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Codice della Strada
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Art. 98 · Codice della Strada
Circolazione di prova
2. La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari.2
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 173 a € 694; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.
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