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Codice Civile
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Art. 94 · Codice Civile
Luogo della pubblicazione
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 94
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