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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice di Procedura Civile › Titolo I - Degli organi giudiziari › Capo I - Del giudice
Art. 28 · Codice di Procedura Civile
Foro stabilito per accordo delle parti
La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 28 (1)
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