Portale dei Codici
Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
- Art. 148 Organi e forme delle notificazioni
- Art. 149 Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
- Art. 150 Forme particolari di notificazione disposte dal giudice
- Art. 151 Notificazioni richieste dal pubblico ministero
- Art. 152 Notificazioni richieste dalle parti private
- Art. 153 Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
- Art. 153-bis Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante
- Art. 154 Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
- Art. 155 Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
- Art. 156 Notificazioni all'imputato detenuto
- Art. 157 Prima notificazione all'imputato non detenuto
- Art. 157-bis Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima
- Art. 157-ter Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
- Art. 158 Prima notificazione all'imputato in servizio militare
- Art. 159 Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità
- Art. 160 Efficacia del decreto di irreperibilità
- Art. 161 Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 162 Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
- Art. 163 Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
- Art. 164 Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
- Art. 165 Notificazioni all'imputato latitante o evaso
- Art. 166 Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente
- Art. 167 Notificazioni ad altri soggetti
- Art. 168
- Art. 169 Notificazioni all'imputato all'estero
- Art. 170 Notificazioni col mezzo della posta
- Art. 171 Nullità delle notificazioni
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
