per sostanziale si intende che comprenda conoscenze indispensabili all‘acquirente per l‘uso, la vendita o la rivendita dei beni o dei servizi contrattuali e per individuato si intende che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esaustivo, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità [29].
Nel diritto italiano, la fattispecie di know-how viene accostata alla disciplina del franchising, nonché definito come patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato[30].
Controverso è l’inquadramento del know-how quale bene giuridico, trattandosi di un bene economico che rappresenta un patrimonio relazionale e di conoscenze. Esso può includere attività tangibili e sostanziali come formule, istruzioni e specifiche, procedure codificate e archetipi, accorgimenti tecnici, layout produttivi con impiego di tecnologia, design, stampi o modelli nonché attività intangibili come anche particolari strategie di marketing e di comunicazione[31] definite anche know-how commerciale, così come le procedure e competenze produttive e organizzative vengono denominate know-how tecnico-industriale[32].
Il rapporto fra know-how e segreti commerciali può essere distinto considerando che il primo consiste nell'insieme di conoscenze, esperienze tecniche, gestionali, organizzative e commerciali, mentre i secondi costituiscono lo status giuridico che il know-how assume quando ricorrono i tre requisiti previsti dall’articolo 98 del Codice della proprietà industriale, cioè la segretezza, il valore economico e la sottoposizione a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. La sussistenza di tali elementi consente, pertanto, di ricondurre le informazioni nell'ambito della tutela dei segreti commerciali[33], configurandone una forma di privativa non titolata[34].
Alcune creazioni e privative tipiche sono diritti titolati come marchi registrati e brevetti, mentre altre tutele nascono automaticamente con l’uso come il marchio di fatto o i segreti commerciali, che sono privative non titolate ma pur sempre tipiche.
Quindi alcune privative industriali tipiche, a seconda dei casi, possono presentare elementi attinenti alla categoria di privative industriali atipiche o anche a quella delle privative non titolate. Nel primo caso, perché non hanno un perimetro rigido e predeterminato, né uno standard fisso come le privative tipiche, mentre nel secondo caso poiché non vengono sottoposte a procedimento o atto formale di registrazione, ma comunque risultano capaci di distinguere l’impresa; ditta e insegna vengono definite segni distintivi tipici in quanto elementi di un'impresa commerciale, ma possiedono elementi di atipicità . In particolare con riferimento alle insegne, la tutela è garantita prevalentemente dalla disciplina della concorrenza sleale piuttosto che dalle disposizioni tipiche derivanti dall’articolo 2568 del Codice civile[35].
Esiste inoltre la ditta di fatto o irregolare, nella quale il diritto esclusivo si costituisce per effetto del preuso e della notorietà qualificata sul mercato, a prescindere dall'adempimento pubblicitario; in questa fattispecie, l'omessa iscrizione nel registro delle imprese non inficia la pienezza del diritto di esclusiva civilistico, ma rileva solamente sul piano dell'efficacia dichiarativa e dell'onere probatorio in ordine alla priorità cronologica del segno distintivo ex articolo 2564 del Codice civile[36]; pertanto la ditta di fatto palesa una duplice natura sistematica, configurandosi come una privativa strutturalmente non titolata e funzionalmente tipica, la cui tutela reale si integra costantemente con i rimedi concorrenziali di natura inibitoria e risarcitoria.
In riferimento alle indicazioni geografiche (IG) ed alle denominazioni di origine (DO), esse sono diritti di proprietà industriale tipici, nominati e regolati dal Codice civile, dal Codice della proprietà industriale, dal Regolamento (UE) 2023/2411, dal Regolamento (UE) 2024/1143, dal Regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il Regolamento (UE) 2024/1143 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26, nei quali si riconosce protezione alle indicazioni geografiche ed alle denominazioni di origine che identificano un Paese, una regione o una località , quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario; più precisamente, nelle prime è sufficiente che le qualità , la reputazione o altre caratteristiche siano attribuibili all'origine geografica, mentre nelle seconde le qualità o le caratteristiche del prodotto sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione[37].
Le istanze di protezione dei nomi geografici risalgono già alle prime convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale[38]. Le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono diritti di proprietà industriale non titolati[39], sebbene la loro tutela giuridica e il relativo utilizzo siano subordinati a un procedimento amministrativo formale di registrazione attraverso un iter rigoroso che parte dalla redazione di un disciplinare di produzione e si articola in una fase nazionale e una europea, con precise distinzioni in base alla natura del prodotto.
In merito alla qualificazione giuridica delle indicazioni geografiche (IG) e delle denominazioni di origine (DO), l'orientamento prevalente ne esclude la natura atipica, riconducendole tra i diritti di proprietà industriale tipici, nominati e regolati, nonché riconosciuti a livello nazionale, europeo e internazionale, il cui valore reputazionale è legato indissolubilmente ad un territorio[40].
Pertanto definirle privative atipiche risulta giuridicamente inesatto, poiché tali privative sono tipiche essendo previste e disciplinate dalla legge sia a livello nazionale con il Codice della proprietà industriale, sia dai regolamenti dell’Unione europea; esse si configurano come privative non titolate, nonostante che la tutela nasca mediante il riconoscimento e la registrazione ufficiale; di conseguenza, per un’indicazione geografica non iscritta nei pubblici registri, si esclude l'applicazione della tutela riservata ai titoli di proprietà industriale, restando ferma la disciplina contro l'uso ingannevole o la concorrenza sleale.
Per quanto concerne la natura giuridica, la dottrina maggioritaria definisce la tutela inerente alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine, di natura sui generis, qualificandole come una categoria autonoma e speciale del diritto industriale, non funzionando né come un brevetto né come il marchio d’impresa. In sintesi, esse si configurano quali diritti di proprietà industriale tipici e non titolati[41], che per loro funzione collettiva, strutturazione territoriale e finalità protettiva, si distinguono dai classici modelli venendo inquadrati come una categoria sui generis[42].
Nell’ambito della tutela giuridica inerente i disegni e modelli, per la loro natura vengono inquadrati nella categoria di privativa tipica, disciplinata dal Codice della proprietà industriale, in cui viene delineato nello specifico l’oggetto della registrazione e quindi l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali o ornamento del prodotto stesso, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Inoltre viene chiarito cosa si intende per prodotto, cioè qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore; per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo smontaggio e un nuovo montaggio.
Più precisamente, il Codice della proprietà industriale delinea anche la disciplina concernente la durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d’autore dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell’art. 2, comma 1, numero 10 della L. 22 aprile 1941 n. 633, i quali durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell’ultimo dei coautori[43] mentre in merito alla durata della protezione, la registrazione del disegno e modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda ed il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione[44]. Per tutto ciò esposto supra, i disegni e modelli si identificano, per loro natura, come una privativa tipica essendo regolamentati dal Codice della proprietà industriale[45] e nella prospettiva europea dal Regolamento (CE) n. 6/2002[46] e dal Regolamento (CE) n. 2245/2002[47] modificato dal Regolamento (CE) n. 876/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 e dalla Direttiva 98/71/CE, quadro normativo sovranazionale, da ultimo innovato tramite il Regolamento (UE) 2024/2822 confluito nel Regolamento (UE) 2026/715 e dalla Direttiva (UE) 2024/2823, nonché si configurano come una privativa titolata, poiché sottoposti ad un procedimento di registrazione al fine di ottenere la protezione.
Esistono anche disegni e modelli non registrati, ma non possono essere definiti una privativa atipica, poiché non manca una specifica regolamentazione in merito e non sono applicabili esclusivamente le tutele residuali quali la concorrenza sleale o l'imitazione servile tipizzata dall'articolo 2598 comma 1 del Codice civile[48]; essi possono anche assumere la forma di privativa non titolata poiché sia l’ordinamento italiano che quello dell’Unione europea prevedono una forma di tutela che non richiede registrazione. Infatti i disegni e modelli comunitari non registrati (UCD) assumono la forma di diritto non titolato che offre comunque tutela, in quanto essi non prevedono registrazione, ma devono rispettare i requisiti di novità e carattere individuale; la tutela dura tre anni e protegge il disegno o modello dal momento della divulgazione al pubblico e dopo la scadenza non può essere rinnovata[49].
I disegni e modelli godono anche della tutela del diritto d’autore ai sensi della l. 22 aprile 1941, n. 633, per cui il diritto sorge automaticamente al momento della creazione; a tal riguardo, per effetto dell'armonizzazione europea derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (UE), segnatamente dalla sentenza Cofemel 12 settembre 2019, causa C-683/17 e dalla sentenza Brompton 11 giugno 2020, causa C-833/18, l'originario e restrittivo requisito nazionale del valore artistico deve ritenersi superato, essendo l'originalità e la creatività l'unico presupposto necessario e sufficiente a fondare la tutela del diritto d'autore su disegni e modelli[50].
Le invenzioni, invece, sono protette a livello europeo ed internazionale dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale[51], alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE) o European Patent Convention (EPC) Monaco 1973, dal Patent Cooperation Treaty (PCT)[52] e tipizzate dal Codice della proprietà industriale per cui sono protette tramite brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale; mentre non rientrano nella categoria delle invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, oltre che i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, i programmi di elaboratore e le presentazioni di informazioni[53].
I titoli giuridici che tutelano le invenzioni industriali sono i brevetti, essi conferiscono al titolare il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione ed impedire a terzi di produrla, venderla o utilizzarla in assenza di autorizzazione; i brevetti per invenzione durano venti anni dalla data di deposito e non sono rinnovabili. L’invenzione, per ottenere la tutela tramite brevetto, deve avere i requisiti di novità , attività inventiva ed applicabilità industriale[54].
La concessione del brevetto, essendo l’atto finale del procedimento di registrazione e deposito, è qualificata nella normativa italiana come atto amministrativo di accertamento costitutivo; esso garantisce il monopolio temporaneo e quindi il diritto esclusivo di sfruttamento economico impedendo a terzi, non autorizzati, di produrre, vendere o importare l’invenzione. Il brevetto funge inoltre da contratto sociale dove l’inventore ottiene il monopolio temporaneo in cambio della divulgazione pubblica dell’invenzione, la quale arricchisce il patrimonio tecnologico collettivo e la circolazione dei diritti; essendo per sua natura giuridica un bene immateriale o bene incorporeo, può essere ceduto o concesso in licenza ad altre aziende, nonché dal punto di vista giuridico si configura anche un titolo di concessione statale[55].
Oltre i brevetti per invenzione, la proprietà industriale tutela anche i modelli di utilità , che proteggono macchinari o oggetti per migliorarne l’efficacia o la comodità e le nuove varietà vegetali. I brevetti per invenzione tutelano soluzioni innovative a problemi tecnici distinguendosi in invenzioni di prodotto o di procedimento ed hanno durata ventennale, mentre i modelli di utilità tutelano miglioramenti funzionali, comodità d’uso o configurazione di oggetti esistenti ed hanno una durata decennale. Le nuove varietà vegetali tutelano la creazione o scoperta di nuove varietà di piante ed hanno durata di venti anni o trenta per alberi e viti.
Le invenzioni nel campo della proprietà industriale sono una privativa tipica e titolata e la dottrina ne esclude la loro natura atipica. Il diritto di monopolio e di sfruttamento esclusivo nascente dal brevetto conferisce all’inventore il diritto di vietare a terzi di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza il suo consenso, tutelando sia il diritto patrimoniale sia il diritto morale. Tale tutela non sorge spontaneamente, bensì si ottiene unicamente a seguito di una procedura amministrativa di deposito e concessione, pertanto il titolo è costitutivo del diritto. L’ordinamento prevede un numero limitato di tutele brevettuali, le quali si possono ottenere solo attraverso gli strumenti tipici. Eccetto le ipotesi previste dalla normativa, non è possibile trovare una tutela atipica; se l’invenzione non possiede i requisiti per il brevetto, l’unico rimedio contro la copia servile da parte di terzi è affidato alla disciplina della concorrenza sleale, che non genera un diritto esclusivo assoluto come privativa, ma è atta a reprimere solo i comportamenti commerciali scorretti.
I diritti morali su brevetto spettano all’inventore, essendo questo un diritto strettamente personale, anche se l’invenzione viene commissionata. Di conseguenza, i diritti di paternità sull’invenzione sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili in base a quanto previsto dal Codice civile e dal Codice della proprietà industriale; viceversa, i diritti patrimoniali sull’invenzione sono trasferibili e possono essere ceduti o venduti a terzi.
Pertanto, anche se un’azienda brevetta l’invenzione e ne detiene lo sfruttamento, l’inventore mantiene il diritto di essere citato come inventore o autore; dunque nell’ambito di invenzioni realizzate in un rapporto di lavoro subordinato, la separazione dei diritti rimane netta, poiché di regola i diritti patrimoniali passano automaticamente al datore di lavoro, ma il lavoratore conserva sempre il diritto di essere riconosciuto come autore. Per quanto riguarda la disciplina delle invenzioni realizzate nell’università o in una pubblica amministrazione, avente tra i suoi scopi istituzionali la finalità di ricerca, nell’ordinamento italiano, tale fattispecie è prevista all’articolo 65 del Codice della proprietà industriale che, a seguito della fondamentale riforma introdotta dalla L. 24 luglio 2023, n. 102, inverte il precedente regime attribuendo all'università o all'ente di ricerca la titolarità esclusiva dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione brevettabile[56], fermo restando il diritto morale di paternità in capo al ricercatore autore della stessa[57].
Parallelamente alla disciplina delle invenzioni, il titolo giuridico che tutela il modello di utilità è il brevetto per modello di utilità , il quale conferisce un monopolio temporaneo che garantisce al titolare il diritto di realizzare, sfruttare e commercializzare la propria creazione, consentendogli di impedire a terzi di produrla, usarla, venderla o importarla senza autorizzazione. Più precisamente, esso tutela le innovazioni che migliorano la funzionalità , l’efficacia o la comodità d’uso di oggetti già esistenti proteggendo la conformazione fisica o la particolare combinazione di parti di macchine, strumenti o oggetti d’uso già noti, per renderli più comodi ed efficaci. Tale brevetto ha durata decennale ed è normato dal Codice della proprietà industriale, il quale chiarisce l’oggetto del brevetto per modello di utilità consiste in nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti; gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità , purché utilizzino lo stesso concetto innovativo[58].
Il brevetto per modello di utilità è quindi un titolo giuridico, nonché una privativa tipica e titolata poiché richiede un procedimento amministrativo formale di deposito e concessione per ottenere il rilascio del titolo ufficiale; esso viene qualificato dalla dottrina come un provvedimento amministrativo di accertamento costitutivo poiché si costituisce un diritto ex novo.
Il brevetto per modello di utilità si configura come privativa tipica poiché rigidamente disciplinato dalla legge, che ne elenca in modo specifico i requisiti di validità , oggetto tutelabile e le tempistiche di durata, escludendone la natura atipica di tale privativa.
In riferimento alla registrazione delle topografie di prodotti a semiconduttori, esse si identificano in un diritto di proprietà industriale autonomo, definito sui generis. Anch'esso costituisce un titolo di proprietà industriale, configurandosi come una privativa tipica ed allo stesso tempo una privativa titolata. Sebbene la dottrina assimili tale istituto alla tutela brevettuale, si evidenzia come esso si basi tecnicamente su un procedimento di registrazione e non di concessione, escludendone la natura atipica. Dal punto di vista dell’oggetto di tutela, esso insiste sulla configurazione e quindi della struttura fisica e tridimensionale del circuito, intendendosi gli strati, di cui almeno uno è un semiconduttore, che compongono il microchip. Di conseguenza, la privativa protegge la sequenza di disegni e lo schema geometrico con cui i materiali che siano conduttori, semiconduttori ed isolanti, sono disposti per formare il circuito[59]. Si esclude dall'ambito della protezione, il software incorporato nel chip o i linguaggi di programmazione ed i concetti, i processi, i sistemi, le tecniche, le informazioni elettroniche o codificate impiegate per far funzionare il semiconduttore[60].
Il quadro normativo internazionale, in merito alla topografia di prodotti a semiconduttori si può racchiudere nell’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, TRIPS Agreement, il quale impone a tutti gli stati membri dell’Organizzazione mondiale del commercio di tutelare le topografie dei circuiti integrati in conformità con il Trattato di Washington noto anche come Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (IPIC), costituendo il principale accordo internazionale al fine di proteggere le topografie dei prodotti a semiconduttori.
Il titolare ha il diritto di vietare a terzi la riproduzione totale o parziale e lo sfruttamento della topografia, nonché l’importazione, la vendita o la distribuzione commerciale del microchip e della topografia stessa per dieci anni. Tale tutela si ottiene tramite registrazione e non con un brevetto per invenzione industriale in senso stretto, configurandosi a tutti gli effetti come un titolo di protezione a sé stante.
In termini sistematici, i brevetti per invenzione e modello di utilità sono strettamente correlati o affini alla registrazione della topografia di prodotti a semiconduttori ed alla privativa per nuove varietà vegetali. Quest'ultima si discosta dai brevetti industriali tradizionali, avendo una disciplina specifica nel Codice della proprietà industriale; pertanto, giuridicamente, viene considerata una privativa tipica ed una privativa titolata e conferisce il diritto esclusivo di produrre, riprodurre, vendere e commercializzare una pianta, che deve avere determinati requisiti ossia deve essere nuova, distinta, omogenea e stabile. In Italia la durata della tutela è ventennale, estesa a trenta anni per alberi e viti, mentre per quanto concerne il quadro normativo europeo è di venticinque anni per la maggior parte delle specie vegetali nonché trenta per alberi, viti, patate e specifiche colture, varietà e gruppi di specie come previsto dal Regolamento (UE) 2021/1873, fermo restando che il quadro normativo di riferimento rimane il Regolamento (CE) n. 2100/94 e successive modificazioni[61].
Sotto il profilo strutturale, la privativa in esame costituisce infatti una privativa titolata poiché sottoposta a rigoroso procedimento di deposito, registrazione e concessione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). La verifica dei requisiti essenziali viene accertata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e l'autorità competente al rilascio del titolo di privativa è il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF); per una tutela europea e quindi estesa a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, essa viene effettuata tramite un unico deposito mediante l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) o Community plant variety office (CPVO).
A livello globale, il deposito si basa sulla Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà di piante, cioè un accordo internazionale che garantisce il diritto di priorità depositando la domanda in uno degli Stati membri aderenti. Al fine di ottenere la concessione, la varietà deve superare test di coltivazione e test di conformità c.d. esami D.U.S. e dimostrare di avere le caratteristiche fondamentali della novità , della distinzione, dell'omogeneità e della stabilità , allo scopo di tutelare il risultato biologico e autoriproduttivo dell’innovazione vegetale.
La privativa per nuove varietà vegetali rientra nella categoria giuridica di privativa tipica essendo normata dal Codice della proprietà industriale, il quale riconosce diritti del tutto simili a quelli previsti dal Regolamento (CE) n. 2100/94 e successive modifiche; essi stabiliscono i criteri e presupposti affinché la varietà vegetale possa ottenere la qualificazione di privativa. Il diritto di costitutore spetta a colui chi ha creato o scoperto la varietà e viene conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile come definito nel Codice della proprietà industriale[62]. Pertanto la varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di tutela, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà non è stato ancora commercializzato, nel territorio dello stato italiano, da oltre un anno ed all’estero da oltre quattro anni, elevati a sei anni per alberi e viti.
A tal riguardo, la norma prevede una specifica eccezione, stabilendo che il requisito della novità non risulta compromesso qualora la cessione o il trasferimento del materiale sia avvenuta per scopi non commerciali[63].
Con specifico riferimento al secondo presupposto costitutivo, la nuova varietà vegetale deve distinguersi nettamente da qualsiasi altra varietà notoriamente conosciuta alla data del deposito e per notoriamente conosciuta si intende se è presente in collezioni pubbliche o è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione in un registro ufficiale[64]. L'omogeneità insiste sul fatto che gli esemplari devono risultare uniformi nei loro caratteri essenziali in maniera sufficiente, con riserva della variazione prevedibile, mentre l’ultimo requisito, ossia la stabilità , si riferisce al fatto che i caratteri essenziali della varietà devono rimanere invariati anche dopo successive riproduzioni o moltiplicazioni[65].
La privativa per nuove varietà vegetali viene definita sui generis essendo un sistema di protezione tipico ed autonomo, disciplinato a livello internazionale dalla Convenzione U.P.O.V., recepita in Italia con il d.lgs. 455/1998 successivamente inglobato nel Codice della proprietà industriale d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modifiche, nonché armonizzato nell’Unione europea dal Regolamento (CE) n. 2100/94 e successive modificazioni. A differenza del brevetto, tale privativa prevede alcune eccezioni, consistenti nelle limitazioni al diritto d’esclusiva quali il privilegio dell’agricoltore e l’esenzione del costitutore, identificate rispettivamente nel diritto di riutilizzare parte del raccolto per le semine successive e nel libero uso delle varietà protette per creare nuove varietà .
Infine, poiché la privativa per nuove varietà vegetali costituisce una forma di tutela tipica ed autonoma regolata dal Codice della proprietà industriale e sottoposta a procedimento di registrazione e valutazione di requisiti specifici, la dottrina maggioritaria ne esclude l’atipicità .
4. Il nome a dominio, la privativa atipica con tratti tipici
Il nome a dominio o domain name è l’indirizzo testuale che consente agli utenti di visitare un sito Web, associando un nome all’indirizzo numerico (IP) del server che lo ospita. Dal punto di vista tecnico e funzionale, il nome a dominio è un codice mnemonico che facilita l’accesso a una o più risorse di rete, intrinsecamente caratterizzate da un indirizzo numerico, in conformità alle specifiche dell'internet protocol suite che costituisce l’insieme dei protocolli su cui funziona internet[66].
Per quanto attiene alla disciplina dei nomi a dominio, nel presente articolo scientifico ci si riferisce ai nomi a dominio di primo livello o top-level domain (TLD) e all’interno di questa categoria, a quelli con maggiore fiducia e riconoscibilità , quali «.com, .it,.eu.».
I nomi a dominio sono dotati del requisito dell’unicità o univocità , motivo per cui non può esistere un nome a dominio identico a un altro. Essi sono sottoposti a un procedimento di registrazione, pertanto vengono acquistati, registrati e assegnati; la loro titolarità è vincolata al rinnovo, che di regola deve avvenire in modo annuale o pluriennale.
Per proprietà del nome a dominio si intende una proprietà temporanea e più precisamente una proprietà condizionata, dunque vincolata al rinnovo annuale o pluriennale. L’utente può goderne e disporne in modo pieno ed esclusivo, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, per il periodo in cui si è titolari e assegnatari del nome a dominio; tale diritto di proprietà viene condizionato al rinnovo[67]. Nel periodo in cui si è assegnatari, il titolare ha anche il diritto di cedere e quindi trasferire la proprietà del nome a dominio a titolo oneroso o gratuito. Ne consegue che tale situazione giuridica rende l’assegnazione del nome a dominio a tutti gli effetti una proprietà condizionata e temporanea, differente da altre tipologie contrattuali[68].
Il nome a dominio è un bene immateriale e viene qualificato giuridicamente come una privativa atipica o segno distintivo atipico. Esso non si identifica in una privativa titolata rientrando nella categoria dei segni distintivi non titolati. Il procedimento di registrazione del nome a dominio avviene mediante l’organizzazione senza scopo di lucro di rilevanza internazionale denominata Internet corporation for assigned names and numbers (ICANN), la quale gestisce il sistema dei nomi a dominio (DNS), stabilendo le regole per i nomi a dominio autorizzando e certificando i registrar o provider. I registry sono enti centrali che vengono autorizzati dall'ICANN nella gestione tecnica ed amministrativa dei registri per i nomi a dominio di primo livello e gestiscono i database, risultando responsabili del funzionamento di una specifica estensione ad esempio «.com»; a differenza dei registrar, essi non si interfacciano con l’utente finale. Tale procedimento di registrazione equivale a mera assegnazione sulla regola first come, first served; questo non comporta l'inquadramento dei nomi a dominio nella categoria delle privative titolate, come invece avviene con la registrazione di marchi e brevetti. Questi ultimi, infatti, attraversano un formale procedimento di registrazione presso un ufficio competente come l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI o WIPO) di Ginevra. Per tali ragioni, non possono essere racchiuse nella medesima categoria e la dottrina esclude per i nomi a dominio la qualifica di privativa titolata.
I nomi a dominio trovano riferimenti specifici nel Codice della proprietà industriale e nel Regolamento (UE) 2019/517 relativo all’attuazione e al funzionamento del nome a dominio di primo livello «.eu» nonché con riguardo ai profili di sicurezza ed accuratezza dei dati di registrazione, nella Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2). Di conseguenza, essi possono definirsi un segno distintivo atipico ma caratterizzato da tratti di tipicità , dal momento che non godono solo della tutela contro la concorrenza sleale, bensì anche delle disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale.
La radice della sua qualificazione giuridica può essere trovata nella sentenza del Tribunale di Napoli, sez. I, del 26 febbraio 2002, est. Casaburi, «Playboy c. Giannattasio»[69], che costituisce una pietra miliare per il diritto italiano ed è una delle prime pronunce in merito alla categoria giuridica dei nomi a dominio; la pronuncia in esame ha delineato la natura giuridica della categoria dei nomi a dominio come un segno distintivo atipico, dotato di un valore giuridico ed economico autonomo, irriducibile ai segni preesistenti e configurabile come privativa atipica. Sul piano pratico il nome a dominio può beneficiare della tutela garantita in materia di concorrenza sleale.
In conclusione, possiamo identificare il nome a dominio come una privativa atipica a tratti tipici, la cui disciplina di riferimento si rinviene nelle disposizioni del Codice della proprietà industriale. La sua attribuzione è vincolata al procedimento di registrazione e assegnazione che differisce dalla formale registrazione presso un ufficio competente a cui sono sottoposte le privative tipiche e titolate, configurando tale categoria una privativa atipica con tratti tipici ed allo stesso tempo una privativa non titolata.
5. Conclusioni
L’indagine sistematica condotta nel presente studio permette di riconsiderare i confini della proprietà industriale alla luce di una rinnovata sensibilità dogmatica, resa impellente dall’incessante evoluzione tecnologica e dai recenti interventi legislativi e giurisprudenziali. La tradizionale e rigida dicotomia tra privative titolate e non titolate, seppure formalmente ancorata all'esistenza di un procedimento amministrativo di brevettazione o registrazione, si rivela oggi insufficiente a cogliere la complessità delle nuove forme di appartenenza dei beni immateriali[70].
Attraverso l'analisi dei vettori coordinati della tipicità normativa, della titolarità formale e dell'atipicità funzionale, diviene possibile ricondurre a coerenza un quadro ordinamentale solo apparentemente frammentato. Fattispecie ibride come i segreti commerciali e il know-how, pur protetti in assenza di un registro pubblico e dunque strutturalmente non titolati, godono di una spiccata tipicità normativa ex artt. 98 e 99 c.p.i., la cui tenuta probatoria e applicativa trova costante conferma nella giurisprudenza di merito più rigorosa. Parimenti, la ditta di fatto e i modelli comunitari non registrati testimoniano l’esistenza di un alveo di tutele reali che prescindono dall’atto formale d'accertamento costitutivo, fondandosi sull’uso effettivo, sulla divulgazione e sul consolidamento del segno nel mercato.
In questo rinnovato panorama, il nome a dominio rappresenta l'emblema della privativa atipica a tratti tipici. Infatti, l'analisi ha evidenziato come l’assegnazione tecnica mediante l’organizzazione senza scopo di lucro di rilevanza internazionale denominata Internet corporation for assigned names and numbers (ICANN) non costituisce una registrazione giuridica di una privativa, bensì si configura quale mera assegnazione, escludendo la natura titolata del domain name e relegando la stabilità della sua proprietà condizionata al vincolo privatistico del rinnovo periodico. Tuttavia, i progressivi richiami normativi italiani ed europei ne tracciano una parziale e innegabile tipizzazione.
In ultima analisi, il passaggio da un sistema a numero chiuso di privative rigidamente formalizzate a un modello flessibile e aperto non determina una perdita di certezza del diritto, bensì l'integrazione sinergica tra i rimedi reali della proprietà industriale e quelli protettivi e inibitori della concorrenza sleale; tale elasticità sistematica si dimostra lo strumento più idoneo a garantire una risposta ordinamentale coerente, capace di salvaguardare il valore dell'innovazione nel mercato globale.
