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Codice Civile
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Art. 896 · Codice Civile
Recisione di rami protesi e di radici
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 896
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