Portale dei Codici
Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
- Art. 358 Attività di indagine del pubblico ministero
- Art. 359 Consulenti tecnici del pubblico ministero
- Art. 359-bis Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi
- Art. 359-ter Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale
- Art. 360 Accertamenti tecnici non ripetibili
- Art. 361 Individuazione di persone e di cose
- Art. 362 Assunzione di informazioni
- Art. 362-bis Misure urgenti di protezione della persona offesa
- Art. 363 Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso
- Art. 364 Nomina e assistenza del difensore
- Art. 365 Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso
- Art. 366 Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori
- Art. 367 Memorie e richieste dei difensori
- Art. 368 Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro
- Art. 369 Informazione di garanzia
- Art. 369-bis Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa
- Art. 370 Atti diretti e atti delegati
- Art. 371 Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
- Art. 371-bis Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
- Art. 372 Avocazione delle indagini
- Art. 373 Documentazione degli atti
- Art. 374 Presentazione spontanea
- Art. 375 Invito a presentarsi
- Art. 376 Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
- Art. 377 Citazioni di persone informate sui fatti
- Art. 378 Poteri coercitivi del pubblico ministero
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
