Premessa
Con l'Ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna a occuparsi del diritto all'oblio, offrendo un contributo significativo su un profilo tanto ricorrente nella prassi quanto delicato nella sua qualificazione giuridica: il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla tardiva o parziale deindicizzazione, da parte del motore di ricerca, di contenuti relativi a una vicenda giudiziaria ormai priva di attualità.
La vicenda trae origine da una richiesta di rimozione avanzata nei confronti del gestore del servizio, rimasta solo in parte soddisfatta e integralmente accolta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio: circostanza che ha indotto il giudice di merito a un accertamento per certi versi contraddittorio, avendo riconosciuto la lesione del diritto all'oblio ma negato, al contempo, il ristoro del pregiudizio per difetto di prova. È proprio su questo snodo logico-giuridico che la Suprema Corte interviene con la pronuncia in commento.
1. Breve excursus sul diritto all’oblio tra elaborazione giurisprudenziale e disciplina eurounitaria
Il diritto all'oblio può essere definito come il diritto della persona a non restare indissolubilmente legata a vicende del proprio passato ormai prive di attualità e di rilevanza sociale, con conseguente diritto a recidere il collegamento tra la propria identità attuale e fatti che, per quanto veri, non sono più rappresentativi della propria identità attuale.
Deve sottolinearsi, sul piano definitorio, che l'istituto non attiene in alcun modo alla falsità della notizia - ipotesi che ricadrebbe semmai nell'ambito della tutela contro la diffamazione o la calunnia - rivolgendosi piuttosto alla sopravvenuta mancanza di interesse pubblico alla conoscenza di un fatto storicamente vero, ma ormai «consumato» sul piano dell'attualità informativa.
Sul piano della ricostruzione dogmatica, un decisivo contributo è stato offerto dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019, che, per la prima volta, hanno fornito una definizione organica dell'istituto, qualificandolo come il diritto del soggetto a «non restare indeterminatamente esposto ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata». La pronuncia ha avuto il merito di superare una concezione meramente statica della riservatezza, per approdare a una nozione dinamica, incentrata sul divenire della persona e sulla necessità di tutelarne l'immagine sociale attuale rispetto alla cristallizzazione di un fatto ormai risalente.
A livello eurounitario, il fondamento dell'istituto si rinviene principalmente nel considerando 65 e nell'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che qualificano il c.d. «diritto alla cancellazione» (right to erasure) come il diritto dell'interessato a ottenere la cancellazione dei propri dati personali, allorquando ricorrano specifiche condizioni, quali, ad esempio, il venir meno della finalità per cui i dati erano stati raccolti, la revoca del consenso, ovvero il trattamento illecito degli stessi.
La giurisprudenza di legittimità, invece, tende ad affrontare il tema sotto un duplice punto di vista: da un lato, cerca di delineare specifiche direttive che possano guidare il Giudice nel corretto bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca; dall’altro, si occupa di definire e disciplinare anche il più specifico profilo della deindicizzazione dai motori di ricerca. Quanto al primo aspetto, è pacifico che l'esercizio del diritto di cronaca - pur costituzionalmente garantito e strumentale alla libertà di manifestazione del pensiero - è suscettibile di ledere l'identità, la riservatezza e la reputazione della persona coinvolta, imponendo un delicato bilanciamento tra valori di pari rango costituzionale. Su tale fronte, la Cassazione, con la nota Ordinanza n. 6919 del 20 marzo 2018, ha elaborato dieci criteri volti a orientare l'interprete nella verifica delle condizioni al ricorrere delle quali il diritto di cronaca può legittimamente comprimere il diritto all'oblio, ovvero, all'opposto, cedere di fronte a esso.
Il secondo versante - quello della deindicizzazione - attiene invece più specificamente alla proiezione digitale dell'identità della persona e alla responsabilità dei gestori dei motori di ricerca nel garantire l'effettività del diritto in esame: è proprio su tale profilo, come si vedrà, che si concentra la pronuncia in commento.
2. Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026: dalla contraddittorietà della motivazione di merito alla prova per presunzioni del danno non patrimoniale
La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte trae origine da un procedimento penale conclusosi con declaratoria di intervenuta prescrizione. A seguito della definizione favorevole del procedimento, l'interessato inoltrava a Google LLC due distinte istanze di deindicizzazione, volte a ottenere la rimozione dai risultati di ricerca di articoli di quotidiani online che, riportando la notizia del procedimento penale a suo carico, continuavano a comparire associati al suo nominativo, nonostante la vicenda giudiziaria fosse ormai priva di attualità e, comunque, il relativo esito fosse a lui favorevole.
Google LLC adempiva solo parzialmente alle due richieste e di fronte a tale inerzia il ricorrente adiva il Tribunale di Roma, lamentando la violazione del proprio diritto all'oblio e chiedendo la condanna del motore di ricerca al risarcimento del danno non patrimoniale conseguentemente subito. Solo successivamente alla notifica del ricorso, Google LLC provvedeva alla rimozione anche degli ulteriori URL contestati.
Il Tribunale di Roma, investito della questione, dichiarava cessata la materia del contendere e, pur accertando che il comportamento tenuto da Google LLC integrava una violazione del diritto all'oblio del ricorrente, comunque rigettava la domanda di risarcimento del danno, ritenendo che l'interessato non avesse fornito prova adeguata del danno subito.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ravvisava nella pronuncia del Tribunale un deficit motivazionale, per aver reso il primo giudice una motivazione apparente, apodittica e contraddittoria. Si legge, infatti, testualmente: «Nel caso di specie il giudice di merito, dopo aver rilevato che la tardiva deindicizzazione costituiva un illecito e che «Il comportamento del resistente ha, quindi, violato il diritto all'oblio del ricorrente», punto sul quale nessuna censura è stata mossa, ha poi respinto la domanda di risarcimento del danno sulla base di una motivazione apodittica affermando che «Per quanto attiene al risarcimento del danno, si rileva che il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta» e ciò nonostante la parte avesse esposto specifiche deduzioni sulla natura degli articoli, sui loro contenuti e sulle ragioni per le quali dovevano essere deindicizzati tempestivamente. Si tratta di una mera frase di stile, che si pone peraltro in contrasto con quella precedente sulla violazione del diritto all'oblio, ricorrendo alla quale il giudice è venuto meno al compito di esaminare il fatto così come esposto ed accertato (ovvero anche tramite il principio di non contestazione), nonché di esaminare le allegazioni sui contenuti di questi articoli, per verificare se la tardiva deindicizzazione avesse effettivamente idoneità a causare un pregiudizio, esponendo al pubblico dati e informazioni personali non più di interesse così ledendo anche la reputazione della persona e il diritto alla riservatezza senza alcun interesse pubblico rilevante, potendo a tal fine fare ricorso alle presunzioni semplici considerando la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni in essa riportate e la posizione sociale del soggetto (Cass. n. 19551 del 10/07/2023; Cass. n. 8861 del 31/03/2021).» (cfr. Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026).
Ebbene, innanzitutto la Corte di Cassazione ravvisa un'insanabile contraddizione nel percorso motivazionale del giudice di merito: specificamente, il Tribunale, dopo aver accertato che il comportamento del resistente violava il diritto all'oblio del ricorrente, comunque successivamente negava il risarcimento del danno richiamando la mancata prova in ordine all’effettiva sussistenza del danno. Ad avviso della Suprema Corte, tale statuizione si risolve in una mera frase di stile, intrinsecamente contraddittoria rispetto all'accertamento della violazione: in altre parole, non è logicamente sostenibile riconoscere la lesione del diritto e, al tempo stesso, escludere in radice ogni conseguenza pregiudizievole senza procedere a un effettivo scrutinio delle circostanze concrete del caso, a maggior ragione se, come nel caso di specie, il ricorrente espone specifiche deduzioni sugli articoli in esame e sulle ragioni per cui ledevano la sua identità personale.
Così facendo, infatti, il Giudice di merito verrebbe meno al proprio dovere di esaminare compiutamente il fatto storico, così come esposto e finanche non contestato dalla controparte.
La Corte, inoltre, si pone in linea di continuità con il consolidato orientamento in materia di lesione dei diritti della personalità, secondo cui il danno non patrimoniale, pur non potendo ritenersi in re ipsa - e dunque automaticamente conseguente al mero accertamento dell'illecito - non richiede necessariamente una perizia medico-legale, potendo essere legittimamente desunto attraverso un ragionamento inferenziale fondato su presunzioni semplici.
Ne discende un importante principio di equilibrio: nessun automatismo risarcitorio può derivare dal solo accertamento della violazione del diritto all'oblio, ma, specularmente, nessun diniego del diritto al risarcimento può fondarsi su una motivazione meramente apparente o di stile. Spetta, dunque, al Giudice il compito di procedere a una effettiva valutazione del caso concreto, avvalendosi, ove necessario, anche dello strumento presuntivo, al fine di accertare se e in quale misura vi sia stata una concreta lesione dell’identità personale del ricorrente.
