Portale dei Codici
Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 930 · Codice Civile
Premio dovuto al ritrovatore
Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 930
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
