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Codice Civile
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Art. 987 · Codice Civile
Miniere, cave e torbiere
Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.
Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennitàcorrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 987
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