Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo II - Della proprietà › Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà

Art. 927 · Codice Civile

Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 927

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