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Codice Civile
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Art. 889 · Codice Civile
Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 889
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