Portale dei Codici
Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
- Art. 379 Determinazione della pena
- Art. 380 Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 381 Arresto facoltativo in flagranza
- Art. 382 Stato di flagranza
- Art. 382-bis Arresto in flagranza differita
- Art. 383 Facoltà di arresto da parte dei privati
- Art. 384 Fermo di indiziato di delitto
- Art. 384-bis Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare
- Art. 385 Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze
- Art. 386 Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
- Art. 387 Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari
- Art. 387-bis Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età
- Art. 388 Interrogatorio dell'arrestato o del fermato
- Art. 389 Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato
- Art. 390 Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo
- Art. 391 Udienza di convalida
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
