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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
- Art. 414 Istigazione a delinquere
- Art. 414-bis Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia
- Art. 415 Istigazione a disobbedire alle leggi
- Art. 415-bis Rivolta all'interno di un istituto penitenziario
- Art. 416 Associazione per delinquere
- Art. 416-bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 416-bis.1 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose
- Art. 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 417 Misura di sicurezza
- Art. 418 Assistenza agli associati
- Art. 419 Devastazione e saccheggio
- Art. 420 Attentato a impianti di pubblica utilità
- Art. 421 Pubblica intimidazione
- Art. 421-bis Pubblica intimidazione con uso di armi
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
