Portale dei Codici
Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
- Art. 330 Acquisizione delle notizie di reato
- Art. 331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
- Art. 332 Contenuto della denuncia
- Art. 333 Denuncia da parte di privati
- Art. 334 Referto
- Art. 334-bis Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva
- Art. 335 Registro delle notizie di reato
- Art. 335-bis Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi
- Art. 335-ter Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini
- Art. 335-quater Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato
- Art. 335-quinquies Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
