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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
- Art. 525 Immediatezza della deliberazione
- Art. 526 Prove utilizzabili ai fini della deliberazione
- Art. 527 Deliberazione collegiale
- Art. 528 Lettura del verbale in camera di consiglio
- Art. 529 Sentenza di non doversi procedere
- Art. 530 Sentenza di assoluzione
- Art. 531 Dichiarazione di estinzione del reato
- Art. 532 Provvedimenti sulle misure cautelari personali
- Art. 533 Condanna dell'imputato
- Art. 534 Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
- Art. 535 Condanna alle spese
- Art. 536 Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
- Art. 537 Pronuncia sulla falsità di documenti
- Art. 537-bis Indegnità a succedere
- Art. 538 Condanna per la responsabilità civile
- Art. 539 Condanna generica ai danni e provvisionale
- Art. 540 Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
- Art. 541 Condanna alle spese relative all'azione civile
- Art. 542 Condanna del querelante alle spese e ai danni
- Art. 543 Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
- Art. 544 Redazione della sentenza
- Art. 545 Pubblicazione della sentenza
- Art. 545-bis Condanna a pena sostitutiva
- Art. 546 Requisiti della sentenza
- Art. 547 Correzione della sentenza
- Art. 548 Deposito della sentenza
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