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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo II - Della proprietà › Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà
Art. 940 · Codice Civile
Specificazione
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In questo ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
Testo vigente
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