Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo II - Della proprietà › Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà

Art. 923 · Codice Civile

Cose suscettibili di occupazione

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 923

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