Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 89 · Codice di Procedura Penale

Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 89

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