Portale dei Codici
Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
- Art. 655 Funzioni del pubblico ministero
- Art. 656 Esecuzione delle pene detentive
- Art. 657 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
- Art. 657-bis Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca
- Art. 658 Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
- Art. 658-bis Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie
- Art. 659 Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza
- Art. 660 Esecuzione delle pene pecuniarie
- Art. 661 Esecuzione delle pene sostitutive
- Art. 662 Esecuzione delle pene accessorie
- Art. 663 Esecuzione di pene concorrenti
- Art. 664 Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
