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Codice di Procedura Civile
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Art. 89 · Codice di Procedura Civile
Espressioni sconvenienti od offensive
Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 89
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