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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo V - Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione › Capo I - Dell'usufrutto
Art. 997 · Codice Civile
Impianti, opifici e macchinari
Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.
Testo vigente
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