Mer, 14 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo III - Delle parti e dei difensori › Capo IV - Delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali

Art. 94 · Codice di Procedura Civile

Condanna di rappresentanti o curatori

Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 94

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