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Codice Civile
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Art. 917 · Codice Civile
Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 917
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