Portale dei Codici
Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
- Art. 231 Paternità del marito
- Art. 232 Presunzione di concepimento durante il matrimonio
- Art. 233 Nascita del figlio prima dei centottanta giorni
- Art. 234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni
- Art. 235 Disconoscimento di paternità
- Art. 236 Atto di nascita e possesso di stato
- Art. 237 Fatti costitutivi del possesso di stato
- Art. 238 Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita
- Art. 239 Reclamo dello stato di figlio
- Art. 240 Contestazione dello stato di figlio
- Art. 241 Prova in giudizio
- Art. 242 Principio di prova per iscritto
- Art. 243 Prova contraria
- Art. 243-bis Disconoscimento di paternità
- Art. 244 Termini dell'azione di disconoscimento
- Art. 245 Sospensione del termine
- Art. 246 Trasmissibilità dell'azione
- Art. 247 Legittimazione passiva
- Art. 248 Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità
- Art. 249 Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità.
- Art. 250 Riconoscimento
- Art. 251 Autorizzazione al riconoscimento
- Art. 252 Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore
- Art. 253 Inammissibilità del riconoscimento
- Art. 254 Forma del riconoscimento
- Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto
- Art. 256 Irrevocabilità del riconoscimento
- Art. 257 Clausole limitatrici
- Art. 258 Effetti del riconoscimento
- Art. 259 Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale
- Art. 260 Poteri dei genitori
- Art. 261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento
- Art. 262 Cognome del figlio nato fuori del matrimonio
- Art. 263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
- Art. 264 Impugnazione da parte del figlio minore
- Art. 265 Impugnazione per violenza
- Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
- Art. 267 Trasmissibilità dell'azione
- Art. 268 Provvedimenti in pendenza del giudizio
- Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
- Art. 270 Legittimazione attiva e termine
- Art. 271 Legittimazione attiva e termine
- Art. 272 Dichiarazione giudiziale di maternità
- Art. 273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
- Art. 274 Ammissibilità dell'azione
- Art. 275 Pena in caso di inammissibilità
- Art. 276 Legittimazione passiva
- Art. 277 Effetti della sentenza
- Art. 278 Autorizzazione all'azione
- Art. 279 Responsabilità per il mantenimento e l'educazione
- Art. 280 Legittimazione
- Art. 281 Divieto di legittimazione
- Art. 282 Legittimazione dei figli premorti
- Art. 283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
- Art. 284 Legittimazione per provvedimento del giudice
- Art. 285 Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori
- Art. 286 Legittimazione domandata dall'ascendente
- Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
- Art. 288 Procedura
- Art. 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione
- Art. 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
