Portale dei Codici
Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
- Art. 747 Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
- Art. 748 Forma della vendita
- Art. 749 Procedimento per la fissazione dei termini
- Art. 750 Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
- Art. 751 Scelta dell'onerato
- Art. 752 Giudice competente
- Art. 753 Persone che possono chiedere l'apposizione
- Art. 754 Apposizioni d'ufficio
- Art. 755 Poteri del giudice
- Art. 756 Custodia delle chiavi
- Art. 757 Conservazione di testamenti e di carte
- Art. 758 Cose su cui non si possono apporre i sigilli e cose deteriorabili
- Art. 759 Informazioni e nomina del custode
- Art. 760 Apposizione dei sigilli durante e dopo l'inventario
- Art. 761 Accesso nei luoghi sigillati
- Art. 762 Termine
- Art. 763 Provvedimento di rimozione
- Art. 764 Opposizione
- Art. 765 Ufficiale procedente
- Art. 766 Avviso alle persone interessate
- Art. 767 Alterazioni nello stato dei sigilli
- Art. 768 Disposizione generale
- Art. 769 Istanza
- Art. 770 Inventario da eseguirsi dal notaio
- Art. 771 Persone che hanno diritto di assistere all'inventario
- Art. 772 Avviso dell'inizio dell'inventario
- Art. 773 Nomina di stimatore
- Art. 774 Rinvio delle operazioni
- Art. 775 Processo verbale d'inventario
- Art. 776 Consegna delle cose mobili inventariate
- Art. 777 Applicabilità delle norme agli altri casi d'inventario
- Art. 778 Reclami contro lo stato di graduazione
- Art. 779 Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari
- Art. 780 Domanda dell'erede contro l'eredità
- Art. 781 Notificazione del decreto di nomina
- Art. 782 Vigilanza del giudice
- Art. 783 Vendita di beni ereditari
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
