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Codice Civile
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Art. 907 · Codice Civile
Distanza delle costruzioni dalle vedute
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 907
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