Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo II - Della proprietà › Capo II - Della proprietà fondiaria

Art. 909 · Codice Civile

Diritto sulle acque esistenti nel fondo

Il proprietario del suolo ha diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.
Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 909

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