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Codice Civile
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Art. 905 · Codice Civile
Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 905
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