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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo V - Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione › Capo I - Dell'usufrutto
Art. 994 · Codice Civile
Perimento delle mandre o dei greggi
Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo. Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
Testo vigente
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