Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice della Strada

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice della Strada › Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi › Sezione II - Destinazione ed uso dei veicoli

Art. 90 · Codice della Strada

Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 90

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