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Codice Civile
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Art. 899 · Codice Civile
Comunione di alberi
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 899
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