Portale dei Codici
Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
- Art. 2907 Attività giurisdizionale
- Art. 2908 Effetti costitutivi delle sentenze
- Art. 2909 Cosa giudicata
- Art. 2910 Oggetto dell'espropriazione
- Art. 2911 Beni gravati da pegno o ipoteca
- Art. 2912 Estensione del pignoramento
- Art. 2913 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
- Art. 2914 Alienazioni anteriori al pignoramento
- Art. 2915 Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
- Art. 2916 Ipoteche e privilegi
- Art. 2917 Estinzione del credito pignorato
- Art. 2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
- Art. 2919 Effetto traslativo della vendita forzata
- Art. 2920 Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
- Art. 2921 Evizione
- Art. 2922 Vizi della cosa. Lesione
- Art. 2923 Locazioni
- Art. 2924 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
- Art. 2925 Norme applicabili all'assegnazione forzata
- Art. 2926 Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
- Art. 2927 Evizione della cosa assegnata
- Art. 2928 Assegnazione di crediti
- Art. 2929 Nullità del processo esecutivo
- Art. 2929-bis Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito
- Art. 2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio
- Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare
- Art. 2932 Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
- Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
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